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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/10/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3766/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3766 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, riservata in decisione all'udienza dell'1-10-2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Gino Parte_1 C.F._1
Doria, 84 presso lo studio dell'avv. Ilaria Mangini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Controparte_1 C.F._2
G. Sanfelice, 24 presso lo studio dell'avv. Annabella Bianchi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 24-4-2025, la ricorrente (nata a [...] il
21.4.1986), premesso di aver contratto matrimonio in Mugnano di Napoli il 28-9-2018 con il resistente (nato a [...] il [...]) dal quale nasceva una figlia - (nata a [...] il [...]) Per_1
1 R.G. n. 3766/2025
- ha chiesto che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare, a parziale modifica delle condizioni della separazione, chiedeva di stabilire una calendarizzazione delle visite;
l'obbligo di corrispondere a carico del resistente a titolo di contribuzione per il mantenimento della minore una somma pari ad euro 500,00; per il resto la Per_1 conferma di quanto statuito in sede di separazione (sentenza n. 41/2024 del Tribunale di Napoli
Nord); la condanna alle spese di lite con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio, in data 24-7-2025, il resistente dava atto di essere addivenuto ad un accordo
(cfr. nota congiunta di deposito del 29-7-2025).
All'udienza dell'1-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, preso atto che i difensori chiedevano la decisione della causa alle condizioni concordate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c.
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Napoli Nord (avvenuta in data 12.12.2023) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 41/2024 del Tribunale di Napoli Nord che ha recepito l'accordo delle parti, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
- La casa coniugale di proprietà del sig. , sita alla I Traversa via della Libertà n. Controparte_1
23, in Villaricca (NA), resterà assegnata allo stesso;
Per_
- la minore (di anni 6) verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre , quale genitore collocatario della stessa, che Parte_1 fissa la propria residenza presso l'abitazione della madre, in Qualiano (NA) alla via B. Croce n. 79;
- qualora uno dei genitori dovesse cambiare la propria residenza o il proprio domicilio o il proprio numero di telefono dovrà comunicarlo per iscritto all'altro genitore almeno sette giorni prima, nell'interesse della figlia minore;
- i coniugi dichiarano di aver adeguate risorse economiche e stabiliscono che nessuno dei due verserà all'altro alcunché a titolo di assegno divorzile;
- i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la Per_ piccola relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi
2 R.G. n. 3766/2025
bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. I genitori si impegnano, pertanto, ad una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica della minore;
- il padre vedrà e terrà con sé la minore secondo il seguente calendario, compatibilmente con le esigenze, anche scolastiche, della medesima e dei suoi impegni lavorativi: - due pomeriggi a settimana, segnatamente, il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola alle ore 21.30. Il sig.
si impegna a comunicare preventivamente alla madre ogni eventuale variazione qualora CP_1 impegni lavorativi dovessero impedirgli di prendere la figlia direttamente dall'uscita della scuola. In tal caso la piccola starà con il padre dalle ore 16.30 alle ore 21.30; - a settimane alterne dalla giornata del venerdì dalle ore 16,30 sino alle ore 21,30 della domenica;
- dal 01.07.2025 al
31.08.2025: nelle settimane in cui il padre non avrà con sé la minore durante il week-end, il sig.
