Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01241/2026REG.PROV.COLL.
N. 03325/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3325 del 2025, proposto da EN X Advisory Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani e Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Segato in Roma, via Panama n. 68;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta ter ) n. 02289/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il consigliere NA SS e uditi per le parti gli avvocati Simone Abellonio e Andrea Sagato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio sono:
a) il provvedimento prot. GSE/P20170081440 del 31 ottobre 2017, ricevuto il successivo 8 novembre 2017, avente per oggetto “ rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RV) n. 0357995016716R219_REV1#1 presentata da US PA ”;
b) la nota del GSE del 17 giugno 2022, avente ad oggetto “ Applicazione dell'art. 42 commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs n. 28/11 alla Richiesta di Verifica e Certificazione (RV) n. 0357995016716R219 – Comunicazione di esito ”;
c) il provvedimento prot. GSE/ P20220011432 del 22 aprile 2022, avente a oggetto “ istanza di applicazione dell'art. 56, comma 8, del DL 16 luglio n. 76, prot. GSE/A2020192253 del 23 dicembre 2020 in merito al provvedimento di rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RV) n. 0357995016716R219_rev1-1#1, prot. GSE/P20170081440 del 31 ottobre 2017 ”.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dalla documentazione in atti e dagli scritti difensivi, sono di seguito riassunti.
2.1. In data 6 marzo 2015 OU s.p.a.- a cui è succeduta, a seguito di fusione per incorporazione e successivo conferimento di ramo di azienda EN X Advisory Services s.r.l. (EXAS)-presentava una Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PP) per il revamping del forno di riscaldo n. 92, utilizzato per il trattamento termico dei pezzi nel processo di produzione di acciai speciali e collocato nello stabilimento della Cogne Acciai Speciali s.p.a., sito in Via Paravera n. 16 (AO).
2.2. Dopo una richiesta di integrazione istruttoria (comunicata con nota del 4 maggio 2015) a cui la società forniva riscontro in data 13 luglio 2015, il Gestore approvava la proposta con provvedimento del 7 agosto 2015.
2.3. In data 14 marzo 2017 GSE approvava anche la prima richiesta di verifica e certificazione- RV, presentata da OU in data 11 agosto 2016 e relativa al periodo tra il 10 marzo 2015 ed il 29 febbraio 2016 (anche in tal caso all’esito di alcuni approfondimenti istruttori, formulati con nota del GSE dell’11 ottobre 2016 e preavviso di rigetto del 15 dicembre 2016).
2.4. In data 4 maggio 2017 OU presentava la seconda RV, relativa al periodo tra il 1 marzo 2016 ed il 28 febbraio 2017, che veniva respinta dal Gestore con nota del 31 ottobre 2017 poiché il progetto non era conforme a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, d.m. 28 dicembre 2012 che limita l’accesso ai c.d. certificati bianchi ai progetti “ ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione ”.
3. Con ricorso introduttivo n.r.g. 627/2018 la società chiedeva l’annullamento del provvedimento, articolando quattro motivi di gravame, relativi, in sintesi, alla violazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990, degli art. 12, 14 e 16 delle linee guida EEN 9/11, dell’art. 3 e dell’art. 10- bis della l. 241/1990, dell’art. 6 del d.m. 28 dicembre 2012 nonché della guida operativa dell’Enea e dell’art. 1 delle linee guida.
3.1. Con successivi motivi aggiunti EN X IA (ora EXAS), nel frattempo subentrata a OU nel progetto realizzato, impugnava la nota del 17 giugno 2022, nella sola parte in cui il Gestore, pur ritenendo applicabili i commi 3- bis e 3- ter dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e quindi facendo salve le rendicontazioni precedenti, aveva confermato il rigetto della RV, già gravato con il ricorso introduttivo.
