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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1773/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 22 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexiesc.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1773/2020
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Ciro
Senatore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cava de' Tirreni al corso G. Marconi n.
34
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Calogero Controparte_1 C.F._1
Montalto, entrambi elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 502/2020 resa dal Giudice di Pace di Nola in materia di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
Conclusioni: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione volto alla restituzione delle somme riguardanti le commissioni relative al costo del finanziamento non goduto a causa dell'estinzione anticipata attraverso l'operazione di rinnovo della cessione del quinto, convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace Controparte_1 di Nola in persona del suo legale rappresentante p.t. (in prosieguo per Parte_1 brevità “ ) al fine di chiederne la condanna al pagamento delle somme indebitamente Pt_1
trattenute a titolo di commissioni e premio assicurativo non goduto, dalla data di estinzione anticipata del contratto di finanziamento e sino alla proposizione della domanda.
A supporto delle proprie pretese, l'attore sostenne di aver stipulato in data 10.05.2016 con la Pt_1
il contratto di finanziamento n.187923, assistito dalla cessione del quinto, per un capitale lordo di
5.712,00 da rimborsare mediante n. 48 quote mensili di € 119,00 ciascuna. Ulteriormente, dedusse di aver estinto anticipatamente detto contratto, in corrispondenza della 14° rata, allorquando in data
27.08.2017 richiese alla il rinnovo della cessione del quinto. Tuttavia, la omise di Pt_1 Pt_1
provvedere al rimborso integrale delle commissioni finanziarie nonché del premio assicurativo per il periodo non goduto, per un complessivo importo di € 150,13 -al netto degli importi già retrocessi ante causam. Ciò evidenziato, adì il Giudice di Pace di Nola al fine di chiedere la condanna della alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di commissioni e Parte_1
premio assicurativo non goduto, ex art. 125 sexies T.U.B., valorizzando a tal riguardo la pronuncia
“Lexitor” della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Con sentenza n. 502/2020 il Giudice di Pace di Nola, accolse la domanda e condannò la a Pt_1
pagare complessivi euro 350,13, di cui 150,13 a titolo di costi del finanziamento non maturati ed euro 200,00 a titolo di risarcimento per i danni causati dal comportamento inerte assunto dalla banca.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello la censurando la pronuncia di Pt_1
prime cure, laddove il Giudice di Pace non aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda nonostante l'oggetto della controversia rientrasse tra le materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda ex art 5 comma 1-bis, d.lgs. 28/2010.
Nel merito ha denunciato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice aveva ritenuto provata l'estinzione anticipata del credito, condannandola al rimborso dei costi. Infine, ha censurato la parte della sentenza relativa alla condanna al risarcimento dei danni. Ha concluso per la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3.Si è costituito in giudizio che ha resistito all'appello, sostenendo la legittimità Controparte_1
della sentenza di primo grado e quindi l'infondatezza del gravame proposto e ha concluso quindi per il rigetto dell'appello e vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art 93 c.p.c.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07 novembre 2024, poi rinviata per il congedo di maternità della scrivente alla udienza del 13.02.2025, all'esito della quale ne è stato disposto un breve rinvio per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del
13.03.2025, poi rinviata all'odierna udienza per consentire all'appellata di ridepositare la documentazione ritirata in data 08.09.2020, e sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore costituito di parte attrice a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va osservato che, infondatamente, il convenuto ha eccepito l'improcedibilità della domanda, per l'assorbente ragione che non avendo l'allora giudice istruttore assegnato alle parti il termine per l'attivazione della procedura, l'eccezione di improcedibilità deve ritenersi superata (v. sul punto Cass. n. 25155/2020, confermata da Cass. n. 22736/2021, che ha precisato che in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio dell'improcedibilità entro la prima udienza, come testualmente previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, “il giudice di appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art. 5 comma 1 bis, atteso che in grado di appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art.
5, comma 2”).
2. Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
2.1. Non merita accoglimento il primo motivo di appello basato sull'assunta mancata prova dell'estinzione anticipata del finanziamento, posto che come correttamente valutato dal giudice di primo grado il ha assolto l'onere probatorio depositando agli atti la richiesta di rinnovo della CP_1
cessione del quinto attraverso la quale ha contestualmente estinto il primo finanziamento sottoscritto in data 10 maggio 2016 e richiesto un nuovo finanziamento, erogatogli in data
24.08.2017. Inoltre ha depositato la comunicazione del 24.08.2017, proveniente dall'odierna appellante, avente come oggetto: “Cessione del Quinto – Comunicazione di accettazione della richiesta di finanziamento n. 208850..”
