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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 890/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, OR
PERNA DANIELE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5380/2025 depositato il 22/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 225914 ALTRI TRIBUTI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 451/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 24/10/2025 ad Agenzia Entrate – D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 22/11/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato:
- la Nota avente ad oggetto: “Ricorrente_1 – Riscontro a Nota avente ad oggetto “Verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento di cui all'art.1, comma 9, del decreto -legge 3 ottobre 2006, n.262, ai fini dell'immatricolazione auto estera – telaio n.ro WBA11FZ000FT75467 Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 – Istanza di riesame del 15.07.2025 – prot. n.ro 225914 – AGE.AGEDP-SA. REGISTRO UFFICIALE. 0241941.29-07-2025.U” dell'Avviso di Intimazione n. 097202590523258 35/000, notificato in data 09 luglio 2025, nonché di ogni altro atto presupposto e connesso”;
- la Nota inviata in data 08 settembre 2025 avente ad oggetto: “Riscontro Vs nota del 04.09.2025 – prot. n. ro 276494- per diniego agevolazione iva relativa a immatricolazione auto estera – telaio n.ro
WBA11FZ000FT75467 importatore Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 – istanza del 23.06.2025 – prot. n.ro 198836;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Ha fatto rilevare di aver acquistato un'auto in Germania e di averne eseguito il pagamento a mezzo bonifico bancario prima di andarla a ritirare e portarla in Italia su strada, tracciando il viaggio con una serie di documenti amministrativi e contabili (scontrini, pedaggi, ecc,).
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la regolarità dell'acquisto dell'autovettura in parola, rilevando discrepanze tra i tempi di versamento delle somme di acquisto e per questo negando la sua immatricolazione.
In data 09/07/2025 l'Ufficio aveva notificato al ricorrente l'Avviso di Intimazione di Pagamento n.
097202590523258 35/000 a cui era seguita l'Istanza di Riesame del 15/07/2025 prot. n. 225914 a cui l'Ufficio aveva dato seguito confermandone il rigetto per le contraddizioni delle dichiarazioni acquisite nel processo verbale di contradditorio del 23/06/2024 ove era stato precisato che fattura e libretto di circolazione estero sarebbero stati consegnati “a mano al momento della consegna dell'auto”, senza alcuna specifica sulla data di consegna.
Hsa chiesto l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 16/12/2025, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità ed assenza degli atti impugnati, non essendo stata prodotta né l'Intimazione di Pagamento notificata il 09/07/2025, né gli altri eventuali atti presupposti e connessi oggetto di impugnazione.
Ha inoltre fatto rilevare che le “Note” oggetto di contestazione non rientrano tra gli atti che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, risultano essere impugnabili.
Insistendo sulla correttezza del proprio operato ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Il contribuente ha impugnato l'atto di rigetto, notificato in data 28/07/2025, della propria istanza di annullamento in autotutela dell'Avviso di Intimazione n. 097202590523258 35/000, notificato in data 09 luglio
2025, relativo alla “Verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento di cui all'art.1, comma 9, del decreto -legge 3 ottobre 2006, n.262, ai fini dell'immatricolazione auto estera – telaio n.ro
WBA11FZ000FT75467.
Appare necessario un preliminare inquadramento, sotto il profilo giuridico, della controversia all'esame.
L'atto impugnato, per espressa affermazione del ricorrente, è rappresentato dal rigetto della istanza di annullamento in autotutela, notificata in data 28/07/2025, di precedente Avviso di Intimazione n.
097202590523258 35/000, notificato in data 09 luglio 2025.
Lo statuto del contribuente, di cui alla L 212/00, così come recentemente modificata con D.Lgs. 30 dicembre
2023, n. 219, ha disciplinato, con le norme di cui agli artt. 10 quater e 10 quinquies, l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa dell'Amministrazione finanziaria.
Più in particolare, con la norma di cui all'art. 1 quater ha individuato i casi, tassativi, nei quali è obbligatorio l'annullamento di atti di imposizione ovvero la rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi.
Con la successiva norma di cui all'art 10 quinquies ha disposto che, al di fuori dei casi tassativi di cui all'art. 10 quater, l'Amministrazione ha facoltà di procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, purché, però, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
La norma di cui all'art 19 dlgs 546/92, come modificata dal recente d.lgs. 220/23, ha previsto, con diposizione immediatamente applicabile, l'impugnabilità, tra l'altro, del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater e 10 quinqies.
