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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 13439/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Paola Di Vincenzo
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Maria Capozza
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.11.25 depositate il 30.10.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: CONDIZIONI
ESSENZIALI (affidamento figli, assegnazione casa coniugale, mantenimento figli e coniuge)
Affidamento della figlia in modalità condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, Avv. , nella casa coniugale in Roma, Parte_1
Via Alessandro Fleming n. 93. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese da ciascun genitore separatamente, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno adottate di comune accordo. Regolamentazione della frequentazione come da allegato piano genitoriale (cfr. All. 10 al ricorso introduttivo): il padre avrà diritto di avere con sé , salve le esigenze di salute e Per_1 scolastiche della stessa e comunque con disponibilità dei coniugi di fare variazioni laddove siano entrambi d'accordo, come di seguito: durante il periodo estivo (luglio ed agosto) le parti si metteranno d'accordo di volta in volta, in modo da garantire un adeguato equilibrio sui periodi con ciascun genitore oltre che soddisfare le specifiche esigenze della minore stessa;
per quanto riguarda il periodo natalizio, starà con la mamma dal 24 al 27 dicembre compresi e starà con il Per_1 papà dalla sera del 27 dicembre sino alla sera del 30 dicembre. Il periodo “residuo” delle vacanze natalizie (coincidenti con le vacanze scolastiche), ossia il periodo tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio verrà così suddiviso: dal 30 dicembre al 2 gennaio con un genitore e dalla sera del 2 gennaio sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, con l'altro genitore. Questo periodo “residuo” verrà goduto ad anni alterni tra i genitori;
per quanto riguarda il periodo pasquale, lo stesso sarà suddiviso in due fasi che saranno alternate tra i genitori, di anno in anno: dal termine delle lezioni scolastiche sino all'ora di pranzo del sabato con un genitore e dal sabato sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore;
il fine settimana sarà alternato tra i genitori mentre, durante la settimana, la frequentazione sarà così di seguito regolamentata: il weekend che è con il padre, questi Per_1 avrà la figlia con sé dal venerdì pomeriggio, per accompagnarla alle varie attività extrascolastiche e comunque dove questa si dovesse recare, rimanendo con la stessa fino al lunedì mattina, allorquando la riaccompagnerà scuola. Nella stessa settimana il papà, la prenderà il giovedì all'ora di pranzo e la riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina;
il weekend che è con la
Per_1 mamma, il papà la prenderà con sé il lunedì per l'ora di pranzo e la porterà a scuola la mattina di martedì; in questo caso incontrerà nuovamente il papà il venerdì del weekend
Per_1 successivo;
per specifiche esigenze, legate anche agli impegni lavorativi di entrambe i genitori, previo accordo, tale articolazione di base potrà subire di volta in volta modifiche comunicate con adeguato anticipo. con riferimento ai periodi dell'anno definiti comunemente “ponti” e la settimana bianca, questi saranno regolamentati di volta in volta tra i genitori in accordo tra loro, qualora – naturalmente - non coincidono con il periodo di spettanza del genitore che intende fruirne;
infine, in relazione ai compleanni dei genitori: li trascorrerà con ciascuno degli stessi
Per_1 indipendentemente dall'alternanza che non subirà nessuna variazione eccetto che per quel preciso giorno di calendario, se necessario. Dopo il compleanno, tutta l'organizzazione proseguirà in modo inalterato e senza subire variazioni e/o recuperi;
per quanto riguarda il compleanno di ,
Per_1
i genitori sono d'accordo nel determinare che sarà quest'ultima a decidere in relazione ai festeggiamenti che intenderà organizzare;
la madre, Avv. , risulterà Parte_1 assegnataria in quanto collocataria prevalente della figlia ed avrà diritto all'abitazione ex casa coniugale;
Mantenimento della figlia in carico ad entrambi i genitori Persona_1 [...]
e . I signori e , a Parte_2 Parte_1 Parte_2 Parte_1 titolo di parziale mantenimento della figlia , e quale elemento funzionale, Persona_1 essenziale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, si obbligano a trasferire alla figlia – entro il giorno 29 luglio 2026 (termine essenziale) e comunque a modi e termini Per_1 di legge – la nuda proprietà della casa coniugale, mantenendo i genitori l'usufrutto a vita, sita in
Roma, Via Alessandro Fleming n. 93, di cui i coniugi sono attualmente comproprietari, al 50% ciascuno, al piano 2 -S2 ( appartamento e cantina), distinto con il numero int. 10 fabbricato, catastalmente interno 8, oltre al box, come descritto nell'atto notarile del 7 ottobre 2010, Notaio
repertorio n. 76359, raccolta n. 26787 (All. 5 al ricorso), così di seguito Persona_2 catastalmente descritta, in Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Roma, Territorio – Servizi
Catastali: Comune di ROMA (Cod. H501) – provincia di Roma;
intestato a Parte_2 nato a [...] il [...] e nata a [...] il 12 maggio Parte_1
1968; Dati identificativi: Foglio: 252; Particella 69; Sub: 519; Zona Cens. 4; Categ.: A/2; Classe:
4; Consistenza vani 8,5; Superficie catastale: Totale 188 mq Totale escluse aree scoperte 179 mq.;
Rendita 2.414,44; box foglio 252 particella 69, sub520, z.c4,Cat.C/6, mq.19. R.C. €.158,97, con accesso da Via Alessandro Flemingn.65,, piano S2, interno 8. Si precisa che il trasferimento in favore della figlia avverrà senza porre oneri e/o spese ordinarie e/o straordinarie a carico della figlia medesima, restando tali oneri integralmente a carico dei genitori Il padre, Avv. Parte_2
, per espresso accordo tra le parti ed al fine di rendere meno gravoso l'inevitabile modifica
[...] del tenore di vita conseguente alla separazione, oltre a provvedere al pagamento dell'attuale propria quota di mutuo ipotecario, di €. 1.400,00 mensili circa, si impegna e provvederà al pagamento della quota di mutuo ipotecario gravante sull'Avv. (anche di €. 1.400,00 mensili Parte_1 circa), così in buona sostanza obbligandosi al pagamento dell'intera rata mensile dello stesso, €.
2.812,00, sino al dì dell'estinzione dello stesso (banca UNICREDIT scadenza 30 novembre 2041), con addebito sul conto corrente personale dell'Avv. ; L'Avvocato si impegna, inoltre, Per_1 Per_1 anche in ragione del pagamento a suo carico della quota di rata di mutuo spettante alla moglie Avv.
e del fatto che l'abitazione, pur essendo gravata da usufrutto, viene destinata ad Parte_1 abitazione esclusiva della minore e della madre, a concorrere al 30% alle spese straordinarie relative alla abitazione stessa ed alle sue pertinenze (ivi compreso il box), decise di comune accordo ed al
50% delle spese straordinarie decise in assemblea condominiale;
Le spese ordinarie relative alla gestione dell'immobile summenzionato (utenze, condominio mensile ordinario e spese di gestione ordinaria) rimarranno a carico esclusivo dell'Avvocato ; Inoltre a titolo di ulteriore Parte_1 mantenimento della figlia , l'Avvocato erogherà anche la somma annua di €. Per_1 Per_1
9.600,00 in ratei mensili di €. 800,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia medesima (tra le quali anche quelle di scuola di canto, di pianoforte e sportive) e tutto ciò, come per legge, ossia sino al completo avviamento professionale;
Nessun contributo a titolo di mantenimento è dovuto all'Avv.
[...]
da parte dell'Avv. e viceversa. CONDIZIONI ACCESSORIE. In attuazione Parte_1 Per_1 dell'accordo e in conformità al Protocollo prot. 1878/2025, il coniuge Avv. Parte_2 si impegna a costituire in favore della coniuge Avv. - il diritto di abitazione a Parte_1 vita sulla sua quota del medesimo immobile sita in Roma, Via Alessandro Fleming n. 93, meglio sopra descritto anche catastalmente. Il perfezionamento avverrà mediante atto pubblico dinanzi al notaio liberamente scelto dalle parti, entro e non oltre il 29 luglio 2026, termine pattuito come essenziale. L'atto notarile avrà natura meramente attuativa del presente accordo e produrrà gli effetti formali e sostanziali di cui naturalmente al medesimo.” e i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità, dando atto delle clausole di carattere negoziale dalle parti ritenute funzionali alla definizione della controversia;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...], coniugati in Piglio (FR) il Parte_2
29.7.2006alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Piglio di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n.13, parte 2, serie A;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 3.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 13439/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Paola Di Vincenzo
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Maria Capozza
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.11.25 depositate il 30.10.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: CONDIZIONI
ESSENZIALI (affidamento figli, assegnazione casa coniugale, mantenimento figli e coniuge)
Affidamento della figlia in modalità condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, Avv. , nella casa coniugale in Roma, Parte_1
Via Alessandro Fleming n. 93. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese da ciascun genitore separatamente, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno adottate di comune accordo. Regolamentazione della frequentazione come da allegato piano genitoriale (cfr. All. 10 al ricorso introduttivo): il padre avrà diritto di avere con sé , salve le esigenze di salute e Per_1 scolastiche della stessa e comunque con disponibilità dei coniugi di fare variazioni laddove siano entrambi d'accordo, come di seguito: durante il periodo estivo (luglio ed agosto) le parti si metteranno d'accordo di volta in volta, in modo da garantire un adeguato equilibrio sui periodi con ciascun genitore oltre che soddisfare le specifiche esigenze della minore stessa;
per quanto riguarda il periodo natalizio, starà con la mamma dal 24 al 27 dicembre compresi e starà con il Per_1 papà dalla sera del 27 dicembre sino alla sera del 30 dicembre. Il periodo “residuo” delle vacanze natalizie (coincidenti con le vacanze scolastiche), ossia il periodo tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio verrà così suddiviso: dal 30 dicembre al 2 gennaio con un genitore e dalla sera del 2 gennaio sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, con l'altro genitore. Questo periodo “residuo” verrà goduto ad anni alterni tra i genitori;
per quanto riguarda il periodo pasquale, lo stesso sarà suddiviso in due fasi che saranno alternate tra i genitori, di anno in anno: dal termine delle lezioni scolastiche sino all'ora di pranzo del sabato con un genitore e dal sabato sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore;
il fine settimana sarà alternato tra i genitori mentre, durante la settimana, la frequentazione sarà così di seguito regolamentata: il weekend che è con il padre, questi Per_1 avrà la figlia con sé dal venerdì pomeriggio, per accompagnarla alle varie attività extrascolastiche e comunque dove questa si dovesse recare, rimanendo con la stessa fino al lunedì mattina, allorquando la riaccompagnerà scuola. Nella stessa settimana il papà, la prenderà il giovedì all'ora di pranzo e la riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina;
il weekend che è con la
Per_1 mamma, il papà la prenderà con sé il lunedì per l'ora di pranzo e la porterà a scuola la mattina di martedì; in questo caso incontrerà nuovamente il papà il venerdì del weekend
Per_1 successivo;
per specifiche esigenze, legate anche agli impegni lavorativi di entrambe i genitori, previo accordo, tale articolazione di base potrà subire di volta in volta modifiche comunicate con adeguato anticipo. con riferimento ai periodi dell'anno definiti comunemente “ponti” e la settimana bianca, questi saranno regolamentati di volta in volta tra i genitori in accordo tra loro, qualora – naturalmente - non coincidono con il periodo di spettanza del genitore che intende fruirne;
infine, in relazione ai compleanni dei genitori: li trascorrerà con ciascuno degli stessi
Per_1 indipendentemente dall'alternanza che non subirà nessuna variazione eccetto che per quel preciso giorno di calendario, se necessario. Dopo il compleanno, tutta l'organizzazione proseguirà in modo inalterato e senza subire variazioni e/o recuperi;
per quanto riguarda il compleanno di ,
Per_1
i genitori sono d'accordo nel determinare che sarà quest'ultima a decidere in relazione ai festeggiamenti che intenderà organizzare;
la madre, Avv. , risulterà Parte_1 assegnataria in quanto collocataria prevalente della figlia ed avrà diritto all'abitazione ex casa coniugale;
Mantenimento della figlia in carico ad entrambi i genitori Persona_1 [...]
