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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/02/2024, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 17561/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17561.23 R.G. e vertente tra nato a [...] il [...], C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1
residente alla piazza Pilastri n.17, elettivamente domiciliato a LA (Na) alla via G.
Fonseca n.7 presso lo studio dell'avv. Giulio Fragasso (C.F. ; CodiceFiscale_2
P.E.C che lo rappresenta e lo difende con Email_1 giusta pro-cura alle liti in calce del presente atto, con la richiesta di effettuarsi le comu- nicazioni di cancelleria a mezzo p.e.c all'indirizzo
[...]
Email_2
Ricorrente
E
(C.F , con sede legale in Roma al Viale Eu- Controparte_1 P.IVA_1
ropa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Bottacchi , (C.F. giusta procura generale in CodiceFiscale_3
atti - per Notaio dr. di Roma in atti del 06.05.2022, elettivamente Persona_1
domiciliate presso , Piazza Matteotti, Controparte_1 Organizzazione_1
2 (NA). Si dichiara ex artt. 133, 134, 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni rife- rite alla presente causa via fax al n. 081/4289653, o via mail all'indirizzo di posta elet- tronica certificata . . Email_3 Email_4 CP_2
Resistente
1
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/08/2023 il Sig. formulava la seguente Parte_1
pretesa avverso in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede legale in Roma al Viale Europa n. 190, come da seguenti conclusioni:
“Chiede che l'On.le Tribunale adito voglia:
1) Accertare e dichiarare:
a) L'applicazione delle tabelle retrostante il titolo, e quindi il ricalcolo del buono frutti- fero postale avente n. 938 serie Q (fronte) serie P (retro) sottoscritto il 30.05.1991 da L.
5.000.000, che deve essere calcolato in base alla tabella sul retro del titolo, così riportata dal 1° al 3° anno interesse del 9%; dal 4° anno al 8° anno interesse del 11%; dal 9° al
15° anno interesse del 13%; dal 21° al 30° anno L.
1.290.751 per ogni successivo bime- stre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno.
b) Il rimborso dovuto al sig. deve essere corrisposto in base ai tassi e Parte_1
alla tabella riportata sul retro del titolo che ammontano a € 56.959,85 e non a €
27.687,85 come liquidato da Pertanto l'importo complessivo da Controparte_1
corrispondere al sig. de il B.F.P. è pari a € 29.272,00 che deve essere Parte_1
riconosciuto allo stesso meno la somma liquidata dopo il reclamo presentato dal sotto- scritto procuratore a del 07.11.2022 di € 19.011,12 per un totale di Controparte_1
€ 10.260,88 che deve essere riconosciuto al sig. più le spese di peri- Parte_1 zia effettuate dal dott. come da proforma di fattura per l'importo di € Persona_2
253,76, per complessivi € 10.514,64.
2
2) Condannare in persona del legale pro tempore, con sede in Ro- Controparte_1
ma al Viale Europa n. 190 e in favore del sig. della somma comples- Parte_1
siva di € 10.514,64 relativa alla differenza tra la somma già liquidata da parte di e CP_1
quella riportata sulla tabella del buono fruttifero più le spese della perizia, oltre gli inte- ressi legali codicistici dalla data di scadenza del titolo fino al soddisfo. Con vittoria del- le spese e del compenso professionale del presente procedimento, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% con attribuzione al procuratore costituito anticipatario”.
Con memoria difensiva e di costituzione depositata il 24/11/2023 si costituiva in giudi- zio che, nel dedurre l'infondatezza della avversa pretesa, rassegna- Controparte_1
va le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito:
1) Nel merito, rigettare la domanda, infondata di diritto e di fatto.
2) Condannare il ricorrente alle spese ed onorari del giudizio”.
All' udienza del 05/12/2023, comparivano entrambe le parti che si riportavano agli atti introduttivi, e chiedevano che la causa fosse assegnata in decisione.
Il giudice, esaminati gli atti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la cau- sa per la discussione orale, all'udienza del 30/01/2024.
