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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/09/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11940/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CIRILLO LUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. LOCHI ANNA RITA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente – dopo aver premesso che “In data 2 settembre 2024 è stato notificato a mezzo PEC a il ricorso per ingiunzione di pagamento e il pedissequo decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 761/2024 emesso dal Tribunale di Lecce – sez. lavoro, Giudice dott. Basta, in data 13 agosto 2024 (docc. A_1, A_2, A_3 e A_4), con il quale è stato ingiunto alla Banca opponente di pagare in favore della ricorrente RA l'importo di €. 15.278,89 per i titoli di Controparte_1 cui al ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e oltre spese di procedura. La ragione per la quale la RA ha chiesto ed ottenuto l'emissione del provvedimento che forma CP oggetto del presente giudizio di opposizione ad istanza di è costituita dalla Controparte_2 richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa in primo grado e in appello in un giudizio penale che la aveva vista coinvolta come imputata e che si è concluso in appello con la sua assoluzione. Afferma la RA di avere diritto al rimborso delle spese sostenute per la CP sua difesa in forza della previsione contenuta nell'art. 42 del CCNL del settore bancario vigente all'epoca dei fatti, il cui contenuto è stato parzialmente trascritto nel ricorso per ingiunzione di pagamento, limitatamente a quanto indicato al comma 1 del suddetto articolo” - ha chiesto:
1) accogliere l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 761/2024 emesso dal Tribunale di Lecce Sez. Lavoro per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e dichiarare, conseguentemente, che nulla è dovuto alla RA per le causali da lei azionate;
Controparte_1
1 2) accogliere la domanda riconvenzionale e conseguentemente condannare la RA
[...]
a pagare in favore di l'importo di €. 4.900,00 oltre interessi legali CP Controparte_2 dalle date in cui sono avvenuti i tre prelevamenti indicati nel presente atto;
3) in via subordinata, nel caso di rigetto delle conclusioni proposte al punto 1, compensare quanto dovesse ritenersi dovuto da alla RA con l'importo di Controparte_2 Controparte_1
€. 4.900,00 dovuto dalla RA alla banca a titolo di rimborso in relazione alle somme CP da questa pagate in favore della RA in relazione ai tre prelevamenti effettuati CP_3 il 30/7/2012, il 23/10/2012 e il 20/11/2012 dalla postazione di cassa della RA . CP
La resistente ha chiesto: Rigettare l'opposizione de qua giacché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare ogni statuizione già resa nella fase monitoria, con ogni conseguenza di legge.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione formulata da al punto 1) è fondata e deve essere accolta, CP_2 Parte_1 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente al successivo punto 2) è infondata e deve essere rigettata.
In fase monitoria, la parte opposta ha chiesto di “ingiungere a Controparte_4 di pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di €.15.278,89” a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale a suo carico per furto aggravato (“a seguito di denuncia sporta da una correntista della per asseriti prelevamenti effettuati sul suo conto CP_4 corrente, a suo dire, senza autorizzazione”), definito dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n.771/2020 del 23/09/2020 (con la quale è stata assolta per non aver commesso il fatto).
La causa ha ad oggetto l'interpretazione dell'art. 42 del CCNL 31 marzo 2015 (“Tutele per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni”), norma contrattuale che prevede:
1. Qualora nei confronti del lavoratore/lavoratrice venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le eventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico dell'impresa, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
2. La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa.
In sintesi, il diritto azionato dalla lavoratrice trova fondamento nel primo comma di tale norma, mentre i fatti impeditivi eccepiti dalla banca trovano fondamento nel secondo comma.
La tesi di parte opponente è fondata, in quanto – a prescindere dall'assoluzione in sede penale dell'opposta (che non è di per sé sufficiente ai fini dell'applicazione in suo favore delle tutele previste dall'art. 42 CCNL) – dagli atti risulta che la lavoratrice ha agito in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda e il suo comportamento era in conflitto con l'azienda stessa.
2 Infatti, come correttamente evidenziato dall'opponente a pag. 9 del ricorso (2.3), “E d'altra parte la stessa sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello non ha messo in dubbio che i tre prelevamenti dal conto corrente della RA in relazione ai quali la RA CP_3 era stata tratta a giudizio e condannata in primo grado fossero stati effettuati dal CP terminale e con la password della stessa ma, pur riconoscendo come vera tale circostanza, ha ritenuto di assolvere anche l'odierna opposta affermando che - così come per gli altri dipendenti coinvolti che erano stati assolti in primo grado – era in ipotesi possibile che i prelevamenti fossero stati effettuati da altro soggetto mediante l'utilizzo del terminale di cassa della in un CP momento di sua temporanea assenza, che non era stato da lei disabilitato”.
Da tale premessa (pienamente conforme alla motivazione della sentenza penale d'appello), la parte opponente trae le seguenti conclusioni alle pagg. 10-11 del ricorso (2.4):
a) le tre operazioni di prelevamento in data 30 luglio 2012, alle ore 10:57 per € 1.500,00 con visualizzazione delle firme alle ore 11:07; in data 23 ottobre 2012, alle ore 15:15, per € 1.400,00 con visualizzazione delle firme alle ore 15:31; e in data 20 novembre 2012, alle ore 09:32 per € 2.000,00 sono state tutte compiute dalla postazione di lavoro in uso alla sig.ra individuata CP attraverso il rilievo della sua password sulle contabili e dalla presenza delle tre operazioni sul foglio di fondo del terminale in uso alla stessa nelle tre giornate indicate (v. rispettivamente doc. 19 e doc. 18, e vedi anche la deposizione resa dal teste in contraddittorio anche con la RA Tes_1 all'udienza del 24/3/2015, di cui al verbale prodotto come doc. 14). CP
b) le operazioni di prelevamento per cui è causa in relazione alle quali la RA è stata CP sottoposta a procedimento non sono state certamente effettuate dalla correntista RA
, la quale in quel periodo era ricoverata presso una casa di cura a seguito di un ictus CP_3 che la aveva colpita (si vedano, a conferma della circostanza, i certificati prodotti come doc. 20 e la deposizione resa in sede civile all'udienza del 24/03/2015 dal dott. in contraddittorio Testimone_2 anche con la RA di cui al relativo verbale prodotto in copia come doc. 14). CP
Ciò vuol dire che la RA in occasione dei tre prelevamenti dal conto corrente della CP RA per i quali è stata tratta a processo penale ha in ogni caso operato CP_3 disattendendo le normative e le disposizioni che l'allora Banco di Napoli Spa aveva impartito in relazione alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, poiché:
• nel caso in cui l'odierna opposta avesse personalmente effettuato le operazioni di prelevamento dal conto corrente della RA dovrebbe affermarsi che in tali occasioni la stessa non CP_3 avrebbe correttamente identificato il soggetto percipiente come quello che aveva diritto ad operare sul conto corrente dal quale avveniva il prelievo (essendo stato documentato che la RA in quel periodo era impossibilitata a recarsi in banca) e avrebbe, per tale ragione, CP_3 disatteso ad un preciso obbligo imposto dalla normativa interna della banca, di cui si dirà;
(tale ipotesi deve essere esclusa, non trovando conferma nella sentenza penale, N.D.R.)
3 • qualora, invece, i tre prelevamenti per cui è causa fossero stati effettuati da altro soggetto mediante utilizzo del terminale di cassa in uso alla RA in quel momento CP temporaneamente assente dalla postazione, dovrebbe ritenersi che ciò era stato possibile in quanto l'odierna opposta non avrebbe disabilitato la sua password, disattendendo una precisa disposizione in tal senso impartita dalla banca datrice di lavoro, di cui si dirà in seguito.
(tale ipotesi è pienamente coerente con le conclusioni della Corte di Appello in sede penale).
In entrambe le ipotesi, tuttavia, a norma del secondo comma dell'art. 42 del CCNL di categoria del
2015 la violazione delle disposizioni e delle normative interne della banca esclude il diritto della lavoratrice ad ottenere la tutela accordata in tale disposizione, avendo rappresentato la causa della sottoposizione della RA al processo penale. CP
La tesi dell'opponente è fondata.