In ragione, dunque, delle novità introdotte con il riportato quadro normativo, ferma restando l'obbligatorietà
e/o facoltatività, nei casi di cui ai più volte richiamati artt. 10 quater e quinquies L 212/00, del potere di autotutela, il contribuente è legittimato ad impugnare l'eventuale il "rifiuto" espresso o tacito sulla istanza di autotutela.
Il legislatore, dunque, ha reso impugnabile non l'esito del riesame in autotutela, ma solo l'eventuale "rifiuto" di procedere al riesame in parola, lo specifico caso, cioè, in cui l'ufficio si rifiuti di riesaminare l'atto, nei casi di cui all'art 10 quinquies, oppure si rifiuti di annullarlo nei casi di cui all'art 10 quater.
Diversamente ragionando, laddove si ritenesse impugnabile anche l'atto di motivato rigetto della istanza di annullamento in autotutela, nei casi di cui all'art 10 quinquies, si introdurrebbe una sostanziale elusione dei termini decadenziali di impugnativa degli atti impositivi.
Nel caso concreto all'esame, non si verte in alcuna delle ipotesi tassative di cui al citato art. 10 quater, con conseguente obbligatorietà dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto impositivo.
Si versa, viceversa, nel caso di istanza di autotutela facoltativa di cui alla successiva art. 10 quinquies, cui, tuttavia, l'ufficio ha dato correttamente seguito.
Non risulta, infatti, un "rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela", ma un "rigetto" della istanza di autotutela stessa, motivato, peraltro, in modo esaustivo a seguito di compiuto riesame dell'atto in parola. Ne consegue, dunque, l'inammissibilità del ricorso, non trattandosi, nel caso di motivato "rigetto" della istanza di annullamento in autotutela ai sensi dell'art 10 quinquies, di un atto impugnabile ex art 19 d.lgs. 546/92.
La novità della questione trattata consente, ai sensi dell'art 15 d.lgs. 546/92, la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
DICHIARA
il ricorso inammissibile e compensa le spese di giudizio.
Salerno, 06/02/2026
Il OR La Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, OR
PERNA DANIELE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5380/2025 depositato il 22/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 225914 ALTRI TRIBUTI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 451/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 24/10/2025 ad Agenzia Entrate – D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 22/11/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato:
- la Nota avente ad oggetto: “Ricorrente_1 – Riscontro a Nota avente ad oggetto “Verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento di cui all'art.1, comma 9, del decreto -legge 3 ottobre 2006, n.262, ai fini dell'immatricolazione auto estera – telaio n.ro WBA11FZ000FT75467 Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 – Istanza di riesame del 15.07.2025 – prot. n.ro 225914 – AGE.AGEDP-SA. REGISTRO UFFICIALE. 0241941.29-07-2025.U” dell'Avviso di Intimazione n. 097202590523258 35/000, notificato in data 09 luglio 2025, nonché di ogni altro atto presupposto e connesso”;
- la Nota inviata in data 08 settembre 2025 avente ad oggetto: “Riscontro Vs nota del 04.09.2025 – prot. n. ro 276494- per diniego agevolazione iva relativa a immatricolazione auto estera – telaio n.ro
WBA11FZ000FT75467 importatore Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 – istanza del 23.06.2025 – prot. n.ro 198836;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Ha fatto rilevare di aver acquistato un'auto in Germania e di averne eseguito il pagamento a mezzo bonifico bancario prima di andarla a ritirare e portarla in Italia su strada, tracciando il viaggio con una serie di documenti amministrativi e contabili (scontrini, pedaggi, ecc,).
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la regolarità dell'acquisto dell'autovettura in parola, rilevando discrepanze tra i tempi di versamento delle somme di acquisto e per questo negando la sua immatricolazione.
In data 09/07/2025 l'Ufficio aveva notificato al ricorrente l'Avviso di Intimazione di Pagamento n.
097202590523258 35/000 a cui era seguita l'Istanza di Riesame del 15/07/2025 prot. n. 225914 a cui l'Ufficio aveva dato seguito confermandone il rigetto per le contraddizioni delle dichiarazioni acquisite nel processo verbale di contradditorio del 23/06/2024 ove era stato precisato che fattura e libretto di circolazione estero sarebbero stati consegnati “a mano al momento della consegna dell'auto”, senza alcuna specifica sulla data di consegna.
