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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra all'udienza del giorno 8 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2431/2019 R.G. (cui è riunita RG 2692/2019) vertente
fra
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pagano Parte_1
RICORRENTE
Il sig. e la società in persona del legale rappresentante protempore, CP_1 CP_2
entrambi difesi dall'avv. Mario Della Luna.
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con distinti ricorsi, ritualmente notificati, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stata assunta dalla società convenuta (società occupante meno di quindici dipendenti), con sede legale in Melfi (PZ), alla Contrada San Nicola di Melfi,Centro
1 Aziendale, snc, mediante contratto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno ed indeterminato dal
6.10.2014 al 31.3.2015 e dal
2.05.2015 al 22.11.2015 con la qualifica di
“banconiere di bar” (Settore Terziario, CCNL Pubblici Esercizi, Quadro B, 6° livello di inquadramento attribuito dal datore di lavoro); Durante il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in questione, la ricorrente ha maturato le seguenti spettanze retributive non corrisposte derivanti dall'errato inquadramento contrattuale attribuito e per le ore di straordinario eseguite.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo il comportamento datoriale e sussistenti tutti i presupposti di legge e della contrattazione collettiva di settore, la ricorrente adiva il Tribunale
e domandava di Accertare la riconducibilità delle mansioni svolte all'attribuzioni proprie del
5° livello di inquadramento, Quadro B, del CCNL Pubblici Esercizi, Settore Terziario, o altra posizione economica accertata in corso di giudizio, e la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in relazione al diverso inquadramento contrattuale, oltre agli straordinari di lavoro eseguiti dalla ricorrente nel corso del rapporto lavorativo intercorso, pari a complessivi € 5.005,81 lordi, ovvero ad altra somma, maggiore o minore, da determinarsi in via di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da riconoscere all'avv. Paolo Pagano in quanto antistatario .
Si costituiva la società convenuta in persona del legale rappresentante p.t. la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, lette le note scritte, ha pronunciato la presente sentenza,
2. La domanda non merita accoglimento
In via preliminare vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla società resistente, in quanto disattese dalla documentazione in atti.
La lavoratrice, con la domanda in esame, ha dedotto di aver lavorato presso società mediante contratto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato dal
6.10.2014 al
31.3.2015 e dal 2.05.2015 al 22.11.2015 con la qualifica di “banconiere di bar” (Settore
Terziario, CCNL Pubblici Esercizi, Quadro B, 6° livello di inquadramento attribuito dal
2 datore di lavoro) e di aver maturato spettanze retributive non corrisposte derivanti dall'errato inquadramento contrattuale attribuito e per le ore di straordinario eseguite.
Orbene, non risultano adeguatamente provate le asserite mansioni superiori, avendo la parte ricorrente, in parte qua, fornito allegazioni generiche e prive di adeguato riscontro probatorio, stante la genericità del capitolo di prova formulato e avendo rimesso al Giudice anche la determinazione del quantum.
Tale carenza comporta necessariamente il rigetto della domanda, alla luce del fatto che gravava proprio sul ricorrente l'onere di dimostrare lo svolgimento di compiti non riconducibili all'inquadramento e/o livello posseduto (cfr., Tribunale Trieste, sez. lav.,
01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»; Tribunale Roma, 17/06/2011, n. 11333: «Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto»).
Né potrebbe sostenersi che la suddetta genericità possa essere sanata dal giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c., atteso che le prove d'ufficio possono riguardare solo i fatti ritualmente allegati dalle parti, allo scopo di colmare lacune probatorie residuate dall'istruttoria svolta e non già allo scopo di supplire ad allegazioni carenti che l'istruttoria inibiscono.
Da quanto detto, è chiaro che, esaminando l'istruttoria, non è possibile compiere quell'indagine che la giurisprudenza richiede al fine di verificare il corretto, o meno, inquadramento e/o livello assegnato al dipendente.
La carenza come sopra motivata impedisce l'accoglimento della domanda relativa al riconoscimento delle domandate mansioni superiori, con conseguente inammissibilità della domandata CT (si veda, ex multis, Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 9060 del 6.06.2003 “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che
3 necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. La parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata, mentre al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando
l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche : in questo caso è consentito al c.t.u. anche acquisire ogni elementi necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati” nonché Cass. civ., sez. 6, ordinanza n. 30218 del 15.12.2017: “La consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
Vi è inoltre che all'esito delle dichiarazioni rese dai testi escussi, il dato che si evince non è univoco, ma contraddittorio, oltre che incerto.
In relazione alla seconda domanda e' noto che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 3714 del 16/2/2009).
Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro. Tale dimostrazione presuppone la prova di aver espletato l'orario normale di lavoro (e, quindi, di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario), senza che possa ritenersi come dato acquisito al processo
4 tale espletamento solo per il fatto che manchino contestazioni sull'orario di inizio del lavoro:
l'altra parte, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, né di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 12695 del 17/10/2001). La Corte di cassazione richiede in materia di lavoro straordinario una prova assai rigorosa: infatti, "Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro" (Cass. sez. lav. 1389/03;
12434/06) e, laddove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione a titolo di compenso per lo straordinario ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (Cass. sez. lav. 3714/09). richiesto dal ricorrente è funzionale alla declaratoria dell'esistenza di un credito anche a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario svolto e non retribuito. ..." (cfr. TRIBUNALE DI MATERA, Sentenza n.
252/2023 del 08-05-2023). Orbene nel caso di specie dalla documentazione in atti, nonché dalla prova testimoniale espletata non risulta assolto da parte ricorrente il suddetto onere probatorio, pertanto il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 20.8.2019, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida Parte_1 complessivamente in € 1.278,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA come per legge.