Al riguardo, a pag. 12 del ricorso viene evidenziato che “al punto 7 (pagg. 9 e seguenti) delle
LINEE GUIDA PER L'UTENTE A PROTEZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO, che si producono come doc. 29, sono state fornite dalla ai propri dipendenti precise disposizioni in riferimento CP_4 all'accesso e all'utilizzo delle apparecchiature informatiche e del software, attraverso le quali è stato tra l'altro chiarito stabilito, per quel che rileva ai fini del presente giudizio: a) che la user-ID è funzionale all'accesso ai sistemi aziendali, è personale, in quanto identifica univocamente l'utente assegnatario e, nell'interesse dello stesso utente, deve essere custodita con cura e non deve essere utilizzata e condivisa con terzi, dal momento che ciascuna attività ed operazione compiuta è in prima istanza associata alla user-ID utilizzata per compierla e quindi all'individuo assegnatario
(punto 7.1); b) che gli utenti, nell'utilizzo delle apparecchiature informatiche in dotazione, devono … chiudere, durante assenze temporanee, le sessioni di lavoro eventualmente aperte e bloccare la postazione di lavoro tramite password (punto 7.3, secondo alinea)”. …
Secondo la tesi dell'opponente, “quanto sinora esposto dimostra senza tema di smentita che la normativa dettata dalla Banca per lo svolgimento della prestazione di lavoro è stata violata dalla RA in occasione delle tre operazioni di prelevamento dal conto corrente CP della RA avvenute il 30/7/2012, il 30/10/2012 e il 20/11/2012 e ciò sia nel caso in cui la stessa CP_3 abbia effettuato personalmente i tre prelevamenti, sia nel caso in cui i prelevamenti siano state invece effettuati da un altro soggetto mediante l'utilizzo del suo terminale di cassa, che la RA aveva lasciato incustodito ma senza averlo bloccato”. CP
La prima ipotesi deve essere esclusa, perché in contrasto con il giudicato penale di assoluzione per non aver commesso il fatto (sia pure solo per insufficienza di prove a carico dell'imputata).
La seconda ipotesi è però perfettamente valida e, anzi, è stata posta a base dell'assoluzione, in quanto la Corte d'Appello ha ritenuto in ipotesi possibile che i tre prelievi indicati nel capo di imputazione fossero stati effettuati da altro soggetto mediante l'utilizzo del terminale di cassa della in un momento di sua temporanea assenza e all'insaputa della stessa (pag. 4). CP
4 Infatti, dagli accertamenti effettuati a seguito del disconoscimento di n. 7 operazioni effettuate sul conto di (la quale “nel dicembre 2011 era stata colpita da una gravissima CP_3 malattia che l'aveva ridotta in stato di coma e le impediva di deambulare e di uscire dalla strutture ospedaliere”), era emerso che tre di queste operazioni erano riconducibili a Controparte_1
(individuata attraverso il numero di matricola presente sulle contabili riferite ai prelievi). Se non vi è certezza che esse fossero state da lei effettuate, è però evidente che un eventuale terzo può avere agito solo approfittando del fatto che si era allontanata senza disabilitare l'utilizzo del terminale di cassa, in violazione delle disposizioni interne già innanzi richiamate.
Inoltre, poiché la banca non ha negato l'esistenza di tali operazioni (limitandosi ad eccepire la riconducibilità delle stesse alla condotta dolosa di tre suoi dipendenti, tra i quali CP
, i quali sono stati infatti chiamati in causa in sede civile e poi imputati in sede penale)
[...] appare evidente che tale condotta si poneva in conflitto di interessi con la banca stessa.
Ne consegue che ricorrono due dei fatti impeditivi previsti dall'art. 42 co. 2 CCNL.
Non rileva in senso contrario il fatto che la ricorrente sia stata assolta in sede penale, in quanto il conflitto di interessi deve essere valutato a monte (sulla base della condotta contestata) e, in ogni caso, si è già visto che alla ricorrente è comunque imputabile una condotta omissiva che si pone in contrasto con “disposizioni emanate dall'azienda”, come innanzi evidenziato.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente è invece infondata e deve essere rigettata, in quanto l'ipotesi di una condotta attiva dell'opposta rispetto ai tre prelievi sul conto di è in contrasto con il giudicato penale di assoluzione per non aver commesso il CP_3 fatto, mentre la condotta omissiva a lei imputabile – pur costituendo violazione di disposizioni interne, rilevante ai fini previsti dall'art. 42 co. 2 CCNL – non appare sufficiente a configurare la responsabilità civile per il danno subito da (che la banca ha dovuto rimborsare), CP_3 mancando la prevedibilità del danno ex art. 1225 c.c..
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 08/10/2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente.