3.2. Con ricorso n.r.g. 7916/2022, EN X IA impugnava, infine, il provvedimento del 22 aprile 2022, con cui il Gestore aveva rigettato l’istanza presentata ai sensi dell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020 sul presupposto che tale disposizione “ si applichi ai soli provvedimenti di annullamento d’ufficio in corso o decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi e non anche, come nel caso di specie, ai provvedimenti con i quali il GSE ha disposto il rigetto della richiesta di verifica e certificazione, valutata ai sensi dell’art. 16 delle L.G. EEN 9/11 ”.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione quinta ter , con sentenza n. 2289 del 31 gennaio 2025, previa riunione dei ricorsi, li respingeva entrambi rilevando che:
a) il diniego di RV, fondato sulla carenza della condizione costituita dalla mancata realizzazione del progetto alla data della PP, non costituisce manifestazione del potere di autotutela, ma di un potere di verifica, accertamento e controllo, di natura doverosa ed esito vincolato, fondato sull’acquisizione di nuovi elementi istruttori dopo l’approvazione della PP;
b) l’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 non si applica ai provvedimenti di rigetto delle RV, mentre la decurtazione dell’incentivo tra il 10 e il 50 per cento è subordinata alla richiesta di parte, la cui presentazione “ equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all’azione ”, circostanza che l’odierna ricorrente non ha specificamente indicato di volere o accettare.
5. EN X Advisory Services s.r.l. ha interposto appello, articolando i seguenti motivi di gravame:
I. ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE DELL’ART. 42 DEL D.LGS. N. 28/2011, VIOLAZIONE DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. N. 241/1990; VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI DEGLI ARTT. 12, 14 E 16 DELLE LINEE GUIDA.
II. ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DEL D.M. 28 DICEMBRE 2012. VIOLAZIONE DELLA GUIDA OPERATIVA DELL’ENEA E DELL’ART. 1 DELLE LINEE GUIDA DELL’AEEGSI. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, NONCHÉ PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
III. ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE DELL’ART. 10-BIS DELLA L. N. 241/1990. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, NONCHÉ PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.
IV. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DELL’ART. 56 DEL D.L. N. 76/2020 E S.M.I.. VIOLAZIONE DELL’ART. 42 DEL D.LGS. N. 28/2011 E S.M.I.. VIOLAZIONE DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. N. 241/1990. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER ECCESSO DI POTERE DEGLI ATTI IMPUGNATI PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA E PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
6. Si è costituito in resistenza il GSE.
7. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
8. All’udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Con il primo motivo di appello viene censurato il capo n. 2 della sentenza che ha respinto i primi due motivi di ricorso r.g. 627/2018, riproposti nei successivi motivi aggiunti, ritenendo che i provvedimenti impugnati siano espressione del potere di decadenza e non di autotutela.
Ad avviso dell’appellante, la rivalutazione della PP non discende dalla scoperta di elementi di fatto nuovi, in precedenza taciuti, ma è l’esito del riesame delle medesime informazioni di cui il GSE già disponeva quando ha approvato sia la PP che la prima RV, confermando che l’intervento era conforme al d.m. 28 dicembre 2012 e consolidando l’affidamento dell’appellante nella percezione degli incentivi.
11. Il motivo è infondato.
12. Contrariamente a quanto sostenuto da EXAS, con il provvedimento impugnato il GSE non ha proceduto ad un riesame dei medesimi presupposti già positivamente valutati in sede di approvazione della PP e di accoglimento della prima RV, ma ha verificato, per la prima volta, l’effettiva sussistenza del requisito di cui all’art. 6, comma 2, d.m. 28 dicembre 2012 (che limita, a partire dal 1 gennaio 2014, l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi ai progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione), così come dichiarato dal soggetto proponente in sede di PP.
13. In particolare, al quadro n. 2- “ informazioni generali sulla proposta di progetto ” della proposta OU dichiarava che “ i lavori termineranno con il collaudo che è previsto a metà marzo 2015 ” e che la data di prima attivazione del progetto (prevista o effettiva) è il 16 marzo 2015.
14. Emerge, quindi, per tabulas che in sede di richiesta di ammissione all’incentivo la società proponente ha attestato la conformità dell’intervento a quanto disposto dal citato art. 6, comma 2, d.m. 2012, dichiarando che il collaudo del forno 92 sarebbe intervenuto solo successivamente.
15. L’istruttoria svolta dal GSE sulla PP sopra indicata e sulla prima RV presenta dalla OU in data 11 agosto 2016 non ha avuto ad oggetto la data di collaudo del forno al fine di accertarne l’effettiva coincidenza con quella dichiarata ma alcuni profili tecnici dell’intervento.
