Ordinanza collegiale 24 ottobre 2018
Sentenza 27 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 27/06/2022, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2022
N. 01055/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Euprepio Curto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento n. -OMISSIS- dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Brindisi, recante rigetto dell’istanza presentata in data 01.12.2017 per il rinnovo del patentino -OMISSIS- per la vendita dei generi di monopolio (per il biennio 2018/2019) presso il Bar ‘-OMISSIS- ubicato in IL TA (BR) -OMISSIS- e disposto la conseguente soppressione del predetto patentino;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to E. Curto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 28/03/2018 e depositato in giudizio il 12/04/2018, impugna il provvedimento n. -OMISSIS-, con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Brindisi ha rigettato l’istanza presentata in data 01.12.2017 per il rinnovo del patentino -OMISSIS- per la vendita dei generi di monopolio (per il biennio 2018/2019) presso il Bar ‘-OMISSIS- ubicato in IL TA (BR) -OMISSIS- e disposto la conseguente soppressione del predetto patentino, nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
A sostegno del gravame interposto ha dedotto i seguenti motivi:
a) DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 76 D.P.R. n. 445/2000.
b) ECCESSO Dl POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTl E ILLOGICITA' MANIFESTA.
c) VIOLAZIONE PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA'.
Il 23/04/2028, si è costituita in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, depositando un atto di costituzione per resistere al ricorso.
Il 27/04/2028, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo dichiarare inammissibile, irricevibile e, gradatamente di rigettare il ricorso e la connessa domanda cautelare per difetto dei necessari presupposti in fatto ed in diritto.
Nella Camera di Consiglio del 2/05/2018, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, il Presidente del Collegio ha rilevato che per due cause analoghe era stata fissata l'udienza pubblica del 3 luglio 2018 anche al fine di valutare possibili profili di incostituzionalità relativamente alla normativa applicata, se interpretata in senso rigoroso; i difensori hanno dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare della causa in discussione qualora la stessa venga fissata nel merito all'udienza pubblica del 3 luglio 2018, quindi la causa è stata cancellata dal ruolo delle Camere di Consiglio e fissata nel merito per la pubblica udienza del 3 luglio 2018.
Il 22/05/2018, la P.A. resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il 29/05/2018, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria conclusionale, nella quale ha prospettato dubbi di costituzionalità in ordine all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, chiedendo che l’adito Tribunale voglia, “ in qualsiasi caso, in relazione alla natura e agli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, e, più complessivamente, all’intera normativa applicata, dichiarare esistenti profili di dubbia costituzionalità ”.
Ad esito della pubblica udienza del 3 luglio 2018, con ordinanza collegiale -OMISSIS- del 24/10/2018, questa Sezione, rilevando “ che l’impugnato diniego risulta motivato dalla P.A. resistente sulla scorta dell’omessa dichiarazione, da parte dell’istante, di taluni debiti verso l’Erario (e cioè, la preesistenza di talune cartelle di pagamento, come risultante dalla nota P.E.C. pervenuta dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 20 dicembre 2017 e viste le osservazioni ricevute in data 15 gennaio 2018, da cui risulta, per talune cartelle l’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata, per altra cartella la proposizione di ricorso, e per altre ancora l’intenzione di presentare domanda di definizione agevolata, omettendo qualsiasi valutazione sull’entità - minima o meno - dei relativi importi e, quindi, in maniera del tutto automatica), ai sensi, sostanzialmente (a ben vedere), dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ”, ha ritenuto “ che la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilevante (sussistendo, appunto, il nesso di assoluta pregiudizialità tra la soluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale e la decisione del presente giudizio) e non manifestamente infondata, e debba, conseguentemente, essere rimessa all’esame della Corte Costituzionale, mentre il giudizio in corso deve essere sospeso fino alla decisione della Consulta ” e, pertanto, ha sospeso il giudizio e sollevato “ questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nei sensi e termini di cui in motivazione, dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ” e disposto “ l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ”.
Con sentenza -OMISSIS- del 24 luglio 2019, depositata in giudizio il 05/08/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato « inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione » da questo Tribunale con la predetta ordinanza collegiale -OMISSIS- del 24/10/2018 di questa Sezione.
Il 01/11/2019, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il 03/03/2022, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il 04/03/2022, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, allegando, altresì, una perizia giurata a sostegno della tesi per cui l’ammontare complessivo delle cartelle esattoriali poste a base del provvedimento impugnato non supera la soglia minima di rilevanza fiscale.