All'udienza del 30/01/2024, le parti si riportavano integralmente agli atti, e il giudice assegnava la causa in decisione con i termini di giorni 30 per il deposito della sentenza di cui al 281 sexies c.p.c, come riformulato dalla c.d. riforma Cartabia.
Oggetto della presente controversia è il regime degli interessi e delle trattenute di cui ad un buono postale fruttifero trentennale con numero 938 emesso il 30.05.91 utilizzando un modello che originariamente era destinato alla serie P, destinandolo a seguito di ap- posita modifica esteriore nella parte frontale, alla serie Q (risulta barrata la lettera P ed apposta la lettera Q) apposta dall'operatore della società convenuta. Questo tipo di buo-
3
ni postali, viene comunemente denominato Q/P proprio per riferirsi alla circostanza re- lativa al modello cartaceo di buono “riutilizzato” come su descritta.
La disciplina di riferimento alla data di emissione del buono di cui è causa.
L'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni come modificato dal D.L. n. 460/1974, come convertito nella legge n. 588/1974, così recita:
« Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del de- creto stesso, e possono essere estese ad una o piu' delle precedenti serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi e' effet- tuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del prece- dente art. 172 alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi e' ese- guito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli inte- ressi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
ta- le tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emis- sione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali».
La norma di legge quindi, prevede un meccanismo di adeguamento periodico dei tassi dei buoni postali, tramite apposito decreto ministeriale, tale da incidere non solo sui buoni emessi in data successiva all'emanando decreto ministeriale, ma anche su buoni postali già emessi alla data di pubblicazione del decreto.
Sulla fattispecie oggetto di causa, incide quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministe- riale 13 giugno 1986 che prevede espressamente, nel disciplinare una nuova serie di buoni postali fruttiferi denominata “Q”, che possano rientrare nel regime specifico degli interessi della serie “Q” anche buoni postali non ancora acquistati dai clienti ed in pos- sesso della società emittente, creati per la serie “P”, quindi predisposti con diversi tassi
(migliori rispetto la serie “Q”) perché relativi ad una serie precedente. Per essere collo- cati regolarmente tali buoni, e partecipare del regime della serie Q, la norma in esame
4
prevede due specifiche procedure, l'apposizione a cura degli uffici postali, di due tim- bri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse.
La norma assegna il nuovo regime a decorrere dal 1 luglio 1986 per tutti i buoni postali emessi successivamente.
Nel caso in esame, l'operatore postale, all'atto dell'emissione del buono postale della serie Q/P, apponeva il nuovo timbro solo nella parte frontale, barrando la lettera P ap- ponendo la lettera Q, mentre non modificava la tabella degli interessi nella parte retro- stante.
La giurisprudenza di legittimità, considerando che al momento dell'emissione la società collocante propone un'offerta di investimento di caratteristiche diverse rispetto la nor- mativa vigente, caratteristiche consacrate nella tabella degli interessi, ha ormai ritenuto vincolante per l'emittente il regime di tassi più favorevole rispetto quello in vigore al momento dell'emissione, dovendo considerare per l'acquirente (che non è in grado di né gli spetta di verificare eventuali condotte omissive dell'operatore ) e l'emittente, vincolante la tabella consacrata sul titolo se più favorevole, al momento dell'emissione, tabella da ritenersi frutto di libera autonomia privata della società emittente che quindi liberamente sceglie di offrire sul mercato tassi più favorevoli rispetto quelli indicati dal dm vigente al momento dell'emissione (tra le tante S.U. n. 13979/2007).
Ciò chiarito, parte attrice sostiene che le spettano gli interessi come indicati nella scheda al retro del buono, e che poste non li ha integralmente corrisposti.
Di contro, a seguito del richiamato reclamo e contestuale richiesta di Controparte_1
rimborso del differenziale, procedeva con la quantificazione del valore di rimborso ap- plicando i tassi previsti per la serie P determinando il valore di rimborso in 46.741,57 al netto delle ritenute erariali.
Quindi, la resistente allega di aver integrato le spettanze applicando i principi giurispru- denziali citati e che la differenza ancora richiesta dal ricorrente non spetti a causa delle trattenute erariali.
Pacifico che il già liquidato ammonti ad euro 27.687,85, facendo applicazione (errata) solo dei tassi di cui alla serie di nuova emissione Q/P, il ricorrente pretende l'ulteriore somma di € 29.272,00 per un totale di € 56.959,85. invece ha erogato a CP_1 seguito di procedura di reclamo stragiudiziale, l'ulteriore somma di euro 19.053,73 per la complessiva somma di euro 27.687,85+ 19.053,73= 46.741,57.
5
Quindi oggetto del presente giudizio è l'accertamento della spettanza della somma resi- dua pari ad euro 10.260,87.
, come si evince dalla comparsa, ritiene applicabile il seguente criterio di CP_1
liquidazione dei tassi :
dal 1° al 3° anno, 9%; dal 4° all'8° anno l' 11%; dal 9° al 15° anno il 13%; dal 16° al
20° anno il 15%, in regime di capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta fi- scale (istituita con DM Tesoro 23.06.1997- pubblicato in G.U. 145/97); dal 21° al 30° anno il 15% in regime di capitalizzazione semplice, detratta la ritenuta fiscale pari al
12,50%.
Orbene, in realtà, la differenza di calcolo tra quanto già corrisposto al ricorrente e la somma da lui richiesta in questa sede, in virtù della perizia di parte in atti, è da indivi- duare più che nel regime fiscale, nella quantificazione della somma maturata sul titolo dal 21° al 30° anno dalla sottoscrizione, in quanto il ricorrente chiede la liquidazione in virtù del valore fisso riportato sul titolo ed in conformità a quanto statuito dal DM Teso- ro del 16.06.1984 relativo ai buoni serie “P”, a cui è ascrivibile quello oggetto di causa come pacifico, mentre la resistente applica il tasso massimo fisso del 15%.
Deve rilevarsi che per quanto affermato, appare corretta l'elaborazione del calcolo come effettuata dal ricorrente anche attraverso perizia contabile di parte, che ha pedissequa- mente applicato i tassi indicati sul retro del buono, e quindi, Dal 1° al 20° anno gli inte- ressi sono stati calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e su base annua in regime di capitalizzazione composta al netto della ritenuta fiscale a titolo di imposta pari al 12,5% ; per ogni bimestre successivo e fino al 30° anno (in particola- re fino al 31 dicembre del 30° anno successivo), gli interessi sono stati calcolati in re- gime di capitalizzazione semplice moltiplicando il valore degli interessi per il numero dei bimestri del periodo.
Il tutto al netto della ritenuta fiscale a titolo di imposta pari al 12,5%, ritenujta vigente alla data di emissione del buono.
E' stata fatta corretta applicazione della dicitura sul buono che così reca per disciplina- re gli ultimi 10 anni di redditività del buono : ”una somma pari a “L. 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo
a quello di emissione”.
Pertanto, si ritiene di dover condividere il calcolo effettuato dal CTP di parte ricorrente nella perizia in atti anche in ordine all'applicazione della ritenuta fiscale pari al 12,50% sul credito complessivo istituita del titolare del buono dal D.L. 556/86 (conv. dalla L
6
759/1986, e, poi d.lgs 239/1996) così come prevista dall'art. 26 del D.P.R. 601/73 al momento della riscossione e quindi al lordo del capitale ed interessi.
Parte resistente, nel condividere l'applicazione della ritenuta del 12.5%, vigente alla da- ta di emissione del buono postale di cui è causa (30.05.91) sostiene invece che debba applicarsi il regime di cui all'art. 7, ultimo comma, del d.m. 23/06/1997, il quale ha pre- visto che “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continue- ranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Sostiene quindi che non si debba capitalizza- re nell'ultimo decennio e soprattutto che la ritenuta fiscale debba applicarsi prima della capitalizzazione per tutti i trent'anni di durata del buono fruttifero.
Tale impostazione non può essere condivisa
A parte che il ricorrente allega di aver già dal 1° al 20° anno calcolato gli interessi su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e su base annua in regime di ca- pitalizzazione composta proprio al netto della ritenuta fiscale a titolo di imposta pari al
12,5%, mentre per il periodo dell'ultimo decennio, è stata applicata invece la capitaliz- zazione composta annuale e semplice con ritenuta sul monte complessivo, la norma invocata da , ossia un Decreto Ministeriale ulteriormente successivo alla data CP_1
di emissione del buono, di per sé non può incidere su di una disciplina legislativa di rango primario (D.L. 556/86 -conv. dalla L 759/1986, e, poi d.lgs 239/1996 - così come prevista dall'art. 26 del D.P.R. 601/73) atteso che il richiamo ai decreti ministeriali ope- rato dalla legge 601 del 1973 allora in vigore, era finalizzato unicamente a rimettere ai decreti la determinazione degli interessi nel loro esatto ammontare potendo variare nel tempo tale entità, e non ad un diverso regime applicativo fiscale. In altri termini, la norma di rango secondario deve disapplicarsi nella misura in cui deroga il principio di rango primario secondo cui la tassazione al credito da riscuotere debba applicarsi al momento della riscossione e non nelle more della vigenza e fruttuosità del buono stesso.
Ne consegue che deve accogliersi la domanda con conseguente condanna della resisten- te al pagamento della residua somma di euro 10.260,88, oltre le spese di perizia effet- tuate e documentate in euro € 253,76, per complessivi € 10.514,64.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del legale anticipatario del ri- corrente.
P.Q.M.
Decidendo definitivamente sulla domanda proposta:
7
condanna al pagamento della somma di euro € 10.514,64, oltre inte- Controparte_1
ressi legali dal 4.8.23 al soddisfo in favore di;
Parte_1
condanna al pagamento della somma di euro € 3500,00 oltre iva Controparte_1
cassa e spese generali in favore del legale anticipatario di;
Parte_1
Napoli 14.02.24
Il giudice
Diego Ragozini
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17561.23 R.G. e vertente tra nato a [...] il [...], C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1
residente alla piazza Pilastri n.17, elettivamente domiciliato a LA (Na) alla via G.
Fonseca n.7 presso lo studio dell'avv. Giulio Fragasso (C.F. ; CodiceFiscale_2
P.E.C che lo rappresenta e lo difende con Email_1 giusta pro-cura alle liti in calce del presente atto, con la richiesta di effettuarsi le comu- nicazioni di cancelleria a mezzo p.e.c all'indirizzo
[...]
Email_2
Ricorrente
E
(C.F , con sede legale in Roma al Viale Eu- Controparte_1 P.IVA_1
ropa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Bottacchi , (C.F. giusta procura generale in CodiceFiscale_3
atti - per Notaio dr. di Roma in atti del 06.05.2022, elettivamente Persona_1
domiciliate presso , Piazza Matteotti, Controparte_1 Organizzazione_1
2 (NA). Si dichiara ex artt. 133, 134, 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni rife- rite alla presente causa via fax al n. 081/4289653, o via mail all'indirizzo di posta elet- tronica certificata . . Email_3 Email_4 CP_2
Resistente
1
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/08/2023 il Sig. formulava la seguente Parte_1
pretesa avverso in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede legale in Roma al Viale Europa n. 190, come da seguenti conclusioni:
“Chiede che l'On.le Tribunale adito voglia:
1) Accertare e dichiarare:
a) L'applicazione delle tabelle retrostante il titolo, e quindi il ricalcolo del buono frutti- fero postale avente n. 938 serie Q (fronte) serie P (retro) sottoscritto il 30.05.1991 da L.
5.000.000, che deve essere calcolato in base alla tabella sul retro del titolo, così riportata dal 1° al 3° anno interesse del 9%; dal 4° anno al 8° anno interesse del 11%; dal 9° al
15° anno interesse del 13%; dal 21° al 30° anno L.
1.290.751 per ogni successivo bime- stre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno.
b) Il rimborso dovuto al sig. deve essere corrisposto in base ai tassi e Parte_1
alla tabella riportata sul retro del titolo che ammontano a € 56.959,85 e non a €
27.687,85 come liquidato da Pertanto l'importo complessivo da Controparte_1
corrispondere al sig. de il B.F.P. è pari a € 29.272,00 che deve essere Parte_1
riconosciuto allo stesso meno la somma liquidata dopo il reclamo presentato dal sotto- scritto procuratore a del 07.11.2022 di € 19.011,12 per un totale di Controparte_1
€ 10.260,88 che deve essere riconosciuto al sig. più le spese di peri- Parte_1 zia effettuate dal dott. come da proforma di fattura per l'importo di € Persona_2
253,76, per complessivi € 10.514,64.
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2) Condannare in persona del legale pro tempore, con sede in Ro- Controparte_1
ma al Viale Europa n. 190 e in favore del sig. della somma comples- Parte_1
siva di € 10.514,64 relativa alla differenza tra la somma già liquidata da parte di e CP_1
quella riportata sulla tabella del buono fruttifero più le spese della perizia, oltre gli inte- ressi legali codicistici dalla data di scadenza del titolo fino al soddisfo. Con vittoria del- le spese e del compenso professionale del presente procedimento, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% con attribuzione al procuratore costituito anticipatario”.
Con memoria difensiva e di costituzione depositata il 24/11/2023 si costituiva in giudi- zio che, nel dedurre l'infondatezza della avversa pretesa, rassegna- Controparte_1
va le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito:
1) Nel merito, rigettare la domanda, infondata di diritto e di fatto.
2) Condannare il ricorrente alle spese ed onorari del giudizio”.
All' udienza del 05/12/2023, comparivano entrambe le parti che si riportavano agli atti introduttivi, e chiedevano che la causa fosse assegnata in decisione.
Il giudice, esaminati gli atti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la cau- sa per la discussione orale, all'udienza del 30/01/2024.
All'udienza del 30/01/2024, le parti si riportavano integralmente agli atti, e il giudice assegnava la causa in decisione con i termini di giorni 30 per il deposito della sentenza di cui al 281 sexies c.p.c, come riformulato dalla c.d. riforma Cartabia.
Oggetto della presente controversia è il regime degli interessi e delle trattenute di cui ad un buono postale fruttifero trentennale con numero 938 emesso il 30.05.91 utilizzando un modello che originariamente era destinato alla serie P, destinandolo a seguito di ap- posita modifica esteriore nella parte frontale, alla serie Q (risulta barrata la lettera P ed apposta la lettera Q) apposta dall'operatore della società convenuta. Questo tipo di buo-
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ni postali, viene comunemente denominato Q/P proprio per riferirsi alla circostanza re- lativa al modello cartaceo di buono “riutilizzato” come su descritta.
La disciplina di riferimento alla data di emissione del buono di cui è causa.
L'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni come modificato dal D.L. n. 460/1974, come convertito nella legge n. 588/1974, così recita:
« Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del de- creto stesso, e possono essere estese ad una o piu' delle precedenti serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi e' effet- tuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del prece- dente art. 172 alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi e' ese- guito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli inte- ressi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
ta- le tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emis- sione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali».
La norma di legge quindi, prevede un meccanismo di adeguamento periodico dei tassi dei buoni postali, tramite apposito decreto ministeriale, tale da incidere non solo sui buoni emessi in data successiva all'emanando decreto ministeriale, ma anche su buoni postali già emessi alla data di pubblicazione del decreto.
Sulla fattispecie oggetto di causa, incide quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministe- riale 13 giugno 1986 che prevede espressamente, nel disciplinare una nuova serie di buoni postali fruttiferi denominata “Q”, che possano rientrare nel regime specifico degli interessi della serie “Q” anche buoni postali non ancora acquistati dai clienti ed in pos- sesso della società emittente, creati per la serie “P”, quindi predisposti con diversi tassi
(migliori rispetto la serie “Q”) perché relativi ad una serie precedente. Per essere collo- cati regolarmente tali buoni, e partecipare del regime della serie Q, la norma in esame
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prevede due specifiche procedure, l'apposizione a cura degli uffici postali, di due tim- bri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse.
La norma assegna il nuovo regime a decorrere dal 1 luglio 1986 per tutti i buoni postali emessi successivamente.
Nel caso in esame, l'operatore postale, all'atto dell'emissione del buono postale della serie Q/P, apponeva il nuovo timbro solo nella parte frontale, barrando la lettera P ap- ponendo la lettera Q, mentre non modificava la tabella degli interessi nella parte retro- stante.
La giurisprudenza di legittimità, considerando che al momento dell'emissione la società collocante propone un'offerta di investimento di caratteristiche diverse rispetto la nor- mativa vigente, caratteristiche consacrate nella tabella degli interessi, ha ormai ritenuto vincolante per l'emittente il regime di tassi più favorevole rispetto quello in vigore al momento dell'emissione, dovendo considerare per l'acquirente (che non è in grado di né gli spetta di verificare eventuali condotte omissive dell'operatore ) e l'emittente, vincolante la tabella consacrata sul titolo se più favorevole, al momento dell'emissione, tabella da ritenersi frutto di libera autonomia privata della società emittente che quindi liberamente sceglie di offrire sul mercato tassi più favorevoli rispetto quelli indicati dal dm vigente al momento dell'emissione (tra le tante S.U. n. 13979/2007).
Ciò chiarito, parte attrice sostiene che le spettano gli interessi come indicati nella scheda al retro del buono, e che poste non li ha integralmente corrisposti.
Di contro, a seguito del richiamato reclamo e contestuale richiesta di Controparte_1
rimborso del differenziale, procedeva con la quantificazione del valore di rimborso ap- plicando i tassi previsti per la serie P determinando il valore di rimborso in 46.741,57 al netto delle ritenute erariali.
Quindi, la resistente allega di aver integrato le spettanze applicando i principi giurispru- denziali citati e che la differenza ancora richiesta dal ricorrente non spetti a causa delle trattenute erariali.
Pacifico che il già liquidato ammonti ad euro 27.687,85, facendo applicazione (errata) solo dei tassi di cui alla serie di nuova emissione Q/P, il ricorrente pretende l'ulteriore somma di € 29.272,00 per un totale di € 56.959,85. invece ha erogato a CP_1 seguito di procedura di reclamo stragiudiziale, l'ulteriore somma di euro 19.053,73 per la complessiva somma di euro 27.687,85+ 19.053,73= 46.741,57.
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Quindi oggetto del presente giudizio è l'accertamento della spettanza della somma resi- dua pari ad euro 10.260,87.
, come si evince dalla comparsa, ritiene applicabile il seguente criterio di CP_1
liquidazione dei tassi :
dal 1° al 3° anno, 9%; dal 4° all'8° anno l' 11%; dal 9° al 15° anno il 13%; dal 16° al
20° anno il 15%, in regime di capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta fi- scale (istituita con DM Tesoro 23.06.1997- pubblicato in G.U. 145/97); dal 21° al 30° anno il 15% in regime di capitalizzazione semplice, detratta la ritenuta fiscale pari al
12,50%.
Orbene, in realtà, la differenza di calcolo tra quanto già corrisposto al ricorrente e la somma da lui richiesta in questa sede, in virtù della perizia di parte in atti, è da indivi- duare più che nel regime fiscale, nella quantificazione della somma maturata sul titolo dal 21° al 30° anno dalla sottoscrizione, in quanto il ricorrente chiede la liquidazione in virtù del valore fisso riportato sul titolo ed in conformità a quanto statuito dal DM Teso- ro del 16.06.1984 relativo ai buoni serie “P”, a cui è ascrivibile quello oggetto di causa come pacifico, mentre la resistente applica il tasso massimo fisso del 15%.
