Art. 2.
L' articolo 11 della legge 22 maggio 1978, n. 217 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero della sanita' fornisce alle competenti autorita' sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio delle attivita' professionali nei Paesi della CEE e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione".
L' articolo 11 della legge 22 maggio 1978, n. 217 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero della sanita' fornisce alle competenti autorita' sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio delle attivita' professionali nei Paesi della CEE e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione".