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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 17429/2023 promossa da:
(Cf. , elettivamente domiciliata in Torino, Via Parte_1 C.F._1
Montano n. 26, presso lo studio dell'avv. Simone Usseglio Polatera
( , che la rappresenta e difende Email_1 Email_2 unitamente all'avv. Federico Usseglio Polatera
( , per delega in atti;
Email_3
attrice; contro
(Cf. e P.Iva. ) -e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'Avv. Roberta Parte_2
Frojo ( , che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_4
convenuta;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…In via preliminare: autorizzare l'attrice in opposizione alla chiamata in causa della società Controparte_2
(già ), corrente
[...] Controparte_3
in Torino, Via Perugia 56, P.IVA , per essere, nella denegata e non creduta P.IVA_2
ipotesi di condanna al pagamento di una qualche somma, dalla stessa manlevata, garantita e tenuta indenne dalla richiesta di pagamento formulata nei suoi confronti;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta per i motivi di cui in atti, con conseguente Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: revocare, annullare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Torino n. 4577/23 del 14/07/23 – R.G. 12935/23, notificato in data
27/07/23, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla sig.ra alla Parte_1
convenuta opposta per le ragioni esposte in atti;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'attrice opponente al pagamento di una qualche somma a favore della convenuta opposta, dichiarare la società Controparte_2
(già ), in persona del proprio Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, corrente in Torino, Via Perugia 56, P.IVA , a P.IVA_2 garantire e manlevare l'odierna attrice opponente e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento di tutte quelle somme eventualmente dovute ed accertate in corso di causa in favore di Controparte_1
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e successive occorrende”;
Convenuta: “… In via preliminare
1-) Concedere il termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione ex art 5 del
D.lvo 28/2010 (contratti bancari).
2-) Accertarsi e dichiararsi la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art
2946 cc per il periodo ante 30.9.2013 stante la natura solutoria dei singoli addebiti.
3-) Respingersi la richiesta di chiamata in causa di siccome infondata e CP_2
irrilevante.
4-) cessionaria è titolare del rapporto per la sola parte attiva, Controparte_1
sicché eccepisce in ogni caso la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in merito alle passività ed a tutte le eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito, derivanti da fatti o circostanze verificatesi in epoca antecedente alla cessione, in alcun modo ascrivibili a , ma in via esclusiva alla CP_1
cedente
In via principale
2 Rigettarsi tutte le domanda di parte opponente siccome infondate in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata
Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parte opponente ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte, condannarsi Pt_3
(nata a [...] il [...], CF per il titolo dedotto in giudizio al
[...] CodiceFiscale_2
pagamento, in favore di somma di euro 109.443,11, oltre Controparte_4
interessi convenzionali dal 16.6.2023 al saldo, ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia.
Vinte le spese”;
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4577/2023, con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto a di pagare alla Parte_1 Controparte_1
(cessionaria del credito della ) la somma di € 109.443,11 (oltre interessi e spese CP_5 della procedura), a saldo dell'esposizione debitoria maturata in relazione ai seguenti rapporti bancari:
- finanziamento chirografario n. 1427447, concesso dall' alla CP_5 [...]
in data 3/12/2008 (cfr. doc. 8 fasc. monitorio) e recante un saldo debitore al CP_6
31/07/2017 di € 36.452,27 (cfr. doc. 10 fasc. monitorio, p. 2) - debito che Parte_1
(titolare dell'impresa individuale Carelli System di Paletto Lorella, oggi fallita) si è accollata in data 23/07/2010 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio);
- finanziamento chirografario n. 3356605, concesso dall' alla CP_5 [...]
in data 24/07/2006 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio) e recante un saldo debitore al CP_6
31/07/2017 di € 10.127,80 (cfr. doc. 10 fasc. monitorio, p. 3) - debito che Parte_1
(titolare dell'impresa individuale Carelli System di Paletto Lorella, oggi fallita) si è accollata in data 23/07/2010 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio);
- contratto di conto corrente n. 100990197, acceso da (titolare Parte_1 dell'impresa individuale Carelli System di Paletto Lorella, oggi fallita) presso l in CP_5 data 1/06/2010 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio) e recante un saldo debitore al 31/07/2017 di €
62.863,04 (cfr. doc. 10 fasc. monitorio, p. 1).
