Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5838 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg17157 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.SS Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.SS Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.SS Eva Scalfati - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17157 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CHEF MARIA GIUSEPPINA presso cui elettivamente domicilia in Napoli al C.so V. Emanuele n.
460,
RICORRENTE
E
rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MAULI IMMACOLATA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giulio Palermo,
23,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1
fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, affido condiviso del figlio minore , nato il Per_1
27.07.2012, regime di visite specificato in atti e contributo a carico del padre al mantenimento del minore pari ad euro 2000,00 mensili, oltre aggiornamento Istat e 100% delle spese straordinarie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva non opponendosi alla pronuncia sullo status, rappresentando il raggiungimento di un accordo tra le parti.
All'udienza di prima comparizione le parti dichiaravano di aver raggiunto l'accordo cui si riportavano integralmente e chiedevano di rimettere la causa al collegio per la decisione senza termini.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2 Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• 1) L'avv. trasferirà la propria residenza in Napoli, Controparte_1
presso la casa materna al Viale Michelangelo n. 33 e si impegna a comunicare eventuali ulteriori cambi di residenza;
• 2) Il figlio minore nato a [...] il [...], rimane affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre.
• 3) Le parti concordano il seguente piano genitoriale con il relativo calendario di visita padre - figlio:
• a) il padre terrà con sé il figlio minore un pomeriggio a settimana, da concordare in particolare dall'uscita di scuola, alle ore 14,00 (o in periodi non scolastici alle ore 15.00 prelevandolo presso l'abitazione materna) alle ore 22,00 e riaccompagnandolo sempre presso l'abitazione materna. Il padre si impegna ad accompagnare il figlio ad eventuali attività che il minore svolge nel pomeriggio che trascorre con lo stesso.
• b) weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 prelevandolo dalla casa materna sino alla domenica alle ore 18,30, con pernottamento presso l'abitazione paterna e riaccompagnamento del figlio sempre presso l'abitazione materna. I pernottamenti, indicativamente, inizieranno allorquando l'avv. si trasferirà in un appartamento proprio ed CP_1
allestirà la camera per il figlio secondo le eIGenze del figlio, tanto Per_1
anche in relazione alle circostanze che entrambi i genitori vivono nel quartiere Vomero/Arenella (Napoli).
• c) Per le festività natalizie: il 24 dicembre sera il minore sarà con un genitore e il 25 dicembre con l'altro ad anni alterni. Ed ancora, il 31 dicembre sera ed il 1 gennaio ad anni alterni con ciascun genitore come il 26 dicembre ed il 6 gennaio con l'uno o con l'altro genitore, sempre ad anni alterni.
• d) Per le vacanze di Pasqua: ad anni alterni, la domenica di Pasqua e il
3 lunedì in Albis il minore sarà con un genitore o con l'altro.
• e) Sempre il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre ed il giorno della Festa del Papà compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, mentre resterà con la madre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della
Festa della Mamma.
• f) Per le vacanze estive: il figlio minore sarà con il padre (tra i mesi di giugno, luglio ed agosto) per 15 giorni, anche consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Pari periodo sarà trascorso con la madre durante il quale saranno sospese le visite paterne.
• g) Ad anni alterni il giorno del suo compleanno e del suo onomastico dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00; se i genitori riusciranno ad avere una intesa, entrambi trascorreranno con il figlio tali ricorrenze.
• h) Si precisa che durante i periodi, di cui ai precedenti punti, il figlio dovrà di norma continuare a svolgere le sue solite attività sociali oltre ovviamente a dare seguito ai doveri scolastici.
• i) Le parti espreSSmente convengono la possibilità di modificare tali periodi in relazione ad eventuali loro eIGenze straordinarie, così come di giustificate impossibilità di visita, consentono, previo accordo il recupero delle visite ed anche in ragione dell'età preadolescenziale del figlio e della circostanza che i genitori vivranno presumibilmente entrambi nel quartiere
Vomero/Arenella.
• 4) L'avv. verserà alla SI.ra sul conto Controparte_1 Parte_1
corrente di quest'ultima (Banca Intesa San Paolo, Iban:
[...]) entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di maggio 2025 la somma di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat, facendo riferimento all'indice dell'anno solare precedente a decorrere dal mese di maggio 2026. Si precisa che le utenze della casa familiare saranno a carico della prof.SS dal mese di maggio 2025, Pt_1
anche se non volturate.
4 • 5) La casa familiare sita in Viale Michelangelo n. 33, scala b, int. 42, p.
6, 6,5 vani, particella 738, sub 71, Napoli, Sez. AVV. 15, verrà assegnata alla prof.SS , con anneSS cantinola di servitù; Parte_1
tale assegnazione è indispensabile e neceSSria per garantire il diritto di abitazione alla madre ed al figlio minore che attualmente la occupano, pertanto solo in seguito a tale provvedimento del giudice la vendita del suddetto immobile sarà perfezionata.
• 6) L'avv. si obbliga ad acquistare un immobile Controparte_1
individuato dalla prof.SS da intestare al figlio Pt_1 Controparte_2
con diritto di abitazione della madre durante come da scrittura Parte_2
privata allegata;
• 7) L'avv. una volta individuato l'immobile corrisponderà il CP_1
prezzo di vendita non superiore ad €. 400.000 (quattrocentomilaeuro) per l'acquisto, oltre il 50% delle spese notarili, trasloco ed alcune spese di ristrutturazione come individuate successivamente.
• 8) Nella denegata ipotesi in cui l'immobile sito in Viale Michelangelo, 33, già assegnato alla prof.SS ed al figlio minore, venisse venduto senza Pt_1
aver trovato un altro immobile idoneo l'avv. si obbliga a versare CP_1
la somma di €. 420.000,00 (quattrocentoventimila/00) a garanzia di altro diverso acquisto e/o sistemazione (ristrutturazione e spese accessorie) con apertura di un conto “dedicato” gestito da Notaio di fiducia individuato dalla SI.ra . Solo adempiuto tale obbligo sarà rilasciata la casa Pt_1
familiare come indicata.
• 9) Il predetto acquisto a beneficio del figlio, come sopra Controparte_2
convenuto, costituisce un elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della loro crisi coniugale e, pertanto, ricorrono i presupposti per le agevolazioni di cui all'art.19 della legge 74/1987 conformemente alle sentenze della Corte Costituzionale n.154 del 10.5.1999 e n. 202 dell'11.6.2003, alla Circolare Ministeriale n.49/E del 16.3.2000, alla
Circolare della Agenzia delle Entrate n.2/E del 21.2.2014 ed alla
5 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16.7.2015;
• 10) Le parti concordano che le spese straordinarie del minore (spese mediche, scolastiche, sportive) saranno a carico del padre nella misura del
65% e saranno preventivamente concordate come da Protocollo d'Intesa vigente. Le spese dentistiche, per cure già in corso, saranno a carico del padre mentre quelle relative alla scuola privata frequentata dal minore per l'anno in corso ed il prossimo, ovvero seconda e terza media, saranno a carico esclusivo della madre. Altresì, il prosieguo degli studi presso la scuola privata avverrà se lo deciderà il minore;
analogamente per le gite con assicurazione o altro organo, ovvero eventuale percorso psicologico.
• 11) L'assegno unico sarà percepito dalla IG.ra , rinunciando Parte_1
espreSSmente il padre alla quota di sua spettanza.
• 12) La IG.ra in piena aderenza e conformità con il presente accordo, Pt_1
si obbliga a rimettere, ove rimettibili, le denunzie-querele sporte nei confronti dell'altro genitore. I IGg.ri e sin da ora, accettano le Pt_1 CP_1
operate rimessioni e rinunzie. In ogni caso, la IG.ra ed il Parte_1
si obbligano a svolgere qualsiasi attività utile per la Controparte_1
chiusura e/o archiviazione di qualsivoglia procedimento pendente, in forza delle operate denunzie-querele, nella fase delle indagini preliminari, presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – ovvero presso diversa Procura della Repubblica - nonché, laddove dette denunzie-querele non siano rimettibili, si obbligano, in caso di citazione a giudizio/i in sede penale, a rinunziare ad ogni ulteriore azione e/o attività, anche di costituzione di parte civile, nel procedimento/i penale ad esso/i inerente, nei confronti dell'altro coniuge.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi del minore.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo delle parti.
6 Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto n. 62, parte Parte_3
II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmeSS in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Vico Equense per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 06/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.SS Ivana Sassi Dott.SS Valeria Rosetti
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