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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/09/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1974/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 23/09/2025, promossa con ricorso depositato in data
01/04/2025 da:
, nata a [...] – Batangas (FILIPPINE) il Parte_1
02/10/197, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. SALOGNI MICOL, giusta procura in atti – ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 110/2025 - RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] – Pangasinan (FILIPPINE) il Controparte_1
05/05/1981, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. LEO ALESSANDRA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 23/09/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 23/09/2025, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, dopo ampio ed approfondito confronto, i coniugi assistiti dai rispettivi difensori raggiungevano un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla separazione.
L'accordo veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. e, previa precisazione congiunta delle conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ciò posto, preliminarmente il Collegio osserva che, benché le parti siano cittadini stranieri, la giurisdizione italiana sussiste ai sensi degli artt. 3 e 8 Reg. CE n. 2201/2003, avendo i coniugi fissato la loro residenza abituale, durante la vita matrimoniale, nel territorio nazionale;
ai sensi dell'art. 8, lett. d) Reg. UE n. 1259/2010 è altresì applicabile la legge italiana, in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio presso l'Ambasciata delle Filippine in Roma in data 10/09/2009 (atto non trascritto presso i registri dello stato civile in Italia) e che dalla loro unione nascevano i figli Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il
[...] Persona_2
06/07/2015), allo stato entrambi minorenni.
Ebbene, le circostanze desunte dalla trattazione della causa, tra cui il fatto che le parti vivano già da tempo separate di fatto, sono elementi che dimostrano in modo inequivocabile che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, il Collegio reputa che gli accordi raggiungi dalla coppia genitoriale siano meritevoli di integrale accoglimento, in quanto rispondenti agli interessi attuali dei figli minori e idonei a garantire loro una stabile e continuativa relazione con ciascuna figura genitoriale, pur in una condizione di cessata pagina 2 di 8 convivenza tra i coniugi.
A proposito del regime dell'affidamento condiviso concordato dalla coppia genitoriale, pare utile ricordare che entrambi i genitori saranno chiamati a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento dei figli, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di ciascun figlio.
Entrambi i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, inerenti alla vita quotidiana dei minori, durante il tempo in cui li terranno con sé, fermo l'obbligo di tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, avendo cura di assicurare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Stante il contenuto positivo degli accordi raggiunti dai genitori in punto di affidamento e collocamento della prole, il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di e ex art. 473.bis.4 c.p.c. Persona_1 Persona_2
Anche le altre pattuizioni inerenti agli aspetti economici possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita dei figli, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascun genitore coobbligato al mantenimento, per come emerse dalla trattazione della causa e dal libero interrogatorio delle parti.
Ogni altra condizione concordata dalle parti - che si riporta in dispositivo - ben può essere recepita dal Collegio, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio presso l'Ambasciata Controparte_1 delle Filippine in Roma in data 10/09/2009 (atto non trascritto presso i Registri dello stato civile in Italia), alle seguenti condizioni: pagina 3 di 8 “- disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento in via prevalente presso l'abitazione della madre, anche ai fini della residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori,
i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana dei figli, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i figli e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i figli. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico dei figli, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, condividendo tra loro le decisioni, di qualunque natura, prima di coinvolgere direttamente i figli minori;
in tal senso, i genitori si impegnano a mantenere attivo un canale whatsapp nel quale scambiarsi per iscritto tutte le informazioni che riguardano la vita dei figli;
- dispone che il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario: Per_ a) terrà con sé la minore due giorni infrasettimanali coincidenti con quelli in cui la minore praticherà il pattinaggio a Grumello del Monte, ovvero i giorni di lunedì e giovedì Per_ (il lunedì recandosi a casa della madre alle ore 17:30 per prendere accompagnarla