In particolare, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 4577/2023 Parte_1
chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in causa la garante Eurofidi -
3 Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi CA in liquidazione (cfr. doc.
2-4 fasc. att.), al fine di essere manlevata in caso di condanna.
Sempre in via preliminare, l'attrice ha eccepito:
- l'improcedibilità della domanda della non essendo stato Controparte_1
esperito il procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5 Dlgs 28/2010;
- il difetto di legittimazione attiva della rispetto al credito Controparte_1 azionato in via monitoria, “risultando del tutto nulla e/o irregolare e/o inefficace la pubblicazione della cessione del credito” dalla (creditore originario) alla CP_5 [...]
non comprendendosi dal tenore dell'avviso di cessione pubblicato sulla Controparte_1
Gazzetta Ufficiale “quali crediti siano compresi all'interno di detta cessione e quali, invece, esclusi, postochè nello stesso si parla genericamente di crediti di ceduti “pro CP_5 soluto”, senza alcuna indicazione specifica degli stessi” (cfr. cit. p. 3).
Nel merito, l'opponente ha lamentato l'insufficienza della documentazione prodotta dalla rispetto alla pretesa creditoria azionata, essendo state depositate Controparte_1
mere copie dei documenti contrattuali (cfr. doc.
7-9 fasc. monitorio) e non potendo attribuirsi valenza probatoria all'estratto conto certificato ex art. 50 TU (cfr. doc. 10 fasc. monitorio).
La costituendosi, si è preliminarmente opposta alla chiamata in Controparte_1
causa della garante Controparte_2
e ha chiesto la concessione di un termine per avviare il procedimento di
[...] mediazione. Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo (cfr. produz. conv.
25/07/2024) e rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo formulata da parte attrice (cfr. ordinanza del 5/12/2024), la causa è stata discussa da parte attrice con le note scritte del 4/03/2025 e da parte convenuta con le note scritte del 24/02/2025.
2. Sulla legittimazione attiva della Controparte_1
In primo luogo, deve essere affrontata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sollevata da parte attrice. Controparte_1
Al riguardo, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione
(il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può
4 essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Nell'ambito dei rapporti obbligatori, la legittimazione ad agire spetta a colui che si afferma creditore e la legittimazione passiva a colui che viene individuato come debitore o codebitore nella domanda.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dall'opponente attiene non tanto alla legittimazione attiva -che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto della domanda monitoria della Controparte_1
(la quale, nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo, si è qualificata quale titolare del crediti cedutole dalla )- bensì al merito, cioè alla titolarità attiva e in quest'ottica deve CP_5
essere vagliata.
3. Sulla titolarità attiva della Controparte_1
3.1. Chiarito che l'opponente, nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ha in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato attivo dei Controparte_1
rapporti di credito dedotti in giudizio, in punto di diritto, vanno preliminarmente ricordati i principi enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2951/2016, la quale ha chiarito:
- che la titolarità (attiva o passiva) della situazione soggettiva dedotta in giudizio attiene al merito della decisione ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- che la titolarità (attiva o passiva) può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- che la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi),
5 che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non un'eccezione (con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo), né quindi un'eccezione in senso stretto;
essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio, non è soggetta alle preclusioni assertive e può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tali principi generali valgono anche in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 1 e 4
L. 130/1999, rispetto alle quali:
- l'art. 58 TU (a cui rinvia l'art. 4 c.1 L. 130/1999), in deroga al disposto codicistico di cui all'art. 1264 Cc, esonera il cessionario dal notificare la cessione al debitore ceduto, stabilendo che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (unitamente all'iscrizione nel registro dell'imprese) è necessario e sufficiente ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del ceduto;
- ma rimane comunque fermo l'onere del cessionario “di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. 5857/2022; in senso conforme Cass. 30207/2024;
17944/2023; Cass. 24798/2020).
