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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III Civile composto dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Rita Paola Terramagra Presidente
Dott.ssa Angela Notaro Giudice rel. est.
Dott. Enrico Catanzaro Giudice riunito in Camera di Consiglio da remoto, sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale di trattazione scritta del 7 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. 1042 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025
promosso da
, nata a [...]il [...], elettivamente domiciliato in Palermo, Parte_1
via della Libertà n.171, presso lo studio dell'avv. Roberto Natoli, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato depositato telematicamente in allegato al reclamo
RECLAMANTE contro
(Partita IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede legale in Palermo (Pa), via Volturno n.2, elettivamente domiciliata in Palermo, via , presso lo studio dell'avv. Marco Pivetti, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato depositato telematicamente in allegato alla memoria di costituzione;
RECLAMATA
Avente ad oggetto: reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con reclamo depositato il 28 gennaio 2025, debitamente notificato alla controparte, Pt_1
chiedeva la revoca dell'ordinanza emessa i gg. 09-13 gennaio 2025, con la quale il giudice
[...]
del procedimento ex art.700 c.p.c. aveva rigettato il ricorso diretto ad ottenere la riattivazione dell'erogazione dell'acqua presso l'utenza ad uso domestico a lei intestata. Assumeva l'erroneità dell'ordinanza reclamata per avere ritenuto che la ricorrente non aveva fornito la prova che la sospensione della erogazione era avvenuta in violazione del contratto di somministrazione idrica e delle disposizioni di settore vigenti integrative, nonché per avere ritenuto che persisteva un ingente credito di nei suoi confronti di cui alla fattura n. 310373 CP_1
del 10.05.2022 di € 1.536,00, considerando detto credito non prescritto (a differenza dei crediti portati dalle restanti fatture impagate n.583352 del 14.11.2017 di € 82,53, n.112437 del 21.02.2018 di
€ 117,50, n.493176 del 08.08.2018 di € 108,48), ciò in base ad una erronea interpretazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.15102/2024.
Deduceva, in merito alle condotte violative, che CP_1
- non le aveva mai inviato le fatture su cui era stata basata la sospensione della fornitura (fatture n.583352 del 14.11.2017, n.112437 del 21.02.2018, n.493176 del 08.08.2018 e n. 310373 del 10.05.2022);
- non aveva riscontrato il reclamo da lei presentato il 22.08.2017, nonostante il sollecito da lei inviato in tal senso e la contestuale segnalazione della mancata recezione delle fatture da maggio del 2019, prima, con propria mail del 10.02.2020 (non pervenuta all' per casella postale CP_1
piena), e, poi, a mezzo pec del suo procuratore in data 16.11.2020 regolarmente ricevuta;
- non aveva rispettato i tempi prescritti per la fatturazione, emettendo il 10.05.2022 un'unica fattura di € 1.536,00 che copriva quasi quattro anni di fornitura (dal 11.07.2018 al 09.05.2022);
- aveva illegittimamente emesso il sollecito di pagamento e l'atto di costituzione in mora, in assenza di riscontro del reclamo e di invio delle fatture;
- non aveva comunque inserito nel sollecito bonario di pagamento le avvertenze prescritte dall'allegato B della delibera Arera 547/2019 per i consumi risalenti a più di due anni, ai fini del legittimo esercizio da parte dell'utente della eccezione di prescrizione;
- non aveva ridotto la portata dell'erogazione – come prescritto dalla normativa di settore – prima di procedere alla sua sospensione.
Aggiungeva che la resistente non aveva neppure provato la recezione dell'atto di CP_1
costituzione in mora – già illegittimo per il mancato riscontro del reclamo e il mancato invio delle fatture –, perché la compiuta giacenza era attestata soltanto dall'estratto della schermata del sito
“Fulmine”. Sosteneva, infine, che anche il credito portato dalla fattura 10.05.2022 doveva considerarsi prescritto per l'importo eccedente la somma di € 400,00, in applicazione della prescrizione biennale prevista dall'art.
2.3 dell'allegato B alla Delibera Arera 547/2019, da computare a decorrere dalla data di scadenza del termine di fatturazione prescritto per le singole fatturazioni dei consumi e non rispettato da e che detto credito era ampiamente coperto dagli indennizzi a lei dovuti CP_1
per le plurime violazioni effettuate da CP_1
Chiedeva, pertanto, l'immediata riattivazione dell'erogazione di acqua e la condanna di CP_1
al pagamento di una somma di denaro di almeno € 100,00 al dì, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento di condanna;
in subordine, in caso di mancato accoglimento, la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio cautelare.
La reclamata ( d'ora innanzi denominata soltanto , costituitasi, deduceva CP_1 CP_1
l'infondatezza del reclamo e ne chiedeva il rigetto.
Ciò premesso, il reclamo è fondato, sia in ordine al requisito del fumus boni iuris, che del periculum in mora.
Per quanto concerne il fumus, si rileva che l'art. 3 dell'allegato A della delibera Arera del 16 luglio 2019 – 311/2019 (REMSI - nella versione vigente all'epoca dei fatti integrata con le modifiche apportate con le deliberazione 547/2019/R/IDR, 221/2020/R/IDR, 63/2021/R/COM e
610/2021/R/IDR), prevede che, in caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci giorni solari dalla scadenza della fattura, il gestore può inviare all'utente un primo sollecito bonario di pagamento con un determinato contenuto prescrittivo specificato nell'articolo citato.
L'art. 4 dell'Allegato citato dispone poi che il gestore, in caso di persistenza della morosità oltre il termine ivi indicato, può avviare la procedura della costituzione in mora secondo le modalità prescritte nello stesso articolo;
il terzo comma, invece, che la procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, tranne che il reclamo sia stato presentato oltre il termine di dieci giorni dalla scadenza della fattura.
L'art.7, comma secondo, prevede che la sospensione può essere eseguita soltanto successivamente: “a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;
b) all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno); c) all'invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.”.
Ai sensi dell'art. 38 dell'Allegato A della Delibera Arera 655/2015 e successive modifiche “Il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità”.
Per quanto interessa nel caso di specie, “3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc” (vedi lettera b comma primo dell'art.38).
Il procedimento legittimo di sospensione, in base alla interpretazione sistematica della normativa sopra riassunta, prevede quindi:
- in primo luogo, che sia inviata la fattura con il dettaglio e il contenuto normativamente prescritto;
- in caso di morosità, che venga inviato un primo sollecito bonario di pagamento;
- in caso di perdurante morosità, l'invio dell'atto di costituzione in mora;
- in caso di utente disalimentabile, la riduzione della portata dell'acqua, ovvero la sospensione, purchè preceduta dall'avviso della impossibilità tecnica della preventiva riduzione;
- l'impossibilità di procedere con la costituzione in mora, se l'utente ha presentato tempestivo reclamo avverso la fattura impagata.
Giova evidenziare in punto di fatto che, nella specie, – come si evince dalla documentazione prodotta dalle parti - aveva presentato in data 22.08.2017 un reclamo avverso la Parte_1
fattura del 19.05.2017, lamentando la non debenza della tariffa fognaria e di depurazione, in quanto autorizzata a scaricare i propri reflui nella fossa Imof.
Con mail del 10.02.2020 (non pervenuta al destinatario per casella piena), la aveva poi Pt_1
sollecitato il riscontro del reclamo e aveva rappresentato di non avere più ricevuto le fatture da maggio del 2019. Il sollecito e la segnalazione erano stati reiterati con pec del procuratore incaricato del 16.11.2020 regolarmente ricevuta da CP_1
Dall'estratto conto prodotto dalla stessa resistente si evince altresì che il gestore aveva CP_1
emesso le fatture trimestrali fino a maggio del 2019 e aveva sospeso la fatturazione fino a maggio del 2022, quando aveva emesso la fattura del 10.05.2022 dell'importo di € 1536,00.
Risulta, altresì, che aveva esitato il reclamo e ne aveva dato riscontro con nota del maggio CP_1
2022, con cui aveva accolto il reclamo ed aveva proceduto al ricalcolo dei consumi acquedotto per il periodo dal 10.07.2018 al 09.05.2022, sottraendo le voci tariffa fognaria e depurazione, come da fattura del 10.05.2022 di € 1.536,00, che aveva allegato alla nota di riscontro.
L' quindi aveva proceduto in data 13.11.2023 al sollecito bonario di pagamento delle CP_1
fatture n.583352 del 14.11.2017, n.112437 del 21.02.2018, n.493176 del 08.08.2018 e n. 310373 del
10.05.2022, che veniva regolarmente recapitato alla allo stesso indirizzo di residenza in via Pt_1
del Pesco n.7 in data 30.11.2023 a mani della stessa.
Era, infine, seguita la costituzione in mora del 15.01.24, comunicata a mezzo del servizio
Fulmine, secondo quanto risulta dall'estratto della schermata del sito Fulmine – per compiuta giacenza sempre in via del Pesco n.7 e poi la sospensione della erogazione in data 6.11.2024.
