Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 18/06/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 01328/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Beatrice Miceli e Marta Savoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno- Questura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento,
- del provvedimento Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 5 maggio 2023, con cui il Questore della Provincia di Palermo ha disposto il rigetto del rinnovo del porto fucile per uso tiro a volo;
- ove occorra, della nota Cat. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificata il 17 dicembre 2022, con cui la Questura di Palermo ha comunicato l'avvio del procedimento di rigetto;
- ove occorra, della nota cat. -OMISSIS- datata -OMISSIS-, con cui è stata respinta la richiesta di preliminare audizione avanzata dal ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in oggetto il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del -OMISSIS- con cui il Questore della Provincia di Palermo ha disposto il rigetto del rinnovo del porto fucile per uso tiro a volo a causa di contrasti nati all’interno della famiglia di origine della moglie del ricorrente. In particolare il provvedimento riporta che “ tra la famiglia dell'istante e quelle dei fratelli della propria moglie risultano dei forti contrasti dovuti all'attribuzione della casa di proprietà dello IACP alla morte della suocera tanto che a carico della moglie, convivente, risulta essere stato iscritto presso la Procura della Repubblica di Palermo procedimento penale per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose in concorso (artt. 392 e 110 C.P.) ”.
2. Il provvedimento di rigetto è stato impugnato col ricorso in epigrafe, con il quale, con unico motivo, si denunciano i seguenti vizi:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 11, 42 E 43 DEL T.U. DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATO CON R.D. N. 773/1931 – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL’INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E DEL TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – INSUFFICIENZA ED INCONGRUITÀ DELLA MOTIVAZIONE – ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA – CONTRADDITTORIETÀ.
Secondo il ricorrente le vicende alle quali il provvedimento impugnato fa riferimento sarebbero del tutto estranee al medesimo, oltre che risalenti di oltre sei anni, e che mai sarebbero trascese in fatti eclatanti dal punto di vista penale in quanto il reato attribuito alla moglie consisterebbe nell’intervenuta sostituzione di un chiavistello della porta di ingresso. I dissidi tra la moglie e la famiglia d’origine di lei nascerebbero da contrasti di natura ereditaria ormai risolti o, comunque, sopiti da tempo.
3. L’amministrazione intimata si è costituta in giudizio difendendo il proprio operato e rappresentando come il contesto familiare fosse direttamente contrassegnato da dinamiche relazionali connotate da forti contrasti in grado di degenerare e coinvolgere, anche suo malgrado, il ricorrente. Pertanto, il provvedimento si giustificherebbe per esigenze preventive al fine di evitare degenerazioni acuite dalla disponibilità di strumenti di offesa.
4. In vista dell’udienza le parti hanno depositato memorie.
5. All’udienza pubblica del 26 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. In via preliminare, il Collegio chiarisce che procederà con lo scrutinio del provvedimento con cui il Questore della Provincia di Palermo ha disposto il rigetto del rinnovo del porto fucile per uso tiro a volo, ritenendo inammissibile il ricorso con riferimento agli altri atti impugnati, come in epigrafe individuati, in quanto atti di natura endoprocedimentale, sprovvisti di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del ricorrente.
7. Con riferimento, pertanto, al predetto decreto di rigetto, il Collegio ritiene fondato il ricorso per i motivi di seguito indicati.
In proposito, va premesso che, con riferimento alla revoca dei titoli e delle autorizzazioni di polizia (o al mancato rinnovo), la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che, ferma restando l'ampia discrezionalità che connota il potere valutativo dell'amministrazione in materia di rilascio della licenza di portare armi, a tutela degli interessi primari dell'ordine e della sicurezza pubblica, non va dimenticato che la discrezionalità deve essere esercitata in coerenza con la situazione di fatto, oggettivamente esistente e mediante la formulazione di una congrua motivazione circa le ragioni, concrete ed attuali, dalle quali possa desumersi il rischio di un abuso delle armi.
Ed invero, nella materia per cui è causa, il potere discrezionale della pubblica amministrazione va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata, al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi.
A tale affermazione consegue, tra l’altro, che, considerato il carattere preventivo delle misure di polizia, non è richiesto che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso da parte del soggetto interessato, essendo sufficiente che –sulla base di elementi obiettivi – quest’ultimo dimostri una scarsa affidabilità nell’uso delle armi o un’insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni.
Ciò posto, nel caso di specie, va ribadito che il decreto impugnato contiene riferimenti ad una situazione di conflittualità familiare che non riguardano, tuttavia, al suo interno, lo stretto nucleo familiare del ricorrente ma i dissidi tra la moglie di quest’ultimo e la di lei famiglia di origine, dovuti a ragioni ereditarie che, secondo quanto riferito nel ricorso e non contestato dall’amministrazione, sembrerebbero anche sopiti.
Anche il riferimento, a carico della moglie, dell’iscrizione di un procedimento penale per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose in concorso (artt. 392 e 110 C.P.) è un elemento che non attiene strettamente alla persona del ricorrente e, peraltro, il Collegio ritiene, in particolare, che qualora si tratti di denunce penali ovvero di segnalazioni della Autorità di P.S., l’amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente, od a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo, per giunta riguardante un soggetto diverso da quello oggetto di segnalazione, ma deve operare un'autonoma valutazione dei fatti che ne sono alla base che, nella fattispecie odierna risulta completamente mancante.
Questo Collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale per cui il pericolo di abuso delle armi, in particolare, deve essere comprovato e richiede un'adeguata valutazione non solo del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto, che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità, come in caso di personalità violente, aggressive o prive della normale capacità di autocontrollo.
In materia, il Collegio condivide un consolidato orientamento interpretativo secondo cui il mero rapporto parentale non può fondare, in termini automatici, un giudizio di disvalore o di prognosi negativa in punto d’inaffidabilità nella materia per cui è causa (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 8 giugno 2017, n. 275; T.A.R., Sicilia, Catania, I, 1 giugno 2020, n. 1206).
Il contesto familiare può assumere rilevanza nel giudizio valutativo dell'Autorità procedente solo qualora sia dimostrata la capacità o anche solo la possibilità di incidenza dello stesso sul modus agendi del destinatario dell'atto (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 23 agosto 2016, n. 2163). L’amministrazione procedente non può opporre un diniego alle istanze dei privati limitandosi ad addurre il solo fatto che il richiedente è legato da rapporto di parentela o di affinità con pregiudicati, senza in concreto valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e di probabilità di abuso delle armi da parte dell’interessato, in quanto la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso, inaffidabile e dunque capace di abusi a causa del concreto atteggiarsi della relazione di parentela o affinità che sia tale da incidere sul comportamento complessivo del soggetto interessato e dunque idonea a sorreggere il giudizio prognostico di non affidabilità (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, V, 29 aprile 2019, n. 2292).
In altre parole: se è vero che l’amministrazione può dedurre la possibilità di abuso del titolo con riferimento al contesto familiare del soggetto interessato e anche in assenza di precedenti penali in capo a quest’ultimo, tuttavia, nel provvedimento di diniego non può limitarsi ad evidenziare la sussistenza di ostativi vincoli di parentela ovvero di affinità con persone pregiudicate, dovendo accertare in concreto se i vincoli in questione siano tali da determinare ripercussioni in materia di buona condotta e un aumento dell'indice di probabilità di abuso delle armi secondo un apprezzamento discrezionale, purché congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 30 aprile 2019, n. 1186; T.A.R. Piemonte, I, 29 marzo 2017, n. 430).
Gli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., nel prevedere quali requisiti l’assenza di gravi precedenti penali e la buona condotta, non consentono di fondare il diniego esclusivamente sul contesto sociale e familiare in cui si muove il destinatario dell’autorizzazione, ma sui materiali comportamenti dello stesso e sulle manifestazioni esteriori da cui sia possibile desumere la sua inaffidabilità.
Se pertanto il contesto ambientale e parentale possono, eventualmente, rilevare quali elementi sintomatici accessori in grado di denotare, in concorso con altri, il rischio di mancanza di affidabilità e di abuso delle armi, la buona condotta richiesta per il rilascio dei titoli va apprezzata esclusivamente con riferimento ai comportamenti tenuti dal soggetto destinatario dell’autorizzazione e non può coinvolgere persone distinte dal richiedente, salvo che non venga provata una effettiva correlazione rischiosa.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha omesso di motivare in termini di incidenza del predetto rapporto di parentela e affinità sul giudizio di inaffidabilità del ricorrente, facendo un generico riferimento ad esigenze di prudenza ed estrema cautela.
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, siano fondate le censure inerenti alle carenze istruttorie e motivazionali del provvedimento impugnato e che le circostanze riportate non siano sufficienti a supportare una valutazione di inaffidabilità e di assenza del requisito della buona condotta in capo al ricorrente.
Il ricorso, pertanto, va accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- dichiara parzialmente inammissibile il ricorso nei sensi di cui in motivazione; per il resto lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del Questore di Palermo del -OMISSIS-;
- Condanna il Ministero resistente al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000 (euro duemila/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.