2.2. In particolare, giova rilevare che la soluzione del caso di specie richiede la ricostruzione della disciplina dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea, nonché dei più recenti interventi legislativi in materia.
Al riguardo, l'art. 125 sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del
1° settembre 1993, n. 385, c.d. T.U.B.), introdotto dall'art. 1 d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato”, stabiliva, al comma 1, che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La summenzionata disposizione ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
È opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad alcune disposizioni precedenti, ossia all'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, che sancisce che “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
La citata disposizione aveva trovato, altresì, riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di
Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile
2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs. n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli
“recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali mantenevano ferma la propria giustificazione causale e legittimavano la loro trattenuta da parte dell'intermediario finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di coordinamento dell' n. CP_2 CP_2
6167/2014).
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi. Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, denominata
“Lexitor”, la Corte di Giustizia, a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della citata Direttiva, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, chiariva che:
- la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca, e pertanto è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto i costi e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
Di contro, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, co. 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo, che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d., per brevità, C.G.U.E.) ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr. Corte Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor”, l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore, in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies T.U.B.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B.
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11 octies, è stata introdotta la disciplina secondo la quale
«l'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art. 125 sexies TUB si è espressa recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». La norma in esame, per vero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies TUB ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del
2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua specifica come “le norme secondarie della Banca
d'Italia richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi “recurring”, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia” (si cfr. C. Cost. n. 263/2022).
La Consulta, in particolare, per vagliare l'illegittimità costituzionale della norma citata ha analizzato proprio il significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di giustizia “Lexitor”, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (v., ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli
Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Deve, infatti, escludersi, che vada riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano –come detto innanzi- i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la
Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro causa Controparte_3 43/1975, Defrenne
contro
Sabena). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui
«nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civile sez. trib., 06.6.2019, n. 15348, in motivazione).
In definitiva, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia, per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
Poiché, dunque, la Corte di giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze
12 dicembre 2013, in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33 e 44-45; 6 ottobre 2009, in causa
C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-62/00, Marks &
Spencer, punti 35 e 36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, , punti 19 e 20). Per_1
Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia – ossia «la buona fede degli ambienti interessati» e il «rischio di gravi ripercussioni economiche» (Corte giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punti 89 e 91) – con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio.
Chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “Lexitor”, che è stata pronunciata dalla
C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale con la citata sentenza abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art 11 octies, comma 2, il quale, evidentemente, in violazione delle norme di cui agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza del Giudice di Lussemburgo.
2.2 Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, emerge con evidenza la correttezza della soluzione adottata dal Giudice di Pace di Nola nella sentenza n. 502/2020, oggetto del presente gravame, posto che il contratto di finanziamento in esame è stato stipulato in data 10.05.2016, considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la avrebbe dovuto corrispondere a in proporzione Parte_1 Controparte_1
alla residua durata del contratto, tutti i costi dallo stesso sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up front” e quelli “recurring”.
2.3. Pertanto, in applicazione dei principi della sentenza “Lexitor”, certamente qui invocabili, a integrale conferma della sentenza impugnata bisogna dichiarare la nullità, per contrarietà a norme imperative, ex art. 1418 c.c., delle clausole contrattuali che stabiliscono la non rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, delle spese e degli oneri corrisposti dal cliente, anche a prescindere dalla eventuale approvazione scritta ex artt. 1341 e 1342 c.c. – e deve procedersi all'epurazione del contratto de quo dall'inserzione delle clausole limitative della ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto.
In questo senso, la clausola nulla deve intendersi automaticamente sostituita, ex art. 1419, co. 2,
c.c., con l'art. 125 sexies T.U.B. che, già al momento della conclusione del contratto (per effetto della natura dichiarativa della sentenza “Lexitor”), imponeva la rifusione anche dei costi “up front”.
Infine, è da precisare, che nel caso de quo non risulta concretamente applicabile la recentissima pronuncia della C.G.U.E. del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 (c.d. sentenza Unicredit Bank of
Austria).
