Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8244/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 03/04/2025 nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di
Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intesta- zione
Sono presenti:
l'Avv. TRINCHESE BIAGIO, per parte opponente e l'Avv. RITA CASTELLUCCIO per delega dell'Avv. COSTANZA ROBERTO, per la opposta. I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento. In parti- colare l'Avv. Trinchese ribadisce che il documento di riconoscimento di debito è stata disconosciuto nella sottoscrizione e controparte non si è avvalsa della facoltà di chie- derne la verificazione. L'Avv. Castelluccio al riguardo dichiara che il documento risulta prodotto in copia (come dichiarato in comparsa).
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, all'esito della Camera di Consiglio, allorquando i di- fensori delle parti si sono allontanati, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281
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S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 8244/2017 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), par- Parte_1 P.IVA_1
te elettivamente domiciliata in via On F. Napolitano, Parco Napolitano, n. 2
80035 Nola ITALIA presso lo studio dell'Avv. TRINCHESE BIAGIO (c.f.:
) dal quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti. C.F._1
- Opponente
E
(c.f.: ), parte elet- Controparte_1 P.IVA_2
tivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avv. COSTANZA ROBERTO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- Opposta
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente chiedeva revo-
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carsi il decreto ingiuntivo in contestazione, in quanto infondato in fatto ed in di-
ritto ed accertare che lo stesso nulla deve a parte opposta.
Si costituiva l'opposta chiedendo rigettarsi la spiegata opposizione perché
infondata in fatto ed in diritto.
Instaurato ed istruito il processo innanzi al giudicante precedentemente ti-
tolare del ruolo, e precisate le conclusioni innanzi alla scrivente, la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 07/12/2021.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiun-
tivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la do-
manda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti,
pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanen-
do così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione,
il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In
sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controver-
sia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass.
4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti
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dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533;
Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, occorre premettere che l'orientamento elaborato dalla Suprema Corte in relazione all'ordine con il quale è consentito al giudice di decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata per quanto di seguito esplicitato. A tale convincimento si perviene in considerazione della documentazione versata in atti da parte opposta nonché sulla base dei moti-
vi di opposizione formulati da parte opponente. Quest'ultima, infatti, ha generi-
camente contestato l'esistenza del credito e l'inidoneità della documentazione a sostegno delle pretese creditorie della predetta società.
Orbene, in primo luogo, appare del tutto inverosimile a questo Tribunale,
sulla base della documentazione in atti, ove sussiste quanto meno un principio
(indiziario) di prova scritta del credito, che la società opposta abbia rappresentato l'esistenza di un rapporto giuridico mai insorto tra le parti, emettendo le relative fatture su cui ha pagato anche le debite imposte: in altri termini, la generica tesi di parte opponente già prima facie risulta di per sé non credibile, oltre a non esse-
re supportata da alcuna prova a sostegno e smentita da tutti gli atti scritti prodotti in giudizio dalla opposta.
Va, in merito, evidenziato che i rapporti commerciali intercorsi tra le parti non possono in alcun modo essere messi in dubbio, alla luce della più volte ri-
chiamata documentazione versata dalla opposta.
È, infatti, vero che “la fattura rappresenta idonea prova scritta del credito
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quale richiesta "ex lege" per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale;
tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiara-
tovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo otte-
nuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua forma-
zione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 03 apri-
le 2008, n. 8549).
È, pur vero, tuttavia, che nel caso in esame, la fattura rappresenta un ele-
mento indiziario che, viene riscontrato innanzitutto, dall'inserimento della mede-
sima nelle scritture contabili autenticate. Inoltre, occorre opportunamente evi-
denziare che trattasi di un rapporto di durata per l'erogazione di una fornitura pe-
riodica, risultano emesse e depositate in giudizio in uno alla comparsa di costitui-
zione e risposta le bollette dalle quali risulta possibile attestare il quantum della prestazione erogata in relazione alla fornitura specificamente ivi indicata.
Del resto, quanto attiene al disconoscimento della conformità all'originale delle copie della documentazione depositata da controparte in uno al monitorio effettuato da controparte appare assolutamente generico e privo dei requisiti di specificità richiesti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è assolutamente granitica nel ri-
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tenere che “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di pro-
va, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo,
soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato
ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la
non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. civ., Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 12794 del 13/05/2021). Resta, inoltre, salva la facoltà del giudi-
ce di accertare tale conformità anche "aliunde", ovvero tramite presunzioni (Cass.
civ., sez. 6 - 1, Sentenza n. 13425 del 13/06/2014).
In definitiva, quindi, gli elementi probatori documentali allegati al fascico-
lo di parte opposta, in uno alla genericità dei motivi di opposizione formulati da parte opponente (non supportati dalla minima prova a sostegno), alla genericità
del disconoscimento operato in comparsa ed alla ritenuta esistenza di stabili rap-
porti commerciali tra le parti, determinano e rafforzano il convincimento di que-
sto Tribunale in merito all'esistenza delle obbligazioni fatte valere in giudizio dalla opposta, all'inadempienza della odierna opponente con conseguente attuale sussistenza della situazione debitoria della stessa nei confronti dell'opposta so-
cietà.
Tanto essendo sufficiente, al rigetto della opposizione, per mera comple-
tezza può aggiungersi con specifico riferimento al disconoscimento della con-
formità all'originale documento di “riconoscimento del debito” richiamato alla presente udienza nella parte in cui reca la sottoscrizione del legale rappresentante della società opponente, non sono non appare dirimente ai fini del decidere, ma neppure si estende al disconoscimento del timbro chiaramente riconducibile alla società stessa apposto in uno alla sottoscrizione disconosciuta, a poco rilevando
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la genericità del presunto riconoscimento operato in assenza di somme (che, in ogni caso, ove volesse tenersi in considerazione potrebbe al più rafforzare ulte-
riormente la convinzione in ordine alla sussistenza dei rapporti tra le parti).
Con riguardo alla tempestività del deposito della documentazione alle memorie di parte opposta, poi, non appare fuori luogo poi ricordare che “la pro-
roga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155,
comma 5, c.p.c., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamen-
te al 1° marzo 2006 ma, in forza dell'art. 58, comma 3, della l. n. 69 del 2009, an-
che a quelli già pendenti a tale data, purché - non versandosi in presenza di una norma di interpretazione autentica - si tratti di termini in scadenza dopo l'entrata in vigore del cit. art. 58 (data coincidente con il 4 luglio 2009) e non di termini già scaduti” (Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34672 del 16/11/2021).
Per tutto quanto sin ora detto, questo Tribunale rigetta l'opposizione pro-
posta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispo-
sitivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione all'attività
concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica, ed in perso-
na della dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte oppo-
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sta, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in €.5.077,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, come per legge.
È verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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