16. In particolare, con nota del 4 maggio 2015 il GSE chiedeva chiarimenti con riguardo alle seguenti sezioni della PP:
a) quadro 3.1 “Descrizione del programma di misura proposto”;
b) quadro 3.2 “Condizioni di preinstallazione (baseline)”;
c) quadro 3.4 “Addizionalità”;
d) quadro 4.1 “Strumentazione e modalità di misurazione”.
17. Con nota del 11 ottobre 2016 e preavviso di rigetto del 15 dicembre 2016 venivano, invece, chiesti chiarimenti con riguardo ai valori di baseline proposti nella prima RV.
18. Con i provvedimenti di approvazione della PP (nota del 7 agosto 2015) e della prima RV (nota del 14 marzo 2017) il GSE formulava, inoltre, espressa riserva circa la futura effettuazione dei necessari controlli per la verifica della regolare esecuzione delle iniziative, della loro conformità al progetto approvato e alle linee guida, della completezza e regolarità della documentazione da conservare.
19. Solo in sede di esame della seconda RV n. 03579950167R219_rev1-1#1, relativa al periodo tra il 1marzo 2016 ed il 28 febbraio 2017, il gestore rilevava, per la prima volta, con il preavviso di diniego del 30 giugno 2017, che la documentazione non consentiva di verificare la conformità del progetto a quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del d.m. 2012.
Evidenziava, in particolare, che:
i) non era stata fornita documentazione (es. collaudi, fatture, consumi energetici, etc.) che consentisse di verificare che l’intervento di revamping del forno 92 non era stato completato o non aveva iniziato a generare risparmi di energia primaria in data antecedente a quella di presentazione della PP, ovvero il 6 marzo 2015;
ii) nell’Allegato 20 “ Accettazione Impianto ” alla PP_rev1 si evidenziava che l’intervento era stato eseguito da Gadda Industrie s.r.l. e concluso in data 30 gennaio 2015 come da “ Foglio di Collaudo ”.
20. In riscontro al preavviso di diniego la società, con nota del 4 settembre 2017, trasmetteva, per la prima volta, il “ foglio di collaudo ” (appendice A alla citata nota) citato nell’allegato 20-“ accettazione impianto della PP ”, puntualizzando che tale collaudo non era definitivo poiché l’ultima voce di verifica finale “ Consumi secondo ciclo da contratto ” riportava la dicitura “ da verificare ”.
Ciò in quanto –si precisa nella suddetta nota- “ data la posizione di leader di Cogne acciai nel mercato raggiunta grazie ai severi controlli su ogni fase del processo, non era possibile considerare accettabile e definitivo il collaudo del forno ”.
21. Veniva, inoltre, trasmessa ulteriore documentazione tecnica a dimostrazione della successiva messa in efficienza dell’impianto (documento di verifica della prova standard e taratura impianto combustione, rispettivamente appendice B e C della nota) con la precisazione che la versione definitiva del foglio di collaudo riporta, accanto alla voce “ Consumi secondo ciclo a contratto ”, la data di verifica di tale voce, ossia il 9 marzo 2015.
22. Osserva il Collegio che l’esame del “ foglio di collaudo ” allegato alla citata nota del 4 settembre 2017 (doc. 14 produzione OU del 24 gennaio 2018 nel giudizio r.g. 627 del 2018) conferma che tutte le verifiche si erano concluse positivamente alla data del 30 gennaio 2015, ad eccezione di quella relativa alla voce finale “ consumi secondo ciclo a contratto ” ove sono riportate a penna-senza alcuna sigla- la dicitura “verificato” e la data del 9 marzo 2015.
23. Come correttamente osservato dal T.a.r., la documentazione acquisita in sede di osservazioni dimostra che il rifacimento del forno era stato già interamente completato, dovendosi soltanto verificare se la performance dell’impianto fosse quella ottimale oppure andasse migliorata con alcuni accorgimenti tecnici. In altri termini, il collaudo tecnico era concluso il 30 gennaio 2015, residuando unicamente la verifica di conformità delle prestazioni dell’impianto a quanto dedotto in contratto.