3. Spese compensate.
Lecce, lì 29/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
5
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11940/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CIRILLO LUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. LOCHI ANNA RITA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente – dopo aver premesso che “In data 2 settembre 2024 è stato notificato a mezzo PEC a il ricorso per ingiunzione di pagamento e il pedissequo decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 761/2024 emesso dal Tribunale di Lecce – sez. lavoro, Giudice dott. Basta, in data 13 agosto 2024 (docc. A_1, A_2, A_3 e A_4), con il quale è stato ingiunto alla Banca opponente di pagare in favore della ricorrente RA l'importo di €. 15.278,89 per i titoli di Controparte_1 cui al ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e oltre spese di procedura. La ragione per la quale la RA ha chiesto ed ottenuto l'emissione del provvedimento che forma CP oggetto del presente giudizio di opposizione ad istanza di è costituita dalla Controparte_2 richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa in primo grado e in appello in un giudizio penale che la aveva vista coinvolta come imputata e che si è concluso in appello con la sua assoluzione. Afferma la RA di avere diritto al rimborso delle spese sostenute per la CP sua difesa in forza della previsione contenuta nell'art. 42 del CCNL del settore bancario vigente all'epoca dei fatti, il cui contenuto è stato parzialmente trascritto nel ricorso per ingiunzione di pagamento, limitatamente a quanto indicato al comma 1 del suddetto articolo” - ha chiesto:
1) accogliere l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 761/2024 emesso dal Tribunale di Lecce Sez. Lavoro per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e dichiarare, conseguentemente, che nulla è dovuto alla RA per le causali da lei azionate;
Controparte_1
1 2) accogliere la domanda riconvenzionale e conseguentemente condannare la RA
[...]
a pagare in favore di l'importo di €. 4.900,00 oltre interessi legali CP Controparte_2 dalle date in cui sono avvenuti i tre prelevamenti indicati nel presente atto;
3) in via subordinata, nel caso di rigetto delle conclusioni proposte al punto 1, compensare quanto dovesse ritenersi dovuto da alla RA con l'importo di Controparte_2 Controparte_1
€. 4.900,00 dovuto dalla RA alla banca a titolo di rimborso in relazione alle somme CP da questa pagate in favore della RA in relazione ai tre prelevamenti effettuati CP_3 il 30/7/2012, il 23/10/2012 e il 20/11/2012 dalla postazione di cassa della RA . CP
La resistente ha chiesto: Rigettare l'opposizione de qua giacché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare ogni statuizione già resa nella fase monitoria, con ogni conseguenza di legge.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione formulata da al punto 1) è fondata e deve essere accolta, CP_2 Parte_1 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente al successivo punto 2) è infondata e deve essere rigettata.
In fase monitoria, la parte opposta ha chiesto di “ingiungere a Controparte_4 di pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di €.15.278,89” a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale a suo carico per furto aggravato (“a seguito di denuncia sporta da una correntista della per asseriti prelevamenti effettuati sul suo conto CP_4 corrente, a suo dire, senza autorizzazione”), definito dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n.771/2020 del 23/09/2020 (con la quale è stata assolta per non aver commesso il fatto).
La causa ha ad oggetto l'interpretazione dell'art. 42 del CCNL 31 marzo 2015 (“Tutele per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni”), norma contrattuale che prevede:
1. Qualora nei confronti del lavoratore/lavoratrice venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le eventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico dell'impresa, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
2. La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa.
In sintesi, il diritto azionato dalla lavoratrice trova fondamento nel primo comma di tale norma, mentre i fatti impeditivi eccepiti dalla banca trovano fondamento nel secondo comma.
La tesi di parte opponente è fondata, in quanto – a prescindere dall'assoluzione in sede penale dell'opposta (che non è di per sé sufficiente ai fini dell'applicazione in suo favore delle tutele previste dall'art. 42 CCNL) – dagli atti risulta che la lavoratrice ha agito in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda e il suo comportamento era in conflitto con l'azienda stessa.
2 Infatti, come correttamente evidenziato dall'opponente a pag. 9 del ricorso (2.3), “E d'altra parte la stessa sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello non ha messo in dubbio che i tre prelevamenti dal conto corrente della RA in relazione ai quali la RA CP_3 era stata tratta a giudizio e condannata in primo grado fossero stati effettuati dal CP terminale e con la password della stessa ma, pur riconoscendo come vera tale circostanza, ha ritenuto di assolvere anche l'odierna opposta affermando che - così come per gli altri dipendenti coinvolti che erano stati assolti in primo grado – era in ipotesi possibile che i prelevamenti fossero stati effettuati da altro soggetto mediante l'utilizzo del terminale di cassa della in un CP momento di sua temporanea assenza, che non era stato da lei disabilitato”.
