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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/10/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2552 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa da
1. elettivamente domiciliato in Cagliari, via Tuveri Parte_1
n. 54/B, presso lo Studio dell'Avv. Luca CROTTA, lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
opponente
contro
2. nato a [...], il [...], residente in Controparte_1
Quartucciu, via delle viole snc., elettivamente domiciliato in Cagliari, via
Donizetti n. 68, presso lo Studio dell'Avv. Cristian PUZZONI, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla memoria difensiva;
opposto
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti:
pagina 1 “I Procuratori delle parti chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere,
per essere intervenuto il pagamento integrale di quanto riconosciuto dovuto col
decreto ingiuntivo e delle spese, con accordo compensativo integrale delle spese;
chiedono la revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione, davanti a questo Tribunale, Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 200/2025, depositato il 10.04.2025, del Tribunale
di Cagliari, Sezione Lavoro, emesso su ricorso di Controparte_1
2. si è costituito in giudizio, domandando il Controparte_1
rigetto dell'avversa pretesa.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere
adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti,
atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta
al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
pagina 2 decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n.
25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata certamente quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, le parti costituite in giudizio hanno convenuto sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il pagamento integrale di quanto riconosciuto dovuto col decreto ingiuntivo e delle spese e hanno formulato conclusioni conformi, ivi compreso il capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, così esonerando il Giudice scrivente dall'applicazione del principio della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione, appunto, delle spese di lite;
hanno, altresì, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per tali ragioni, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Deve essere, altresì, disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 200/2025,
depositato il 10.04.2025, del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, emesso su ricorso di Controparte_1
Deve essere, altresì, disposta la compensazione integrale delle spese di lite,
secondo gli accordi delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
pagina 3 2. revoca il decreto ingiuntivo n. 200/2025, depositato il 10.04.2025, del
Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, emesso su ricorso di Controparte_1
[...]
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 16.10.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 4