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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/05/2024, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
RGL n. 1798/19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 14/05/2024), nella causa n. 1798/2019 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to CLAUDIO MONTALTO e Parte_1 C.F._1 dall'Avv.ta MANUELA CANU;
PARTE RICORRENTE in riassunzione
contro
:
, ass. dall'Avv.to CESARE Controparte_1 P.IVA_1 BOSCHI;
PARTE CONVENUTA in riassunzione
Motivi della decisione Premesso che:
− ha riassunto il processo originariamente instaurato nei suoi Parte_1 confronti dalla ed interrottosi in data Controparte_1
10/10/23 a causa del decesso del proprio difensore, deducendo che:
− con ricorso depositato l'8/10/19 la ha CP_1 Controparte_1 opposto l'atto di precetto notificatole il 1/10/19 quale terzo pignorato e recante l'importo di “€ 24.229,84: per “sorte di cui all'ordinanza” di assegnazione del 5.11.2015 resa nella procedura esecutiva mobiliare (pignoramento presso terzi) iscritta al n. 990/2015 R.G. del Tribunale di Sassari;
€ 309,61: per interessi;
€ 2.798,64: per spese liquidate in ordinanza;
€ 35,77: per interessi;
€ 269,10: comprensivi di accessori, per compensi di precetto”; nell'opposizione, la ha dato atto di CP_1 essere destinataria di pignoramento presso terzi da parte dei creditori della , e e Parte_2 Parte_1 Controparte_2 CP_3 che, con ordinanza del 5.11.2015, il Giudice dell'esecuzione, quantificando il credito di in € 24.229,84, ha così disposto: Pt_1
“ASSEGNA Altresì in pagamento, salvo esazione, ai creditori procedenti
, e (in proporzione al Controparte_2 CP_3 Parte_1 rispettivo credito) a totale soddisfo delle spese di esecuzione e a totale soddisfo del credito vantato, delle somme trimestrali di Euro 3.000 ed Euro 1.500, dovuta dal terzo pignorato Controparte_4 al debitore esecutato ..." in forza del Controparte_5
1 RGL n. 1798/19
canone di affitto di ramo dell'azienda e di suoi immobili;
Parte_2
ha rilevato di aver effettuato pagamenti per € 14.848,05 ai CP_1 creditori (di cui solo € 1.800 al stante la volontà di quest'ultimo di Pt_1 favorire i colleghi), ma di avere poi risolto il contratto di affitto di ramo d'azienda il 30/6/16 e di locazione il 10/11/16 e di avere pertanto interrotto i pagamenti nei confronti dei creditori;
ha dedotto di non aver maturato altri debiti nei confronti della e di avere cessato Parte_2 ogni attività; ha eccepito la nullità del precetto per non essere CP_1 stato notificato il titolo esecutivo, la sopravvenienza di fatti estintivi dell'obbligazione e l'errore nel quantum preteso;
− con memoria difensiva ha rilevato che il titolo è stato Parte_1 notificato in data “07.2019” e, con formula esecutiva del 18/9/19, in data
“.10.19”; di avere ricevuto solo un pagamento di € 1.800 con assegno del 3/6/16, ma con causale diversa e ambigua (“pagamento affitti a favore dipendenti”); che la non ha rispettato le proporzioni CP_1 statuite dall'ordinanza del G.E. e che, in ogni caso, avrebbe dovuto accordare ai tre creditori circa ulteriori € 12.000 in base ai canoni maturati;
che la ha inteso pretestuosamente liberarsi dalle CP_1 obbligazioni di cui all'ordinanza risolvendo i contratti di affitto e locazione e ha posto in essere operazioni societarie e di compravendita di beni in frode alla legge;
che la risulta debitrice di sotto vari CP_1 Parte_2 profili (“a) non le ha mai corrisposto gli importi dovuti in forza dell'ordinanza di assegnazione del 05.11.15 (ciò si evince da estratti conti di doc. 13; b) non le ha mai corrisposto (non risultano fatture Parte_2
