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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 669/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ME EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3858/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 19212500014185 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle della memoria depositata il 17 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 28 luglio 2025 a Publiservizi s.r.l., quale concessionaria della riscossione dei tributi per conto del comune di Caserta, nonché depositato presso questa Corte il 24 settembre di quello stesso anno, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento suppletivo n° 19212500014185, notificatogli il 13 giugno 2025 ed avente ad oggetto la TARI per l'annualità 2023. A detrimento di tale avviso, recante un ammontare dovuto di 943,04 euro, l'odierno ricorrente ha lamentato che, riguardo all'appartamento ubicato in Indirizzo_1, era stata erroneamente applicata dal comune di Caserta la tariffa di 9,80 euro al metro quadro prevista per la categoria D1, cioè pertinente ad uno studio professionale;
anziché quella di 3,50 euro al metro quadro riferita all'uso abitativo, visto che egli risiedeva in quell'appartamento.
Perciò, nel richiamare le plurime sentenze emesse in proprio favore da questa Corte riguardo alla medesima fattispecie per le annualità precedenti, il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'avviso di pagamento impugnato.
2. Con memoria depositata il 17 novembre 2025 si è costituita la concessionaria, evidenziando di aver annullato in autotutela l'avviso in questione.
3. Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va osservato che, nell'avviso impugnato risultavano contemplati due immobili: per uno dei quali era stata applicata la tariffa unitaria di 3,50 euro, riguardo alla quale nessuna doglianza è stata mossa nell'odierno ricorso;
e per l'altro la tariffa unitaria di 9,80 euro. Perciò, in sé e per sé, l'eventuale accoglimento delle postulazioni attoree si sarebbe dovuto tradurre nell'applicare quella più modica tariffa ad entrambi gli immobili: con una conseguente TARI di 383,60 euro dovuta nel loro insieme, vista la loro rispettiva estensione di 20,80 e di 88,80 metri quadri.
Purtuttavia la concessionaria si è limitata ad evidenziare di aver annullato in autotutela l'avviso impugnato: cioè in toto, secondo quanto è dato comprendere.
5. La conseguente cessazione della materia del contendere implica la soccombenza virtuale della concessionaria stessa, la quale va perciò condannata a pagare al Ricorrente_1 le spese di lite: che, visto il non rilevante ammontare dell'avviso impugnato, vanno liquidate in 150 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale per i dottori commercialisti e all'IVA.
Infine di tali spese va disposta la distrazione in favore del dottore commercialista Difensore_1, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna Publiservizi s.r.l. a pagare a Ricorrente_1 le spese di lite, liquidate in 150 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale per i dottori commercialisti e all'IVA;
- distrae le suddette spese di lite in favore del dottore commercialista Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(EN CI)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ME EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3858/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 19212500014185 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle della memoria depositata il 17 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 28 luglio 2025 a Publiservizi s.r.l., quale concessionaria della riscossione dei tributi per conto del comune di Caserta, nonché depositato presso questa Corte il 24 settembre di quello stesso anno, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento suppletivo n° 19212500014185, notificatogli il 13 giugno 2025 ed avente ad oggetto la TARI per l'annualità 2023. A detrimento di tale avviso, recante un ammontare dovuto di 943,04 euro, l'odierno ricorrente ha lamentato che, riguardo all'appartamento ubicato in Indirizzo_1, era stata erroneamente applicata dal comune di Caserta la tariffa di 9,80 euro al metro quadro prevista per la categoria D1, cioè pertinente ad uno studio professionale;
anziché quella di 3,50 euro al metro quadro riferita all'uso abitativo, visto che egli risiedeva in quell'appartamento.
Perciò, nel richiamare le plurime sentenze emesse in proprio favore da questa Corte riguardo alla medesima fattispecie per le annualità precedenti, il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'avviso di pagamento impugnato.
2. Con memoria depositata il 17 novembre 2025 si è costituita la concessionaria, evidenziando di aver annullato in autotutela l'avviso in questione.
3. Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va osservato che, nell'avviso impugnato risultavano contemplati due immobili: per uno dei quali era stata applicata la tariffa unitaria di 3,50 euro, riguardo alla quale nessuna doglianza è stata mossa nell'odierno ricorso;
e per l'altro la tariffa unitaria di 9,80 euro. Perciò, in sé e per sé, l'eventuale accoglimento delle postulazioni attoree si sarebbe dovuto tradurre nell'applicare quella più modica tariffa ad entrambi gli immobili: con una conseguente TARI di 383,60 euro dovuta nel loro insieme, vista la loro rispettiva estensione di 20,80 e di 88,80 metri quadri.
Purtuttavia la concessionaria si è limitata ad evidenziare di aver annullato in autotutela l'avviso impugnato: cioè in toto, secondo quanto è dato comprendere.
5. La conseguente cessazione della materia del contendere implica la soccombenza virtuale della concessionaria stessa, la quale va perciò condannata a pagare al Ricorrente_1 le spese di lite: che, visto il non rilevante ammontare dell'avviso impugnato, vanno liquidate in 150 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale per i dottori commercialisti e all'IVA.
Infine di tali spese va disposta la distrazione in favore del dottore commercialista Difensore_1, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna Publiservizi s.r.l. a pagare a Ricorrente_1 le spese di lite, liquidate in 150 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale per i dottori commercialisti e all'IVA;
- distrae le suddette spese di lite in favore del dottore commercialista Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(EN CI)