24. Ne discende che il GSE, lungi dal rivalutare in autotutela la PP, ha accertato, all’esito dell’attività di verifica e di controllo, la non corrispondenza della data di realizzazione e di prima attivazione del progetto con quella dichiarata dal soggetto proponente nella PP e, di conseguenza, il mancato rispetto della condizione di cui all’art. 6, comma 2, d.m. 28 dicembre 2012.
25. Il provvedimento impugnato è, quindi, da ricondurre al paradigma dell’art. 42, comma 3, d.lgs 28/2011, nella versione ratione temporis vigente, il quale dispone che, nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate.
26. Come osservato dalla giurisprudenza, il potere di verifica esercitato dal GSE non è un potere di autotutela propriamente inteso (tendente a rivalutare fatti e interessi nella prospettiva di una nuova valutazione di legittimità o di opportunità del provvedimento adottato) ma inerisce ad una verifica di conformità connaturata alla struttura del relativo procedimento amministrativo. Non può, pertanto, ravvisarsi alcun legittimo affidamento del privato rispetto ad atti del medesimo procedimento che vengano successivamente seguiti da valutazioni conseguenti a detta verifica (Cons Stato, sez. VI, 22 dicembre 2025 n. 10226).
27. Questa Sezione ha escluso che il provvedimento di rigetto dello RV sia qualificabile quale provvedimento di secondo grado, atteso che il potere esercitato del GSE “… costituisce espressione di un potere di accertamento e controllo volto ad acclarare lo stato dell’impianto ed accertarne la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato dall’interessato … ” e che “… l’approvazione della proposta di progetto e di programma di misura e l’accoglimento di altre precedenti “RV”, non hanno effetti vincolanti su determinazioni di una successiva “RV”, in cui vengono svolte analisi autonome, non essendovi alcuna contraddittorietà tra i precedenti accoglimenti e il successivo rigetto …” (Cons. Stato, sez. II, 15 maggio 2025, n. 4177).
28. Sulla distinzione tra potere di decadenza (e di rigetto dell’istanza) e potere di autotutela si richiama, tra le tante, la sentenza di questa sezione del 6 febbraio 2025 n. 947, relativa alle medesime parti, ove si evidenzia che va qualificato come atto di decadenza e non di autotutela il rigetto di RV disposto dal Gestore all’esito di un approfondimento istruttorio che lo stesso si era riservato di effettuare in sede di accoglimento della PP, come accaduto nel caso di specie.
29. D’altra parte, nei regimi di sostegno, l’ammissione al beneficio è sempre subordinato alla condizione legale risolutiva del difetto dei requisiti dichiarati dall’istante in sede di ammissione, difetto accertato all’esito dell’attività di verifica e di controllo che il GSE è chiamato a svolgere per tutta la durata dell’incentivazione.
30. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, merita conferma anche il capo n. 3 della sentenza con cui è stato respinto il secondo motivo di ricorso introduttivo r.g. 627/2018 relativo alla violazione degli artt. 12, 14 e 16 delle linee guida 9/11 poiché il gestore, lungi dall’aver rimesso in discussione presupposti già valutati in sede di ammissione al regime incentivante, ha, invece, esercitato il potere di verifica e controllo che è sempre connaturato al riconoscimento del beneficio.
31. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
32. Con il secondo motivo di appello EXAS censura i capi nn. 5, 6 e 7 della sentenza con cui sono stati rigettati il quarto motivo del ricorso introduttivo r.g. 627/2018 e i motivi aggiunti, sul rilievo che, alla data de 30 gennaio 2015, il forno era completato.
Deduce che, non potendo funzionare secondo le esigenze produttive di Cogne acciai speciali, il forno 92 non è entrato in esercizio sino a quando le problematiche tecniche non sono state risolte, il che si è verificato solo in data 9 marzo 2015. Poiché non sono stati rilevati risparmi, sebbene il forno fosse in funzione, non si può ritenere che la data di prima attivazione fosse antecedente a quella comunicata.
33. Il motivo è infondato.
34. Ai sensi dell’art. 1 delle linee guida 9/11 la data di prima attivazione di un progetto è la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili; a titolo esemplificativo essa può coincidere con la prima data di entrata in esercizio commerciale o con la data di collaudo per impianti termici o elettrici.