o bonifici a riguardo) il quantum dovuto per l'acquisto delle attrezzature, delle imbarcazioni, dei pesci, per un valore di circa euro 200.000,00, c) non le ha mai versato il canone di affitto del ramo di azienda pari ad euro 1.000,00 mensili nel periodo aprile 2015 / novembre 2016 né l'affitto del locale pari ad euro 500,00 mensili, d) non ha mai pagato il corrispettivo dovuto (anche ciò si evince dagli estratti conto di ) per le Parte_2 attrezzature varie per euro 200.000,00 trasferite, prima in affitto e poi proprietà, a suo favore”); che la si occupa ora di ristorazione e CP_1 ha un bilancio che le consente di fare fronte ai debiti;
− fallito il tentativo di conciliazione, il giudice ha ammesso la prova testimoniale dedotta e ha invitato la all'esibizione della CP_1 documentazione relativa all'acquisto ed al pagamento di tutti i beni dalla;
Parte_3
− esperita l'istruttoria orale, il processo è stato interrotto a causa del decesso del difensore di parte opposta;
- con decreto dell'11/01/24 è stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio;
− parte convenuta in riassunzione ha Controparte_1 richiamato le difese in atti chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare:- la nullità ed improcedibilità dell'atto di precetto;
- che la società opponente, terzo pignorato nella procedura esecutiva mobiliare in espositiva, nulla deve più al debitore esecutato Controparte_6
2
[...] RGL n. 1798/19
Agricola e per essa al creditore procedente;
ed altresì - Parte_1
l'infondatezza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata Parte_1 con l'azione intrapresa con l'atto di precetto notificato in data 1.10.2019, con conseguenziale declaratoria di nullità e di improduttività di effetti giuridici;
adottando altresì tutti i provvedimenti del caso;
3)-in ogni caso con vittoria di spese e competenze.”;
− la causa, discussa dalle parti mediante trattazione scritta, viene così decisa.
Ritenuto che:
1. l'eccezione preliminare di nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo è infondata: dal documento n. 1 di parte si evince che il titolo Pt_1
è stato notificato in data 6/6/19 e poi munito di formula esecutiva in data 18/9/19, che nel precetto notificato in data 1/10/19 è stata indicata la data di apposizione della formula esecutiva e che, successivamente, in data 29/10/19, il titolo esecutivo è stato notificato unitamente a precetto;
ebbene, in un caso del tutto analogo (omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato costituito dall'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione all'esito del pignoramento presso terzi), la Suprema Corte, con ordinanza n. 14275/22 ha statuito che “la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo”; ha impugnato il precetto CP_1 contestando, oltre al vizio formale, anche il merito della pretesa, con conseguente avveramento della sanatoria;
2. quanto alla dedotta sopravvenienza di fatti estintivi dell'obbligazione, in particolare la risoluzione dei contratti di affitto di ramo d'azienda e di locazione, deve rilevarsi che dall'esecuzione non derivano al terzo obblighi ulteriori rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di assegnazione;
il terzo non è vincolato a mantenere in essere il contratto su cui poggia l'obbligazione di pagamento nei confronti del creditore procedente e, infatti, Cass. ord. n. 108/23 e sent. 10912/17, hanno chiarito che nell'esecuzione forza iniziata sulla base dell'ordinanza di assegnazione, il terzo pignorato può sempre proporre contestazione sui (soli) fatti sopravvenuti modificativi o estintivi del debito verso il debitore esecutato;
3. sarà poi oggetto di vaglio, qualora sia contestata, l'eventuale natura fraudolenta degli atti posti in essere dal terzo con possibile negazione dell'effetto modificativo od estintivo dedotto;