Ora, è documentato e pacifico tra le parti che la nota di riscontro del reclamo, unitamente alla fattura del 10.05.2022 allegata, non è stata mai recapitata alla dalla società privata Pt_1
incaricata, come risulta dall'avviso di ricevimento in atti, in cui l'utente risulta sconosciuto in via del Pesco n.7 (indirizzo di residenza).
La sospensione deve quindi ritenersi illegittima, non tanto perché l non ha esitato il CP_1
reclamo proposto dalla il 22.08.2017, ma per la mancata comunicazione della fattura di € Pt_1
1.536,00.
Invero, il reclamo era stato proposto il 22.08.2017 avverso una fattura differente rispetto a quelle poste a fondamento della procedura di costituzione in mora ed oltre il termine di scadenza
(precisamente avverso la fattura del 19.05.2017 con scadenza del 16.06.2017 oltre il termine di 10 gg. dalla predetta scadenza), mentre la procedimentalizzazione sopra illustrata mira ad evitare la sospensione per una fattura impagata oggetto di reclamo tempestivo e non esitato dall CP_1 Deve però rilevarsi - da un punto di vista sostanziale - che, sebbene il reclamo riguardasse una fattura precedente a quelle poste a fondamento della procedura di costituzione in mora, tuttavia, esso era motivato dalla contestazione della debenza delle tariffe fognaria e di depurazione, tariffe che risultano essere state riportate anche nelle fatture n.583352 del 14.11.2017, n.112437 del
21.02.2018 e n.493176 del 08.08.2018, oggetto del sollecito bonario e poi della costituzione in mora.
A prescindere dalla superiore considerazione, si ritiene comunque decisiva la mancata comunicazione della fattura del 10.05.2023.
Invero, il sollecito bonario di pagamento presuppone necessariamente l'avvenuta comunicazione della fattura e non può supplire a tale mancata comunicazione, perché il sollecito si limita a richiamare gli estremi della fattura impagata (data di emissione e importo), mentre la fattura esplicita tutti i criteri di determinazione del credito.
L'omessa comunicazione della fattura impagata inficia pertanto l'intero procedimento di costituzione in mora e rende illegittima la sospensione dell'erogazione.
Del resto, non può assumere rilevanza il differente esito delle comunicazioni effettuate presso lo stesso indirizzo di residenza della in quanto ciò può essere dipeso dagli operatori delle Pt_1
società di servizi di poste private affidatarie e non dalla volontà della di rendersi non Pt_1
reperibile.
Al contrario, risulta che la aveva interesse a conoscere l'esito del reclamo proposto, Pt_1
come si evince dal sollecito inoltrato con contestuale segnalazione del mancato invio delle fatture da maggio del 2019, con pec del procuratore incaricato del 16.11.2020.
La fondatezza nel merito cautelare del motivo di reclamo che precede risulta assorbente rispetto a tutti gli ulteriori motivi dedotti.
Sussiste, inoltre, il presupposto del periculum in mora, insito nella natura di bene primario dell'acqua, unitamente alla circostanza che l'utenza serve l'abitazione presso cui la risiede. Pt_1
Quanto alle spese di lite, tuttavia, appare equo procedere alla compensazione integrale delle stesse per entrambi i gradi del giudizio cautelare.
Invero, dalla documentazione in atti emergono comunque delle condotte non conformi ad un comportamento diligente e di buona fede anche da parte della Pt_1 Invero, la mail di sollecito/segnalazione della del 10.02.2020 contiene l'implicita Pt_1
ammissione che le fatture fino a maggio del 2019 erano state regolarmente ricevute, perché appunto la lamentava di non avere più ricevuto le fatture a decorrere da maggio 2019. Pt_1
La quindi, non ha proceduto al pagamento spontaneo delle fatture ricevute fino a Pt_1
maggio 2019 (fatture n.583352 del 14.11.2017, n.112437 del 21.02.2018, n.493176 del 08.08.2018) neppure per la parte non contestata (ossia i consumi di acqua esclusi gli oneri fognari e di depurazione), nè si è attivata in alcun modo presso gli uffici dell non appena ricevuto il CP_1
sollecito bonario di pagamento in data 30.11.2023, per acquisire maggiori informazioni sulla fattura n. 310373 del 10.05.2022 di maggiore importo, pure essa oggetto del sollecito bonario di pagamento, rimanendo del tutto inerte.
D'altra parte, sempre ai fini della regolamentazione delle spese di lite, il mancato pagamento non può essere giustificato per l'insussistenza di un credito della per intervenuta Pt_1
prescrizione, per di più mai eccepita in sede stragiudiziale.