Da tale premessa (pienamente conforme alla motivazione della sentenza penale d'appello), la parte opponente trae le seguenti conclusioni alle pagg. 10-11 del ricorso (2.4):
a) le tre operazioni di prelevamento in data 30 luglio 2012, alle ore 10:57 per € 1.500,00 con visualizzazione delle firme alle ore 11:07; in data 23 ottobre 2012, alle ore 15:15, per € 1.400,00 con visualizzazione delle firme alle ore 15:31; e in data 20 novembre 2012, alle ore 09:32 per € 2.000,00 sono state tutte compiute dalla postazione di lavoro in uso alla sig.ra individuata CP attraverso il rilievo della sua password sulle contabili e dalla presenza delle tre operazioni sul foglio di fondo del terminale in uso alla stessa nelle tre giornate indicate (v. rispettivamente doc. 19 e doc. 18, e vedi anche la deposizione resa dal teste in contraddittorio anche con la RA Tes_1 all'udienza del 24/3/2015, di cui al verbale prodotto come doc. 14). CP
b) le operazioni di prelevamento per cui è causa in relazione alle quali la RA è stata CP sottoposta a procedimento non sono state certamente effettuate dalla correntista RA
, la quale in quel periodo era ricoverata presso una casa di cura a seguito di un ictus CP_3 che la aveva colpita (si vedano, a conferma della circostanza, i certificati prodotti come doc. 20 e la deposizione resa in sede civile all'udienza del 24/03/2015 dal dott. in contraddittorio Testimone_2 anche con la RA di cui al relativo verbale prodotto in copia come doc. 14). CP
Ciò vuol dire che la RA in occasione dei tre prelevamenti dal conto corrente della CP RA per i quali è stata tratta a processo penale ha in ogni caso operato CP_3 disattendendo le normative e le disposizioni che l'allora Banco di Napoli Spa aveva impartito in relazione alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, poiché:
• nel caso in cui l'odierna opposta avesse personalmente effettuato le operazioni di prelevamento dal conto corrente della RA dovrebbe affermarsi che in tali occasioni la stessa non CP_3 avrebbe correttamente identificato il soggetto percipiente come quello che aveva diritto ad operare sul conto corrente dal quale avveniva il prelievo (essendo stato documentato che la RA in quel periodo era impossibilitata a recarsi in banca) e avrebbe, per tale ragione, CP_3 disatteso ad un preciso obbligo imposto dalla normativa interna della banca, di cui si dirà;
(tale ipotesi deve essere esclusa, non trovando conferma nella sentenza penale, N.D.R.)
3 • qualora, invece, i tre prelevamenti per cui è causa fossero stati effettuati da altro soggetto mediante utilizzo del terminale di cassa in uso alla RA in quel momento CP temporaneamente assente dalla postazione, dovrebbe ritenersi che ciò era stato possibile in quanto l'odierna opposta non avrebbe disabilitato la sua password, disattendendo una precisa disposizione in tal senso impartita dalla banca datrice di lavoro, di cui si dirà in seguito.
(tale ipotesi è pienamente coerente con le conclusioni della Corte di Appello in sede penale).
In entrambe le ipotesi, tuttavia, a norma del secondo comma dell'art. 42 del CCNL di categoria del
2015 la violazione delle disposizioni e delle normative interne della banca esclude il diritto della lavoratrice ad ottenere la tutela accordata in tale disposizione, avendo rappresentato la causa della sottoposizione della RA al processo penale. CP
La tesi dell'opponente è fondata.