4. deve quindi chiarirsi che, nel caso di specie, l'obbligo della trova la CP_1 sua fonte, ma anche il suo limite, in quanto statuito dall'ordinanza di assegnazione del G.E. che, individuato il credito di in € 24.229,84, Pt_1 recita: “ASSEGNA Altresì in pagamento, salvo esazione, ai creditori procedenti
, e (in proporzione al rispettivo Controparte_2 CP_3 Parte_1
3 RGL n. 1798/19
credito) a totale soddisfo delle spese di esecuzione e a totale soddisfo del credito vantato, delle somme trimestrali di Euro 3.000 ed Euro 1.500, dovuta dal terzo pignorato al debitore esecutato Controparte_4
..."; Controparte_5
5. non essendo emerso in giudizio il carattere fraudolento delle risoluzioni -la ha pacificamente cambiato ambito di attività (doc. 21 e CP_1 CP_1 cessato l'acquacoltura (cfr. anche testi e , le buste paga CP_3 CP_2 attestanti la risoluzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti al 30.6.2016, le comunicazioni di risoluzione dei rapporti per cessazione attività, Org_1 Org_ l'attestazione di risoluzione di tutti i rapporti di lavoro con il proprio personale per effetto di detta cessazione d'attività, la comunicazione di restituzione del mangime per pesci, la documentazione di cessazione dell'allaccio idrico e dello scarico fognario (doc. da 11 a 15 ))- deve CP_1 ritenersi che tali atti abbiano comportato l'estinzione dell'obbligazione del terzo pignorato;
CP_1
6. d'altro lato, nessun altro credito eventualmente sopravvenuto può formare oggetto di pretese da parte del creditore per il solo fatto della sua insorgenza, non essendo contemplato nell'ordinanza che, come chiarito, costituisce fonte e limite del diritto di quest'ultimo nei confronti del terzo pignorato;
deve pertanto ritenersi irrilevante l'acquisto da parte della di alcune attrezzature CP_1 della , essendo indimostrata, anche in questo caso, la natura CP_7 fraudolenta dell'operazione e potendosi, al più, ritenere possibile che la
, in pacifiche condizioni economiche precarie, abbia accettato Parte_2 condizioni contrattuali al ribasso pur di vendere alcuni dei propri beni;
nessuno dei testi ha peraltro confermato l'allegato intento elusivo dell'operazione;
7. in relazione al dedotto errore nel quantum preteso da , risulta pacifico Pt_1
e/o documentale che:
- i contratti di affitto di ramo d'azienda e di locazione hanno avuto inizio di esecuzione il 3/4/15 e prevedevano i seguenti e rispettivi canoni: € 1000 ed
€ 500 al mese (doc. 5 ); CP_1
- in data 25/9/15 è stato notificato alla il pignoramento presso terzi CP_1 che ha imposto il vincolo sulle somme dovute alla;
Parte_2
- con l'ordinanza di assegnazione del 5/11/15 tali importi sono stati assegnati ai creditori procedenti in proporzione ai rispettivi crediti;
- i contratti hanno avuto risoluzione rispettivamente il 30/6/16 e il 10/11/16 (doc. 6-7 ); CP_1
- ha corrisposto un totale di € 14.848,05 ai creditori pignoranti CP_1
(doc. 3 e 4 ; CP_1
8. a partire dalla notifica del pignoramento presso terzi e fino alle risoluzioni, è dunque maturato un debito di € 9.000 con riferimento all'affitto di ramo d'azienda e di € 6.500 quale canone di locazione, per un totale di € 15.500;
9. risultano pertanto ancora dovuti ai creditori € 651,95;
4 RGL n. 1798/19
10. occorre poi rilevare che pacificamente la non ha rispettato la CP_1 proporzione tra i creditori nell'effettuare i pagamenti: sono stati pagati €
11.330,88 a , € 1.717,17 a ed € 1.800 a;
CP_2 CP_3 Pt_1
11. Solomare allega essere stato lo stesso , ex amministratore della Pt_1
, a chiedere che venissero pagati prima gli ex dipendenti, tuttavia, a Parte_2 fronte dell'avversa contestazione, non deve ritenersi raggiunta la prova di tale circostanza: è vero che il teste amministratore unico della di Tes_1 Parte_2 cui era socio al 50%, ha confermato che vi fosse un tale accordo (“il Pt_1
si è inserito nella procedura di pignoramento dei canoni radicata dai Pt_1 dipendenti e , con l'accordo che preventivamente venissero CP_3 CP_2 pagati prima coloro che erano i reali dipendenti”), ma non sono forniti elementi che consentano di chiarire come e quando fosse venuto a conoscenza di questo accordo e, in assenza di ulteriori riscontri, la sua sola testimonianza non può ritenersi sufficiente ad assolvere l'onere probatorio;
sul capo è stato sentito anche il teste il quale tuttavia, ha riferito di avere ricevuto il saldo di CP_3 quanto dovutogli dalla direttamente dal , con affermazione Parte_2 Pt_1 che contrasta financo con le risultanze documentali (cfr. doc. 3 bonifici
); Org_3
12. ha quindi diritto al pagamento di 1/3 del debito assegnato ai creditori e Pt_1 maturato tra la notifica del pignoramento e le risoluzioni dei contratti, ovvero € 5.166,67;
13. quanto al dedotto pagamento effettuato in favore del di € 1.800 in Pt_1 data 1/6/2016 di cui il creditore contesta l'imputazione, deve rilevarsi che la causale del bonifico risulta chiara e distinta da altre ragioni di credito derivanti dall'intermittente rapporto di lavoro intercorso;
la causale è, infatti, “pagamento affitti a favore dipendenti” (doc. 3 ); pertanto, tale importo deve CP_1 essere scalato dal dovuto, che si riduce ad € 3.366,67;
14. l'opposizione a precetto trova quindi parziale accoglimento;
15. stante la reciproca soccombenza le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione Parte_1 forzata in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Sassari in data 5/11/15 in relazione alle somme eccedenti l'importo di € 3.366,67;
- riduce l'importo portato dal precetto dell'1/10/2019 ad € 3.366,67, oltre interessi e rivalutazione;
- compensa le spese di lite .
Così deciso in Sassari, il 16/5/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 14/05/2024), nella causa n. 1798/2019 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to CLAUDIO MONTALTO e Parte_1 C.F._1 dall'Avv.ta MANUELA CANU;
PARTE RICORRENTE in riassunzione
contro
:
, ass. dall'Avv.to CESARE Controparte_1 P.IVA_1 BOSCHI;
PARTE CONVENUTA in riassunzione
Motivi della decisione Premesso che:
− ha riassunto il processo originariamente instaurato nei suoi Parte_1 confronti dalla ed interrottosi in data Controparte_1
10/10/23 a causa del decesso del proprio difensore, deducendo che:
− con ricorso depositato l'8/10/19 la ha CP_1 Controparte_1 opposto l'atto di precetto notificatole il 1/10/19 quale terzo pignorato e recante l'importo di “€ 24.229,84: per “sorte di cui all'ordinanza” di assegnazione del 5.11.2015 resa nella procedura esecutiva mobiliare (pignoramento presso terzi) iscritta al n. 990/2015 R.G. del Tribunale di Sassari;
€ 309,61: per interessi;
€ 2.798,64: per spese liquidate in ordinanza;
€ 35,77: per interessi;
€ 269,10: comprensivi di accessori, per compensi di precetto”; nell'opposizione, la ha dato atto di CP_1 essere destinataria di pignoramento presso terzi da parte dei creditori della , e e Parte_2 Parte_1 Controparte_2 CP_3 che, con ordinanza del 5.11.2015, il Giudice dell'esecuzione, quantificando il credito di in € 24.229,84, ha così disposto: Pt_1
“ASSEGNA Altresì in pagamento, salvo esazione, ai creditori procedenti
, e (in proporzione al Controparte_2 CP_3 Parte_1 rispettivo credito) a totale soddisfo delle spese di esecuzione e a totale soddisfo del credito vantato, delle somme trimestrali di Euro 3.000 ed Euro 1.500, dovuta dal terzo pignorato Controparte_4 al debitore esecutato ..." in forza del Controparte_5
