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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3893 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12476/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12476/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata il [...] a [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.to Laura Russo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa
AO LA
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno d'invalidità civile dopo omologa dell'accertamento del requisito sanitario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con decreto di omologa ex art 445 bis c.p.c. emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. R.G. 15211/2023, aveva visto riconosciuti i presupposti sanitari per l'ottenimento dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dal mese di settembre 2023, ma che l' non aveva provveduto a liquidare la prestazione CP_1 richiesta entro il termine di legge.
Pertanto, adiva l'intestato Tribunale per sentire condannare l' al pagamento della prestazione CP_1 richiesta sin dal giorno della maturazione del diritto, oltre accessori come per legge, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la stessa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la sopravvenuta liquidazione della provvidenza economica oggetto di causa da parte dell' , come risulta dalla documentazione CP_1 prodotta.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione depositata (modello TE08 del 18 novembre 2024 e cedolino del 09/12/2024) deve ritenersi che il pagamento della prestazione con decorrenza dalla data di riconoscimento abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nella fattispecie in esame, le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per CP_1 compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Aversa, 16.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12476/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata il [...] a [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.to Laura Russo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa
AO LA
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno d'invalidità civile dopo omologa dell'accertamento del requisito sanitario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con decreto di omologa ex art 445 bis c.p.c. emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. R.G. 15211/2023, aveva visto riconosciuti i presupposti sanitari per l'ottenimento dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dal mese di settembre 2023, ma che l' non aveva provveduto a liquidare la prestazione CP_1 richiesta entro il termine di legge.
Pertanto, adiva l'intestato Tribunale per sentire condannare l' al pagamento della prestazione CP_1 richiesta sin dal giorno della maturazione del diritto, oltre accessori come per legge, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la stessa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la sopravvenuta liquidazione della provvidenza economica oggetto di causa da parte dell' , come risulta dalla documentazione CP_1 prodotta.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione depositata (modello TE08 del 18 novembre 2024 e cedolino del 09/12/2024) deve ritenersi che il pagamento della prestazione con decorrenza dalla data di riconoscimento abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nella fattispecie in esame, le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per CP_1 compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Aversa, 16.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano