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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Nte
Sent. n. ………. Cron.
n. …….
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
dott. ssa Clara Ruggiero
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
All' udienza del 21/02/2025 svoltasi con modalità cartolari ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 17518 /2024 del ruolo generale, avente ad oggetto:
ratei di indennità di accompagnamento successivi a verbale positivo
T R A
rappresentata e difesa dall'' Avv. Parte_1
GAMBARDELLA ALESSANDRO , in virtù di procura a margine del ricorso, presso il cui studio, come in atti, elettivamente domicilia,
-ricorrente-
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante, rappresentato e difeso dai funzionari, come in atti;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 25.7.2024, la ricorrente in epigrafe, premesso che aveva i requisiti sanitari e di erogabilità per ottenere l' indennità di accompagnamento come da verbale positivo definitivo reso in data 20.2.2024 che produceva e che l' all' uopo compulsato, nonostante l' CP_1
invio del modello AP70 unitamente alla domanda amministrativa del 16.1.2024 ed i solleciti inoltrati ,corredati di tutta la documentazione necessaria, non aveva fatto luogo al pagamento dei ratei relativi , chiedeva la condanna dell' ente al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento a Nte
decorrere dal primo mese successivo alla data dell' accoglimento in fase amministrativa ( allorchè sussisteva il requisito sanitario).
Si costituiva l' che rilevava che il pagamento era CP_1
avvenuto con valuta di settembre 2024. Instava quindi per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa con sentenza telematica
In ragione dell'intervenuto riconoscimento del buon diritto della parte ricorrente da parte dell' deve essere dichiarata la cessazione della CP_1
materia del contendere (c.f.r. provvedimento di riconoscimento del beneficio e liquidazione e riscossione in atti).
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa,
rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare Nte
insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti,
anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n.
622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151). Nte
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n.
4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza,
perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti che l' in corso di giudizio, ha riconosciuto che la parte CP_1
ricorrente aveva diritto ai ratei relativi all' indennità di accompagnamento già riconosciuta in sede amministrativa con verbale del 20.2.2024 ed ha provveduto alla relativa liquidazione con valuta del mese di settembre 2024.
Ciò posto, si determina la cessazione della materia del contendere,
perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Tenuto conto della circostanza che il beneficio richiesto è stato riconosciuto solo a seguito della presentazione del ricorso introduttivo Nte
del giudizio e che l' non ha dato prova di ragioni ostative ad una CP_1
celere liquidazione, tenuto conto che, avendo la parte ricorrente già all'
atto del deposito della domanda amministrativa allegato tutti gli elementi socio sanitari occorrenti per far luogo all' immediato pagamento ( modello AP70) ,le spese di lite, a cui la parte ricorrente è
stata costretta, vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
1.000,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 21/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Clara Ruggiero.