Invero, come evidenziato dalla dottrina che si è soffermata sull'argomento nonché confermato dalle prime pronunce di merito in materia (si cfr. Tribunale Torino, ordinanza del 20.3.2023, in Foro it.
2023, 4, I, 1277), la sentenza in esame verte sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, a seguito del rinvio pregiudiziale della Corte Suprema austriaca), laddove, viceversa, la sentenza “Lexitor” attiene ai contratti di credito personale. Tale differenza, invero testualmente evidenziata nella stessa sentenza della Corte di Giustizia (si cfr. punto 28 della sentenza C.G.U.E. n. C-555/21 del 09.02.2023), incide sul diverso trattamento dei costi rimborsabili, limitati, nel primo caso (crediti relativi a beni immobili residenziali), ai soli costi “recurring”, ed estesi a quelli “up front” nel secondo (prestito al consumo).
Tale differente approccio interpretativo (ovverosia l'esclusione nel credito immobiliare residenziale dei costi “up front” da quelli rimborsabili in caso di estinzione anticipata, pacificamente inclusi invece nella seconda tipologia di credito), si giustifica sulla base «delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato»
(così nella sentenza della C.G.U.E. del 2023, punto n. 5 e n. 28).
Ed invero, sebbene entrambe le decisioni (rispettivamente, la “Lexitor” e la “Unicredit Bank of
Austria” del 2023) abbiano quale fondamento comune quello della protezione del consumatore quale parte debole del rapporto con il sistema bancario, ciò nondimeno occorre tenere conto del fatto che i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata». È, dunque, questo l'elemento “differenziale” che giustifica l'esclusione dei costi non dipendenti dalla durata del contratto nel calcolo della riduzione a favore del consumatore in caso di estinzione anticipata del credito immobiliare.
Come sottolineato dalla dottrina, infatti, la doverosa protezione del consumatore impone di valutare diversamente la tutela del diritto alla riduzione nel credito personale al consumo (nel quale il soggetto finanziatore può arbitrariamente distribuire, senza alcun potere di intervento del consumatore, i costi “up front” e “recurring”) e nel credito immobiliare, nel quale, al contrario, prevalgono le spese “oggettive”, che non dipendono dalla durata del contratto e che sfuggono alla discrezionalità dell'ente creditizio (si pensi alle spese di perizia, alle spese notarili, alle imposte), e nel quale, oltretutto, interviene la figura imparziale del notaio a fungere da garante dei diritti del consumatore.
Alla luce di tanto, ritiene il Tribunale che il principio di diritto espresso dalla sentenza C.G.U.E. C-
555/2021 del 09.2.2023 possa trovare applicazione nel solo credito immobiliare residenziale, nell'ambito del quale, in caso di estinzione anticipata il diritto alla riduzione dei costi sostenuti dal consumatore «non può includere i costi che siano stati posti a suo carico ed a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato» (si cfr. punto n. 31 della sentenza C.G.U.E. “Unicredit Bank of Austria”) indipendentemente dalla durata del contratto. Non rientrando il contratto oggetto del presente giudizio in suddetta categoria di credito immobiliare, bensì trattandosi pacificamente di credito personale al consumo (si cfr. all. n. 1 della produzione cartacea di primo grado dell'appellata: “prestito rimborsabile mediante cessione “pro solvendo” di quote della retribuzione mensile”), secondo i principi pretori da ultimo avallati dalla
Consulta tutti i costi, sia “up front” che “recurring”, vanno rimborsati a seguito dell'estinzione anticipata.
L'espressa salvezza del “diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea”, contenuta nell'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.
104/2023 (c.d. decreto Omnibus), che ha modificato l'art. 11 octies del decreto legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio, n. 103, fuga ogni dubbio circa la necessità di interpretare la norma in esame, con riguardo al caso di specie, in senso conforme ai principi espressi dalla sentenza “Lexitor” (oltre che dalla Corte Costituzionale con la sentenza del dicembre 2022).
Le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere che meriti di essere riconosciuta la pretesa di rimborso avanzata dalla parte appallata nella somma residua di euro 150,13 da cui già è stata decurtata la somma corrisposta ante causam (euro 130,44).