potrà tenere la figlia il martedì dalle ore 16,30 sino alle 8,30 del mercoledì con CP_1
l'accompagnamento presso l'abitazione della madre, ed il giovedì dalle ore 16,30 sino alle 8,30 del venerdì con l'accompagnamento presso l'abitazione della madre;
- dal 01.09.2025 sino al
15.06.2026: nelle settimane in cui il padre non avrà con sé la minore durante il week-end, potrà tenere la figlia il martedì dalle ore 16,30 sino alle 8,30 del mercoledì con l'accompagnamento presso il plesso scolastico e/o abitazione della madre, fermo restando che poi potrà averla con sé anche il giovedì dalle ore 16,30 sino alle 21,30. - dal 16.06.2026 in poi stabilmente nelle settimane in cui il padre non avrà con sé la minore durante il week-end, potrà tenere stabilmente la figlia tutti i martedì dalle ore 16,30 sino alle 8,30 del mercoledì con l'accompagnamento presso il plesso scolastico e/o abitazione della madre, ed il giovedì dalle ore 16,30 sino alle 8,30 del venerdì con l'accompagnamento presso il plesso scolastico e/o abitazione della madre;
- ad anni alterni, dal
24.12 al 26.12 (il padre potrà prelevare la figlia alle ore 10 e riaccompagnarla alle ore 21.30); dal
31.12 al 2.01 (il padre potrà prelevare la figlia alle ore 10 e riaccompagnarla alle ore 21.30) ed il
06.01 (dalle ore 10 alle ore 21.30); - ad anni alterni Pasqua ed il lunedì in Albis, fatto salvo diversa pattuizione in accordo fra i genitori e nell'interesse della minore;
nonché, sempre ad anni alterni, il giorno di Carnevale. Poiché il giorno di Carnevale cade sempre di martedì il sig. potrà CP_1 recuperare il giorno perso concordando con la signora di poter stare con la figlia o il giorno Pt_1 prima o il giorno dopo la festa;
- ad anni alterni i giorni di festa del 25 aprile, del 2 giugno, del 1 maggio, del primo novembre e dell'8 dicembre (prelevamento alle ore 10 e riaccompagnamento ore
21.30); - le parti concordano che tutte le festività sopra richiamate che, per l'alternanza, la piccola trascorrerà con la madre, il padre potrà telefonare la piccola per farle gli auguri;
- nel periodo estivo nel mese di agosto una settimana alternata con ciascun genitore. Quest'anno 2025 le parti hanno
3 R.G. n. 3766/2025
concordato la prima settimana dalle 11.00 del 3 agosto fino alle 11.00 del 10 agosto con la madre, dal 10 al 17 agosto con il padre, dal 17 al 24 agosto con la mamma e dal 24 al 31 agosto con il padre.
Durante le vacanze estive (ossia durante il periodo prolungato di agosto) entrambi genitori possono fare reciprocamente le videochiamate a giorni alterni alle ore 19.00. A partire dall'anno 2026 le parti si impegnano, entro il 31 del mese di maggio di ciascun anno, a concordare preventivamente le settimane di competenza compatibilmente con gli impegni lavorativi e le necessità di ciascuno.
Qualora i genitori si allontanino dal luogo di residenza/di domicilio dei minori ovvero dei genitori stessi con la figlia, dovranno informare tempestivamente l'altro del luogo in cui si trovano con la minore. Qualora i genitori portino con sé la figlia in vacanza, dovranno informare tempestivamente l'altro dell'itinerario di viaggio e della località in cui la minore trascorrerà le vacanze, nonché fornire adeguate informazioni in merito all'alloggio prescelto;
Per_
- la piccola potrà trascorrere il giorno della festa dei nonni con i nonni di ciascuna parte e, precisamente, il 13 febbraio ed il 15 agosto (quando la minore è col padre) con i nonni paterni ed il
20 febbraio con la nonna materna nonché con la mamma il giorno del compleanno della sorellina Per_ che nascerà. Quando il giorno del compleanno della nonna paterna (15 agosto) starà con la madre le parti concordano che la nonna potrà videochiamare dall'utenza telefonica del padre la nipote per ricevere gli auguri;
- la minore trascorrerà l'intera giornata con i rispettivi genitori il giorno del loro compleanno, onomastico, Festa del Papà e della mamma nel rispetto degli orari scolastici della piccola, mentre il Per_ compleanno e 5l'onomastico di verranno festeggiate dalle ore 9,00 alle 16,00 con un genitore e dalle 16,00 alle 22.30 con l'altro genitore, ad anni alterni, salva la possibilità di festeggiare tutti insieme qualora le parti riescano, di comune accordo, a trovare una soluzione serena e pacifica;
- nell'ipotesi in cui la signora ed il sig. , per motivi sopravvenuti, sono Pt_1 CP_1 impossibilitati ad accompagnare a scuola e/o prelevare da scuola la figlia o da qualsiasi altra attività, delegano in prima istanza la nonna materna. Nell'ipotesi in cui anche la nonna materna sia impossibilitata le parti concordano che la piccola potrà essere prelevata e/o accompagnata dai nonni paterni. Nell'ipotesi in cui anche i nonni paterni siano impossibilitati la signora si riterrà Pt_1 autorizzata a delegare il compagno (sig. ) a tale specifico adempimento;
Le parti Controparte_2 si impegnano a comunicare, ove possibile, l'impedimento almeno la sera prima in modo da dare la possibilità ai nonni ed al padre di potersi organizzare;
- le parti concordano che tutte le attività relative alla gestione della piccola (recite, gite, riunioni con i genitori, visite mediche, sport, adempimenti di qualsiasi genere) saranno gestite solo ed esclusivamente fra i genitori;
4 R.G. n. 3766/2025
- Il sig. potrà effettuare le videochiamate all'utenza telefonica della sig.ra secondo CP_1 Pt_1
Per_ il calendario già messo in atto tra le parti così specificato: Settimana 1 Lunedì: è a casa con la Per_ mamma. Il papà potrà fare la videochiamata alle ore 19:00. Martedì: Dall'uscita di scuola è Per_ Per_ col papà e torna a casa della mamma per dormire. Mercoledì: è con la mamma. Giovedì:
è col papà e torna a casa della mamma per dormire. Dal pomeriggio del venerdì alla sera della
Per_ Per_ Per_ domenica è col papà. Settimana 2 Lunedì: è con la mamma. Martedì: è col papà e
Per_ Per_ dormirà col papà. Mercoledì: il papà accompagna a scuola. il pomeriggio è con la
Per_ Per_ mamma. Giovedì: è col papà e torna a casa della mamma per dormire. Venerdì: è con la
Per_ Per_ mamma. Videochiamata del papà a alle ore 19 solo quando il giovedì non dorme col papà.