Invero, gli importi dovuti (esclusi gli oneri fognari e di depurazione) portati dalle fatture antecedenti al maggio 2019 non potrebbero ritenersi prescritti, per l'implicita ammissione della recezione delle fatture contenuta nella segnalazione della all mentre, per quanto Pt_1 CP_1
concerne la fattura n.310373 del 10.05.2022, va condivisa l'interpretazione della sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 15102/2024 fornita dal giudice del procedimento ex art.700 c.p.c..
Come è noto, l'art. 1, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha ridotto il termine di prescrizione da cinque a due anni, mentre il comma 10 dello stesso articolo ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.
Secondo la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 15102/2024 sopra citata – condivisa da questo Collegio - il dies a quo del termine biennale di prescrizione (così ridotto ex lege) decorre, per le fatture emesse dopo il 1° gennaio 2020, dalla data di scadenza di pagamento della fattura e non dalla scadenza dei periodi di consumo considerati dalla fattura (anche ove precedenti al 1° gennaio 2020) con la precisazione, tuttavia, che, laddove il termine quinquennale computato con decorrenza dai consumi precedenti al 1° gennaio 2020 maturi prima del termine biennale decorrente dalla scadenza della fattura, allora si applica il termine di prescrizione precedente, in ragione del fatto che il Gestore del servizio non può beneficiare di un termine di prescrizione più lungo dei cinque anni di cui alla vecchia normativa.
Applicando i principi giurisprudenziali enucleati dalla pronuncia sopra citata, dunque l'unico periodo che potrebbe essere prescritto per la fattura n.310373 del 10.05.2022 è quello dei consumi del primo trimestre 10.07.2018 – 10.09.2018 perché il termine di prescrizione quinquennale anteriormente vigente da tali consumi scadrebbe il 11.09.2023 (cinque anni dal trimestre concluso il
10.09.2018), ossia prima della scadenza della fattura n.310373 del 10.05.2022 e prima dell'atto interruttivo costituito dal sollecito bonario della fattura comunicato il 30.11.2023.
La circostanza dedotta dalla reclamante, secondo cui non avrebbe rispettato le scadenze CP_1
dei tempi di fatturazione dei consumi (da ritenersi prima facie fondata limitatamente ai consumi mai fatturati da maggio del 2019 a maggio del 2022) non incide- - differentemente da quanto sostenuto dalla reclamante - sul dies a quo della prescrizione, perché questa non può retrodatarsi alla scadenza dei termini normativamente previsti e non rispettati per la fatturazione, dal momento che soltanto con la fatturazione il credito diviene liquido ed esigibile.
Inoltre, stante la prescrizione soltanto del primo trimestre di consumi portati dalla fattura n.310373 del 10.05.2022, il credito non sarebbe coperto dagli indennizzi eventualmente dovuti per le violazioni commesse da indennizzi eccepiti, peraltro, dalla reclamante soltanto in sede di CP_1
reclamo e non nel procedimento ex art.700 c.p.c., né precedentemente in sede stragiudiziale.
Alla luce delle considerazioni svolte, il reclamo va accolto, sicchè, in riforma dell'ordinanza reclamata, va ordinato all di riattivare immediatamente dell'erogazione dell'acqua presso CP_1
l'utenza intestata alla in Palermo, via Del Pesco n.7. Pt_1
Per quanto concerne le misure di coercizione richieste dalla reclamante ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., la domanda può essere accolta in termini diversi da quelli formulati.
In considerazione dei tempi di ripristino della erogazione, degli altri indici di cui all'art.614 bis, terzo comma, c.p.c. nonché per parallelismo con i tempi di ripristino dell'erogazione dopo la morosità (si precisa non applicabili al caso di specie), appare equo fissare la somma di denaro dovuta dall' per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento in € 30,00 al dì, a CP_1
decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
Visto l'art. 669 terdecies c.p.c., in accoglimento del reclamo proposto da con ricorso depositato il 28.01.2025, in Parte_1
riforma dell'ordinanza emessa dal giudice del procedimento ex art.700 c.p.c. i gg. 9-13.01.2025: ordina all' di riattivare immediatamente l'erogazione dell'acqua presso l'utenza intestata CP_1
alla in Palermo, via Del Pesco n.7; Pt_1
fissa, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall per ogni giorno CP_1
ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento in € 30,00 al dì, a decorrere dal terzo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;
dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite dei due gradi di giudizio cautelare.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile il 21 marzo 2025..
Il Giudice estensore dott.ssa Angela Notaro
Il Presidente dott.ssa Rita Paola Terramagra
La presente ordinanza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal
Giudice relatore dott.ssa Angela Notaro e dal Presidente dott.ssa Rita Paola Terramagra, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Sezione III Civile composto dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Rita Paola Terramagra Presidente
Dott.ssa Angela Notaro Giudice rel. est.
