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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione 10° civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n.69, applicabili ai giudizi pendenti)
nella causa iscritta al n.5644 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2017 ,
ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI
vertente TRA
( ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in VIA DEGLI SCIPIONI 9 NAPOLI presso lo studio dell'avv. BATTAGLINI CICIRIELLO LUIGI dal quale è
rappresentata e difesa giusta procura in atti,
ATTRICE
E
( CF: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pt, sede elettivamente domiciliata presso l'avv.Vanessa Cioffi, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, come da comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore,
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.04.2025 le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi, e quindi a tutte le difese svolte nel
[Digitare qui] corso del giudizio, chiedendo l'accoglimento delle richieste, domande e conclusioni ivi rassegnate.
L' udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/
2022 n. 149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle predette note.
Pertanto, preso atto della partecipazione delle parti all'udienza del 17 aprile 2025 ex art, 127 ter mediante il deposito delle note di trattazione scritta e che nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in presenza, il
Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita - ai sensi del citato art. 127 ter c.p.c. - dal deposito di note, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente sentenza, allegandola al verbale del processo rg.5644/2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità
a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n.
140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omettendo lo svolgimento integrale del processo).
L'attrice adìva il Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni alla
[Digitare qui] persona riportati a seguito di una caduta, verificatasi in data 1.05.2015
alle ore 10,30 circa, mentre in località Napoli in via Foria altezza
Piazza San Carlo, allorquando perdeva l'equilibrio ponendo il piede su una buca non segnalata, né visibile, né transennata e quindi cadeva riportando lesioni al braccio dx per la cura delle quali veniva soccorsa presso l'ospedale Cardarelli.
Il convenuto resisteva alla domanda deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'affermazione di una responsabilità risarcitoria ex art. 2051 cc deducendo preliminarmente la genericità della domanda e l' assenza di responsabilità dell'ente non sussistendo i presupposti per la responsabilità delle cose in custodia considerato che l'attrice ben avrebbe dovuto avvedersi della disconnessione del suolo destinato al calpestio, pertanto avrebbe dovuto dare prova della sua condotta diligente e in caso di mancato raggiungimento della prova la domanda doveva essere rigettata, rientrando la condotta del danneggiato in una ipotesi di caso fortuito ovvero poteva disporsi in base al comportamento della danneggiata una riduzione del risarcimento.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 e ammessa la prova per testi come articolata dalla parte attrice, dopo l'escussione della prima teste all' udienza del 26.04.2021 veniva ammessa ctu medico legale con incarico al dr. specialista in medicina legale che Persona_1
riconosceva all' istante lesioni accertate nella misura del 5% oltre ad un periodo di inabilità temporanea totale e parziale. All' esito del deposito della consulenza medica, il Tribunale procedeva ad escutere anche l'altra teste indicata dall' attrice
[Digitare qui] Pertanto, acquisite le deposizioni testimoniali il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all' udienza del 20.01.2025,
A tale udienza il Tribunale chiedeva al procuratore della parte attrice di precisare il nominativo della seconda teste allegando anche il suo documento essendosi verificato un errore di dattiloscrittura e rinviava la causa per la decisione contestuale ex art.. 281 sexies cpc all'udienza del
10.04.2025, e successivamente per carico del ruolo differiva l' udienza della decisione contestuale in modalità ex art. 127 ter all' udienza del
17.04.2025.
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva,
delle parti la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dall'assenza di contestazioni al riguardo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la sufficiente validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dall'attrice nei confronti del convenuto e che ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese anche negli scritti successivi.
Venendo al merito della vicenda oggetto di causa, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.. Con riferimento a tale questione la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine,
[Digitare qui] trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne discende che trattasi di domande diverse e che è
inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod.civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni,
ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente
[Digitare qui] sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato
(pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta,
che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame,
così come descritta da parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della
S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità
della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo,
rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità
giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di
[Digitare qui] intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass.
civ. n. 15096/13). Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno:
secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode,
o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque,
[Digitare qui] per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare,
per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto
[Digitare qui] l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura (Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio,
sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento
(Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà
circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito
[Digitare qui] dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n.