3. Ancora, non merita accoglimento la censura circa la non correttezza della condanna al risarcimento dei danni in favore del derivanti dall'inerzia della Banca a seguito delle CP_1
reiterate richieste di deposito della documentazione assicurativa.
Invero, il comportamento assunto dalla banca si pone in contrasto con la disciplina ex art 119 comma 4 T.U.B., che, come noto, stabilisce che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, non oltre 90 giorni dalla richiesta, «copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».
La Cassazione ha chiarito che il diritto del cliente di avere copia della documentazione bancaria, sancito dall'art. 119, comma 4, TUB, ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica "finale", a carattere non strumentale;
tale diritto non si esplica nell'ambito di un processo avente ad oggetto l'attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall'eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi (Cass. n. 11004/2006; Cass. n. 14231/2019; Cass. n.
24181/2020; Cass. n. 24641/2021; Cass. n.23861/2022). Secondo l'ABF, nessun dubbio può sussistere circa il fatto che la polizza assicurativa costituisca documentazione inerente all'operazione di finanziamento essendo (di regola) imposta per legge e gravando il relativo premio sul mutuatario, cosicché il mancato accoglimento da parte dell'intermediario della richiesta del ricorrente di sua produzione integra un inadempimento ad obblighi di legge (riguardo al diritto del cliente ad ottenere la consegna di copia del contratto di assicurazione stipulato tra la banca e una compagnia di assicurazione terza v. ABF nn. 2574/2011,
532/2011, 786/2012, 1927/2012, 428/2013,6560/2021). La banca è tenuta «alla consegna dei moduli di adesione alle polizze assicurative connesse al finanziamento» (ABF Palermo n.
22918/2021; ABF Palermo n. 17564/2019).
Alla luce delle considerazioni suesposte, l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado n. 502/2020.
4. L'effettiva sussistenza di un contrasto giurisprudenziale e l'intervento della pronuncia della Corte
Costituzionale in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla rimborsabilità di tutti i costi in caso di estinzione anticipata intercorsa prima del 25 luglio 2021) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado del giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, c.p.c.
5. Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono, tuttavia, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
avverso la sentenza n. 502/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nola e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. compensa le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Nola, il 22.05.2025
Il Giudice- Donatella Cennamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 22 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexiesc.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1773/2020
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Ciro
Senatore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cava de' Tirreni al corso G. Marconi n.
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-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Calogero Controparte_1 C.F._1
Montalto, entrambi elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 502/2020 resa dal Giudice di Pace di Nola in materia di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
Conclusioni: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione volto alla restituzione delle somme riguardanti le commissioni relative al costo del finanziamento non goduto a causa dell'estinzione anticipata attraverso l'operazione di rinnovo della cessione del quinto, convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace Controparte_1 di Nola in persona del suo legale rappresentante p.t. (in prosieguo per Parte_1 brevità “ ) al fine di chiederne la condanna al pagamento delle somme indebitamente Pt_1
trattenute a titolo di commissioni e premio assicurativo non goduto, dalla data di estinzione anticipata del contratto di finanziamento e sino alla proposizione della domanda.
A supporto delle proprie pretese, l'attore sostenne di aver stipulato in data 10.05.2016 con la Pt_1
il contratto di finanziamento n.187923, assistito dalla cessione del quinto, per un capitale lordo di
5.712,00 da rimborsare mediante n. 48 quote mensili di € 119,00 ciascuna. Ulteriormente, dedusse di aver estinto anticipatamente detto contratto, in corrispondenza della 14° rata, allorquando in data
27.08.2017 richiese alla il rinnovo della cessione del quinto. Tuttavia, la omise di Pt_1 Pt_1
provvedere al rimborso integrale delle commissioni finanziarie nonché del premio assicurativo per il periodo non goduto, per un complessivo importo di € 150,13 -al netto degli importi già retrocessi ante causam. Ciò evidenziato, adì il Giudice di Pace di Nola al fine di chiedere la condanna della alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di commissioni e Parte_1
premio assicurativo non goduto, ex art. 125 sexies T.U.B., valorizzando a tal riguardo la pronuncia
“Lexitor” della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Con sentenza n. 502/2020 il Giudice di Pace di Nola, accolse la domanda e condannò la a Pt_1
pagare complessivi euro 350,13, di cui 150,13 a titolo di costi del finanziamento non maturati ed euro 200,00 a titolo di risarcimento per i danni causati dal comportamento inerte assunto dalla banca.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello la censurando la pronuncia di Pt_1
prime cure, laddove il Giudice di Pace non aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda nonostante l'oggetto della controversia rientrasse tra le materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda ex art 5 comma 1-bis, d.lgs. 28/2010.