Potenza, 8 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra all'udienza del giorno 8 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2431/2019 R.G. (cui è riunita RG 2692/2019) vertente
fra
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pagano Parte_1
RICORRENTE
Il sig. e la società in persona del legale rappresentante protempore, CP_1 CP_2
entrambi difesi dall'avv. Mario Della Luna.
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con distinti ricorsi, ritualmente notificati, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stata assunta dalla società convenuta (società occupante meno di quindici dipendenti), con sede legale in Melfi (PZ), alla Contrada San Nicola di Melfi,Centro
1 Aziendale, snc, mediante contratto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno ed indeterminato dal
6.10.2014 al 31.3.2015 e dal
2.05.2015 al 22.11.2015 con la qualifica di
“banconiere di bar” (Settore Terziario, CCNL Pubblici Esercizi, Quadro B, 6° livello di inquadramento attribuito dal datore di lavoro); Durante il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in questione, la ricorrente ha maturato le seguenti spettanze retributive non corrisposte derivanti dall'errato inquadramento contrattuale attribuito e per le ore di straordinario eseguite.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo il comportamento datoriale e sussistenti tutti i presupposti di legge e della contrattazione collettiva di settore, la ricorrente adiva il Tribunale
e domandava di Accertare la riconducibilità delle mansioni svolte all'attribuzioni proprie del
5° livello di inquadramento, Quadro B, del CCNL Pubblici Esercizi, Settore Terziario, o altra posizione economica accertata in corso di giudizio, e la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in relazione al diverso inquadramento contrattuale, oltre agli straordinari di lavoro eseguiti dalla ricorrente nel corso del rapporto lavorativo intercorso, pari a complessivi € 5.005,81 lordi, ovvero ad altra somma, maggiore o minore, da determinarsi in via di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da riconoscere all'avv. Paolo Pagano in quanto antistatario .
Si costituiva la società convenuta in persona del legale rappresentante p.t. la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, lette le note scritte, ha pronunciato la presente sentenza,
2. La domanda non merita accoglimento
In via preliminare vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla società resistente, in quanto disattese dalla documentazione in atti.
La lavoratrice, con la domanda in esame, ha dedotto di aver lavorato presso società mediante contratto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato dal
6.10.2014 al
31.3.2015 e dal 2.05.2015 al 22.11.2015 con la qualifica di “banconiere di bar” (Settore
Terziario, CCNL Pubblici Esercizi, Quadro B, 6° livello di inquadramento attribuito dal
2 datore di lavoro) e di aver maturato spettanze retributive non corrisposte derivanti dall'errato inquadramento contrattuale attribuito e per le ore di straordinario eseguite.
Orbene, non risultano adeguatamente provate le asserite mansioni superiori, avendo la parte ricorrente, in parte qua, fornito allegazioni generiche e prive di adeguato riscontro probatorio, stante la genericità del capitolo di prova formulato e avendo rimesso al Giudice anche la determinazione del quantum.
Tale carenza comporta necessariamente il rigetto della domanda, alla luce del fatto che gravava proprio sul ricorrente l'onere di dimostrare lo svolgimento di compiti non riconducibili all'inquadramento e/o livello posseduto (cfr., Tribunale Trieste, sez. lav.,
01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»; Tribunale Roma, 17/06/2011, n. 11333: «Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto»).
Né potrebbe sostenersi che la suddetta genericità possa essere sanata dal giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c., atteso che le prove d'ufficio possono riguardare solo i fatti ritualmente allegati dalle parti, allo scopo di colmare lacune probatorie residuate dall'istruttoria svolta e non già allo scopo di supplire ad allegazioni carenti che l'istruttoria inibiscono.
Da quanto detto, è chiaro che, esaminando l'istruttoria, non è possibile compiere quell'indagine che la giurisprudenza richiede al fine di verificare il corretto, o meno, inquadramento e/o livello assegnato al dipendente.
La carenza come sopra motivata impedisce l'accoglimento della domanda relativa al riconoscimento delle domandate mansioni superiori, con conseguente inammissibilità della domandata CT (si veda, ex multis, Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 9060 del 6.06.2003 “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che
3 necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. La parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata, mentre al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando
l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche : in questo caso è consentito al c.t.u. anche acquisire ogni elementi necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati” nonché Cass. civ., sez. 6, ordinanza n. 30218 del 15.12.2017: “La consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
Vi è inoltre che all'esito delle dichiarazioni rese dai testi escussi, il dato che si evince non è univoco, ma contraddittorio, oltre che incerto.
In relazione alla seconda domanda e' noto che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 3714 del 16/2/2009).
Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro. Tale dimostrazione presuppone la prova di aver espletato l'orario normale di lavoro (e, quindi, di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario), senza che possa ritenersi come dato acquisito al processo
4 tale espletamento solo per il fatto che manchino contestazioni sull'orario di inizio del lavoro:
l'altra parte, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, né di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 12695 del 17/10/2001). La Corte di cassazione richiede in materia di lavoro straordinario una prova assai rigorosa: infatti, "Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro" (Cass. sez. lav. 1389/03;
12434/06) e, laddove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione a titolo di compenso per lo straordinario ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (Cass. sez. lav. 3714/09). richiesto dal ricorrente è funzionale alla declaratoria dell'esistenza di un credito anche a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario svolto e non retribuito. ..." (cfr. TRIBUNALE DI MATERA, Sentenza n.
252/2023 del 08-05-2023). Orbene nel caso di specie dalla documentazione in atti, nonché dalla prova testimoniale espletata non risulta assolto da parte ricorrente il suddetto onere probatorio, pertanto il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 20.8.2019, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida Parte_1 complessivamente in € 1.278,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA come per legge.
Potenza, 8 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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