1 RGL n. 1798/19
canone di affitto di ramo dell'azienda e di suoi immobili;
Parte_2
ha rilevato di aver effettuato pagamenti per € 14.848,05 ai CP_1 creditori (di cui solo € 1.800 al stante la volontà di quest'ultimo di Pt_1 favorire i colleghi), ma di avere poi risolto il contratto di affitto di ramo d'azienda il 30/6/16 e di locazione il 10/11/16 e di avere pertanto interrotto i pagamenti nei confronti dei creditori;
ha dedotto di non aver maturato altri debiti nei confronti della e di avere cessato Parte_2 ogni attività; ha eccepito la nullità del precetto per non essere CP_1 stato notificato il titolo esecutivo, la sopravvenienza di fatti estintivi dell'obbligazione e l'errore nel quantum preteso;
− con memoria difensiva ha rilevato che il titolo è stato Parte_1 notificato in data “07.2019” e, con formula esecutiva del 18/9/19, in data
“.10.19”; di avere ricevuto solo un pagamento di € 1.800 con assegno del 3/6/16, ma con causale diversa e ambigua (“pagamento affitti a favore dipendenti”); che la non ha rispettato le proporzioni CP_1 statuite dall'ordinanza del G.E. e che, in ogni caso, avrebbe dovuto accordare ai tre creditori circa ulteriori € 12.000 in base ai canoni maturati;
che la ha inteso pretestuosamente liberarsi dalle CP_1 obbligazioni di cui all'ordinanza risolvendo i contratti di affitto e locazione e ha posto in essere operazioni societarie e di compravendita di beni in frode alla legge;
che la risulta debitrice di sotto vari CP_1 Parte_2 profili (“a) non le ha mai corrisposto gli importi dovuti in forza dell'ordinanza di assegnazione del 05.11.15 (ciò si evince da estratti conti di doc. 13; b) non le ha mai corrisposto (non risultano fatture Parte_2
o bonifici a riguardo) il quantum dovuto per l'acquisto delle attrezzature, delle imbarcazioni, dei pesci, per un valore di circa euro 200.000,00, c) non le ha mai versato il canone di affitto del ramo di azienda pari ad euro 1.000,00 mensili nel periodo aprile 2015 / novembre 2016 né l'affitto del locale pari ad euro 500,00 mensili, d) non ha mai pagato il corrispettivo dovuto (anche ciò si evince dagli estratti conto di ) per le Parte_2 attrezzature varie per euro 200.000,00 trasferite, prima in affitto e poi proprietà, a suo favore”); che la si occupa ora di ristorazione e CP_1 ha un bilancio che le consente di fare fronte ai debiti;
− fallito il tentativo di conciliazione, il giudice ha ammesso la prova testimoniale dedotta e ha invitato la all'esibizione della CP_1 documentazione relativa all'acquisto ed al pagamento di tutti i beni dalla;
Parte_3
− esperita l'istruttoria orale, il processo è stato interrotto a causa del decesso del difensore di parte opposta;
- con decreto dell'11/01/24 è stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio;
− parte convenuta in riassunzione ha Controparte_1 richiamato le difese in atti chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare:- la nullità ed improcedibilità dell'atto di precetto;
- che la società opponente, terzo pignorato nella procedura esecutiva mobiliare in espositiva, nulla deve più al debitore esecutato Controparte_6
2
[...] RGL n. 1798/19
Agricola e per essa al creditore procedente;
ed altresì - Parte_1
l'infondatezza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata Parte_1 con l'azione intrapresa con l'atto di precetto notificato in data 1.10.2019, con conseguenziale declaratoria di nullità e di improduttività di effetti giuridici;
adottando altresì tutti i provvedimenti del caso;
3)-in ogni caso con vittoria di spese e competenze.”;
− la causa, discussa dalle parti mediante trattazione scritta, viene così decisa.
