Articolo 125 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 124
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14 marzo 1965
Art. 125.
I residui passivi alla data del 31 dicembre 1964, agli effetti dell'articolo 36 della legge di contabilita', sono regolati come appresso:
quelli provenienti dalla parte ordinaria del bilancio dell'esercizio 1962-63, restano perenti agli effetti amministrativi alla data del 31 dicembre 1965;
quelli dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne iscritto nel bilancio per l'esercizio 1961-62, non riguardanti somme che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contriatto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1965.

Entrata in vigore il 14 marzo 1965