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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/07/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.194/2025
Oggi 22/07/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Maria Ottieri in sostituzione;
per la parte resistente la d.ssa Controparte_1
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
L'avv. Ottieri si richiama alla sentenza nr. 29961 della Corte di Cassazione del 27.10.2023 ed alla nota di deposito del 21.7.2025 e chiede l'accoglimento del ricorso.
La d.ssa si richiama agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso. CP_1
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 194/2025 R.L. promossa da
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
-resistente-
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. 2) Per l'effetto, condannare il
[...]
all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta Controparte_3
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Con
2 vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per la parte resistente: “respingere tutte le pretese attoree di cui trattasi ovvero riconoscere il beneficio in proporzione al servizio effettivamente prestato. Spese rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 2.5.2025, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Giudice del lavoro di Trieste, esponendo di essere dipendente del in qualità di docente e di aver Controparte_3
prestato, negli ultimi anni scolastici, attività didattica presso diversi istituti scolastici triestini in forza di reiterati contratti a termine meglio specificati in ricorso.
2. Evidenziava come, con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d.
Buona Scuola), fosse stato introdotto un bonus economico, denominato
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad €
500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
3. Rilevava inoltre che tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
4. In punto di diritto parte ricorrente deduceva la violazione della contrattazione collettiva di settore, ma soprattutto la violazione del principio eurounitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, richiamandosi ai pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'Unione
3 Europea in materia ed alla giurisprudenza interna, favorevole alla prospettazione attorea.
5. Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto, deducendo l'infondatezza della domanda per assenza di discriminazione, in quanto la “carta elettronica del docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, non rientrava tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato. Deduceva altresì il CP_3
che il servizio non era prestato su orario completo e che la domanda non era fondata anche in ragione dell'inapplicabilità del dictum della Corte di
Giustizia ai rapporti giuridici “esauriti”, non avendo parte ricorrente tempestivamente avanzato domanda di corresponsione del bonus per ogni annualità.
6. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e trattenuta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono specificati.
8. La materia è regolata da quanto si rinviene nell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015, il quale dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
4 qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
9. In concreto, anche in ragione di quanto stabilito dalla normativa di attuazione vigente in materia, il beneficio della carta elettronica, è stato riconosciuto solo per i docenti di ruolo (v. art. 2, d.p.C.m. 23 set. 2015, in
'Gazzetta Ufficiale', S.G., n. 243 del 2015; v. art. 3, d.p.C.m. 28 nov. 2016, in 'Gazzetta Ufficiale', S.G., n. 281 del 2016).
10. A fronte del riportato quadro normativo, il quale fa riferimento alla figura del “docente di ruolo” senza contemplare la figura del docente precario o non di ruolo, va ricordato che l'art. 282, d.lgs. n. 297 del 1994, prevede il diritto ed il dovere di aggiornamento professionale del docente, senza distinguere se di ruolo o meno.
11. Non diversamente, i diversi contratti collettivi di comparto riconoscono il diritto-dovere del personale docente alla partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento professionali (v. art. 28, C.C.N.L. 1995, artt.
63-64, C.C.N.L. 2007), e ciò senza alcuna distinzione fra personale di ruolo e personale non di ruolo.
12. Premessi tali brevi cenni di inquadramento normativo della fattispecie, deve poi evidenziarsi che sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia
Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella
5 causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare è stato in tale occasione affermato: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_3
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_3
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
13. L'importante pronunciamento della Corte di Giustizia poggia su due assunti fondamentali. Sotto un primo profilo si evidenzia che dalle norme interne emerge con chiarezza il principio secondo cui la formazione dei docenti,
6 senza distinzione di categorie, è obbligatoria, permanente e strutturale. Sotto un secondo profilo si rileva che, essendo i docenti a tempo determinato comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della tipologia di attività e di competenza professionale richiesta, non ricorrono ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente. Conseguentemente, la valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, comporta una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro. In aggiunta a quanto sopra deve evidenziarsi che il
Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i CP_3
docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. ex artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, rilevando che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la
P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
14. I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono del tutto condivisi dallo scrivente e devono essere applicati al caso di specie, non avendo il CP_3
allegato evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti
7 di ruolo e quelli precari. Né può essere condivisa la prospettazione del resistente relativa alla non tempestività della richiesta del bonus da parte ricorrente, in quanto i termini di decadenza dal godimento del beneficio previsti dalla normativa interna, non possono che essere applicati ai docenti di ruolo, unici soggetti ad essere legittimati a farne richiesta, e non mai a soggetti che, essendone stati esclusi, non potevano essere soggetti a termini temporali ad essi non applicabili. Nondimeno, sul punto, va ricordato che l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella
Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, dovendosi trarre da tale disposizione, contrariamente alla natura decadenziale del termine affermata dal resistente, il convincimento che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta.
15. Va peraltro ricordato che assai di recente, è intervenuta in materia, sentenza della Corte di Cassazione emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 c.p.c. (Cass. nr. 29961/2023), e che in tale occasione non solo è stata affermata l'impossibilità di opporre ai docenti l'esaurimento del rapporto, ma sono stati anche pronunciati i seguenti principi di diritto: “
1. La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; 2. “Ai docenti CP_3
di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
8 della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”; 3. “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
16. In sostanza la Corte di Cassazione ha confermato che l'art. 1, co. 121 della
L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
17. La ricorrente, per l'annualità richiesta in ricorso è stata incaricata con contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 co. 2 L. 124/1999 e dunque
9 ha diritto a percepire il beneficio integralmente. Essendo rimasta all'interno del sistema delle docenze scolastiche continuativamente in assenza di contraria deduzione del convenuto, la ricorrente ha diritto all'adempimento specifico e non ad una mera azione risarcitoria.
18. Ne deriva, per l'effetto, che la domanda debba trovare pieno accoglimento con riferimento alla richiesta annualità 2024/2025, e deve essere accertato il suo diritto ad ottenere la carta docente per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Devono essere riconosciuti gli interessi o la rivalutazione richiesti dalla difesa attorea, attesa la natura pecuniaria del credito.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione ai procuratori antistatari e nella misura minima attesa la serialità della controversia ed il basso grado di complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) accerta il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docente con riferimento all'annualità 2024/2025, per l'importo di euro 500,00 annui e condanna il convenuto a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente (o altro equipollente), oltre interessi o rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
10 2) condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre accessori;
il tutto con distrazione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Trieste, data 22/07/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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