Deve rilevarsi che per quanto affermato, appare corretta l'elaborazione del calcolo come effettuata dal ricorrente anche attraverso perizia contabile di parte, che ha pedissequa- mente applicato i tassi indicati sul retro del buono, e quindi, Dal 1° al 20° anno gli inte- ressi sono stati calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e su base annua in regime di capitalizzazione composta al netto della ritenuta fiscale a titolo di imposta pari al 12,5% ; per ogni bimestre successivo e fino al 30° anno (in particola- re fino al 31 dicembre del 30° anno successivo), gli interessi sono stati calcolati in re- gime di capitalizzazione semplice moltiplicando il valore degli interessi per il numero dei bimestri del periodo.
Il tutto al netto della ritenuta fiscale a titolo di imposta pari al 12,5%, ritenujta vigente alla data di emissione del buono.
E' stata fatta corretta applicazione della dicitura sul buono che così reca per disciplina- re gli ultimi 10 anni di redditività del buono : ”una somma pari a “L. 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo
a quello di emissione”.
Pertanto, si ritiene di dover condividere il calcolo effettuato dal CTP di parte ricorrente nella perizia in atti anche in ordine all'applicazione della ritenuta fiscale pari al 12,50% sul credito complessivo istituita del titolare del buono dal D.L. 556/86 (conv. dalla L
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759/1986, e, poi d.lgs 239/1996) così come prevista dall'art. 26 del D.P.R. 601/73 al momento della riscossione e quindi al lordo del capitale ed interessi.
Parte resistente, nel condividere l'applicazione della ritenuta del 12.5%, vigente alla da- ta di emissione del buono postale di cui è causa (30.05.91) sostiene invece che debba applicarsi il regime di cui all'art. 7, ultimo comma, del d.m. 23/06/1997, il quale ha pre- visto che “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continue- ranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Sostiene quindi che non si debba capitalizza- re nell'ultimo decennio e soprattutto che la ritenuta fiscale debba applicarsi prima della capitalizzazione per tutti i trent'anni di durata del buono fruttifero.
Tale impostazione non può essere condivisa
A parte che il ricorrente allega di aver già dal 1° al 20° anno calcolato gli interessi su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e su base annua in regime di ca- pitalizzazione composta proprio al netto della ritenuta fiscale a titolo di imposta pari al
12,5%, mentre per il periodo dell'ultimo decennio, è stata applicata invece la capitaliz- zazione composta annuale e semplice con ritenuta sul monte complessivo, la norma invocata da , ossia un Decreto Ministeriale ulteriormente successivo alla data CP_1
di emissione del buono, di per sé non può incidere su di una disciplina legislativa di rango primario (D.L. 556/86 -conv. dalla L 759/1986, e, poi d.lgs 239/1996 - così come prevista dall'art. 26 del D.P.R. 601/73) atteso che il richiamo ai decreti ministeriali ope- rato dalla legge 601 del 1973 allora in vigore, era finalizzato unicamente a rimettere ai decreti la determinazione degli interessi nel loro esatto ammontare potendo variare nel tempo tale entità, e non ad un diverso regime applicativo fiscale. In altri termini, la norma di rango secondario deve disapplicarsi nella misura in cui deroga il principio di rango primario secondo cui la tassazione al credito da riscuotere debba applicarsi al momento della riscossione e non nelle more della vigenza e fruttuosità del buono stesso.
Ne consegue che deve accogliersi la domanda con conseguente condanna della resisten- te al pagamento della residua somma di euro 10.260,88, oltre le spese di perizia effet- tuate e documentate in euro € 253,76, per complessivi € 10.514,64.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del legale anticipatario del ri- corrente.
P.Q.M.
Decidendo definitivamente sulla domanda proposta:
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condanna al pagamento della somma di euro € 10.514,64, oltre inte- Controparte_1
ressi legali dal 4.8.23 al soddisfo in favore di;
Parte_1
condanna al pagamento della somma di euro € 3500,00 oltre iva Controparte_1
cassa e spese generali in favore del legale anticipatario di;
Parte_1
Napoli 14.02.24
Il giudice
Diego Ragozini
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