1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte
[Digitare qui] irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorchè colpose ( cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006). Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa. (Cassazione n. 13681/2013).
Quindi, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso
[Digitare qui] (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015). Pertanto, l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta
possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale
ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di
normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il
comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del
danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta
attribuibile all'ente e l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle). (Sez. 3,
Sentenza n. 23919 del 22/10/2013).
Tanto considerato in diritto, nel merito il Tribunale dovendo procedere all' esame degli elementi di fatto come articolati e dedotti dall' attrice e di quelli di diritto, come sopra articolati e dovendo valutare se risulti sufficientemente provata la condizione indicata della responsabilità
oggettiva del custode della res ex art. 2051 cpc, al fine della condanna del quale custode delle condizioni della strada adibita al CP_1
[Digitare qui] passaggio dei pedoni, non può che convenire che in merito alla prova dell'accadimento dei fatti, non convincono le deposizioni testimoniali rese da entrambe le testi, ( figlia) e da Testimone_1 CP_2
( nuora) dell' attrice in quanto oltre che essere discordi nell'
[...]
individuare il luogo preciso in cui sarebbe avvenuta la caduta restano in effetti contraddittorie riguardo l' effettiva causa della caduta e i tempi del trasporto in ospedale, dimostrando che in entrambi i casi le dichiarazioni testimoniali sulle circostanze del fatto sono apparse di mero favore.
Circa l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali non si può che rappresentare che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del convincimento sulla fondatezza della domanda o delle eccezioni sollevate dalla parte convenuta.
La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta delle risultanze probatorie ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
attendibili. (cfr Corte d'Appello di Potenza, Civile, Sentenza 30-06-
2022, n. 429).
La prova del nesso causale tra il fatto e la cosa posta in custodia del
[Digitare qui] in tali ipotesi è particolarmente rilevante e delicata e richiede CP_1
l'esame preciso delle dichiarazioni per l'accertamento della responsabilità del custode che per quanto oggettiva ed esclusa solo da un caso fortuito ( o anche fatto del terzo), deve comunque presentare elementi di veridicità delle circostanze di fatto in cui la stessa è stata rappresentata, al fine di accertare che in effetti la parte che lo deduce sia effettivamente entrata in contatto con la res custodita.
D' altronde nel caso in esame trattandosi di una res inerte, statica ( strada), richiede che l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato si unisca in modo di essere con la cosa per la prova del nesso causale e quindi che il danneggiato sia effettivamente entrato in contatto con la res. ( Cfr Cass. 6306/2013); Sul punto la Cassazione è granitica nel prevedere che la responsabilità oggettiva dell' art. 2051 non esclude l' onere del danneggiato ai fini dell' attribuzione di responsabilità che sia esistita una condizione di concreta relazione tra la cosa in custodia e il danneggiato, e sul punto la prova della relazione deve essere certa non solo presumibile dalle riferite e contraddittorie dichiarazioni delle testi legate all' attrice da un non contestato legame di parentela.
Varrà richiamare in primis l'art.2697 cc che disciplina l'onere della prova che recita: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento” (onus probandi incumbit ei qui dicit): che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole, il dovere di darne prova dell'esistenza che il fatto si sia verificato e secondo determinate
[Digitare qui] modalità indicate in citazione e sorrette poi dall' istruttoria documentale e orale del processo.
Pertanto colui che vanta una pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale dovrà provare la lesione del generale principio del
"neminem laedere", tutelato dall'art. 2043 cc.
Perciò è necessaria la dimostrazione del fatto costitutivo del danno,
attribuito quindi al responsabile ( custode della res), con estremo rigore,
cui in correlazione compete la responsabilità oggettiva e presunta di cui all' art. 2051 cc.
Si tratta di un onere in senso proprio, in quanto la relativa regola prevede la necessità di una condotta strumentale per il conseguimento di un risultato costituito dalla dimostrazione del fatto costitutivo posto dall'attore a fondamento del diritto di cui chiede la tutela.