e . I signori e , a Parte_2 Parte_1 Parte_2 Parte_1 titolo di parziale mantenimento della figlia , e quale elemento funzionale, Persona_1 essenziale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, si obbligano a trasferire alla figlia – entro il giorno 29 luglio 2026 (termine essenziale) e comunque a modi e termini Per_1 di legge – la nuda proprietà della casa coniugale, mantenendo i genitori l'usufrutto a vita, sita in
Roma, Via Alessandro Fleming n. 93, di cui i coniugi sono attualmente comproprietari, al 50% ciascuno, al piano 2 -S2 ( appartamento e cantina), distinto con il numero int. 10 fabbricato, catastalmente interno 8, oltre al box, come descritto nell'atto notarile del 7 ottobre 2010, Notaio
repertorio n. 76359, raccolta n. 26787 (All. 5 al ricorso), così di seguito Persona_2 catastalmente descritta, in Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Roma, Territorio – Servizi
Catastali: Comune di ROMA (Cod. H501) – provincia di Roma;
intestato a Parte_2 nato a [...] il [...] e nata a [...] il 12 maggio Parte_1
1968; Dati identificativi: Foglio: 252; Particella 69; Sub: 519; Zona Cens. 4; Categ.: A/2; Classe:
4; Consistenza vani 8,5; Superficie catastale: Totale 188 mq Totale escluse aree scoperte 179 mq.;
Rendita 2.414,44; box foglio 252 particella 69, sub520, z.c4,Cat.C/6, mq.19. R.C. €.158,97, con accesso da Via Alessandro Flemingn.65,, piano S2, interno 8. Si precisa che il trasferimento in favore della figlia avverrà senza porre oneri e/o spese ordinarie e/o straordinarie a carico della figlia medesima, restando tali oneri integralmente a carico dei genitori Il padre, Avv. Parte_2
, per espresso accordo tra le parti ed al fine di rendere meno gravoso l'inevitabile modifica
[...] del tenore di vita conseguente alla separazione, oltre a provvedere al pagamento dell'attuale propria quota di mutuo ipotecario, di €. 1.400,00 mensili circa, si impegna e provvederà al pagamento della quota di mutuo ipotecario gravante sull'Avv. (anche di €. 1.400,00 mensili Parte_1 circa), così in buona sostanza obbligandosi al pagamento dell'intera rata mensile dello stesso, €.
2.812,00, sino al dì dell'estinzione dello stesso (banca UNICREDIT scadenza 30 novembre 2041), con addebito sul conto corrente personale dell'Avv. ; L'Avvocato si impegna, inoltre, Per_1 Per_1 anche in ragione del pagamento a suo carico della quota di rata di mutuo spettante alla moglie Avv.
e del fatto che l'abitazione, pur essendo gravata da usufrutto, viene destinata ad Parte_1 abitazione esclusiva della minore e della madre, a concorrere al 30% alle spese straordinarie relative alla abitazione stessa ed alle sue pertinenze (ivi compreso il box), decise di comune accordo ed al
50% delle spese straordinarie decise in assemblea condominiale;
Le spese ordinarie relative alla gestione dell'immobile summenzionato (utenze, condominio mensile ordinario e spese di gestione ordinaria) rimarranno a carico esclusivo dell'Avvocato ; Inoltre a titolo di ulteriore Parte_1 mantenimento della figlia , l'Avvocato erogherà anche la somma annua di €. Per_1 Per_1
9.600,00 in ratei mensili di €. 800,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia medesima (tra le quali anche quelle di scuola di canto, di pianoforte e sportive) e tutto ciò, come per legge, ossia sino al completo avviamento professionale;
Nessun contributo a titolo di mantenimento è dovuto all'Avv.
[...]
da parte dell'Avv. e viceversa. CONDIZIONI ACCESSORIE. In attuazione Parte_1 Per_1 dell'accordo e in conformità al Protocollo prot. 1878/2025, il coniuge Avv. Parte_2 si impegna a costituire in favore della coniuge Avv. - il diritto di abitazione a Parte_1 vita sulla sua quota del medesimo immobile sita in Roma, Via Alessandro Fleming n. 93, meglio sopra descritto anche catastalmente. Il perfezionamento avverrà mediante atto pubblico dinanzi al notaio liberamente scelto dalle parti, entro e non oltre il 29 luglio 2026, termine pattuito come essenziale. L'atto notarile avrà natura meramente attuativa del presente accordo e produrrà gli effetti formali e sostanziali di cui naturalmente al medesimo.” e i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità, dando atto delle clausole di carattere negoziale dalle parti ritenute funzionali alla definizione della controversia;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...], coniugati in Piglio (FR) il Parte_2
29.7.2006alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Piglio di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n.13, parte 2, serie A;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 3.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi