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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Alessandra Lucarino Consigliere all'udienza del 11/02/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2385/2024 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. FABBRIZI CRISTIANA Parte_1
RICORRENTE
E
non costituito CP_1
INTIMATO
avente ad oggetto: revocazione avverso la sentenza 522/2024 della Corte d'Appello di Roma,
Sezione III Lavoro, pubblicata il 29.2.2024
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla per le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza, per il ricorrente, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 11/02/2025
Il Presidente Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.8.2024, ha proposto revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stato dichiarato estinto il giudizio riassunto dal medesimo odierno ricorrente in seguito alla sentenza 6366/2020 della Corte di Cassazione, la quale aveva cassato la precedente sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4427/2017 (che, a sua volta, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma n. 448/2016 che aveva dichiarato inammissibile la domanda presentata dal per il riconoscimento dei benefici ex art. 13, comma 8, legge Pt_1
257/1992 per mancata presentazione di domanda all' ). CP_2
Con ordinanza del 10.9.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione del termine per la proposizione del ricorso in Cassazione, presentata dal ricorrente ex art. 398 c.p.c..
Il non ha notificato il decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 435 c.p.c., bensì solo Pt_1
- in data 22.8.2024 - il decreto di fissazione della camera di consiglio per l'istanza ex art. 398 c.p.c.
Ne consegue che deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in revocazione.
Si applica al presente procedimento, infatti, ex art. 400 c.p.c. rito del lavoro in appello, di cui agli articoli 435 e seguenti c.p.c..
Ne consegue che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cassazione, ordinanza 2005/2015), è pienamente applicabile il principio in virtù del quale, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato.
E, è appena il caso di ricordare, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale non comporta valida instaurazione del contraddittorio nel merito (Cassazione, ordinanza 314572024).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.
Non si provvede alla regola delle spese del presente giudizio, in difetto di costituzione della parte vincitrice nella fase di merito.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza, per il ricorrente, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza, per il ricorrente, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 11/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Alessandra Lucarino Consigliere all'udienza del 11/02/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2385/2024 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. FABBRIZI CRISTIANA Parte_1
RICORRENTE
E
non costituito CP_1
INTIMATO
avente ad oggetto: revocazione avverso la sentenza 522/2024 della Corte d'Appello di Roma,
Sezione III Lavoro, pubblicata il 29.2.2024
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla per le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza, per il ricorrente, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 11/02/2025
Il Presidente Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.8.2024, ha proposto revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stato dichiarato estinto il giudizio riassunto dal medesimo odierno ricorrente in seguito alla sentenza 6366/2020 della Corte di Cassazione, la quale aveva cassato la precedente sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4427/2017 (che, a sua volta, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma n. 448/2016 che aveva dichiarato inammissibile la domanda presentata dal per il riconoscimento dei benefici ex art. 13, comma 8, legge Pt_1
257/1992 per mancata presentazione di domanda all' ). CP_2
Con ordinanza del 10.9.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione del termine per la proposizione del ricorso in Cassazione, presentata dal ricorrente ex art. 398 c.p.c..
Il non ha notificato il decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 435 c.p.c., bensì solo Pt_1
- in data 22.8.2024 - il decreto di fissazione della camera di consiglio per l'istanza ex art. 398 c.p.c.
Ne consegue che deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in revocazione.
Si applica al presente procedimento, infatti, ex art. 400 c.p.c. rito del lavoro in appello, di cui agli articoli 435 e seguenti c.p.c..
Ne consegue che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cassazione, ordinanza 2005/2015), è pienamente applicabile il principio in virtù del quale, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato.
E, è appena il caso di ricordare, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale non comporta valida instaurazione del contraddittorio nel merito (Cassazione, ordinanza 314572024).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.
Non si provvede alla regola delle spese del presente giudizio, in difetto di costituzione della parte vincitrice nella fase di merito.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza, per il ricorrente, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza, per il ricorrente, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 11/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi