CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.163/2024
Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Annalisa GIUSTI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Febbraio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 09.05.2024, e vertente tra
(appellante) e (appellato), Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°403/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.11.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.05.2024, l ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta da a seguito del provvedimento n. Controparte_1 CP_2
prot. 0300.13/06/2022.0181635 in data 14/6/2022, è stata dichiarata la natura subordinata (disconosciuta
CP_ dall' del rapporto di lavoro svolto dal 01.06.1992 al 31.03.2021 alle formali dipendenze del
Ristorante Baldì di BA UM & c. s.n.c., di cui era socia il coniuge del lavoratore,
[...]
. Per_1
1 CP_ A fondamento del gravame, con una serie articolata di motivi, l ha censurato la sentenza impugnata laddove ha dichiarato l'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra ed il Ristorante Baldì di BA UM & c. s.n.c., invocando, sul Controparte_1
punto, una diversa lettura del materiale istruttorio in atti, da cui non sarebbe emersa la sussistenza di circostanze sintomatiche della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ha quindi concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi inammissibile, e comunque respingersi nel merito, il ricorso ex adverso proposto, con declaratoria di fondatezza del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato disposto dall . CP_2
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
Con una articolata serie di motivi di gravame, che per la loro evidente connessione possono essere CP_ trattati congiuntamente, l' censura la sentenza impugnata nella parte in cui, facendo cattivo uso delle risultanze istruttorie del primo grado e delle regole di distribuzione dell'onere probatorio, ha ritenuto l'illegittimità del verbale di accertamento in data 30.05.2022, laddove ha disposto il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra ed il Ristorante Baldì di BA UM Controparte_1
& C. s.n.c., in ragione della riscontrata fittizietà del rapporto stesso, derivante dalla circostanza che il coniuge del lavoratore, , era uno dei cinque soci della predetta società . Persona_1
Ciò premesso, alla luce dei principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova, ritiene il
Collegio che l'assunto del primo giudice, secondo cui l non Parte_1
avrebbe fornito adeguata prova dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Ristorante
Baldì di BA UM & C. s.n.c., in applicazione della presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative in ambito familiare, possa essere condiviso.
In realtà, detta presunzione non può operare nel caso in esame, dal momento che la stessa è connaturata al vincolo di affezione e solidarietà che lega i coniugi, grazie alla convivenza ed alla condivisione del tenore di vita, che nella fattispecie però difettano, dal momento che l'attività lavorativa posta in essere da è stata svolta in favore della società Ristorante Baldì di Controparte_1
BA UM & C. s.n.c., nella cui composizione sociale il coniuge dell'appellante,
[...]
, era solo uno dei cinque soci. Per_1
Ne segue che non potendo operare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative in ambito familiare, non è il lavoratore a dover provare l'onerosità delle prestazioni rese in favore della società
CP_ Ristorante Baldì di BA UM & C. s.n.c., ma è l' a dover provare l'assunto della natura simulata di detto rapporto di lavoro (con la precisazione che non operano nella fattispecie i limiti alla
2 prova testimoniale posti dall'art.1417 c.c., trattandosi di pretesa vantata da un terzo, e non da una delle parti del rapporto simulato).
Fissati questi principi guida, rileva il Collegio che:
- è incontestato che il rapporto ha avuto regolare esecuzione dal 01.06.1992 al 31.03.2021, con pagamento della retribuzione a cadenza mensile (cfr. estratto conto) e con orari che, benchè connotati da una certa flessibilità, erano comunque vincolati dagli orari di apertura del Ristorante;
- dalle dichiarazioni rese agli ispettori è emerso che (detto ), pur Controparte_1 Per_2 occupandosi della cucina e del bancone bar, era una sorta di “tuttofare” ed era soggettivamente percepito da alcuni dipendenti come “una sorta di padrone, in quanto marito di una delle socie”
(dichiarazioni TA AO, NE EG e OR SC);
- nessuno dei lavoratori sentiti dagli ispettori ha riferito alcunchè sulla eventuale partecipazione diretta del alla gestione della società e del ristorante;
CP_1
- nessuno dei lavoratori sentiti dagli ispettori ha riferito alcunchè sulle concrete modalità esecutive del rapporto, atteso che l'unica circostanza che viene riferita è relativa ad una maggiore flessibilità degli orari di lavoro;
CP_
- l' non ha formulato alcuna richiesta istruttoria, mentre quelle di parte appellata sono relative a circostanze per lo più incontestate, e comunque irrilevanti ai fini delle statuizioni da prendere e contenenti anche alcuni giudizi valutativi non demandabili a testimoni. Ad ogni buon conto, pur ammettendo la prova testimoniale, troverebbe comunque applicazione il principio secondo cui le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva sono in assoluto dotate di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro;
pertanto, quand'anche nel giudizio contenzioso venissero rese dichiarazioni contrastanti, dovrebbero comunque essere privilegiate le prime.
Fatte tali premesse, ritiene il Collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente scrutinato il materiale probatorio agli atti, avendo fatto buon uso dei principi generali in materia di onere della prova, dovendosi ritenere che la prova della sussistenza degli indici significativi della natura simulata del rapporto di lavoro era sicuramente a carico dell' , stante che l'inesistenza della subordinazione è la Pt_1
situazione predicata a sostegno della operata cancellazione di dalla gestione Controparte_1
dipendenti.
Può quindi condividersi l'assunto posto a fondamento dalla sentenza impugnata secondo cui, nel caso
CP_ in esame, l avendo collegato il disconoscimento del rapporto di lavoro al solo rapporto di coniugio con uno dei cinque soci, non aveva fornito la prova della insussistenza in concreto dei caratteri tipici
3 della subordinazione e dell'onerosità della prestazione, perché quello che occorreva acquisire - per poter mantenere fermo il provvedimento oggetto del verbale opposto - era la prova degli elementi che, sia pure in via soltanto presuntiva, risultassero idonei a far ritenere sussistenti i fatti costitutivi dell'operato disconoscimento da parte dell' e, cioè, la natura simulata e fittizia del rapporto di lavoro. CP_2
È noto che i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo - affinchè sia negato il fondamento dell'altrui pretesa - con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa, stante che l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo (cfr.
Cassaz. n. 12108/2010).
Invero, posto che ciò che rileva è la posizione sostanziale delle parti riguardo ai diritti oggetto del giudizio, deve pervenirsi alla conclusione che, spettando l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, era a carico dell' appellante dare la prova dell'attività concretamente Pt_1 svolta da all'interno del Ristorante Baldì e, comunque, di ogni altro Controparte_1
elemento idoneo a far emergere che quest'ultimo, attraverso il suo coniuge , era di fatto Persona_1
titolare del potere gestionale della società Ristorante Baldì di BA UM & C. s.n.c., gestendo la CP_ stessa come cosa propria, assieme agli altri soci. In altri termini, l'onere probatorio a carico dell' non era limitato alla prova della mera prestazione di attività lavorativa all'interno della struttura aziendale, ma richiedeva altresì la dimostrazione di un quid pluris, costituito dal superamento di una soglia minima di prestazioni lavorative di natura direttiva-organizzativa e di diretta partecipazione alla gestione dell'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa.
Solo una siffatta prova, invero, avrebbe potuto portare ad escludere che Controparte_1
potesse essere considerato dipendente della società Ristorante Baldì di BA UM & C. s.n.c., e, quindi, a ritenere incompatibile con una tale posizione sociale il rapporto di lavoro subordinato.
Tutto ciò premesso, sulla scorta della documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in sede
CP_ ispettiva, deve concludersi che l' non ha fornito prova della esistenza di una volontà delle parti di simulare l'esistenza di un fittizio rapporto di lavoro subordinato. Al contrario, la documentazione in atti e l'istruttoria espletata dafgli ispettori consentono di apprezzare l'esistenza di alcuni indici sintomatici della subordinazione (retribuzione fissa e periodica;
continuativa presenza sul posto di lavoro;
stabile inserimento nell'organizzazione aziendale;
orari di lavoro fissi e predeterminati, sia pur con maggiore flessibilità). Sulla base dei principi sopra esposti, pertanto, non sembra che gli elementi istruttori in atti
4 possano consentire di disconoscere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra e la società Ristorante Baldì di BA UM & C. s.n.c.. Controparte_1
Non ha infine fondamento la (generica) doglianza relativa al regolameto delle spese di lite del primo grado, atteso che, alla luce della disciplina di cui agli artt.91 e 92 c.p.c., il principio di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisce un principio di carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art.92 comma 2 c.p.c. (come sostituito dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162), in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (ovvero
“sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” – v. Corte Cost. n.77/2018). Non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, deve pertanto ritenersi che la condanna al pagamento di queste ultime, a norma dell'art. 91 c.p.c., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per far valere le proprie ragioni (Cass. civ., sez. I, 25.09.1997 n.9419) e che, di conseguenza, la compensazione delle spese di lite del primo grado pregiudicherebbe ingiustamente la parte vittoriosa. Deve dunque ritenersi legittima e giustificata la integrale applicazione, da parte del primo giudice, del principio di soccombenza di cui all'art.91 c.p.c..
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°403/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.11.2023, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
5 CP_
- condanna l a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Febbraio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
6