a pattinaggio, tenerla con sé per la cena e riaccompagnarla a casa della madre entro le Per_ ore 21.15; il giovedì andando a prendere all'uscita da scuola alle ore 16.00, facendole fare i compiti, accompagnarla a pattinaggio, tenendola con sé per la cena e riaccompagnandola a casa della madre entro le ore 21.15; a fine settimana alternati con la madre, dal sabato alle ore 14.30 fino alla domenica sera con riaccompagnamento a casa della madre dopo la cena alle ore 21.00 (la madre si occuperà di gestire Per_ l'accompagnamento e il ritiro di il sabato mattina a catechismo); previ o accordo Per_ con la madre qualche venerdì la minore potrà pernottare a casa del papà, che passerà a prendere la figlia terminati gli allenamenti di Per_1 pagina 4 di 8 b) terrà con sé il minore a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì Per_1 dopo la scuola alla domenica sera con riaccompagnamento a casa della madre dopo la cena alle ore 21.00; nella settimana in cui non terrà con sé il figlio nel fine settimana, lo terrà con sé tutti i martedì e mercoledì (attualmente coincidenti coi giorni di allenamento di basket del figlio), riaccompagnandolo a casa della madre al termine dell'allenamento; restano fatti salvi migliori e diversi accordi tra i genitori;
c) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando con la madre il giorno di Natale con il giorno di Santo NO (la Vigilia ad anni alterni); tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; tre settimane durante le vacanze estive, di cui al massimo due consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno;
- porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un contributo economico di euro 200,00 al mese per il mantenimento ordinario di ciascun figlio con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese (annualmente rivalutabile ex indici Istat, con prima rivalutazione da ottobre 2026);
- dare atto che la madre ha il diritto di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps dalla mensilità di ottobre 20 2 5 (fino alla modifica delle credenziali Inps il signor corrisponderà alla moglie quanto percepito dall'Inps unitamente CP_1 all'assegno di mantenimento periodico);
- dare atto che i genitori ripartiranno le spese straordinarie dei figli secondo il Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) pagina 5 di 8 occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da pagina 6 di 8 documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
- dare atto che, a titolo di mantenimento ordinario e straordinario pregresso dei figli, il signor verserà alla madre l'importo onnicomprensivo di euro 1.800,00, a mezzo CP_1 bonifico bancario entro il giorno 10/01/2026; pagina 7 di 8 - dichiarare compensate le spese di lite tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 23/09/2025, promossa con ricorso depositato in data
01/04/2025 da:
, nata a [...] – Batangas (FILIPPINE) il Parte_1
02/10/197, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. SALOGNI MICOL, giusta procura in atti – ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 110/2025 - RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] – Pangasinan (FILIPPINE) il Controparte_1
05/05/1981, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. LEO ALESSANDRA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 23/09/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 23/09/2025, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, dopo ampio ed approfondito confronto, i coniugi assistiti dai rispettivi difensori raggiungevano un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla separazione.
L'accordo veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. e, previa precisazione congiunta delle conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ciò posto, preliminarmente il Collegio osserva che, benché le parti siano cittadini stranieri, la giurisdizione italiana sussiste ai sensi degli artt. 3 e 8 Reg. CE n. 2201/2003, avendo i coniugi fissato la loro residenza abituale, durante la vita matrimoniale, nel territorio nazionale;
ai sensi dell'art. 8, lett. d) Reg. UE n. 1259/2010 è altresì applicabile la legge italiana, in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio presso l'Ambasciata delle Filippine in Roma in data 10/09/2009 (atto non trascritto presso i registri dello stato civile in Italia) e che dalla loro unione nascevano i figli Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il
[...] Persona_2
06/07/2015), allo stato entrambi minorenni.
Ebbene, le circostanze desunte dalla trattazione della causa, tra cui il fatto che le parti vivano già da tempo separate di fatto, sono elementi che dimostrano in modo inequivocabile che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, il Collegio reputa che gli accordi raggiungi dalla coppia genitoriale siano meritevoli di integrale accoglimento, in quanto rispondenti agli interessi attuali dei figli minori e idonei a garantire loro una stabile e continuativa relazione con ciascuna figura genitoriale, pur in una condizione di cessata pagina 2 di 8 convivenza tra i coniugi.
A proposito del regime dell'affidamento condiviso concordato dalla coppia genitoriale, pare utile ricordare che entrambi i genitori saranno chiamati a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento dei figli, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di ciascun figlio.
Entrambi i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, inerenti alla vita quotidiana dei minori, durante il tempo in cui li terranno con sé, fermo l'obbligo di tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, avendo cura di assicurare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Stante il contenuto positivo degli accordi raggiunti dai genitori in punto di affidamento e collocamento della prole, il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di e ex art. 473.bis.4 c.p.c. Persona_1 Persona_2
Anche le altre pattuizioni inerenti agli aspetti economici possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita dei figli, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascun genitore coobbligato al mantenimento, per come emerse dalla trattazione della causa e dal libero interrogatorio delle parti.
Ogni altra condizione concordata dalle parti - che si riporta in dispositivo - ben può essere recepita dal Collegio, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio presso l'Ambasciata Controparte_1 delle Filippine in Roma in data 10/09/2009 (atto non trascritto presso i Registri dello stato civile in Italia), alle seguenti condizioni: pagina 3 di 8 “- disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento in via prevalente presso l'abitazione della madre, anche ai fini della residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori,
i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana dei figli, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i figli e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i figli. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico dei figli, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, condividendo tra loro le decisioni, di qualunque natura, prima di coinvolgere direttamente i figli minori;
in tal senso, i genitori si impegnano a mantenere attivo un canale whatsapp nel quale scambiarsi per iscritto tutte le informazioni che riguardano la vita dei figli;
- dispone che il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario: Per_ a) terrà con sé la minore due giorni infrasettimanali coincidenti con quelli in cui la minore praticherà il pattinaggio a Grumello del Monte, ovvero i giorni di lunedì e giovedì Per_ (il lunedì recandosi a casa della madre alle ore 17:30 per prendere accompagnarla
a pattinaggio, tenerla con sé per la cena e riaccompagnarla a casa della madre entro le Per_ ore 21.15; il giovedì andando a prendere all'uscita da scuola alle ore 16.00, facendole fare i compiti, accompagnarla a pattinaggio, tenendola con sé per la cena e riaccompagnandola a casa della madre entro le ore 21.15; a fine settimana alternati con la madre, dal sabato alle ore 14.30 fino alla domenica sera con riaccompagnamento a casa della madre dopo la cena alle ore 21.00 (la madre si occuperà di gestire Per_ l'accompagnamento e il ritiro di il sabato mattina a catechismo); previ o accordo Per_ con la madre qualche venerdì la minore potrà pernottare a casa del papà, che passerà a prendere la figlia terminati gli allenamenti di Per_1 pagina 4 di 8 b) terrà con sé il minore a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì Per_1 dopo la scuola alla domenica sera con riaccompagnamento a casa della madre dopo la cena alle ore 21.00; nella settimana in cui non terrà con sé il figlio nel fine settimana, lo terrà con sé tutti i martedì e mercoledì (attualmente coincidenti coi giorni di allenamento di basket del figlio), riaccompagnandolo a casa della madre al termine dell'allenamento; restano fatti salvi migliori e diversi accordi tra i genitori;
c) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando con la madre il giorno di Natale con il giorno di Santo NO (la Vigilia ad anni alterni); tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; tre settimane durante le vacanze estive, di cui al massimo due consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno;
- porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un contributo economico di euro 200,00 al mese per il mantenimento ordinario di ciascun figlio con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese (annualmente rivalutabile ex indici Istat, con prima rivalutazione da ottobre 2026);
- dare atto che la madre ha il diritto di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps dalla mensilità di ottobre 20 2 5 (fino alla modifica delle credenziali Inps il signor corrisponderà alla moglie quanto percepito dall'Inps unitamente CP_1 all'assegno di mantenimento periodico);
- dare atto che i genitori ripartiranno le spese straordinarie dei figli secondo il Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) pagina 5 di 8 occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da pagina 6 di 8 documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
- dare atto che, a titolo di mantenimento ordinario e straordinario pregresso dei figli, il signor verserà alla madre l'importo onnicomprensivo di euro 1.800,00, a mezzo CP_1 bonifico bancario entro il giorno 10/01/2026; pagina 7 di 8 - dichiarare compensate le spese di lite tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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