Per_ Il weekend sabato – domenica è con la mamma e il papà potrà fare la videochiamata alle ore
10:00 del sabato. Nell'ipotesi in cui la piccola dovesse dormire o essere impegnata in altra attività il padre potrà telefonare la piccola in altro orario del medesimo giorno concordato con la madre. La signora non manifesta una particolare necessità di voler fare videochiamate ogni settimana Pt_1
e/o ogni qualvolta la bimba è col padre, ma ove ci fosse la necessità, ella con congruo preavviso può Per_ chiedere al sig. di poter fare una videochiamata alla piccola sempre alle ore 19 per i CP_1 giorni infrasettimanali e alle ore 10 il sabato. Le parti convengono che quando la minore raggiungerà
l'età adeguata ad avere un proprio cellulare il padre avrà la facoltà di videochiamare e/o telefonare la figlia e viceversa senza limiti di tempo, di giorni e di ore sempre nel rispetto delle esigenze e dell'attività della bambina;
- le parti si impegnano reciprocamente ad una positiva collaborazione per una gestione serena della genitorialità e per garantire la serenità psicologica della minore, si scambieranno un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante la figlia;
- la signora si impegna a far aggiungere il padre nella chat della scuola per ogni anno Pt_1 scolastico a venire;
- le parti si impegnano al rispetto delle rispettive figure di genitori e dei nonni ed impartire alla figlia minore corretti indirizzi di discernimento delle figure parentali;
Per_
- il sig. verserà a titolo di mantenimento della figlia all'altro genitore entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, la somma di € 270,00 (duecentosettanta euro /00) da rivalutarsi annualmente in 7 base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico sul c/c della sig.ra il cui IBAN è Parte_1
[...];
- La signora potrà usufruire dell'assegno familiare per l'importo di euro 200,00 al 100% Pt_1 che potrà percepire integralmente stante l'espresso consenso che il sig. sin da ora CP_1 manifesta;
5 R.G. n. 3766/2025
- il sig. contribuirà al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo del 25 CP_1 ottobre 20219 che viene letto ai coniugi e, pertanto, ci si riporta integralmente allo stesso. I coniugi si obbligano, altresì, a provvedere al pagamento o al rimborso nella misura del 50% ciascuno delle spese effettuate dall'altro, se anticipatario e se preventivamente concordate, per la figlia (corsi di lingue e viaggi studio – master- gite – attività sportive - attività ludiche- visite mediche private_ campi estivi) sempre se preventivamente concordate tra i genitori;
- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia;
- Essi coniugi convengono per la integrale compensazione tra essi delle spese e competenze del presente giudizio;
- Essi coniugi dichiarano espressamente di rinunciare all'appello e/o impugnazione del provvedimento decisorio del presente giudizio, prestandone formale ed espressa acquiescenza.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono contrarie alla legge e sono conformi agli interessi della minore il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mugnano di Napoli il
28-9-2018 (atto n. 59, parte II, Serie A reg. atti matrimonio anno 2018) tra Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il
[...] Controparte_1
23.4.1987), alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MUGNANO DI NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa in camera di consiglio l' 8 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3766 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, riservata in decisione all'udienza dell'1-10-2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Gino Parte_1 C.F._1
Doria, 84 presso lo studio dell'avv. Ilaria Mangini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Controparte_1 C.F._2
G. Sanfelice, 24 presso lo studio dell'avv. Annabella Bianchi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 24-4-2025, la ricorrente (nata a [...] il
21.4.1986), premesso di aver contratto matrimonio in Mugnano di Napoli il 28-9-2018 con il resistente (nato a [...] il [...]) dal quale nasceva una figlia - (nata a [...] il [...]) Per_1
1 R.G. n. 3766/2025
- ha chiesto che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare, a parziale modifica delle condizioni della separazione, chiedeva di stabilire una calendarizzazione delle visite;
l'obbligo di corrispondere a carico del resistente a titolo di contribuzione per il mantenimento della minore una somma pari ad euro 500,00; per il resto la Per_1 conferma di quanto statuito in sede di separazione (sentenza n. 41/2024 del Tribunale di Napoli
Nord); la condanna alle spese di lite con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio, in data 24-7-2025, il resistente dava atto di essere addivenuto ad un accordo
(cfr. nota congiunta di deposito del 29-7-2025).