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione-, un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto”, prova che -in caso di contestazione del debitore ceduto- grava su colui che si afferma titolare del credito per effetto della cessione e che, di regola, non può ritenersi assolta mediante la produzione del”la mera 'notificazione' della cessione … al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, fermo restando che non è escluso che “tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (cfr. Cass. 30207/2024; Cass. 17944/2023).
In altri termini, può affermarsi che, solo a determinate condizioni, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale può, “secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito”, ritenersi idoneo a dimostrare la titolarità attiva del credito in capo al cessionario e ciò si verifica, in particolare, quando il contenuto pubblicato in Gazzetta Ufficiale indica chiaramente i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, “senza lasciare incertezze od
6 ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.)” (cfr. Cass. 5617/2020); con la precisazione che tale principio può trovare un temperamento “quando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco”; in questo caso, se “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” allora non occorre “una specifica enumerazione di ciascuno di essi” (cfr. Cass. 22854/2022)
3.2. Nel caso in esame, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, la Controparte_1 ha affermato di essere titolare dei crediti azionati in via monitoria, a fronte dell'intervenuta
[...] cessione da parte dell (creditrice originaria) in data 14/07/2017, ed ha prodotto CP_5 la copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 dell'8/08/2017, contenente l'avviso della citata cessione di crediti;
dopodiché, nel presente giudizio, la
[...]
fronte della contestazione dell'opponente- ha prodotto un estratto dell'atto Controparte_7 di cessione del 14/07/2017, certificato quale copia conforme all'originale dal Notaio
[...]
(cfr. doc. 5 fasc. conv.). Persona_1
Ciò premesso, occorre chiedersi se tali produzioni siano sufficienti a dimostrare la titolarità dei crediti azionati in capo alla (cessionaria). Controparte_1
Ritiene il Tribunale che la risposta debba essere positiva, atteso che:
- a p. 1 della copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 dell'8/08/2017 è indicato che sono stati oggetto di trasferimento dalla (cedente) CP_5 alla (cessionaria) “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_1
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_5
contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 - periodo temporale in cui rientrano i contratti di cui è causa- e qualificati come attività finanziarie deteriorate” (cfr. doc. 2 fasc. conv., p. 1);
- nell'estratto dell'atto di cessione di cui al doc. 5 fasc. conv. -documento rispetto al quale l'opponente nulla ha dedotto/contestato- compare, quale sofferenza ceduta, la posizione “28053624 SME UCI” (cfr. doc. 2 fasc. conv., p. 2), che coincide con quella indicata nella certificazione ex art. 50 TU di cui al doc. 10 fasc. monitorio.
Si ritiene, pertanto, provato che nella cessione del 14/07/2017 rientrassero anche i crediti vantati dalla nei confronti di . CP_5 Parte_1
7 Corrobora tale conclusione la circostanza che la sia in Controparte_1
possesso della documentazione contrattuale e contabile relativa alle posizioni debitorie azionate in via monitoria (cfr. doc.
7-9 fasc. monitorio e doc. prodotti con la mem. conv. ex art. 171 ter n. 2 Cpc).
Per tali ragioni l'eccezione di carenza di titolarità attiva della Controparte_1
deve essere respinta.
4. Sul credito azionato in via monitoria.
Occorre, a questo punto, vagliare la sussistenza del credito azionato in via monitoria dalla convenuta, tenuto conto delle contestazioni mosse da parte attrice, secondo cui la
[...]
non avrebbe adeguatamente provato il credito azionato. Controparte_1
4.1. In punto di diritto, va ricordato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che spetta all'istituto bancario (opposto) dimostrare la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre spetta al cliente (opponente) dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero contestare la debenza delle somme ingiunte provandone il carattere illegittimo;
in particolare:
- nel caso di decreto ingiuntivo richiesto dalla banca per ottenere la restituzione della somma data a mutuo e degli accessori, nel giudizio di opposizione, la banca deve dimostrare l'esistenza del contratto nonché l'avvenuta erogazione delle somme date a mutuo, mentre spetta al debitore dare la prova della restituzione ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria;
- nel caso di decreto ingiuntivo richiesto dalla banca per ottenere il pagamento del saldo passivo di un conto corrente, nel giudizio di opposizione, l'istituto di credito è onerato di depositare il contratto (da cui il rapporto trae origine), l'eventuale apertura di credito e gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti (la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 Cc); spetta, invece, al cliente l'onere di indicare in modo preciso quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste illegittime.
Resta fermo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 Cpc, in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
4.2. Nel caso che ci occupa, il Tribunale ritiene che il compendio probatorio in atti
8 consenta di ritenere provato il credito azionato dalla convenuta.
In particolare, la ha prodotto: Controparte_1
- con riferimento ai crediti nascenti dai finanziamenti n. 1427447 del 3/12/2008 e n.
3356605 del 24/07/2006:
✓ i contratti di finanziamento (cfr. doc. 8, 9 fasc. monitorio);
✓ le certificazioni ex art. 50 TU contenenti l'indicazione del saldo debitore (al
31/07/2017) di € 36.452,27 per il finanziamento n. 1427447 e di € 10.127,80 per il finanziamento n. 3356605 (cfr. doc. 10 fasc. monitorio, p. 2 e 3);
✓ il prospetto della situazione dei finanziamenti (cfr. doc. 1, 2 allegati alla mem. conv. ex art. 171 ter n. 2 Cpc) e la relativa lista dei movimenti (cfr. doc.
3-5 allegati alla mem. conv. ex art. 171 ter n. 2 Cpc).
- con riferimento al credito nascente dal conto corrente n. 100990197:
✓ il contratto di conto corrente acceso da (titolare dell'impresa Parte_1 individuale Carelli System di Paletto Lorella, oggi fallita) presso l in data CP_5
1/06/2010 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio);
✓ la certificazione ex art. 50 TU contenente l'indicazione del saldo debitore (al
31/07/2017) di € 62.863,04 (cfr. doc. 10 fasc. monitorio, p. 1);
✓ gli estratti conto e gli scalari (cfr. doc. 6 e 7 allegati alla mem. conv. ex art. 171 ter n.
2 Cpc).
A fronte di tali produzioni, era onere della parte opponente formulare contestazioni specifiche, il che non si è verificato, atteso che l'attrice:
- con riferimento ai documenti contrattuali (cfr. doc.
7-9 fasc. monitorio), si è limitata ad osservare che sono state prodotte “mere semplici copie” (cfr. cit. p. 5) - affermazione che non inficia il valore probatorio dei documenti prodotti, non integrando un disconoscimento della conformità della copia all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato (cfr. ex multis Cass. 134/2025; Cass. 29658/2024);
- nulla ha dedotto/contestato rispetto ai documenti prodotti dalla parte convenuta con la memoria ex art. 171 ter n. 2 Cpc;
- non ha svolto contestazioni specifiche e circostanziate in ordine agli importi richiesti dalla convenuta;
- non ha provato la restituzione delle somme finanziate ovvero altre cause estintive delle obbligazioni restitutorie assunte.
9 Ne deriva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori ex art. 91 Cpc e devono essere liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento (rispetto allo scaglione da €
52.000,00 a € 260.000,00) ex Dm. 55/2014, aggiornato sulla base del Dm 147/2022, tenuto conto dei caratteri della controversia (documentale), delle questioni trattate e delle attività effettivamente svolte (dunque con riduzione del 50% rispetto alle fasi di trattazione/istruttoria e decisionale)- nelle seguenti voci analitiche:
fase di studio € 2.552,00;
fase introduttiva € 1.628,00;
fase trattazione/istruttoria € 2.835,00;
fase decisionale € 2.127,00 per complessivi € 9.142,00 per compenso, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 4577/2023) e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 Cpc;
condanna a rimborsare alla le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio di opposizione, che liquida in € 9.142,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 28/03/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
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