35. Nel caso di specie, il collaudo del forno 92 è avvenuta in data 30 gennaio 2015. A quella data, infatti, le verifiche generali e le prove finali hanno dato tutte esito positivo, mentre restava da verificare solo la conformità della performance a quanto richiesto dal cliente in conformità alle sue esigenze, come specificato da OU nella nota del 4 settembre 2017.
36. Il foglio di collaudo riporta, in calce, la dicitura “ il cliente attesta che l’impianto funziona correttamente e corrisponde a quanto richiesto ” seguita dalla data del 30 gennaio 2015 e dalla sottoscrizione della ditta fornitrice e di OU: non emerge, invece, che il foglio di collaudo sia stato sottoscritto in data 9 marzo 2015, come affermato da OU nelle osservazioni del 4 settembre 2017 (solo la voce “ consumi secondo ciclo a contratto ” riporta a penna la data di verifica del 9 marzo 2015).
37. La data di collaudo coincide, ai sensi dell’art. 1 delle linee guida, con quella di prima attivazione del progetto poiché la legge presume che a quella data l’impianto entri in funzione e cominci a produrre risparmi.
38. Era, quindi, onere del soggetto proponente fornire la prova dell’assenza di operatività dell’impianto tra il 30 gennaio 2015 e il 9 marzo 2015: non si tratta della prova di un fatto negativo, come sostenuto in appello, ma di un fatto positivo contrario alla presunzione (operatività solo a decorrere dal 9 marzo 2015), in conformità con il principio di vicinanza della prova ed il principio dell’autoresponsabilità.
39. Come osservato dal T.a.r., l’impianto nella sua nuova dimensione progettuale era comunque operativo mentre non rileva che esso sia stato ottimizzato soltanto in corso di tempo e che sia stata raggiunta una piena funzionalità solo al momento del secondo collaudo dopo l’introduzione di vari accorgimenti tecnici che hanno migliorato la performance dell’impianto.
40. Secondo la giurisprudenza, la locuzione “ in corso di realizzazione ” di cui all’art. 6, comma 2, d.m. 28 dicembre 2012 deve essere intesa nel senso del progetto che, sebbene avviato, sia comunque ad uno stadio tale da non poter ancora generare risparmi energetici, in quanto, ove questi, sia pure in parte, siano già stati generati, gli incentivi perdono la loro funzione, non potendosi ritenere più indispensabili per la realizzazione dell’intervento (Cons. Stato, sez. II ,26 novembre 2025 n. 9318; sez. IV, 4 maggio 2020, n. 2808).
41. Non risulta che l’impianto, sebbene funzionante già nel gennaio 2015, fosse ad uno stato tale da non poter generare risparmi, nonostante la positiva verifica di tutte le voci tecniche di collaudo.
42. Per tali ragioni, anche il secondo motivo deve essere respinto.
43. Con il terzo motivo di appello si censura il capo n. 4 della sentenza che ha rigettato il terzo motivo del ricorso introduttivo, con cui EXAS ha lamentato la violazione delle garanzie procedimentali.
44. Il motivo è infondato.
45. Dalla motivazione del provvedimento, peraltro pedissequamente riportata anche nell’atto di appello, emerge chiaramente la ragione del diniego di RV e del mancato accoglimento delle osservazioni della società.
46. Dal foglio di collaudo del 30 gennaio 2015, trasmesso in sede di osservazioni, emerge inequivocabilmente che, a quella data, l’impianto era stato realizzato e, quindi, non rispettava la condizione richiesta dall’art. 6, comma 2, d.m. 28 dicembre 2012. Il provvedimento evidenzia, inoltre, come la ricorrente non abbia prodotto alcuna documentazione (fatture, consumi energetici e collaudi, evidentemente diversi dal foglio di collaudo già trasmesso) idonei a dimostrare che l’impianto non abbia prodotto risparmi prima del 6 marzo 2015.
47. Si tratta di considerazioni sufficienti a dar conto del mancato accoglimento delle osservazioni e del rigetto della richiesta (sull’insussistenza di un onere di confutazione analitica delle osservazioni di parte privata, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 03/11/2025, n. 8521, sez. V, 02/05/2025, n. 3724; sez. IV, 31/08/2023, n. 8097).