Dott. Enrico Catanzaro Giudice riunito in Camera di Consiglio da remoto, sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale di trattazione scritta del 7 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. 1042 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025
promosso da
, nata a [...]il [...], elettivamente domiciliato in Palermo, Parte_1
via della Libertà n.171, presso lo studio dell'avv. Roberto Natoli, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato depositato telematicamente in allegato al reclamo
RECLAMANTE contro
(Partita IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede legale in Palermo (Pa), via Volturno n.2, elettivamente domiciliata in Palermo, via , presso lo studio dell'avv. Marco Pivetti, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato depositato telematicamente in allegato alla memoria di costituzione;
RECLAMATA
Avente ad oggetto: reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con reclamo depositato il 28 gennaio 2025, debitamente notificato alla controparte, Pt_1
chiedeva la revoca dell'ordinanza emessa i gg. 09-13 gennaio 2025, con la quale il giudice
[...]
del procedimento ex art.700 c.p.c. aveva rigettato il ricorso diretto ad ottenere la riattivazione dell'erogazione dell'acqua presso l'utenza ad uso domestico a lei intestata. Assumeva l'erroneità dell'ordinanza reclamata per avere ritenuto che la ricorrente non aveva fornito la prova che la sospensione della erogazione era avvenuta in violazione del contratto di somministrazione idrica e delle disposizioni di settore vigenti integrative, nonché per avere ritenuto che persisteva un ingente credito di nei suoi confronti di cui alla fattura n. 310373 CP_1
del 10.05.2022 di € 1.536,00, considerando detto credito non prescritto (a differenza dei crediti portati dalle restanti fatture impagate n.583352 del 14.11.2017 di € 82,53, n.112437 del 21.02.2018 di
€ 117,50, n.493176 del 08.08.2018 di € 108,48), ciò in base ad una erronea interpretazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.15102/2024.
Deduceva, in merito alle condotte violative, che CP_1
- non le aveva mai inviato le fatture su cui era stata basata la sospensione della fornitura (fatture n.583352 del 14.11.2017, n.112437 del 21.02.2018, n.493176 del 08.08.2018 e n. 310373 del 10.05.2022);
- non aveva riscontrato il reclamo da lei presentato il 22.08.2017, nonostante il sollecito da lei inviato in tal senso e la contestuale segnalazione della mancata recezione delle fatture da maggio del 2019, prima, con propria mail del 10.02.2020 (non pervenuta all' per casella postale CP_1
piena), e, poi, a mezzo pec del suo procuratore in data 16.11.2020 regolarmente ricevuta;
- non aveva rispettato i tempi prescritti per la fatturazione, emettendo il 10.05.2022 un'unica fattura di € 1.536,00 che copriva quasi quattro anni di fornitura (dal 11.07.2018 al 09.05.2022);
- aveva illegittimamente emesso il sollecito di pagamento e l'atto di costituzione in mora, in assenza di riscontro del reclamo e di invio delle fatture;
- non aveva comunque inserito nel sollecito bonario di pagamento le avvertenze prescritte dall'allegato B della delibera Arera 547/2019 per i consumi risalenti a più di due anni, ai fini del legittimo esercizio da parte dell'utente della eccezione di prescrizione;
- non aveva ridotto la portata dell'erogazione – come prescritto dalla normativa di settore – prima di procedere alla sua sospensione.
Aggiungeva che la resistente non aveva neppure provato la recezione dell'atto di CP_1
costituzione in mora – già illegittimo per il mancato riscontro del reclamo e il mancato invio delle fatture –, perché la compiuta giacenza era attestata soltanto dall'estratto della schermata del sito
“Fulmine”. Sosteneva, infine, che anche il credito portato dalla fattura 10.05.2022 doveva considerarsi prescritto per l'importo eccedente la somma di € 400,00, in applicazione della prescrizione biennale prevista dall'art.
2.3 dell'allegato B alla Delibera Arera 547/2019, da computare a decorrere dalla data di scadenza del termine di fatturazione prescritto per le singole fatturazioni dei consumi e non rispettato da e che detto credito era ampiamente coperto dagli indennizzi a lei dovuti CP_1
per le plurime violazioni effettuate da CP_1
Chiedeva, pertanto, l'immediata riattivazione dell'erogazione di acqua e la condanna di CP_1
al pagamento di una somma di denaro di almeno € 100,00 al dì, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento di condanna;
in subordine, in caso di mancato accoglimento, la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio cautelare.