Invero la dinamica del sinistro come dedotto in citazione poggia solo su dichiarazioni rese dalle testi escusse che nel tentativo di riferire circostanze in favore dell'attrice per provare l'insidia della res in custodia del sono invece incorse inconsapevolmente in palesi CP_1
contraddizioni, determinando concreti dubbi sulle modalità della caduta in quelle circostanze di tempo e di luogo.
Infatti mentre la prima teste (figlia dell'attrice) Testimone_1
dichiarava che la madre intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali alla fine della strada pressi di piazza Carlo III, ( precisando che era la stessa strada ove si trovava il supermercato???), e nonostante camminasse sotto il suo braccio, perdendo l' equilibrio cadeva in avanti mettendo il braccio a terra e riportando lesioni al braccio dx.
[Digitare qui] Riferiva anche di averla aiutata ad alzarsi e di averla riaccompagnata a casa e solo per la persistenza del dolore era stata poi trasportata dal figlio in ospedale.
La teste riconoscendo le foto del luogo indicava la causa nella mancanza di alcuni sanpietrini sulle strisce pedonali. Dall' esame degli atti il Tribunale non può che rilevare che mentre la teste indica come luogo quello in zona piazza Carlo III con la strada costituita da sanpietrini, come da rilievi fotografici dell'attrice ( sanpietrini di piccole dimensioni) la strada ove si trovava il supermercato ( citata dalla medesima teste) consta di basole grandi di pietra lavica. ( cfr
Fascicolo del . Delle due l' una. CP_1
Peraltro, la 1° teste ha attribuito alla perdita di equilibrio la caduta della madre solo presumendo che il motivo della caduta era lo spazio vuoto dei sanpietrini.
La teste non precisa le condizioni della madre e del perché camminasse sotto il suo braccio. ( con le buste della spesa? essendo di ritorno dal supermercato).
Viceversa la seconda teste escussa, tale nuora Testimone_2
dell'attrice, offre una diversa rappresentazione dei fatti rispetto alla cognata, sia sulla modalità della caduta che sui luoghi di causa pur riferendo di essere stata presente dalla mattina a tutto il pomeriggio con l' attrice.
La 2° teste riferisce che la suocera era diretta alla fermata del pulman e nel tentativo di attraversare la strada era caduta (quindi camminava da sola? Senza l' assistenza della figlia) e che lei e la cognata l'avevano
[Digitare qui] aiutata a rialzarsi ed riaccompagnata a casa, anzi aggiunge che la zolla dei san pietrini non era visibile come indicato dalla cognata ma coperta di cartacce.
La teste riferisce che era stata tutto il giorno con la suocera dopo averla riaccompagnata a casa e che persistendo il dolore solo nel pomeriggio il figlio l'aveva trasportata in Ospedale? senza ricordarsi il nome, forse il
CTO.!?
Dall' esame documentale risulta che il sinistro si sarebbe verificato la mattina del giorno 1° maggio 2015 ( Festa del Lavoro), mentre l'accesso all' ospedale Cardarelli sarebbe avvenuto in tarda mattina e precisamente alle ore 12.25 ( cfr referto di pronto soccorso) in netto contrasto con quanto riferito invece dalla seconda teste che non solo non ricorda l'Ospedale ( pur essendo rimasta a casa della suocera tutto il giorno) indicando che la decisione di accompagnare la suocera in ospedale era stata presa solo di pomeriggio.
Peraltro appare singolare il comportamento della parte attrice che nonostante la caduta in strada attribuibile ad una insidia per omessa custodia della strada da parte del non abbia mai provveduto CP_1
neanche nei giorni successivi a segnalare il sinistro al competente
Ufficio tecnico del o anche alla Polizia Municipale non CP_1
risultando alcuna notizia in tal senso, anche quale dovere sociale di avvisare l'ente delle condizioni della strada in una zona a grande ed elevata percorrenza di auto ( piazza Carlo III), limitandosi solo alla messa in mora al da parte del suo procuratore ai soli Controparte_1
fini risarcitori in data 30.11.2015 .