Ritenuto che:
1. l'eccezione preliminare di nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo è infondata: dal documento n. 1 di parte si evince che il titolo Pt_1
è stato notificato in data 6/6/19 e poi munito di formula esecutiva in data 18/9/19, che nel precetto notificato in data 1/10/19 è stata indicata la data di apposizione della formula esecutiva e che, successivamente, in data 29/10/19, il titolo esecutivo è stato notificato unitamente a precetto;
ebbene, in un caso del tutto analogo (omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato costituito dall'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione all'esito del pignoramento presso terzi), la Suprema Corte, con ordinanza n. 14275/22 ha statuito che “la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo”; ha impugnato il precetto CP_1 contestando, oltre al vizio formale, anche il merito della pretesa, con conseguente avveramento della sanatoria;
2. quanto alla dedotta sopravvenienza di fatti estintivi dell'obbligazione, in particolare la risoluzione dei contratti di affitto di ramo d'azienda e di locazione, deve rilevarsi che dall'esecuzione non derivano al terzo obblighi ulteriori rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di assegnazione;
il terzo non è vincolato a mantenere in essere il contratto su cui poggia l'obbligazione di pagamento nei confronti del creditore procedente e, infatti, Cass. ord. n. 108/23 e sent. 10912/17, hanno chiarito che nell'esecuzione forza iniziata sulla base dell'ordinanza di assegnazione, il terzo pignorato può sempre proporre contestazione sui (soli) fatti sopravvenuti modificativi o estintivi del debito verso il debitore esecutato;
3. sarà poi oggetto di vaglio, qualora sia contestata, l'eventuale natura fraudolenta degli atti posti in essere dal terzo con possibile negazione dell'effetto modificativo od estintivo dedotto;
4. deve quindi chiarirsi che, nel caso di specie, l'obbligo della trova la CP_1 sua fonte, ma anche il suo limite, in quanto statuito dall'ordinanza di assegnazione del G.E. che, individuato il credito di in € 24.229,84, Pt_1 recita: “ASSEGNA Altresì in pagamento, salvo esazione, ai creditori procedenti
, e (in proporzione al rispettivo Controparte_2 CP_3 Parte_1
3 RGL n. 1798/19
credito) a totale soddisfo delle spese di esecuzione e a totale soddisfo del credito vantato, delle somme trimestrali di Euro 3.000 ed Euro 1.500, dovuta dal terzo pignorato al debitore esecutato Controparte_4
..."; Controparte_5
5. non essendo emerso in giudizio il carattere fraudolento delle risoluzioni -la ha pacificamente cambiato ambito di attività (doc. 21 e CP_1 CP_1 cessato l'acquacoltura (cfr. anche testi e , le buste paga CP_3 CP_2 attestanti la risoluzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti al 30.6.2016, le comunicazioni di risoluzione dei rapporti per cessazione attività, Org_1 Org_ l'attestazione di risoluzione di tutti i rapporti di lavoro con il proprio personale per effetto di detta cessazione d'attività, la comunicazione di restituzione del mangime per pesci, la documentazione di cessazione dell'allaccio idrico e dello scarico fognario (doc. da 11 a 15 ))- deve CP_1 ritenersi che tali atti abbiano comportato l'estinzione dell'obbligazione del terzo pignorato;
CP_1
6. d'altro lato, nessun altro credito eventualmente sopravvenuto può formare oggetto di pretese da parte del creditore per il solo fatto della sua insorgenza, non essendo contemplato nell'ordinanza che, come chiarito, costituisce fonte e limite del diritto di quest'ultimo nei confronti del terzo pignorato;
deve pertanto ritenersi irrilevante l'acquisto da parte della di alcune attrezzature CP_1 della , essendo indimostrata, anche in questo caso, la natura CP_7 fraudolenta dell'operazione e potendosi, al più, ritenere possibile che la