La reclamata ( d'ora innanzi denominata soltanto , costituitasi, deduceva CP_1 CP_1
l'infondatezza del reclamo e ne chiedeva il rigetto.
Ciò premesso, il reclamo è fondato, sia in ordine al requisito del fumus boni iuris, che del periculum in mora.
Per quanto concerne il fumus, si rileva che l'art. 3 dell'allegato A della delibera Arera del 16 luglio 2019 – 311/2019 (REMSI - nella versione vigente all'epoca dei fatti integrata con le modifiche apportate con le deliberazione 547/2019/R/IDR, 221/2020/R/IDR, 63/2021/R/COM e
610/2021/R/IDR), prevede che, in caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci giorni solari dalla scadenza della fattura, il gestore può inviare all'utente un primo sollecito bonario di pagamento con un determinato contenuto prescrittivo specificato nell'articolo citato.
L'art. 4 dell'Allegato citato dispone poi che il gestore, in caso di persistenza della morosità oltre il termine ivi indicato, può avviare la procedura della costituzione in mora secondo le modalità prescritte nello stesso articolo;
il terzo comma, invece, che la procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, tranne che il reclamo sia stato presentato oltre il termine di dieci giorni dalla scadenza della fattura.
L'art.7, comma secondo, prevede che la sospensione può essere eseguita soltanto successivamente: “a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;
b) all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno); c) all'invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.”.
Ai sensi dell'art. 38 dell'Allegato A della Delibera Arera 655/2015 e successive modifiche “Il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità”.
Per quanto interessa nel caso di specie, “3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc” (vedi lettera b comma primo dell'art.38).
Il procedimento legittimo di sospensione, in base alla interpretazione sistematica della normativa sopra riassunta, prevede quindi:
- in primo luogo, che sia inviata la fattura con il dettaglio e il contenuto normativamente prescritto;
- in caso di morosità, che venga inviato un primo sollecito bonario di pagamento;
- in caso di perdurante morosità, l'invio dell'atto di costituzione in mora;
- in caso di utente disalimentabile, la riduzione della portata dell'acqua, ovvero la sospensione, purchè preceduta dall'avviso della impossibilità tecnica della preventiva riduzione;
- l'impossibilità di procedere con la costituzione in mora, se l'utente ha presentato tempestivo reclamo avverso la fattura impagata.
Giova evidenziare in punto di fatto che, nella specie, – come si evince dalla documentazione prodotta dalle parti - aveva presentato in data 22.08.2017 un reclamo avverso la Parte_1
fattura del 19.05.2017, lamentando la non debenza della tariffa fognaria e di depurazione, in quanto autorizzata a scaricare i propri reflui nella fossa Imof.
Con mail del 10.02.2020 (non pervenuta al destinatario per casella piena), la aveva poi Pt_1
sollecitato il riscontro del reclamo e aveva rappresentato di non avere più ricevuto le fatture da maggio del 2019. Il sollecito e la segnalazione erano stati reiterati con pec del procuratore incaricato del 16.11.2020 regolarmente ricevuta da CP_1
Dall'estratto conto prodotto dalla stessa resistente si evince altresì che il gestore aveva CP_1
emesso le fatture trimestrali fino a maggio del 2019 e aveva sospeso la fatturazione fino a maggio del 2022, quando aveva emesso la fattura del 10.05.2022 dell'importo di € 1536,00.
Risulta, altresì, che aveva esitato il reclamo e ne aveva dato riscontro con nota del maggio CP_1
2022, con cui aveva accolto il reclamo ed aveva proceduto al ricalcolo dei consumi acquedotto per il periodo dal 10.07.2018 al 09.05.2022, sottraendo le voci tariffa fognaria e depurazione, come da fattura del 10.05.2022 di € 1.536,00, che aveva allegato alla nota di riscontro.
L' quindi aveva proceduto in data 13.11.2023 al sollecito bonario di pagamento delle CP_1
fatture n.583352 del 14.11.2017, n.112437 del 21.02.2018, n.493176 del 08.08.2018 e n. 310373 del
10.05.2022, che veniva regolarmente recapitato alla allo stesso indirizzo di residenza in via Pt_1
del Pesco n.7 in data 30.11.2023 a mani della stessa.
Era, infine, seguita la costituzione in mora del 15.01.24, comunicata a mezzo del servizio
Fulmine, secondo quanto risulta dall'estratto della schermata del sito Fulmine – per compiuta giacenza sempre in via del Pesco n.7 e poi la sospensione della erogazione in data 6.11.2024.
Ora, è documentato e pacifico tra le parti che la nota di riscontro del reclamo, unitamente alla fattura del 10.05.2022 allegata, non è stata mai recapitata alla dalla società privata Pt_1
incaricata, come risulta dall'avviso di ricevimento in atti, in cui l'utente risulta sconosciuto in via del Pesco n.7 (indirizzo di residenza).
La sospensione deve quindi ritenersi illegittima, non tanto perché l non ha esitato il CP_1
reclamo proposto dalla il 22.08.2017, ma per la mancata comunicazione della fattura di € Pt_1
1.536,00.
Invero, il reclamo era stato proposto il 22.08.2017 avverso una fattura differente rispetto a quelle poste a fondamento della procedura di costituzione in mora ed oltre il termine di scadenza
(precisamente avverso la fattura del 19.05.2017 con scadenza del 16.06.2017 oltre il termine di 10 gg. dalla predetta scadenza), mentre la procedimentalizzazione sopra illustrata mira ad evitare la sospensione per una fattura impagata oggetto di reclamo tempestivo e non esitato dall CP_1 Deve però rilevarsi - da un punto di vista sostanziale - che, sebbene il reclamo riguardasse una fattura precedente a quelle poste a fondamento della procedura di costituzione in mora, tuttavia, esso era motivato dalla contestazione della debenza delle tariffe fognaria e di depurazione, tariffe che risultano essere state riportate anche nelle fatture n.583352 del 14.11.2017, n.112437 del
21.02.2018 e n.493176 del 08.08.2018, oggetto del sollecito bonario e poi della costituzione in mora.
A prescindere dalla superiore considerazione, si ritiene comunque decisiva la mancata comunicazione della fattura del 10.05.2023.
Invero, il sollecito bonario di pagamento presuppone necessariamente l'avvenuta comunicazione della fattura e non può supplire a tale mancata comunicazione, perché il sollecito si limita a richiamare gli estremi della fattura impagata (data di emissione e importo), mentre la fattura esplicita tutti i criteri di determinazione del credito.
L'omessa comunicazione della fattura impagata inficia pertanto l'intero procedimento di costituzione in mora e rende illegittima la sospensione dell'erogazione.
Del resto, non può assumere rilevanza il differente esito delle comunicazioni effettuate presso lo stesso indirizzo di residenza della in quanto ciò può essere dipeso dagli operatori delle Pt_1
società di servizi di poste private affidatarie e non dalla volontà della di rendersi non Pt_1
reperibile.
Al contrario, risulta che la aveva interesse a conoscere l'esito del reclamo proposto, Pt_1
come si evince dal sollecito inoltrato con contestuale segnalazione del mancato invio delle fatture da maggio del 2019, con pec del procuratore incaricato del 16.11.2020.
La fondatezza nel merito cautelare del motivo di reclamo che precede risulta assorbente rispetto a tutti gli ulteriori motivi dedotti.
Sussiste, inoltre, il presupposto del periculum in mora, insito nella natura di bene primario dell'acqua, unitamente alla circostanza che l'utenza serve l'abitazione presso cui la risiede. Pt_1
Quanto alle spese di lite, tuttavia, appare equo procedere alla compensazione integrale delle stesse per entrambi i gradi del giudizio cautelare.
Invero, dalla documentazione in atti emergono comunque delle condotte non conformi ad un comportamento diligente e di buona fede anche da parte della Pt_1 Invero, la mail di sollecito/segnalazione della del 10.02.2020 contiene l'implicita Pt_1
ammissione che le fatture fino a maggio del 2019 erano state regolarmente ricevute, perché appunto la lamentava di non avere più ricevuto le fatture a decorrere da maggio 2019. Pt_1
La quindi, non ha proceduto al pagamento spontaneo delle fatture ricevute fino a Pt_1
maggio 2019 (fatture n.583352 del 14.11.2017, n.112437 del 21.02.2018, n.493176 del 08.08.2018) neppure per la parte non contestata (ossia i consumi di acqua esclusi gli oneri fognari e di depurazione), nè si è attivata in alcun modo presso gli uffici dell non appena ricevuto il CP_1
sollecito bonario di pagamento in data 30.11.2023, per acquisire maggiori informazioni sulla fattura n. 310373 del 10.05.2022 di maggiore importo, pure essa oggetto del sollecito bonario di pagamento, rimanendo del tutto inerte.
D'altra parte, sempre ai fini della regolamentazione delle spese di lite, il mancato pagamento non può essere giustificato per l'insussistenza di un credito della per intervenuta Pt_1
prescrizione, per di più mai eccepita in sede stragiudiziale.
Invero, gli importi dovuti (esclusi gli oneri fognari e di depurazione) portati dalle fatture antecedenti al maggio 2019 non potrebbero ritenersi prescritti, per l'implicita ammissione della recezione delle fatture contenuta nella segnalazione della all mentre, per quanto Pt_1 CP_1
concerne la fattura n.310373 del 10.05.2022, va condivisa l'interpretazione della sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 15102/2024 fornita dal giudice del procedimento ex art.700 c.p.c..
Come è noto, l'art. 1, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha ridotto il termine di prescrizione da cinque a due anni, mentre il comma 10 dello stesso articolo ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.
Secondo la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 15102/2024 sopra citata – condivisa da questo Collegio - il dies a quo del termine biennale di prescrizione (così ridotto ex lege) decorre, per le fatture emesse dopo il 1° gennaio 2020, dalla data di scadenza di pagamento della fattura e non dalla scadenza dei periodi di consumo considerati dalla fattura (anche ove precedenti al 1° gennaio 2020) con la precisazione, tuttavia, che, laddove il termine quinquennale computato con decorrenza dai consumi precedenti al 1° gennaio 2020 maturi prima del termine biennale decorrente dalla scadenza della fattura, allora si applica il termine di prescrizione precedente, in ragione del fatto che il Gestore del servizio non può beneficiare di un termine di prescrizione più lungo dei cinque anni di cui alla vecchia normativa.
Applicando i principi giurisprudenziali enucleati dalla pronuncia sopra citata, dunque l'unico periodo che potrebbe essere prescritto per la fattura n.310373 del 10.05.2022 è quello dei consumi del primo trimestre 10.07.2018 – 10.09.2018 perché il termine di prescrizione quinquennale anteriormente vigente da tali consumi scadrebbe il 11.09.2023 (cinque anni dal trimestre concluso il
10.09.2018), ossia prima della scadenza della fattura n.310373 del 10.05.2022 e prima dell'atto interruttivo costituito dal sollecito bonario della fattura comunicato il 30.11.2023.
La circostanza dedotta dalla reclamante, secondo cui non avrebbe rispettato le scadenze CP_1
dei tempi di fatturazione dei consumi (da ritenersi prima facie fondata limitatamente ai consumi mai fatturati da maggio del 2019 a maggio del 2022) non incide- - differentemente da quanto sostenuto dalla reclamante - sul dies a quo della prescrizione, perché questa non può retrodatarsi alla scadenza dei termini normativamente previsti e non rispettati per la fatturazione, dal momento che soltanto con la fatturazione il credito diviene liquido ed esigibile.
Inoltre, stante la prescrizione soltanto del primo trimestre di consumi portati dalla fattura n.310373 del 10.05.2022, il credito non sarebbe coperto dagli indennizzi eventualmente dovuti per le violazioni commesse da indennizzi eccepiti, peraltro, dalla reclamante soltanto in sede di CP_1
reclamo e non nel procedimento ex art.700 c.p.c., né precedentemente in sede stragiudiziale.
Alla luce delle considerazioni svolte, il reclamo va accolto, sicchè, in riforma dell'ordinanza reclamata, va ordinato all di riattivare immediatamente dell'erogazione dell'acqua presso CP_1
l'utenza intestata alla in Palermo, via Del Pesco n.7. Pt_1
Per quanto concerne le misure di coercizione richieste dalla reclamante ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., la domanda può essere accolta in termini diversi da quelli formulati.
In considerazione dei tempi di ripristino della erogazione, degli altri indici di cui all'art.614 bis, terzo comma, c.p.c. nonché per parallelismo con i tempi di ripristino dell'erogazione dopo la morosità (si precisa non applicabili al caso di specie), appare equo fissare la somma di denaro dovuta dall' per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento in € 30,00 al dì, a CP_1
decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
Visto l'art. 669 terdecies c.p.c., in accoglimento del reclamo proposto da con ricorso depositato il 28.01.2025, in Parte_1
riforma dell'ordinanza emessa dal giudice del procedimento ex art.700 c.p.c. i gg. 9-13.01.2025: ordina all' di riattivare immediatamente l'erogazione dell'acqua presso l'utenza intestata CP_1
alla in Palermo, via Del Pesco n.7; Pt_1
fissa, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall per ogni giorno CP_1
ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento in € 30,00 al dì, a decorrere dal terzo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;
dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite dei due gradi di giudizio cautelare.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile il 21 marzo 2025..
Il Giudice estensore dott.ssa Angela Notaro
Il Presidente dott.ssa Rita Paola Terramagra
La presente ordinanza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal
Giudice relatore dott.ssa Angela Notaro e dal Presidente dott.ssa Rita Paola Terramagra, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.