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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20/03/2025, alle ore 9:47, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. L. 852/2024, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Raffaele CARRÀ, in sostituzione dell'Avv. Margherita
CAMMARATA, per parte ricorrente e l'Avv. Luca Benedetto INZERILLO, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11,05 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
852 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in CAMMARATA, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliata presso lo studio della medesima, in Palermo, Via
______________________ per ___________________ Francesco Maurolico 53;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – PENSIONE DI INABILITÀ E CONDIZIONE
DI DISABILITÀ DI CUI ALL'ART. 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 1,
L.104/92;
Rigetta, nel resto, la domanda.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, depositati rispettivamente il 2/05/2024 e il 5/06/2024,
[...]
, in contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., Pt_1 CP_2 istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 3 o, in subordine, comma 1, L.104/92, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (16/12/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il CP_2 rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione riconoscendo la sussistenza dei soli requisiti sanitari di cui all'art.3, comma 1, L. 104/92.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 19/01/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio- economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 20/03/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è Parte_1 affetta da “BPCO in obesa, diabete mellito tipo 2 in trattamento con IGO, deficit visivo, cardiopatia ipertensiva e meningioma cerebrale” e ha concluso che “poiché si tratta di infermità
3 coesistenti, ovverosia incidenti su diversi apparati, applicando la formula a scalare, è da considerarsi invalida nella misura dell'80% e possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92”.
Le suddette conclusioni, conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da va parzialmente Parte_1 accolta, dichiarando che la stessa ha i requisiti sanitari di cui all'art. 3, comma 1,
L.104/92, mentre va rigettata nel resto.
Considerato l'esito globale del giudizio ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_2 liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/03/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20/03/2025, alle ore 9:47, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. L. 852/2024, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Raffaele CARRÀ, in sostituzione dell'Avv. Margherita
CAMMARATA, per parte ricorrente e l'Avv. Luca Benedetto INZERILLO, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11,05 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
852 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in CAMMARATA, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliata presso lo studio della medesima, in Palermo, Via
______________________ per ___________________ Francesco Maurolico 53;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – PENSIONE DI INABILITÀ E CONDIZIONE
DI DISABILITÀ DI CUI ALL'ART. 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 1,
L.104/92;
Rigetta, nel resto, la domanda.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, depositati rispettivamente il 2/05/2024 e il 5/06/2024,
[...]
, in contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., Pt_1 CP_2 istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 3 o, in subordine, comma 1, L.104/92, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (16/12/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il CP_2 rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione riconoscendo la sussistenza dei soli requisiti sanitari di cui all'art.3, comma 1, L. 104/92.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 19/01/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio- economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 20/03/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è Parte_1 affetta da “BPCO in obesa, diabete mellito tipo 2 in trattamento con IGO, deficit visivo, cardiopatia ipertensiva e meningioma cerebrale” e ha concluso che “poiché si tratta di infermità
3 coesistenti, ovverosia incidenti su diversi apparati, applicando la formula a scalare, è da considerarsi invalida nella misura dell'80% e possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92”.
Le suddette conclusioni, conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da va parzialmente Parte_1 accolta, dichiarando che la stessa ha i requisiti sanitari di cui all'art. 3, comma 1,
L.104/92, mentre va rigettata nel resto.
Considerato l'esito globale del giudizio ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_2 liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/03/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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