All'udienza dell'1-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, preso atto che i difensori chiedevano la decisione della causa alle condizioni concordate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c.
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Napoli Nord (avvenuta in data 12.12.2023) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 41/2024 del Tribunale di Napoli Nord che ha recepito l'accordo delle parti, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
- La casa coniugale di proprietà del sig. , sita alla I Traversa via della Libertà n. Controparte_1
23, in Villaricca (NA), resterà assegnata allo stesso;
Per_
- la minore (di anni 6) verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre , quale genitore collocatario della stessa, che Parte_1 fissa la propria residenza presso l'abitazione della madre, in Qualiano (NA) alla via B. Croce n. 79;
- qualora uno dei genitori dovesse cambiare la propria residenza o il proprio domicilio o il proprio numero di telefono dovrà comunicarlo per iscritto all'altro genitore almeno sette giorni prima, nell'interesse della figlia minore;
- i coniugi dichiarano di aver adeguate risorse economiche e stabiliscono che nessuno dei due verserà all'altro alcunché a titolo di assegno divorzile;
- i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la Per_ piccola relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi
2 R.G. n. 3766/2025
bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. I genitori si impegnano, pertanto, ad una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica della minore;
- il padre vedrà e terrà con sé la minore secondo il seguente calendario, compatibilmente con le esigenze, anche scolastiche, della medesima e dei suoi impegni lavorativi: - due pomeriggi a settimana, segnatamente, il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola alle ore 21.30. Il sig.
si impegna a comunicare preventivamente alla madre ogni eventuale variazione qualora CP_1 impegni lavorativi dovessero impedirgli di prendere la figlia direttamente dall'uscita della scuola. In tal caso la piccola starà con il padre dalle ore 16.30 alle ore 21.30; - a settimane alterne dalla giornata del venerdì dalle ore 16,30 sino alle ore 21,30 della domenica;
- dal 01.07.2025 al
31.08.2025: nelle settimane in cui il padre non avrà con sé la minore durante il week-end, il sig.
potrà tenere la figlia il martedì dalle ore 16,30 sino alle 8,30 del mercoledì con CP_1
l'accompagnamento presso l'abitazione della madre, ed il giovedì dalle ore 16,30 sino alle 8,30 del venerdì con l'accompagnamento presso l'abitazione della madre;
- dal 01.09.2025 sino al
15.06.2026: nelle settimane in cui il padre non avrà con sé la minore durante il week-end, potrà tenere la figlia il martedì dalle ore 16,30 sino alle 8,30 del mercoledì con l'accompagnamento presso il plesso scolastico e/o abitazione della madre, fermo restando che poi potrà averla con sé anche il giovedì dalle ore 16,30 sino alle 21,30. - dal 16.06.2026 in poi stabilmente nelle settimane in cui il padre non avrà con sé la minore durante il week-end, potrà tenere stabilmente la figlia tutti i martedì dalle ore 16,30 sino alle 8,30 del mercoledì con l'accompagnamento presso il plesso scolastico e/o abitazione della madre, ed il giovedì dalle ore 16,30 sino alle 8,30 del venerdì con l'accompagnamento presso il plesso scolastico e/o abitazione della madre;
- ad anni alterni, dal
24.12 al 26.12 (il padre potrà prelevare la figlia alle ore 10 e riaccompagnarla alle ore 21.30); dal
31.12 al 2.01 (il padre potrà prelevare la figlia alle ore 10 e riaccompagnarla alle ore 21.30) ed il
06.01 (dalle ore 10 alle ore 21.30); - ad anni alterni Pasqua ed il lunedì in Albis, fatto salvo diversa pattuizione in accordo fra i genitori e nell'interesse della minore;
nonché, sempre ad anni alterni, il giorno di Carnevale. Poiché il giorno di Carnevale cade sempre di martedì il sig. potrà CP_1 recuperare il giorno perso concordando con la signora di poter stare con la figlia o il giorno Pt_1 prima o il giorno dopo la festa;
- ad anni alterni i giorni di festa del 25 aprile, del 2 giugno, del 1 maggio, del primo novembre e dell'8 dicembre (prelevamento alle ore 10 e riaccompagnamento ore
21.30); - le parti concordano che tutte le festività sopra richiamate che, per l'alternanza, la piccola trascorrerà con la madre, il padre potrà telefonare la piccola per farle gli auguri;
- nel periodo estivo nel mese di agosto una settimana alternata con ciascun genitore. Quest'anno 2025 le parti hanno
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concordato la prima settimana dalle 11.00 del 3 agosto fino alle 11.00 del 10 agosto con la madre, dal 10 al 17 agosto con il padre, dal 17 al 24 agosto con la mamma e dal 24 al 31 agosto con il padre.
Durante le vacanze estive (ossia durante il periodo prolungato di agosto) entrambi genitori possono fare reciprocamente le videochiamate a giorni alterni alle ore 19.00. A partire dall'anno 2026 le parti si impegnano, entro il 31 del mese di maggio di ciascun anno, a concordare preventivamente le settimane di competenza compatibilmente con gli impegni lavorativi e le necessità di ciascuno.
Qualora i genitori si allontanino dal luogo di residenza/di domicilio dei minori ovvero dei genitori stessi con la figlia, dovranno informare tempestivamente l'altro del luogo in cui si trovano con la minore. Qualora i genitori portino con sé la figlia in vacanza, dovranno informare tempestivamente l'altro dell'itinerario di viaggio e della località in cui la minore trascorrerà le vacanze, nonché fornire adeguate informazioni in merito all'alloggio prescelto;
Per_
- la piccola potrà trascorrere il giorno della festa dei nonni con i nonni di ciascuna parte e, precisamente, il 13 febbraio ed il 15 agosto (quando la minore è col padre) con i nonni paterni ed il
20 febbraio con la nonna materna nonché con la mamma il giorno del compleanno della sorellina Per_ che nascerà. Quando il giorno del compleanno della nonna paterna (15 agosto) starà con la madre le parti concordano che la nonna potrà videochiamare dall'utenza telefonica del padre la nipote per ricevere gli auguri;
- la minore trascorrerà l'intera giornata con i rispettivi genitori il giorno del loro compleanno, onomastico, Festa del Papà e della mamma nel rispetto degli orari scolastici della piccola, mentre il Per_ compleanno e 5l'onomastico di verranno festeggiate dalle ore 9,00 alle 16,00 con un genitore e dalle 16,00 alle 22.30 con l'altro genitore, ad anni alterni, salva la possibilità di festeggiare tutti insieme qualora le parti riescano, di comune accordo, a trovare una soluzione serena e pacifica;
- nell'ipotesi in cui la signora ed il sig. , per motivi sopravvenuti, sono Pt_1 CP_1 impossibilitati ad accompagnare a scuola e/o prelevare da scuola la figlia o da qualsiasi altra attività, delegano in prima istanza la nonna materna. Nell'ipotesi in cui anche la nonna materna sia impossibilitata le parti concordano che la piccola potrà essere prelevata e/o accompagnata dai nonni paterni. Nell'ipotesi in cui anche i nonni paterni siano impossibilitati la signora si riterrà Pt_1 autorizzata a delegare il compagno (sig. ) a tale specifico adempimento;
Le parti Controparte_2 si impegnano a comunicare, ove possibile, l'impedimento almeno la sera prima in modo da dare la possibilità ai nonni ed al padre di potersi organizzare;
- le parti concordano che tutte le attività relative alla gestione della piccola (recite, gite, riunioni con i genitori, visite mediche, sport, adempimenti di qualsiasi genere) saranno gestite solo ed esclusivamente fra i genitori;
4 R.G. n. 3766/2025
- Il sig. potrà effettuare le videochiamate all'utenza telefonica della sig.ra secondo CP_1 Pt_1
Per_ il calendario già messo in atto tra le parti così specificato: Settimana 1 Lunedì: è a casa con la Per_ mamma. Il papà potrà fare la videochiamata alle ore 19:00. Martedì: Dall'uscita di scuola è Per_ Per_ col papà e torna a casa della mamma per dormire. Mercoledì: è con la mamma. Giovedì:
è col papà e torna a casa della mamma per dormire. Dal pomeriggio del venerdì alla sera della
Per_ Per_ Per_ domenica è col papà. Settimana 2 Lunedì: è con la mamma. Martedì: è col papà e
Per_ Per_ dormirà col papà. Mercoledì: il papà accompagna a scuola. il pomeriggio è con la
Per_ Per_ mamma. Giovedì: è col papà e torna a casa della mamma per dormire. Venerdì: è con la
Per_ Per_ mamma. Videochiamata del papà a alle ore 19 solo quando il giovedì non dorme col papà.
Per_ Il weekend sabato – domenica è con la mamma e il papà potrà fare la videochiamata alle ore
10:00 del sabato. Nell'ipotesi in cui la piccola dovesse dormire o essere impegnata in altra attività il padre potrà telefonare la piccola in altro orario del medesimo giorno concordato con la madre. La signora non manifesta una particolare necessità di voler fare videochiamate ogni settimana Pt_1
e/o ogni qualvolta la bimba è col padre, ma ove ci fosse la necessità, ella con congruo preavviso può Per_ chiedere al sig. di poter fare una videochiamata alla piccola sempre alle ore 19 per i CP_1 giorni infrasettimanali e alle ore 10 il sabato. Le parti convengono che quando la minore raggiungerà
l'età adeguata ad avere un proprio cellulare il padre avrà la facoltà di videochiamare e/o telefonare la figlia e viceversa senza limiti di tempo, di giorni e di ore sempre nel rispetto delle esigenze e dell'attività della bambina;
- le parti si impegnano reciprocamente ad una positiva collaborazione per una gestione serena della genitorialità e per garantire la serenità psicologica della minore, si scambieranno un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante la figlia;
- la signora si impegna a far aggiungere il padre nella chat della scuola per ogni anno Pt_1 scolastico a venire;
- le parti si impegnano al rispetto delle rispettive figure di genitori e dei nonni ed impartire alla figlia minore corretti indirizzi di discernimento delle figure parentali;
Per_
- il sig. verserà a titolo di mantenimento della figlia all'altro genitore entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, la somma di € 270,00 (duecentosettanta euro /00) da rivalutarsi annualmente in 7 base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico sul c/c della sig.ra il cui IBAN è Parte_1
[...];
- La signora potrà usufruire dell'assegno familiare per l'importo di euro 200,00 al 100% Pt_1 che potrà percepire integralmente stante l'espresso consenso che il sig. sin da ora CP_1 manifesta;
5 R.G. n. 3766/2025
- il sig. contribuirà al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo del 25 CP_1 ottobre 20219 che viene letto ai coniugi e, pertanto, ci si riporta integralmente allo stesso. I coniugi si obbligano, altresì, a provvedere al pagamento o al rimborso nella misura del 50% ciascuno delle spese effettuate dall'altro, se anticipatario e se preventivamente concordate, per la figlia (corsi di lingue e viaggi studio – master- gite – attività sportive - attività ludiche- visite mediche private_ campi estivi) sempre se preventivamente concordate tra i genitori;
- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia;
- Essi coniugi convengono per la integrale compensazione tra essi delle spese e competenze del presente giudizio;
- Essi coniugi dichiarano espressamente di rinunciare all'appello e/o impugnazione del provvedimento decisorio del presente giudizio, prestandone formale ed espressa acquiescenza.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono contrarie alla legge e sono conformi agli interessi della minore il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mugnano di Napoli il
28-9-2018 (atto n. 59, parte II, Serie A reg. atti matrimonio anno 2018) tra Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il
[...] Controparte_1
23.4.1987), alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MUGNANO DI NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa in camera di consiglio l' 8 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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