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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6257 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/09/1984, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandra PONTAROLLO
e
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/10/1978, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela VANZETTO;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono l'accoglimento del ricorso alle seguenti concordate condizioni:
a) cessazione degli effetti civili del matrimonio fra gli stessi contratto in Nove,
in data 16.07.2011 e trascritto presso l'indicato Comune, nell'anno 2011 al n.
5, parte II, Serie A, ordinandosi le necessarie trascrizioni;
Per_ b) affidamento dei figli minori , e in modo condiviso ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori. Essi avranno cura di comunicare l'uno all'altro le informazioni utili sulla loro vita, sui loro problemi e interessi;
c) la casa di abitazione coniugale sita in Marostica, via Levà 22, di proprietà
esclusiva del signor , viene assegnata in uso alla signora Controparte_1
perché vi viva con i figli;
Parte_1
d) il padre terrà con sé i figli ogni quindici giorni dal venerdì alla domenica prima di cena;
tutti i lunedì sera fino al martedì mattina quando li riporterà a scuola;
una settimana durante le vacanze di Natale avendo cura per la vigilia e la festa di Natale che i bambini stiano con l'uno e l'altro genitore;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
due settimane durante l'estate;
e) per il concorso al mantenimento dei figli, il padre corrisponderà alla madre in via anticipata entro il girono 10 (dieci) di ciascun mese l'assegno mensile di
€ 1.200,00-; Il padre altresì concorrerà nelle spese previste nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza ben noto alle parti fino al 100%.
L'assegno unico per i figli sarà richiesto e riscosso dalla madre sig.ra Pt_1
con impegno per il signor di sottoscrivere ogni
[...] Controparte_1
2 documento occorrente;
f) nulla a titolo di assegni per sé;
g) spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/12/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione personale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., decorso il termine previsto dalla legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Nove (VI) in data 16/07/2011.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note scritte ex art. 127
ter c.p.c. depositate in data 8/03/2024 in sostituzione dell'udienza del
14/03/2024, veniva omologata con sentenza n. 908/2024 pubblicata in data
24/04/2024 e passata in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione nei termini di legge.
All'esito dell'udienza del 28/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
3 Giudice relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale omologata con sentenza n. 908/2024 pubblicata in data 24/04/2024 e la data di comparizione delle parti davanti al Giudice
relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
Per_ all'affidamento condiviso dei figli minori , e , alla Per_1 Per_2
prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
4 -le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno interamente poste a carico del padre, come concordato dalle parti;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Marostica, via Levà n. 22, in favore di quale genitore Parte_1
convivente con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Nove (VI) il 16/07/2011 alle condizioni
[...] Controparte_1
in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto
5 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nove (VI) al n. 5, parte II,
serie A, anno 2011;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6257 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/09/1984, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandra PONTAROLLO
e
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/10/1978, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela VANZETTO;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono l'accoglimento del ricorso alle seguenti concordate condizioni:
a) cessazione degli effetti civili del matrimonio fra gli stessi contratto in Nove,
in data 16.07.2011 e trascritto presso l'indicato Comune, nell'anno 2011 al n.
5, parte II, Serie A, ordinandosi le necessarie trascrizioni;
Per_ b) affidamento dei figli minori , e in modo condiviso ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori. Essi avranno cura di comunicare l'uno all'altro le informazioni utili sulla loro vita, sui loro problemi e interessi;
c) la casa di abitazione coniugale sita in Marostica, via Levà 22, di proprietà
esclusiva del signor , viene assegnata in uso alla signora Controparte_1
perché vi viva con i figli;
Parte_1
d) il padre terrà con sé i figli ogni quindici giorni dal venerdì alla domenica prima di cena;
tutti i lunedì sera fino al martedì mattina quando li riporterà a scuola;
una settimana durante le vacanze di Natale avendo cura per la vigilia e la festa di Natale che i bambini stiano con l'uno e l'altro genitore;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
due settimane durante l'estate;
e) per il concorso al mantenimento dei figli, il padre corrisponderà alla madre in via anticipata entro il girono 10 (dieci) di ciascun mese l'assegno mensile di
€ 1.200,00-; Il padre altresì concorrerà nelle spese previste nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza ben noto alle parti fino al 100%.
L'assegno unico per i figli sarà richiesto e riscosso dalla madre sig.ra Pt_1
con impegno per il signor di sottoscrivere ogni
[...] Controparte_1
2 documento occorrente;
f) nulla a titolo di assegni per sé;
g) spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/12/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione personale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., decorso il termine previsto dalla legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Nove (VI) in data 16/07/2011.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note scritte ex art. 127
ter c.p.c. depositate in data 8/03/2024 in sostituzione dell'udienza del
14/03/2024, veniva omologata con sentenza n. 908/2024 pubblicata in data
24/04/2024 e passata in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione nei termini di legge.
All'esito dell'udienza del 28/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
3 Giudice relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale omologata con sentenza n. 908/2024 pubblicata in data 24/04/2024 e la data di comparizione delle parti davanti al Giudice
relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
Per_ all'affidamento condiviso dei figli minori , e , alla Per_1 Per_2
prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
4 -le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno interamente poste a carico del padre, come concordato dalle parti;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Marostica, via Levà n. 22, in favore di quale genitore Parte_1
convivente con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Nove (VI) il 16/07/2011 alle condizioni
[...] Controparte_1
in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto
5 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nove (VI) al n. 5, parte II,
serie A, anno 2011;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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