Nel merito ha denunciato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice aveva ritenuto provata l'estinzione anticipata del credito, condannandola al rimborso dei costi. Infine, ha censurato la parte della sentenza relativa alla condanna al risarcimento dei danni. Ha concluso per la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3.Si è costituito in giudizio che ha resistito all'appello, sostenendo la legittimità Controparte_1
della sentenza di primo grado e quindi l'infondatezza del gravame proposto e ha concluso quindi per il rigetto dell'appello e vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art 93 c.p.c.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07 novembre 2024, poi rinviata per il congedo di maternità della scrivente alla udienza del 13.02.2025, all'esito della quale ne è stato disposto un breve rinvio per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del
13.03.2025, poi rinviata all'odierna udienza per consentire all'appellata di ridepositare la documentazione ritirata in data 08.09.2020, e sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore costituito di parte attrice a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va osservato che, infondatamente, il convenuto ha eccepito l'improcedibilità della domanda, per l'assorbente ragione che non avendo l'allora giudice istruttore assegnato alle parti il termine per l'attivazione della procedura, l'eccezione di improcedibilità deve ritenersi superata (v. sul punto Cass. n. 25155/2020, confermata da Cass. n. 22736/2021, che ha precisato che in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio dell'improcedibilità entro la prima udienza, come testualmente previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, “il giudice di appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art. 5 comma 1 bis, atteso che in grado di appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art.
5, comma 2”).
2. Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
2.1. Non merita accoglimento il primo motivo di appello basato sull'assunta mancata prova dell'estinzione anticipata del finanziamento, posto che come correttamente valutato dal giudice di primo grado il ha assolto l'onere probatorio depositando agli atti la richiesta di rinnovo della CP_1
cessione del quinto attraverso la quale ha contestualmente estinto il primo finanziamento sottoscritto in data 10 maggio 2016 e richiesto un nuovo finanziamento, erogatogli in data
24.08.2017. Inoltre ha depositato la comunicazione del 24.08.2017, proveniente dall'odierna appellante, avente come oggetto: “Cessione del Quinto – Comunicazione di accettazione della richiesta di finanziamento n. 208850..”
2.2. In particolare, giova rilevare che la soluzione del caso di specie richiede la ricostruzione della disciplina dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea, nonché dei più recenti interventi legislativi in materia.
Al riguardo, l'art. 125 sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del
1° settembre 1993, n. 385, c.d. T.U.B.), introdotto dall'art. 1 d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato”, stabiliva, al comma 1, che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La summenzionata disposizione ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
È opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad alcune disposizioni precedenti, ossia all'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, che sancisce che “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
La citata disposizione aveva trovato, altresì, riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di
Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile
2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs. n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli
“recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali mantenevano ferma la propria giustificazione causale e legittimavano la loro trattenuta da parte dell'intermediario finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di coordinamento dell' n. CP_2 CP_2
6167/2014).
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi. Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, denominata
“Lexitor”, la Corte di Giustizia, a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della citata Direttiva, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, chiariva che:
- la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca, e pertanto è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto i costi e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
Di contro, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, co. 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo, che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d., per brevità, C.G.U.E.) ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr. Corte Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor”, l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore, in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies T.U.B.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B.
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11 octies, è stata introdotta la disciplina secondo la quale
«l'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art. 125 sexies TUB si è espressa recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». La norma in esame, per vero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies TUB ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del
2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua specifica come “le norme secondarie della Banca
d'Italia richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi “recurring”, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia” (si cfr. C. Cost. n. 263/2022).
La Consulta, in particolare, per vagliare l'illegittimità costituzionale della norma citata ha analizzato proprio il significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di giustizia “Lexitor”, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (v., ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli
Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Deve, infatti, escludersi, che vada riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano –come detto innanzi- i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la
Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro causa Controparte_3 43/1975, Defrenne
contro
Sabena). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui
«nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civile sez. trib., 06.6.2019, n. 15348, in motivazione).
