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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 859/2019
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to ANTONIO DE SANTIS, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in VIA OBERDAN n. 10, TREBISACCE, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
e rappresentati e difesi dall'Avv.to Controparte_1 Controparte_2
FRANCESCO COLOTTA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in VIA D.
IPPOLITO n. 13, ORIOLO, giusta procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTI
OGGETTO: Altre ipotesi. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 05/03/2019, Pt_1
ha originariamente convenuto in giudizio articolando le seguenti
[...] Controparte_3 conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare che tra la IG.ra e la IG.ra , dall'8.09.2014 al Parte_1 Controparte_3
16.06.2016, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e continuativo, avente ad oggetto “assistenza a persone non autosufficienti”;
b) Accertare e dichiarare l'illegittimità e l'arbitrarietà del licenziamento di essa ricorrente, e liquidare in favore della stessa, la somma indicate in narrativa, o quella diversa somma che il IG. Giudice riterrà equa e di giustizia, con espressa richiesta di consulenza contabile d'ufficio in caso di contestazione;
c) Condannare la IG.ra , in proprio e nella qualità di erede del defunto marito Controparte_3 Persona_1 per le causali di cui in narrativa, al pagamento della somma complessiva di Euro 81.225,22 dovuta alla a Parte_1 titolo di differenza retribuzione, lavoro straordinario, 13^ mensilità, indennità di ferie non godute, lavoro festivo, e trattamento di fine rapporto, oltre al rimborso di pagamenti non spettanti e risarcimento del danno per abusivo licenziamento senza preavviso, ovvero in quella diversa somma di risulta e derivante dalla istruzione della causa, ovvero equitativamente liquidata con interessi e rivalutazione secondo gli indici Istat.
d) Fare obbligo ad essa resistente, di regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente
f) Condannare essa resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione al sottoscritto procuratore”.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario Controparte_3 ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
All'udienza del 10/11/2020 è stata dichiarata l'interruzione del processo per la morte di avvenuta in data 2/07/2020. Controparte_3
2. In data 4/02/2021 ha depositato ricorso in riassunzione nei confronti di Parte_1
articolando le medesime conclusioni. Controparte_1 Controparte_2
Si sono costituiti in giudizio i convenuti in riassunzione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva avendo rinunciato all'eredità, nel merito contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, in luce delle seguenti motivazioni.
In atti, a corredo della memoria difensiva di e Controparte_1 Controparte_2
è presente la dichiarazione di rinuncia all'eredità di posta in
[...] Controparte_3 essere dagli stessi ai sensi dell'art. 519 c.c. in data 9/07/2020 (risulta in atti anche la dichiarazione di rinuncia all'eredità di in data 9/12/2016). Persona_2
Posto, dunque, che i convenuti in riassunzione hanno validamente rinunciato all'eredità, pur essendo legittimati sul piano processuale a contraddire in giudizio (in quanto chiamati all'eredità), non sono subentrati nella titolarità delle obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro e di cui si chiede l'accertamento, con la conseguenza che le domande devono essere rigettate, per la carenza della titolarità del rapporto controverso.
***
Equi motivi, collegati alla peculiarità della materia dedotta, consentono di individuare i motivi di legge per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
***
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 08/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to ANTONIO DE SANTIS, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in VIA OBERDAN n. 10, TREBISACCE, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
e rappresentati e difesi dall'Avv.to Controparte_1 Controparte_2
FRANCESCO COLOTTA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in VIA D.
IPPOLITO n. 13, ORIOLO, giusta procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTI
OGGETTO: Altre ipotesi. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 05/03/2019, Pt_1
ha originariamente convenuto in giudizio articolando le seguenti
[...] Controparte_3 conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare che tra la IG.ra e la IG.ra , dall'8.09.2014 al Parte_1 Controparte_3
16.06.2016, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e continuativo, avente ad oggetto “assistenza a persone non autosufficienti”;
b) Accertare e dichiarare l'illegittimità e l'arbitrarietà del licenziamento di essa ricorrente, e liquidare in favore della stessa, la somma indicate in narrativa, o quella diversa somma che il IG. Giudice riterrà equa e di giustizia, con espressa richiesta di consulenza contabile d'ufficio in caso di contestazione;
c) Condannare la IG.ra , in proprio e nella qualità di erede del defunto marito Controparte_3 Persona_1 per le causali di cui in narrativa, al pagamento della somma complessiva di Euro 81.225,22 dovuta alla a Parte_1 titolo di differenza retribuzione, lavoro straordinario, 13^ mensilità, indennità di ferie non godute, lavoro festivo, e trattamento di fine rapporto, oltre al rimborso di pagamenti non spettanti e risarcimento del danno per abusivo licenziamento senza preavviso, ovvero in quella diversa somma di risulta e derivante dalla istruzione della causa, ovvero equitativamente liquidata con interessi e rivalutazione secondo gli indici Istat.
d) Fare obbligo ad essa resistente, di regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente
f) Condannare essa resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione al sottoscritto procuratore”.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario Controparte_3 ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
All'udienza del 10/11/2020 è stata dichiarata l'interruzione del processo per la morte di avvenuta in data 2/07/2020. Controparte_3
2. In data 4/02/2021 ha depositato ricorso in riassunzione nei confronti di Parte_1
articolando le medesime conclusioni. Controparte_1 Controparte_2
Si sono costituiti in giudizio i convenuti in riassunzione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva avendo rinunciato all'eredità, nel merito contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, in luce delle seguenti motivazioni.
In atti, a corredo della memoria difensiva di e Controparte_1 Controparte_2
è presente la dichiarazione di rinuncia all'eredità di posta in
[...] Controparte_3 essere dagli stessi ai sensi dell'art. 519 c.c. in data 9/07/2020 (risulta in atti anche la dichiarazione di rinuncia all'eredità di in data 9/12/2016). Persona_2
Posto, dunque, che i convenuti in riassunzione hanno validamente rinunciato all'eredità, pur essendo legittimati sul piano processuale a contraddire in giudizio (in quanto chiamati all'eredità), non sono subentrati nella titolarità delle obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro e di cui si chiede l'accertamento, con la conseguenza che le domande devono essere rigettate, per la carenza della titolarità del rapporto controverso.
***
Equi motivi, collegati alla peculiarità della materia dedotta, consentono di individuare i motivi di legge per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
***
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 08/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
3