Al riguardo, a pag. 12 del ricorso viene evidenziato che “al punto 7 (pagg. 9 e seguenti) delle
LINEE GUIDA PER L'UTENTE A PROTEZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO, che si producono come doc. 29, sono state fornite dalla ai propri dipendenti precise disposizioni in riferimento CP_4 all'accesso e all'utilizzo delle apparecchiature informatiche e del software, attraverso le quali è stato tra l'altro chiarito stabilito, per quel che rileva ai fini del presente giudizio: a) che la user-ID è funzionale all'accesso ai sistemi aziendali, è personale, in quanto identifica univocamente l'utente assegnatario e, nell'interesse dello stesso utente, deve essere custodita con cura e non deve essere utilizzata e condivisa con terzi, dal momento che ciascuna attività ed operazione compiuta è in prima istanza associata alla user-ID utilizzata per compierla e quindi all'individuo assegnatario
(punto 7.1); b) che gli utenti, nell'utilizzo delle apparecchiature informatiche in dotazione, devono … chiudere, durante assenze temporanee, le sessioni di lavoro eventualmente aperte e bloccare la postazione di lavoro tramite password (punto 7.3, secondo alinea)”. …
Secondo la tesi dell'opponente, “quanto sinora esposto dimostra senza tema di smentita che la normativa dettata dalla Banca per lo svolgimento della prestazione di lavoro è stata violata dalla RA in occasione delle tre operazioni di prelevamento dal conto corrente CP della RA avvenute il 30/7/2012, il 30/10/2012 e il 20/11/2012 e ciò sia nel caso in cui la stessa CP_3 abbia effettuato personalmente i tre prelevamenti, sia nel caso in cui i prelevamenti siano state invece effettuati da un altro soggetto mediante l'utilizzo del suo terminale di cassa, che la RA aveva lasciato incustodito ma senza averlo bloccato”. CP
La prima ipotesi deve essere esclusa, perché in contrasto con il giudicato penale di assoluzione per non aver commesso il fatto (sia pure solo per insufficienza di prove a carico dell'imputata).
La seconda ipotesi è però perfettamente valida e, anzi, è stata posta a base dell'assoluzione, in quanto la Corte d'Appello ha ritenuto in ipotesi possibile che i tre prelievi indicati nel capo di imputazione fossero stati effettuati da altro soggetto mediante l'utilizzo del terminale di cassa della in un momento di sua temporanea assenza e all'insaputa della stessa (pag. 4). CP
4 Infatti, dagli accertamenti effettuati a seguito del disconoscimento di n. 7 operazioni effettuate sul conto di (la quale “nel dicembre 2011 era stata colpita da una gravissima CP_3 malattia che l'aveva ridotta in stato di coma e le impediva di deambulare e di uscire dalla strutture ospedaliere”), era emerso che tre di queste operazioni erano riconducibili a Controparte_1
(individuata attraverso il numero di matricola presente sulle contabili riferite ai prelievi). Se non vi è certezza che esse fossero state da lei effettuate, è però evidente che un eventuale terzo può avere agito solo approfittando del fatto che si era allontanata senza disabilitare l'utilizzo del terminale di cassa, in violazione delle disposizioni interne già innanzi richiamate.
Inoltre, poiché la banca non ha negato l'esistenza di tali operazioni (limitandosi ad eccepire la riconducibilità delle stesse alla condotta dolosa di tre suoi dipendenti, tra i quali CP
, i quali sono stati infatti chiamati in causa in sede civile e poi imputati in sede penale)
[...] appare evidente che tale condotta si poneva in conflitto di interessi con la banca stessa.
Ne consegue che ricorrono due dei fatti impeditivi previsti dall'art. 42 co. 2 CCNL.
Non rileva in senso contrario il fatto che la ricorrente sia stata assolta in sede penale, in quanto il conflitto di interessi deve essere valutato a monte (sulla base della condotta contestata) e, in ogni caso, si è già visto che alla ricorrente è comunque imputabile una condotta omissiva che si pone in contrasto con “disposizioni emanate dall'azienda”, come innanzi evidenziato.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente è invece infondata e deve essere rigettata, in quanto l'ipotesi di una condotta attiva dell'opposta rispetto ai tre prelievi sul conto di è in contrasto con il giudicato penale di assoluzione per non aver commesso il CP_3 fatto, mentre la condotta omissiva a lei imputabile – pur costituendo violazione di disposizioni interne, rilevante ai fini previsti dall'art. 42 co. 2 CCNL – non appare sufficiente a configurare la responsabilità civile per il danno subito da (che la banca ha dovuto rimborsare), CP_3 mancando la prevedibilità del danno ex art. 1225 c.c..
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 08/10/2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente.
3. Spese compensate.
Lecce, lì 29/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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