Decreto presidenziale 25 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2021
Sentenza 25 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 25/01/2021, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 00063/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01116/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2020, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Zoppolato e Antonio Ingroia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e -OMISSIS-, in persona del-OMISSIS- pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari
- del provvedimento in data-OMISSIS-, comunicato in pari data, con cui la -OMISSIS- ha confermato l'informazione antimafia interdittiva emessa il -OMISSIS-, ritenendo insussistenti i presupposti per accogliere la richiesta di riesame;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno--OMISSIS-;
Vista l’istanza di discussione da remoto formulata dalla parte ricorrente - in data -OMISSIS- - con riguardo alla trattazione della domanda cautelare fissata alla camera di consiglio del 27 gennaio 2021;
Visto altresì l’atto, depositato in data -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione resistente si oppone alla discussione da remoto, perché la relativa istanza è stata depositata tardivamente rispetto al termine – “ cinque giorni liberi prima dell’udienza ” – fissato per gli affari cautelari dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
Ritenuta la natura non perentoria del termine anzidetto (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, decr. 10 novembre 2020, n. 208; T.R.G.A. - Bolzano, decr. 21 gennaio 2021, n. 1);
Rilevato d’altra parte che – ai sensi della richiamata disposizione - la discussione orale può comunque essere disposta d’ufficio in relazione alla controversia oggetto della causa;
Rilevato che in ogni caso le parti che non intendano partecipare alla discussione possono depositare note di udienza fino alle ore 12,00 del giorno antecedente a quello della data fissata per la camera di consiglio;
Ritenuto, quindi, di accogliere la richiesta di discussione da remoto proposta dalla parte ricorrente;
P.Q.M.
Autorizza la discussione orale da remoto per la trattazione della domanda cautelare fissata per la camera di consiglio del 27 gennaio 2021.
Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti del presente decreto.
Così deciso il giorno 25 gennaio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO