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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 1.12.2023 al numero n. 8665/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.1570/23 depositato in data 30.08.2023 e notificato in data 25.10.2023;
TRA
(P. Iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato sig. (c.f. , rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa dall'avv. Alessandro Citro;
OPPONENTE
E
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Paolo Sabia;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., che si intendono richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n.1570/23 depositato in data 30.08.2023 e notificato in data 25.10.2023 il
Tribunale di Salerno ingiungeva a di pagare in favore di Parte_3 CP_1 la somma di €.1.545.725,00 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo, e spese del procedimento monitorio nella misura di €.870,00 per spese, €.7.073,00 per onorari, oltre spese generali in ragione del 15%, Cpa ed Iva come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
In particolare, la società adduceva a sostegno della pretesa creditoria ingiunta: CP_1
1 - di aver sottoscritto con un contratto preliminare per effetto del quale Parte_3 le parti contraenti si obbligavano reciprocamente alla vendita ed all'acquisto del complesso di immobili analiticamente descritto in ricorso per il corrispettivo complessivo di € 1.640.190,00;
- di aver corrisposto in esecuzione degli obblighi assunti alla promittente venditrice l'importo di €
246.028,50 a titolo di caparra confirmatoria oltre ad € 344.439,90 quale acconto sul maggior prezzo convenuto per un totale di € 590.468,40;
- di aver convenuto quale termine per la consegna degli immobili promessi in vendita la data del
30.09.2012, fissando contestualmente una penale nella misura di € 120.00 per ogni giornata di ritardo;
- di non aver conseguito, nel rispetto delle condizioni convenzionalmente stabilite, la titolarità dei beni promessi in vendita, ad onta delle reiterate sollecitazioni;
- di aver diritto a conseguire la ripetizione della somma di € 590.468,40 quale coacervo delle somme versate, comprensivo della caparra confirmatoria, oltre ad € 492.200,00, ai sensi dell'art. 1385 c.c, quale doppio della caparra confirmatoria ed € 463.200,00 quale equivalente della penale sancita all'art. 7 del contratto preliminare intercorso, così per un totale di €1.545.725,40 oltre interessi moratori dalla data del mancato pagamento al soddisfo.
2. Con atto di citazione notificato in data 1.12.2023 proponeva opposizione avverso il CP_1 suddetto decreto.
Iscritta a ruolo la causa, recante n. RG. 8665/2023, si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.3.2024, la quale, in via preliminare, richiedeva la CP_1 provvisione esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del 7.1.2025 il giudice rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. Civ.,
Sez I, del 31.05.2007 n. 12765; Sez. I, del 30.02.2006, n. 2421).
2 Nel caso di specie la creditrice a sostegno della domanda di ripetizione delle somme corrisposte, ha versato in atti il contratto preliminare di vendita di cosa futura stipulato in data 25.03.2010, al cui art. 5 era così stabilito: “la vendita è stata promessa per il convenuto prezzo totale di euro
1.640.190,00 oltre iva, che viene regolato tra le parti come segue: - euro 246.028,50 a titolo di caparra confirmatoria, vengono pagati dalla “parte promissaria acquirente” per € 164.019,00 alla firma del presente compromesso e la restante somma di €82.009,50, sarà pagata dalla PPA entro e non oltre il 28.02.2010”.
L'opposta, inoltre, ha dimostrato di aver di aver corrisposto, in esecuzione degli obblighi assunti, alla promittente venditrice l'importo di € 246.028,50 a titolo di caparra confirmatoria oltre ad €
344.439,90 quale acconto sul maggior prezzo convenuto per un totale di €590.468,40.
Le parti, inoltre, all'art. 7 del regolamento negoziale fissavano al 30.09.2012 la data per l'ultimazione dell'erigendo fabbricato e delle porzioni immobiliari promesse in vendita.
La società opposta sostiene che non è stata messa in condizione di stipulare l'atto pubblico a causa di comportamenti ostruzionistici adottati in totale malafede dagli amministratori della ed Pt_3 essendo l'immobile difforme da quello compromesso e, quindi non vendibile anche perché i medesimi immobili sono stati promessi in vendita a terzi, pur in assenza di una sopravvenuta risoluzione contrattale.
Per contro, parte opponente deduce che la formulazione ed il tenore letterale della clausola contenuta al comma secondo dell'art. 7 del contratto preliminare escluderebbe che il termine assumesse una natura essenziale e che, in ogni caso, le lavorazioni per la realizzazione del fabbricato avevano subito un sensibile ritardo per causa non imputabile a fatto e colpa della società promittente venditrice, quanto piuttosto per impedimenti tecnici ed amministrativi che per volontà espressa delle parti all'art. 3 venivano ad integrare una esimente della responsabilità. Pertanto, la responsabilità della mancata sottoscrizione del contratto definitivo di vendita era da addebitare, secondo l'opponente, al comportamento della società opposta.
In tal caso, per entrambe le parti, che hanno dedotto reciproche inadempienze, il giudice deve necessariamente procedere alla disamina onde valutare se sussista una prevalente inadempienza a carico di una di esse, tenuto conto del reciproco interesse allo svolgimento del rapporto contrattuale ed agli interessi alla base delle prestazioni sinallagmatiche.
Detta indagine appare essenziale in quanto nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito di pronunciare il recesso o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere a norma dell'art. 1460 stesso codice (ma lo stesso discorso è valido quando la domanda di accertamento dell'inadempimento è funzionale all'esecuzione del contratto), in favore di entrambe le parti perché
3 la valutazione della colpa nell'inadempimento ha carattere unitario e l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (Sez. 2, Sentenza n. 27 del 03/01/2002).
Ne consegue che nei contratti suddetti, in caso di sussistenza di inadempienze reciproche, occorre procedere ad un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, onde stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma.
Va aggiunto che nel suddetto giudizio di comparazione il giudice dovrà tener conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum (Cass. n.14648/13; Cass n. 2992/2004).
Mentre è possibile che tale accertamento dia esito negativo per entrambe le domande o le eccezioni vicendevolmente proposte, nel senso che gli inadempimenti dedotti non sussistano o non siano connotati dalla gravità richiesta dall'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto, sicché le contrapposte domande o eccezioni debbano essere respinte, non è inverabile, al contrario, l'ipotesi opposta. È noto, infatti, che, in tema di inadempimento, è richiesta da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.
Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata.
Ciò posto non può non evidenziarsi che, nel caso di specie, il contratto per cui è causa, all'art.7, come già evidenziato, fissava al 30.09.2012 la data per l'ultimazione dell'erigendo fabbricato e delle porzioni immobiliari promesse in vendita, ma non il termine per la stipula dell'atto definitivo,
4 né dettava una disciplina da applicarsi nel caso in cui il bene alla fine realizzato fosse in tutto o in parte diverso da quello concordato, circostanza che si è verificata nel caso di specie.
Pertanto, se da una parte può convenirsi con quanto affermato da parte opponente in ordine al fatto che il termine del 30.09.2012 non era inteso dalle parti come essenziale, dall'altro appare difficile stigmatizzare il comportamento della società opposta che non abbia voluto dare esecuzione al contratto preliminare con riferimento a beni ultimati ben quattro anni dopo rispetto al termine stabilito e che presentavano numerose e sostanziali difformità rispetto a quanto pattuito.
Va, piuttosto, evidenziata l'inadeguatezza del programma negoziale, così come predisposto dalle parti, a gestire la complessa fase intercorrente tra la firma del compromesso e l'esecuzione ed ultimazione delle opere, in moda tale da paralizzare, di fatto, il sistema sanzionatorio previsto dalle parti stesse.
Pertanto, a fronte del dato letterale della scrittura del 25.03.2010, deve escludersi, per entrambe le parti l'ipotesi di inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Va, a tale riguardo, rilevato che in presenza di contrapposte istanze di accertamento dell'inadempimento all'obbligo di stipula del contratto definitivo, il giudice che accerti (come nel caso di specie) l'infondatezza, quanto meno ex art. 1455 c.c., di tali scambievoli addebiti e non possa, pertanto, pronunciare la risoluzione per colpa di nessuna delle parti, deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della manifestazione di volontà di entrambe le parti di non eseguirlo e provvedere di conseguenza sulle domande restitutorie da esse proposte e sugli effetti risolutori di cui all'art. 1458 dello stesso codice (v. Cass. 6134/79; 3744/82; 10217/94;
6354/96; 4089/00; 15167/00; 2304/01; 10389/05).
Entrambe le parti hanno mostrato di non avere interesse alla prosecuzione del rapporto, CP_1 con la proposizione della presente domanda giudiziale, per Parte_1 aver promesso in vendita a terzi i medesimi immobili compromessi precedentemente alla opposta, dal che deriva l'inefficacia del vincolo, una volta esclusa l'inadempienza, unica o prevalente, di uno dei due obbligati.
Pertanto, l'importo di €590.468,40 pagato a titolo di caparra/anticipo sul maggio prezzo dalla promissaria acquirente alla promittente venditrice va quindi restituito insieme agli interessi compensativi al tasso legale decorrenti dalla data del pagamento fino al soddisfo (cfr. Cass. SS.UU.
12942/92). Alla richiesta restituzione del doppio della caparra in favore della promissaria acquirente osterebbe, peraltro, la mancata espressa proposizione di manda di recesso ex art. 1385 c.c.
Per tali ragioni, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, in parziale accoglimento dell'opposizione, l'opponente condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro
€590.468,40, oltre interessi legali dalla data degli esborsi all'effettivo soddisfo.
5
2. Spese di lite.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea, le spese del giudizio vanno compensate in ragione della metà, con condanna di parte opponente al pagamento della restante parte di 1/2 delle spese, liquidate per intero (ossia comprensive della parte compensata) come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia (ordinaria), e dell'attività effettivamente espletata, secondo i valori e i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 8665/2023
R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione e parzialmente, la proposta opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara cessati gli effetti del contratto preliminare intercorso tra le parti del presente giudizio in data 07/06/2002;
3) condanna, conseguentemente, l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di
€590.468,40, oltre interessi legali calcolati secondo le modalità indicate in motivazione;
4) compensa per 1/2 le spese processuali del giudizio e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della restante parte di tali spese, che vengono liquidate per intero in €
12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, lì 30/06/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 1.12.2023 al numero n. 8665/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.1570/23 depositato in data 30.08.2023 e notificato in data 25.10.2023;
TRA
(P. Iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato sig. (c.f. , rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa dall'avv. Alessandro Citro;
OPPONENTE
E
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Paolo Sabia;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., che si intendono richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n.1570/23 depositato in data 30.08.2023 e notificato in data 25.10.2023 il
Tribunale di Salerno ingiungeva a di pagare in favore di Parte_3 CP_1 la somma di €.1.545.725,00 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo, e spese del procedimento monitorio nella misura di €.870,00 per spese, €.7.073,00 per onorari, oltre spese generali in ragione del 15%, Cpa ed Iva come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
In particolare, la società adduceva a sostegno della pretesa creditoria ingiunta: CP_1
1 - di aver sottoscritto con un contratto preliminare per effetto del quale Parte_3 le parti contraenti si obbligavano reciprocamente alla vendita ed all'acquisto del complesso di immobili analiticamente descritto in ricorso per il corrispettivo complessivo di € 1.640.190,00;
- di aver corrisposto in esecuzione degli obblighi assunti alla promittente venditrice l'importo di €
246.028,50 a titolo di caparra confirmatoria oltre ad € 344.439,90 quale acconto sul maggior prezzo convenuto per un totale di € 590.468,40;
- di aver convenuto quale termine per la consegna degli immobili promessi in vendita la data del
30.09.2012, fissando contestualmente una penale nella misura di € 120.00 per ogni giornata di ritardo;
- di non aver conseguito, nel rispetto delle condizioni convenzionalmente stabilite, la titolarità dei beni promessi in vendita, ad onta delle reiterate sollecitazioni;
- di aver diritto a conseguire la ripetizione della somma di € 590.468,40 quale coacervo delle somme versate, comprensivo della caparra confirmatoria, oltre ad € 492.200,00, ai sensi dell'art. 1385 c.c, quale doppio della caparra confirmatoria ed € 463.200,00 quale equivalente della penale sancita all'art. 7 del contratto preliminare intercorso, così per un totale di €1.545.725,40 oltre interessi moratori dalla data del mancato pagamento al soddisfo.
2. Con atto di citazione notificato in data 1.12.2023 proponeva opposizione avverso il CP_1 suddetto decreto.
Iscritta a ruolo la causa, recante n. RG. 8665/2023, si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.3.2024, la quale, in via preliminare, richiedeva la CP_1 provvisione esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del 7.1.2025 il giudice rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. Civ.,
Sez I, del 31.05.2007 n. 12765; Sez. I, del 30.02.2006, n. 2421).
2 Nel caso di specie la creditrice a sostegno della domanda di ripetizione delle somme corrisposte, ha versato in atti il contratto preliminare di vendita di cosa futura stipulato in data 25.03.2010, al cui art. 5 era così stabilito: “la vendita è stata promessa per il convenuto prezzo totale di euro
1.640.190,00 oltre iva, che viene regolato tra le parti come segue: - euro 246.028,50 a titolo di caparra confirmatoria, vengono pagati dalla “parte promissaria acquirente” per € 164.019,00 alla firma del presente compromesso e la restante somma di €82.009,50, sarà pagata dalla PPA entro e non oltre il 28.02.2010”.
L'opposta, inoltre, ha dimostrato di aver di aver corrisposto, in esecuzione degli obblighi assunti, alla promittente venditrice l'importo di € 246.028,50 a titolo di caparra confirmatoria oltre ad €
344.439,90 quale acconto sul maggior prezzo convenuto per un totale di €590.468,40.
Le parti, inoltre, all'art. 7 del regolamento negoziale fissavano al 30.09.2012 la data per l'ultimazione dell'erigendo fabbricato e delle porzioni immobiliari promesse in vendita.
La società opposta sostiene che non è stata messa in condizione di stipulare l'atto pubblico a causa di comportamenti ostruzionistici adottati in totale malafede dagli amministratori della ed Pt_3 essendo l'immobile difforme da quello compromesso e, quindi non vendibile anche perché i medesimi immobili sono stati promessi in vendita a terzi, pur in assenza di una sopravvenuta risoluzione contrattale.
Per contro, parte opponente deduce che la formulazione ed il tenore letterale della clausola contenuta al comma secondo dell'art. 7 del contratto preliminare escluderebbe che il termine assumesse una natura essenziale e che, in ogni caso, le lavorazioni per la realizzazione del fabbricato avevano subito un sensibile ritardo per causa non imputabile a fatto e colpa della società promittente venditrice, quanto piuttosto per impedimenti tecnici ed amministrativi che per volontà espressa delle parti all'art. 3 venivano ad integrare una esimente della responsabilità. Pertanto, la responsabilità della mancata sottoscrizione del contratto definitivo di vendita era da addebitare, secondo l'opponente, al comportamento della società opposta.
In tal caso, per entrambe le parti, che hanno dedotto reciproche inadempienze, il giudice deve necessariamente procedere alla disamina onde valutare se sussista una prevalente inadempienza a carico di una di esse, tenuto conto del reciproco interesse allo svolgimento del rapporto contrattuale ed agli interessi alla base delle prestazioni sinallagmatiche.
Detta indagine appare essenziale in quanto nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito di pronunciare il recesso o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere a norma dell'art. 1460 stesso codice (ma lo stesso discorso è valido quando la domanda di accertamento dell'inadempimento è funzionale all'esecuzione del contratto), in favore di entrambe le parti perché
3 la valutazione della colpa nell'inadempimento ha carattere unitario e l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (Sez. 2, Sentenza n. 27 del 03/01/2002).
Ne consegue che nei contratti suddetti, in caso di sussistenza di inadempienze reciproche, occorre procedere ad un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, onde stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma.
Va aggiunto che nel suddetto giudizio di comparazione il giudice dovrà tener conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum (Cass. n.14648/13; Cass n. 2992/2004).
Mentre è possibile che tale accertamento dia esito negativo per entrambe le domande o le eccezioni vicendevolmente proposte, nel senso che gli inadempimenti dedotti non sussistano o non siano connotati dalla gravità richiesta dall'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto, sicché le contrapposte domande o eccezioni debbano essere respinte, non è inverabile, al contrario, l'ipotesi opposta. È noto, infatti, che, in tema di inadempimento, è richiesta da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.
Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata.
Ciò posto non può non evidenziarsi che, nel caso di specie, il contratto per cui è causa, all'art.7, come già evidenziato, fissava al 30.09.2012 la data per l'ultimazione dell'erigendo fabbricato e delle porzioni immobiliari promesse in vendita, ma non il termine per la stipula dell'atto definitivo,
4 né dettava una disciplina da applicarsi nel caso in cui il bene alla fine realizzato fosse in tutto o in parte diverso da quello concordato, circostanza che si è verificata nel caso di specie.
Pertanto, se da una parte può convenirsi con quanto affermato da parte opponente in ordine al fatto che il termine del 30.09.2012 non era inteso dalle parti come essenziale, dall'altro appare difficile stigmatizzare il comportamento della società opposta che non abbia voluto dare esecuzione al contratto preliminare con riferimento a beni ultimati ben quattro anni dopo rispetto al termine stabilito e che presentavano numerose e sostanziali difformità rispetto a quanto pattuito.
Va, piuttosto, evidenziata l'inadeguatezza del programma negoziale, così come predisposto dalle parti, a gestire la complessa fase intercorrente tra la firma del compromesso e l'esecuzione ed ultimazione delle opere, in moda tale da paralizzare, di fatto, il sistema sanzionatorio previsto dalle parti stesse.
Pertanto, a fronte del dato letterale della scrittura del 25.03.2010, deve escludersi, per entrambe le parti l'ipotesi di inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Va, a tale riguardo, rilevato che in presenza di contrapposte istanze di accertamento dell'inadempimento all'obbligo di stipula del contratto definitivo, il giudice che accerti (come nel caso di specie) l'infondatezza, quanto meno ex art. 1455 c.c., di tali scambievoli addebiti e non possa, pertanto, pronunciare la risoluzione per colpa di nessuna delle parti, deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della manifestazione di volontà di entrambe le parti di non eseguirlo e provvedere di conseguenza sulle domande restitutorie da esse proposte e sugli effetti risolutori di cui all'art. 1458 dello stesso codice (v. Cass. 6134/79; 3744/82; 10217/94;
6354/96; 4089/00; 15167/00; 2304/01; 10389/05).
Entrambe le parti hanno mostrato di non avere interesse alla prosecuzione del rapporto, CP_1 con la proposizione della presente domanda giudiziale, per Parte_1 aver promesso in vendita a terzi i medesimi immobili compromessi precedentemente alla opposta, dal che deriva l'inefficacia del vincolo, una volta esclusa l'inadempienza, unica o prevalente, di uno dei due obbligati.
Pertanto, l'importo di €590.468,40 pagato a titolo di caparra/anticipo sul maggio prezzo dalla promissaria acquirente alla promittente venditrice va quindi restituito insieme agli interessi compensativi al tasso legale decorrenti dalla data del pagamento fino al soddisfo (cfr. Cass. SS.UU.
12942/92). Alla richiesta restituzione del doppio della caparra in favore della promissaria acquirente osterebbe, peraltro, la mancata espressa proposizione di manda di recesso ex art. 1385 c.c.
Per tali ragioni, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, in parziale accoglimento dell'opposizione, l'opponente condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro
€590.468,40, oltre interessi legali dalla data degli esborsi all'effettivo soddisfo.
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2. Spese di lite.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea, le spese del giudizio vanno compensate in ragione della metà, con condanna di parte opponente al pagamento della restante parte di 1/2 delle spese, liquidate per intero (ossia comprensive della parte compensata) come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia (ordinaria), e dell'attività effettivamente espletata, secondo i valori e i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 8665/2023
R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione e parzialmente, la proposta opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara cessati gli effetti del contratto preliminare intercorso tra le parti del presente giudizio in data 07/06/2002;
3) condanna, conseguentemente, l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di
€590.468,40, oltre interessi legali calcolati secondo le modalità indicate in motivazione;
4) compensa per 1/2 le spese processuali del giudizio e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della restante parte di tali spese, che vengono liquidate per intero in €
12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, lì 30/06/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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