, in pacifiche condizioni economiche precarie, abbia accettato Parte_2 condizioni contrattuali al ribasso pur di vendere alcuni dei propri beni;
nessuno dei testi ha peraltro confermato l'allegato intento elusivo dell'operazione;
7. in relazione al dedotto errore nel quantum preteso da , risulta pacifico Pt_1
e/o documentale che:
- i contratti di affitto di ramo d'azienda e di locazione hanno avuto inizio di esecuzione il 3/4/15 e prevedevano i seguenti e rispettivi canoni: € 1000 ed
€ 500 al mese (doc. 5 ); CP_1
- in data 25/9/15 è stato notificato alla il pignoramento presso terzi CP_1 che ha imposto il vincolo sulle somme dovute alla;
Parte_2
- con l'ordinanza di assegnazione del 5/11/15 tali importi sono stati assegnati ai creditori procedenti in proporzione ai rispettivi crediti;
- i contratti hanno avuto risoluzione rispettivamente il 30/6/16 e il 10/11/16 (doc. 6-7 ); CP_1
- ha corrisposto un totale di € 14.848,05 ai creditori pignoranti CP_1
(doc. 3 e 4 ; CP_1
8. a partire dalla notifica del pignoramento presso terzi e fino alle risoluzioni, è dunque maturato un debito di € 9.000 con riferimento all'affitto di ramo d'azienda e di € 6.500 quale canone di locazione, per un totale di € 15.500;
9. risultano pertanto ancora dovuti ai creditori € 651,95;
4 RGL n. 1798/19
10. occorre poi rilevare che pacificamente la non ha rispettato la CP_1 proporzione tra i creditori nell'effettuare i pagamenti: sono stati pagati €
11.330,88 a , € 1.717,17 a ed € 1.800 a;
CP_2 CP_3 Pt_1
11. Solomare allega essere stato lo stesso , ex amministratore della Pt_1
, a chiedere che venissero pagati prima gli ex dipendenti, tuttavia, a Parte_2 fronte dell'avversa contestazione, non deve ritenersi raggiunta la prova di tale circostanza: è vero che il teste amministratore unico della di Tes_1 Parte_2 cui era socio al 50%, ha confermato che vi fosse un tale accordo (“il Pt_1
si è inserito nella procedura di pignoramento dei canoni radicata dai Pt_1 dipendenti e , con l'accordo che preventivamente venissero CP_3 CP_2 pagati prima coloro che erano i reali dipendenti”), ma non sono forniti elementi che consentano di chiarire come e quando fosse venuto a conoscenza di questo accordo e, in assenza di ulteriori riscontri, la sua sola testimonianza non può ritenersi sufficiente ad assolvere l'onere probatorio;
sul capo è stato sentito anche il teste il quale tuttavia, ha riferito di avere ricevuto il saldo di CP_3 quanto dovutogli dalla direttamente dal , con affermazione Parte_2 Pt_1 che contrasta financo con le risultanze documentali (cfr. doc. 3 bonifici
); Org_3
12. ha quindi diritto al pagamento di 1/3 del debito assegnato ai creditori e Pt_1 maturato tra la notifica del pignoramento e le risoluzioni dei contratti, ovvero € 5.166,67;
13. quanto al dedotto pagamento effettuato in favore del di € 1.800 in Pt_1 data 1/6/2016 di cui il creditore contesta l'imputazione, deve rilevarsi che la causale del bonifico risulta chiara e distinta da altre ragioni di credito derivanti dall'intermittente rapporto di lavoro intercorso;
la causale è, infatti, “pagamento affitti a favore dipendenti” (doc. 3 ); pertanto, tale importo deve CP_1 essere scalato dal dovuto, che si riduce ad € 3.366,67;
14. l'opposizione a precetto trova quindi parziale accoglimento;
15. stante la reciproca soccombenza le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione Parte_1 forzata in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Sassari in data 5/11/15 in relazione alle somme eccedenti l'importo di € 3.366,67;
- riduce l'importo portato dal precetto dell'1/10/2019 ad € 3.366,67, oltre interessi e rivalutazione;
- compensa le spese di lite .
Così deciso in Sassari, il 16/5/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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