In definitiva, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia, per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
Poiché, dunque, la Corte di giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze
12 dicembre 2013, in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33 e 44-45; 6 ottobre 2009, in causa
C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-62/00, Marks &
Spencer, punti 35 e 36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, , punti 19 e 20). Per_1
Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia – ossia «la buona fede degli ambienti interessati» e il «rischio di gravi ripercussioni economiche» (Corte giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punti 89 e 91) – con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio.
Chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “Lexitor”, che è stata pronunciata dalla
C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale con la citata sentenza abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art 11 octies, comma 2, il quale, evidentemente, in violazione delle norme di cui agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza del Giudice di Lussemburgo.
2.2 Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, emerge con evidenza la correttezza della soluzione adottata dal Giudice di Pace di Nola nella sentenza n. 502/2020, oggetto del presente gravame, posto che il contratto di finanziamento in esame è stato stipulato in data 10.05.2016, considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la avrebbe dovuto corrispondere a in proporzione Parte_1 Controparte_1
alla residua durata del contratto, tutti i costi dallo stesso sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up front” e quelli “recurring”.
2.3. Pertanto, in applicazione dei principi della sentenza “Lexitor”, certamente qui invocabili, a integrale conferma della sentenza impugnata bisogna dichiarare la nullità, per contrarietà a norme imperative, ex art. 1418 c.c., delle clausole contrattuali che stabiliscono la non rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, delle spese e degli oneri corrisposti dal cliente, anche a prescindere dalla eventuale approvazione scritta ex artt. 1341 e 1342 c.c. – e deve procedersi all'epurazione del contratto de quo dall'inserzione delle clausole limitative della ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto.
In questo senso, la clausola nulla deve intendersi automaticamente sostituita, ex art. 1419, co. 2,
c.c., con l'art. 125 sexies T.U.B. che, già al momento della conclusione del contratto (per effetto della natura dichiarativa della sentenza “Lexitor”), imponeva la rifusione anche dei costi “up front”.
Infine, è da precisare, che nel caso de quo non risulta concretamente applicabile la recentissima pronuncia della C.G.U.E. del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 (c.d. sentenza Unicredit Bank of
Austria).
Invero, come evidenziato dalla dottrina che si è soffermata sull'argomento nonché confermato dalle prime pronunce di merito in materia (si cfr. Tribunale Torino, ordinanza del 20.3.2023, in Foro it.
2023, 4, I, 1277), la sentenza in esame verte sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, a seguito del rinvio pregiudiziale della Corte Suprema austriaca), laddove, viceversa, la sentenza “Lexitor” attiene ai contratti di credito personale. Tale differenza, invero testualmente evidenziata nella stessa sentenza della Corte di Giustizia (si cfr. punto 28 della sentenza C.G.U.E. n. C-555/21 del 09.02.2023), incide sul diverso trattamento dei costi rimborsabili, limitati, nel primo caso (crediti relativi a beni immobili residenziali), ai soli costi “recurring”, ed estesi a quelli “up front” nel secondo (prestito al consumo).
Tale differente approccio interpretativo (ovverosia l'esclusione nel credito immobiliare residenziale dei costi “up front” da quelli rimborsabili in caso di estinzione anticipata, pacificamente inclusi invece nella seconda tipologia di credito), si giustifica sulla base «delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato»
(così nella sentenza della C.G.U.E. del 2023, punto n. 5 e n. 28).
Ed invero, sebbene entrambe le decisioni (rispettivamente, la “Lexitor” e la “Unicredit Bank of
Austria” del 2023) abbiano quale fondamento comune quello della protezione del consumatore quale parte debole del rapporto con il sistema bancario, ciò nondimeno occorre tenere conto del fatto che i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata». È, dunque, questo l'elemento “differenziale” che giustifica l'esclusione dei costi non dipendenti dalla durata del contratto nel calcolo della riduzione a favore del consumatore in caso di estinzione anticipata del credito immobiliare.
Come sottolineato dalla dottrina, infatti, la doverosa protezione del consumatore impone di valutare diversamente la tutela del diritto alla riduzione nel credito personale al consumo (nel quale il soggetto finanziatore può arbitrariamente distribuire, senza alcun potere di intervento del consumatore, i costi “up front” e “recurring”) e nel credito immobiliare, nel quale, al contrario, prevalgono le spese “oggettive”, che non dipendono dalla durata del contratto e che sfuggono alla discrezionalità dell'ente creditizio (si pensi alle spese di perizia, alle spese notarili, alle imposte), e nel quale, oltretutto, interviene la figura imparziale del notaio a fungere da garante dei diritti del consumatore.