48. Per tali ragioni, anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
49. Con il quarto motivo di appello si censura il capo n. 9 della sentenza che ha respinto le doglianze formulate da EXAS con il ricorso r.g. n. 7916/2022, relative al rigetto dell’istanza di riesame presentata ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020, e con il secondo ricorso per motivi aggiunti nel giudizio r.g. n. 627/2018, relativo alla mancata applicazione da parte del GSE dell’art. 42, commi 3- bis e 3- ter , del d.lgs n. 28/2011, nella parte in cui tali norme prevedono che il GSE – una volta fatti salvi gli incentivi maturati prima del rigetto della RV – valuti se applicare una decurtazione compresa tra il 10 e il 50% dell’incentivo residuo.
Deduce l’erroneità, oltre che la contraddittorietà, della sentenza sia nella parte in cui ha escluso l’applicazione dell’art. 56, commi 8, d.l 76/2020 ai provvedimenti di rigetto delle RV sia laddove afferma che la richiesta di decurtazione nella misura tra il 10 e il 50%, presuppone che l’operatore presti prima acquiescenza al provvedimento di decadenza dagli incentivi.
50. Le censure sono infondate.
51. Al riguardo è sufficiente osservare che:
a) il tenore letterale del citato art. 56, comma 8, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (come dell’art. 42, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28) evidenzia che l’oggetto della disposizione sono solo i provvedimenti di annullamento d’ufficio o di decadenza dagli incentivi già riconosciuti e non anche i provvedimenti di rigetto delle richieste di verifica e certificazione, che costituiscono atti ordinari di verifica e controllo nell’ambito del procedimento di rilascio dei cc.dd. certificati bianchi (Cons. Stato sez. VI, 22 dicembre 2025 n. 10226; sez. II, 9 luglio 2025 n. 5973 e 5 maggio 2025 n. 3813); la natura eccezionale della sanatoria osta alla sua interpretazione analogica o estensiva;
b) il d.l. 76/2020 ha modificato l’art. 42 d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, limitando il potere del GSE di dichiarare la decadenza dagli incentivi al ricorrere dei presupposti dell’art. 21- nonies l. 241/1990, senza estenderne la portata ai provvedimenti di rigetto delle richieste di verifica e certificazione, sicché, anche sotto tale profilo, non è possibile una rivalutazione del rigetto della RV alla luce della citata novella;
c) non sussiste alcuna disparità di trattamento tra il rigetto di RV e gli atti di decadenza o annullamento d’ufficio cui si applica l’art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, stante l’evidente diversità di situazione in cui versa chi si vede privare con effetto ex tunc di un beneficio già riconosciuto rispetto a chi si vede negare un beneficio non ancora conseguito;
d) l’art. 13 bis l. 128/2019, nel modificare le percentuali di decurtazione previste dal comma 3 del citato art. 42 (sostituendo le parole fra il 20 e l’80 per cento con le parole fra il 10 e il 50 per cento), sancisce espressamente che la richiesta dell’interessato di decurtazione dell’incentivo equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all’azione. L’effetto estintivo del giudizio conseguente ex lege alla richiesta di decurtazione non è venuto meno per effetto delle modifiche al comma 3 dell’art. 42 introdotte dall’art. 56, comma 7, lettere a) e a- bis ), d.l. 56/2020 che non hanno mai abrogato la menzionata disposizione.
52. Va, infine, osservato che come rilevato dal T.a.r. con statuizione non oggetto di critica specifica, la disposizione (l’art. 1, co. 960, l. 27 dicembre 2017, n. 205) che ha previsto, in luogo della decadenza, una decurtazione dell’incentivo in misura compresa tra il 20 e l’80 per cento in ragione dell’entità della violazione, non avendo portata interpretativa, ma innovativa, non può che applicarsi alle violazioni accertate dopo il 1° gennaio 2018, data della relativa entrata in vigore (cfr. Cons. Stato, sez. II, 1 dicembre 2025 n. 9416, 3 marzo 2025, n. 1778, 7 ottobre 2025 n. 7860), data successiva a quella di adozione dell’impugnato provvedimento.
53. Per tali ragioni, anche il terzo motivo di appello deve essere respinto, con conseguente reiezione integrale dell’appello.
54. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della vicenda concreta, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER NZ, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
NA SS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA SS | ER NZ |
IL SEGRETARIO