Hsa chiesto l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 16/12/2025, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità ed assenza degli atti impugnati, non essendo stata prodotta né l'Intimazione di Pagamento notificata il 09/07/2025, né gli altri eventuali atti presupposti e connessi oggetto di impugnazione.
Ha inoltre fatto rilevare che le “Note” oggetto di contestazione non rientrano tra gli atti che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, risultano essere impugnabili.
Insistendo sulla correttezza del proprio operato ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Il contribuente ha impugnato l'atto di rigetto, notificato in data 28/07/2025, della propria istanza di annullamento in autotutela dell'Avviso di Intimazione n. 097202590523258 35/000, notificato in data 09 luglio
2025, relativo alla “Verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento di cui all'art.1, comma 9, del decreto -legge 3 ottobre 2006, n.262, ai fini dell'immatricolazione auto estera – telaio n.ro
WBA11FZ000FT75467.
Appare necessario un preliminare inquadramento, sotto il profilo giuridico, della controversia all'esame.
L'atto impugnato, per espressa affermazione del ricorrente, è rappresentato dal rigetto della istanza di annullamento in autotutela, notificata in data 28/07/2025, di precedente Avviso di Intimazione n.
097202590523258 35/000, notificato in data 09 luglio 2025.
Lo statuto del contribuente, di cui alla L 212/00, così come recentemente modificata con D.Lgs. 30 dicembre
2023, n. 219, ha disciplinato, con le norme di cui agli artt. 10 quater e 10 quinquies, l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa dell'Amministrazione finanziaria.
Più in particolare, con la norma di cui all'art. 1 quater ha individuato i casi, tassativi, nei quali è obbligatorio l'annullamento di atti di imposizione ovvero la rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi.
Con la successiva norma di cui all'art 10 quinquies ha disposto che, al di fuori dei casi tassativi di cui all'art. 10 quater, l'Amministrazione ha facoltà di procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, purché, però, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
La norma di cui all'art 19 dlgs 546/92, come modificata dal recente d.lgs. 220/23, ha previsto, con diposizione immediatamente applicabile, l'impugnabilità, tra l'altro, del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater e 10 quinqies.
In ragione, dunque, delle novità introdotte con il riportato quadro normativo, ferma restando l'obbligatorietà
e/o facoltatività, nei casi di cui ai più volte richiamati artt. 10 quater e quinquies L 212/00, del potere di autotutela, il contribuente è legittimato ad impugnare l'eventuale il "rifiuto" espresso o tacito sulla istanza di autotutela.
Il legislatore, dunque, ha reso impugnabile non l'esito del riesame in autotutela, ma solo l'eventuale "rifiuto" di procedere al riesame in parola, lo specifico caso, cioè, in cui l'ufficio si rifiuti di riesaminare l'atto, nei casi di cui all'art 10 quinquies, oppure si rifiuti di annullarlo nei casi di cui all'art 10 quater.
Diversamente ragionando, laddove si ritenesse impugnabile anche l'atto di motivato rigetto della istanza di annullamento in autotutela, nei casi di cui all'art 10 quinquies, si introdurrebbe una sostanziale elusione dei termini decadenziali di impugnativa degli atti impositivi.
Nel caso concreto all'esame, non si verte in alcuna delle ipotesi tassative di cui al citato art. 10 quater, con conseguente obbligatorietà dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto impositivo.
Si versa, viceversa, nel caso di istanza di autotutela facoltativa di cui alla successiva art. 10 quinquies, cui, tuttavia, l'ufficio ha dato correttamente seguito.
Non risulta, infatti, un "rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela", ma un "rigetto" della istanza di autotutela stessa, motivato, peraltro, in modo esaustivo a seguito di compiuto riesame dell'atto in parola. Ne consegue, dunque, l'inammissibilità del ricorso, non trattandosi, nel caso di motivato "rigetto" della istanza di annullamento in autotutela ai sensi dell'art 10 quinquies, di un atto impugnabile ex art 19 d.lgs. 546/92.
La novità della questione trattata consente, ai sensi dell'art 15 d.lgs. 546/92, la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
DICHIARA
il ricorso inammissibile e compensa le spese di giudizio.
Salerno, 06/02/2026
Il OR La Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
(firma digitale) (firma digitale)