Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 890
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per impugnazione del rigetto dell'istanza di autotutela

    La Corte ritiene che il contribuente abbia impugnato l'atto di rigetto della propria istanza di annullamento in autotutela, notificato in data 28/07/2025, di precedente Avviso di Intimazione. La Corte osserva che non si tratta di un 'rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela', ma di un 'rigetto' motivato della istanza stessa. Pertanto, poiché il caso rientra nell'ambito dell'autotutela facoltativa (art. 10-quinquies L. 212/00) e l'ufficio ha dato seguito alla richiesta con un rigetto motivato, l'atto non è impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 890
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 890
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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