All’udienza pubblica del 13 aprile 2022, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto.
1. - Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta il difetto e carenza di motivazione del provvedimento impugnato, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, evidenziando, altresì, che “ nell'art. 76 D.P.R. 445/2000, invocato da parte resistente, non vi e traccia di alcuna conseguenza che comporti la decadenza dal patentino. Ne, essa parte resistente, col provvedimento assunto ha richiamato altra norma idonea a sostenere la reiezione del rinnovo e la soppressione del patentino medesimo ”; con il secondo motivo di gravame lamenta l’eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e l’illogicità manifesta e con il terzo motivo di gravame deduce la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.
2. - In disparte da ogni considerazione in ordine alla fondatezza o meno delle altre censure, merita positivo apprezzamento, nei sensi appresso precisati e in via assorbente, il primo motivo di gravame. E’ necessario, innanzitutto, rammentare che il provvedimento di diniego impugnato si basa sulla seguente motivazione: “ Considerato, pertanto, quanto emerso dal controllo della veridicità presso l’agente della riscossione in merito a quanto dichiarato nell'atto notorio presentato ovvero la presenza di pendenze verso il concessionario; Considerato che nell'atto notorio la presenza di tali situazioni debitorie non regolarizzate non erano state segnalate al punto 7) dello stesso; Considerato, pertanto, che il Titolare dell’autorizzazione è incorso in quanto previsto dall' art. 76 [ rectius 75] del D.P.R.. 445/2000 in merito ad una dichiarazione risultata non veritiera ”.
Ciò premesso, il Collegio rileva che - all’esito degli incidenti di costituzionalità reiteratamente sollevati da questa Sezione in relazione all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - la Corte Costituzionale, con la sentenza -OMISSIS- del 2021, ha chiarito - da un lato - che (a ben vedere) il diniego impugnato è derivato dall’assenza in capo all’istante del requisito sostanziale previsto dall’art. 7 del D.M. n. 38/2013 dell’insussistenza di pendenze fiscali, anziché dal profilo formale della falsità dell’autodichiarazione ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, e - dall’altro - (punto 2.4 della pronuncia della Consulta) che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D.M. n. 38/2013, “ lo spazio per l’apprezzamento discrezionale da parte dell’Amministrazione in ordine allo specifico rilievo delle pendenze o morosità definitivamente accertate si colloca, quindi nella precedente fase di verifica dei requisiti, anziché in quella delle conseguenze delle false dichiarazioni […] e la natura discrezionale dell’apprezzamento compiuto dall’amministrazione in ordine a tali condizioni è avvalorata anche dal raffronto con il tenore del successivo comma 4 dello stesso art. 7 che stabilisce le condizioni assolutamente (in ogni caso) ostative al rilascio dei patentini (prossimità ad una rivendita in cui risulti installato un distributore automatico di tabacchi lavorati) ”, ritenendo in conclusione che, indipendentemente dal rilievo (formale) della falsità, l’applicazione (corretta) della predetta disciplina (sostanziale) di rango regolamentare sia suscettibile di definire il contenzioso in questione.
Pertanto, nonostante nel particolare caso di specie (in forza del principio “ tempus regit actum ”) non si possa applicare la nuova disciplina introdotta dal D.M. 12/2/2021 n. 51 che esclude il rilievo ostativo ai fini del rilascio/rinnovo del patentino di obbligazioni tributarie definitivamente accertate di importo inferiore alla soglia minima di rilevanza di € 5.000,00 (ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973), tuttavia, gli Uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrebbero dovuto esprimere una valutazione discrezionale in ordine alla (eventuale) specifica rilevanza, ai fini in questione, delle pendenze o morosità tributarie definitivamente accertate a carico dell’odierno ricorrente (svariate cartelle di pagamento anche per debiti non regolarizzati verso l’erario), anziché ritenersi - illegittimamente - vincolati a rigettare l’istanza dell’1/12/2017 presentata dallo stesso per il rinnovo del patentino per la vendita dei generi di monopolio (per il biennio 2018/2019) presso il Bar ‘-OMISSIS- ubicato in IL TA (BR) -OMISSIS- gestito dal predetto ricorrente.
3. - Per le ragioni sopra sinteticamente esposte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
4. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno, quindi, poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.