Alla luce di tanto, ritiene il Tribunale che il principio di diritto espresso dalla sentenza C.G.U.E. C-
555/2021 del 09.2.2023 possa trovare applicazione nel solo credito immobiliare residenziale, nell'ambito del quale, in caso di estinzione anticipata il diritto alla riduzione dei costi sostenuti dal consumatore «non può includere i costi che siano stati posti a suo carico ed a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato» (si cfr. punto n. 31 della sentenza C.G.U.E. “Unicredit Bank of Austria”) indipendentemente dalla durata del contratto. Non rientrando il contratto oggetto del presente giudizio in suddetta categoria di credito immobiliare, bensì trattandosi pacificamente di credito personale al consumo (si cfr. all. n. 1 della produzione cartacea di primo grado dell'appellata: “prestito rimborsabile mediante cessione “pro solvendo” di quote della retribuzione mensile”), secondo i principi pretori da ultimo avallati dalla
Consulta tutti i costi, sia “up front” che “recurring”, vanno rimborsati a seguito dell'estinzione anticipata.
L'espressa salvezza del “diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea”, contenuta nell'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.
104/2023 (c.d. decreto Omnibus), che ha modificato l'art. 11 octies del decreto legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio, n. 103, fuga ogni dubbio circa la necessità di interpretare la norma in esame, con riguardo al caso di specie, in senso conforme ai principi espressi dalla sentenza “Lexitor” (oltre che dalla Corte Costituzionale con la sentenza del dicembre 2022).
Le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere che meriti di essere riconosciuta la pretesa di rimborso avanzata dalla parte appallata nella somma residua di euro 150,13 da cui già è stata decurtata la somma corrisposta ante causam (euro 130,44).
3. Ancora, non merita accoglimento la censura circa la non correttezza della condanna al risarcimento dei danni in favore del derivanti dall'inerzia della Banca a seguito delle CP_1
reiterate richieste di deposito della documentazione assicurativa.
Invero, il comportamento assunto dalla banca si pone in contrasto con la disciplina ex art 119 comma 4 T.U.B., che, come noto, stabilisce che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, non oltre 90 giorni dalla richiesta, «copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».
La Cassazione ha chiarito che il diritto del cliente di avere copia della documentazione bancaria, sancito dall'art. 119, comma 4, TUB, ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica "finale", a carattere non strumentale;
tale diritto non si esplica nell'ambito di un processo avente ad oggetto l'attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall'eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi (Cass. n. 11004/2006; Cass. n. 14231/2019; Cass. n.
24181/2020; Cass. n. 24641/2021; Cass. n.23861/2022). Secondo l'ABF, nessun dubbio può sussistere circa il fatto che la polizza assicurativa costituisca documentazione inerente all'operazione di finanziamento essendo (di regola) imposta per legge e gravando il relativo premio sul mutuatario, cosicché il mancato accoglimento da parte dell'intermediario della richiesta del ricorrente di sua produzione integra un inadempimento ad obblighi di legge (riguardo al diritto del cliente ad ottenere la consegna di copia del contratto di assicurazione stipulato tra la banca e una compagnia di assicurazione terza v. ABF nn. 2574/2011,
532/2011, 786/2012, 1927/2012, 428/2013,6560/2021). La banca è tenuta «alla consegna dei moduli di adesione alle polizze assicurative connesse al finanziamento» (ABF Palermo n.
22918/2021; ABF Palermo n. 17564/2019).
Alla luce delle considerazioni suesposte, l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado n. 502/2020.
4. L'effettiva sussistenza di un contrasto giurisprudenziale e l'intervento della pronuncia della Corte
Costituzionale in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla rimborsabilità di tutti i costi in caso di estinzione anticipata intercorsa prima del 25 luglio 2021) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado del giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, c.p.c.
5. Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono, tuttavia, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
avverso la sentenza n. 502/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nola e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. compensa le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Nola, il 22.05.2025
Il Giudice- Donatella Cennamo