[Digitare qui] Pertanto le riferite circostanze di fatto come indicate dalle testi appaiono incerte e contraddittorie rendendo dubbia la dinamica della eventuale caduta e inciampo ( se l' attrice risultava sostenuta sotto il braccio della figlia o procedesse da sola con figlia e nuora accanto e
se avesse o meno anche le buste della spesa considerato che era di
ritorno da supermercato), sia il luogo preciso ( al termine della
traversa ove si trovava il , o in zona Piazza Carlo III), sia Parte_2
il tempo di accesso all' Ospedale ( tarda mattinata o pomeriggio come riferito dalla 2° teste).
Persistendo tali contraddizioni riguardo la dinamica dei fatti non è
consentito al Tribunale accogliere la domanda non risultando sufficientemente provata la circostanza del fatto storico, con la conseguenza che la stessa deve essere rigettata in ogni sua parte.
Considerata la serialità della materia affrontata dalle parti processuali e l' attività svolta e il valore della causa sussistono i giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese tra le parti di causa,
mentre le spese di ctu vengono poste a carico delle parti in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da contro il Parte_1
convenuto per il risarcimento dei danni per Controparte_1
le lesioni subite in occasione dell'evento del 1° maggio 2015, in quanto non sufficientemente provata, la dinamica e le circostanze
[Digitare qui] temporali degli eventi come descritti in citazione e la relazione tra la res in custodia del convenuto e la danneggiata, come esposto in motivazione;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) Pone le spese di ctu a carico delle parti in solido tra loro;
Così deciso in Napoli il 17/04/2025 IL GIUDICE Onorario
(dott.ssa Maria Corvino )
La presente decisione viene emessa al termine del verbale di
udienza del 17.04.2025 tenutosi in modalità trattazione scritta ex
art. 127 ter cpc e da intendersi pubblicata contestualmente in
allegazione al verbale e pubblicato alle ore 14.04.
[Digitare qui]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione 10° civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n.69, applicabili ai giudizi pendenti)
nella causa iscritta al n.5644 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2017 ,
ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI
vertente TRA
( ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in VIA DEGLI SCIPIONI 9 NAPOLI presso lo studio dell'avv. BATTAGLINI CICIRIELLO LUIGI dal quale è
rappresentata e difesa giusta procura in atti,
ATTRICE
E
( CF: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pt, sede elettivamente domiciliata presso l'avv.Vanessa Cioffi, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, come da comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore,
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.04.2025 le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi, e quindi a tutte le difese svolte nel
[Digitare qui] corso del giudizio, chiedendo l'accoglimento delle richieste, domande e conclusioni ivi rassegnate.
L' udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/
2022 n. 149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle predette note.
Pertanto, preso atto della partecipazione delle parti all'udienza del 17 aprile 2025 ex art, 127 ter mediante il deposito delle note di trattazione scritta e che nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in presenza, il
Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita - ai sensi del citato art. 127 ter c.p.c. - dal deposito di note, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente sentenza, allegandola al verbale del processo rg.5644/2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità
a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n.
140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omettendo lo svolgimento integrale del processo).
L'attrice adìva il Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni alla
[Digitare qui] persona riportati a seguito di una caduta, verificatasi in data 1.05.2015
alle ore 10,30 circa, mentre in località Napoli in via Foria altezza
Piazza San Carlo, allorquando perdeva l'equilibrio ponendo il piede su una buca non segnalata, né visibile, né transennata e quindi cadeva riportando lesioni al braccio dx per la cura delle quali veniva soccorsa presso l'ospedale Cardarelli.
Il convenuto resisteva alla domanda deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'affermazione di una responsabilità risarcitoria ex art. 2051 cc deducendo preliminarmente la genericità della domanda e l' assenza di responsabilità dell'ente non sussistendo i presupposti per la responsabilità delle cose in custodia considerato che l'attrice ben avrebbe dovuto avvedersi della disconnessione del suolo destinato al calpestio, pertanto avrebbe dovuto dare prova della sua condotta diligente e in caso di mancato raggiungimento della prova la domanda doveva essere rigettata, rientrando la condotta del danneggiato in una ipotesi di caso fortuito ovvero poteva disporsi in base al comportamento della danneggiata una riduzione del risarcimento.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 e ammessa la prova per testi come articolata dalla parte attrice, dopo l'escussione della prima teste all' udienza del 26.04.2021 veniva ammessa ctu medico legale con incarico al dr. specialista in medicina legale che Persona_1
riconosceva all' istante lesioni accertate nella misura del 5% oltre ad un periodo di inabilità temporanea totale e parziale. All' esito del deposito della consulenza medica, il Tribunale procedeva ad escutere anche l'altra teste indicata dall' attrice
[Digitare qui] Pertanto, acquisite le deposizioni testimoniali il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all' udienza del 20.01.2025,
A tale udienza il Tribunale chiedeva al procuratore della parte attrice di precisare il nominativo della seconda teste allegando anche il suo documento essendosi verificato un errore di dattiloscrittura e rinviava la causa per la decisione contestuale ex art.. 281 sexies cpc all'udienza del
10.04.2025, e successivamente per carico del ruolo differiva l' udienza della decisione contestuale in modalità ex art. 127 ter all' udienza del
17.04.2025.
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva,
delle parti la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dall'assenza di contestazioni al riguardo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la sufficiente validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dall'attrice nei confronti del convenuto e che ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese anche negli scritti successivi.
Venendo al merito della vicenda oggetto di causa, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.. Con riferimento a tale questione la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine,
[Digitare qui] trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne discende che trattasi di domande diverse e che è
inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod.civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni,
ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente
[Digitare qui] sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato
(pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta,
che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame,
così come descritta da parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della
S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità
della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo,
rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità
giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di
[Digitare qui] intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass.
civ. n. 15096/13). Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno:
secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode,
o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque,
[Digitare qui] per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare,
per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto
[Digitare qui] l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura (Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio,
sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento
(Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà
circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito
[Digitare qui] dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n.
1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte
[Digitare qui] irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorchè colpose ( cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006). Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa. (Cassazione n. 13681/2013).
Quindi, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso
[Digitare qui] (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015). Pertanto, l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta
possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale
ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di
normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il
comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del
danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta
attribuibile all'ente e l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle). (Sez. 3,
Sentenza n. 23919 del 22/10/2013).
Tanto considerato in diritto, nel merito il Tribunale dovendo procedere all' esame degli elementi di fatto come articolati e dedotti dall' attrice e di quelli di diritto, come sopra articolati e dovendo valutare se risulti sufficientemente provata la condizione indicata della responsabilità
oggettiva del custode della res ex art. 2051 cpc, al fine della condanna del quale custode delle condizioni della strada adibita al CP_1
[Digitare qui] passaggio dei pedoni, non può che convenire che in merito alla prova dell'accadimento dei fatti, non convincono le deposizioni testimoniali rese da entrambe le testi, ( figlia) e da Testimone_1 CP_2
( nuora) dell' attrice in quanto oltre che essere discordi nell'
[...]
individuare il luogo preciso in cui sarebbe avvenuta la caduta restano in effetti contraddittorie riguardo l' effettiva causa della caduta e i tempi del trasporto in ospedale, dimostrando che in entrambi i casi le dichiarazioni testimoniali sulle circostanze del fatto sono apparse di mero favore.
Circa l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali non si può che rappresentare che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del convincimento sulla fondatezza della domanda o delle eccezioni sollevate dalla parte convenuta.
La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta delle risultanze probatorie ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
attendibili. (cfr Corte d'Appello di Potenza, Civile, Sentenza 30-06-
2022, n. 429).
La prova del nesso causale tra il fatto e la cosa posta in custodia del
[Digitare qui] in tali ipotesi è particolarmente rilevante e delicata e richiede CP_1
l'esame preciso delle dichiarazioni per l'accertamento della responsabilità del custode che per quanto oggettiva ed esclusa solo da un caso fortuito ( o anche fatto del terzo), deve comunque presentare elementi di veridicità delle circostanze di fatto in cui la stessa è stata rappresentata, al fine di accertare che in effetti la parte che lo deduce sia effettivamente entrata in contatto con la res custodita.
D' altronde nel caso in esame trattandosi di una res inerte, statica ( strada), richiede che l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato si unisca in modo di essere con la cosa per la prova del nesso causale e quindi che il danneggiato sia effettivamente entrato in contatto con la res. ( Cfr Cass. 6306/2013); Sul punto la Cassazione è granitica nel prevedere che la responsabilità oggettiva dell' art. 2051 non esclude l' onere del danneggiato ai fini dell' attribuzione di responsabilità che sia esistita una condizione di concreta relazione tra la cosa in custodia e il danneggiato, e sul punto la prova della relazione deve essere certa non solo presumibile dalle riferite e contraddittorie dichiarazioni delle testi legate all' attrice da un non contestato legame di parentela.
Varrà richiamare in primis l'art.2697 cc che disciplina l'onere della prova che recita: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento” (onus probandi incumbit ei qui dicit): che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole, il dovere di darne prova dell'esistenza che il fatto si sia verificato e secondo determinate
[Digitare qui] modalità indicate in citazione e sorrette poi dall' istruttoria documentale e orale del processo.
Pertanto colui che vanta una pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale dovrà provare la lesione del generale principio del
"neminem laedere", tutelato dall'art. 2043 cc.
Perciò è necessaria la dimostrazione del fatto costitutivo del danno,
attribuito quindi al responsabile ( custode della res), con estremo rigore,
cui in correlazione compete la responsabilità oggettiva e presunta di cui all' art. 2051 cc.
Si tratta di un onere in senso proprio, in quanto la relativa regola prevede la necessità di una condotta strumentale per il conseguimento di un risultato costituito dalla dimostrazione del fatto costitutivo posto dall'attore a fondamento del diritto di cui chiede la tutela.
Invero la dinamica del sinistro come dedotto in citazione poggia solo su dichiarazioni rese dalle testi escusse che nel tentativo di riferire circostanze in favore dell'attrice per provare l'insidia della res in custodia del sono invece incorse inconsapevolmente in palesi CP_1
contraddizioni, determinando concreti dubbi sulle modalità della caduta in quelle circostanze di tempo e di luogo.
Infatti mentre la prima teste (figlia dell'attrice) Testimone_1
dichiarava che la madre intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali alla fine della strada pressi di piazza Carlo III, ( precisando che era la stessa strada ove si trovava il supermercato???), e nonostante camminasse sotto il suo braccio, perdendo l' equilibrio cadeva in avanti mettendo il braccio a terra e riportando lesioni al braccio dx.
[Digitare qui] Riferiva anche di averla aiutata ad alzarsi e di averla riaccompagnata a casa e solo per la persistenza del dolore era stata poi trasportata dal figlio in ospedale.
La teste riconoscendo le foto del luogo indicava la causa nella mancanza di alcuni sanpietrini sulle strisce pedonali. Dall' esame degli atti il Tribunale non può che rilevare che mentre la teste indica come luogo quello in zona piazza Carlo III con la strada costituita da sanpietrini, come da rilievi fotografici dell'attrice ( sanpietrini di piccole dimensioni) la strada ove si trovava il supermercato ( citata dalla medesima teste) consta di basole grandi di pietra lavica. ( cfr
Fascicolo del . Delle due l' una. CP_1
Peraltro, la 1° teste ha attribuito alla perdita di equilibrio la caduta della madre solo presumendo che il motivo della caduta era lo spazio vuoto dei sanpietrini.
La teste non precisa le condizioni della madre e del perché camminasse sotto il suo braccio. ( con le buste della spesa? essendo di ritorno dal supermercato).
Viceversa la seconda teste escussa, tale nuora Testimone_2
dell'attrice, offre una diversa rappresentazione dei fatti rispetto alla cognata, sia sulla modalità della caduta che sui luoghi di causa pur riferendo di essere stata presente dalla mattina a tutto il pomeriggio con l' attrice.
La 2° teste riferisce che la suocera era diretta alla fermata del pulman e nel tentativo di attraversare la strada era caduta (quindi camminava da sola? Senza l' assistenza della figlia) e che lei e la cognata l'avevano
[Digitare qui] aiutata a rialzarsi ed riaccompagnata a casa, anzi aggiunge che la zolla dei san pietrini non era visibile come indicato dalla cognata ma coperta di cartacce.
La teste riferisce che era stata tutto il giorno con la suocera dopo averla riaccompagnata a casa e che persistendo il dolore solo nel pomeriggio il figlio l'aveva trasportata in Ospedale? senza ricordarsi il nome, forse il
CTO.!?
Dall' esame documentale risulta che il sinistro si sarebbe verificato la mattina del giorno 1° maggio 2015 ( Festa del Lavoro), mentre l'accesso all' ospedale Cardarelli sarebbe avvenuto in tarda mattina e precisamente alle ore 12.25 ( cfr referto di pronto soccorso) in netto contrasto con quanto riferito invece dalla seconda teste che non solo non ricorda l'Ospedale ( pur essendo rimasta a casa della suocera tutto il giorno) indicando che la decisione di accompagnare la suocera in ospedale era stata presa solo di pomeriggio.
Peraltro appare singolare il comportamento della parte attrice che nonostante la caduta in strada attribuibile ad una insidia per omessa custodia della strada da parte del non abbia mai provveduto CP_1
neanche nei giorni successivi a segnalare il sinistro al competente
Ufficio tecnico del o anche alla Polizia Municipale non CP_1
risultando alcuna notizia in tal senso, anche quale dovere sociale di avvisare l'ente delle condizioni della strada in una zona a grande ed elevata percorrenza di auto ( piazza Carlo III), limitandosi solo alla messa in mora al da parte del suo procuratore ai soli Controparte_1
fini risarcitori in data 30.11.2015 .
[Digitare qui] Pertanto le riferite circostanze di fatto come indicate dalle testi appaiono incerte e contraddittorie rendendo dubbia la dinamica della eventuale caduta e inciampo ( se l' attrice risultava sostenuta sotto il braccio della figlia o procedesse da sola con figlia e nuora accanto e
se avesse o meno anche le buste della spesa considerato che era di
ritorno da supermercato), sia il luogo preciso ( al termine della
traversa ove si trovava il , o in zona Piazza Carlo III), sia Parte_2
il tempo di accesso all' Ospedale ( tarda mattinata o pomeriggio come riferito dalla 2° teste).
Persistendo tali contraddizioni riguardo la dinamica dei fatti non è
consentito al Tribunale accogliere la domanda non risultando sufficientemente provata la circostanza del fatto storico, con la conseguenza che la stessa deve essere rigettata in ogni sua parte.
Considerata la serialità della materia affrontata dalle parti processuali e l' attività svolta e il valore della causa sussistono i giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese tra le parti di causa,
mentre le spese di ctu vengono poste a carico delle parti in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da contro il Parte_1
convenuto per il risarcimento dei danni per Controparte_1
le lesioni subite in occasione dell'evento del 1° maggio 2015, in quanto non sufficientemente provata, la dinamica e le circostanze
[Digitare qui] temporali degli eventi come descritti in citazione e la relazione tra la res in custodia del convenuto e la danneggiata, come esposto in motivazione;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) Pone le spese di ctu a carico delle parti in solido tra loro;
Così deciso in Napoli il 17/04/2025 IL GIUDICE Onorario
(dott.ssa Maria Corvino )
La presente decisione viene emessa al termine del verbale di
udienza del 17.04.2025 tenutosi in modalità trattazione scritta ex
art. 127 ter cpc e da intendersi pubblicata contestualmente in
allegazione al verbale e pubblicato alle ore 14.04.
[Digitare qui]