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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10300/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Annamaria Buffardo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 10300 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 12124/2024 resa dal Giudice di Napoli Nord, e vertente
TRA
, in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliata in Santa Maria Parte_1
Capua Vetere in via Vittorio Emanuele II n. 130 - Coop. Etrusca, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rinaldi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Antonio Del Vecchio;
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Pizza Brà n. 1, presso Controparte_2 CP_2 lo studio degli Avv.ti Monica Benedetti, Riccardo Moretto, Fulvia Squadroni e Giovanni Michelon, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
APPELLATO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l ha proposto Parte_1 tempestivamente appello avverso la sentenza n. 12124/2024, emessa in data 28.01.2022 dal Giudice di pace di Napoli Nord all'esito del giudizio RG n. 8535/2019, pubblicata in data 10.09.2024 e non notificata. Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di autonoma richiesta di estratto di ruolo, apprese dell'esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820140008643341000, avente ad oggetto una contravvenzione del Codice della Strada elevata nel 2012. , quindi, proponeva Controparte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo l'omessa notifica della suddetta cartella e l'intervenuta prescrizione del relativo diritto credito.
L' , costituitasi nel giudizio di primo grado, eccepiva l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione avverso estratto di ruolo e, nel merito, l'avvenuta notifica della cartella al contribuente nonché
l'omessa impugnazione della stessa.
Si costituiva altresì l'Ente impositore, il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea;
in particolare, documentava la regolare notifica del verbale di accertamento della violazione contestata all'opponente e produceva copia dei bollettini di pagamento effettuati, oltre i termini previsti, da quest'ultimo.
Il Giudice di pace, in accoglimento dell'opposizione, annullava la cartella di pagamento e, in ragione dell'intervenuta prescrizione quinquennale, dichiarava l'inesistenza del diritto a procedere alla riscossione del diritto di credito sotteso;
pertanto, condannava l al pagamento di spese di lite Parte_1
e compensava le spese nei confronti del . Controparte_2
L'appellante ha impugnato tale pronuncia deducendo, quali motivi di gravame, l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, la carenza di interesse ad agire nonché la violazione di legge.
Il , con comparsa di costituzione, aderendo alle doglianze anzidette, ha concluso per Controparte_2
l'accoglimento dell'appello e, dunque, per la riforma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure.
L'appellato non si costituito, sebbene ritualmente citato, per cui ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Appare opportuno evidenziare che la possibilità per il contribuente di proporre opposizione all'estratto ruolo, al fine di ottenere l'accertamento negativo del diritto di credito, è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale.
Sul punto, l'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito è stato mutevole, conducendo ad un intervento, prima, del legislatore e, poi, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Al riguardo, difatti, ha assunto valenza dirimente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
In sintesi, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento è ammessa solo a specifiche condizioni. Nel caso in esame, il giudice di prime cure, pronunciatosi successivamente all'entrata in vigore della citata norma, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Si osserva altresì che, quanto all'applicabilità della disposizione richiamata anche con riferimento ai procedimenti pendenti, è intervenuta la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione precisando che: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione” (Cass., Sez. U., n. 26283/2022).
Per le ragioni evidenziate, l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta successivamente rispetto alla pronuncia di primo grado, sussistono i presupposti per compensare ex art. 92
c.p.c. le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 12124/2024 del 28.01.2022, pubblicata Parte_1 il 10.09.2024, il Giudice di pace di Napoli Nord, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 12124/2024, emessa in data 28.01.2022 dal
Giudice di pace di Napoli Nord, pubblicata il 10.09.2024, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado;
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 16.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annamaria Buffardo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Annamaria Buffardo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 10300 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 12124/2024 resa dal Giudice di Napoli Nord, e vertente
TRA
, in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliata in Santa Maria Parte_1
Capua Vetere in via Vittorio Emanuele II n. 130 - Coop. Etrusca, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rinaldi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Antonio Del Vecchio;
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Pizza Brà n. 1, presso Controparte_2 CP_2 lo studio degli Avv.ti Monica Benedetti, Riccardo Moretto, Fulvia Squadroni e Giovanni Michelon, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
APPELLATO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l ha proposto Parte_1 tempestivamente appello avverso la sentenza n. 12124/2024, emessa in data 28.01.2022 dal Giudice di pace di Napoli Nord all'esito del giudizio RG n. 8535/2019, pubblicata in data 10.09.2024 e non notificata. Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di autonoma richiesta di estratto di ruolo, apprese dell'esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820140008643341000, avente ad oggetto una contravvenzione del Codice della Strada elevata nel 2012. , quindi, proponeva Controparte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo l'omessa notifica della suddetta cartella e l'intervenuta prescrizione del relativo diritto credito.
L' , costituitasi nel giudizio di primo grado, eccepiva l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione avverso estratto di ruolo e, nel merito, l'avvenuta notifica della cartella al contribuente nonché
l'omessa impugnazione della stessa.
Si costituiva altresì l'Ente impositore, il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea;
in particolare, documentava la regolare notifica del verbale di accertamento della violazione contestata all'opponente e produceva copia dei bollettini di pagamento effettuati, oltre i termini previsti, da quest'ultimo.
Il Giudice di pace, in accoglimento dell'opposizione, annullava la cartella di pagamento e, in ragione dell'intervenuta prescrizione quinquennale, dichiarava l'inesistenza del diritto a procedere alla riscossione del diritto di credito sotteso;
pertanto, condannava l al pagamento di spese di lite Parte_1
e compensava le spese nei confronti del . Controparte_2
L'appellante ha impugnato tale pronuncia deducendo, quali motivi di gravame, l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, la carenza di interesse ad agire nonché la violazione di legge.
Il , con comparsa di costituzione, aderendo alle doglianze anzidette, ha concluso per Controparte_2
l'accoglimento dell'appello e, dunque, per la riforma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure.
L'appellato non si costituito, sebbene ritualmente citato, per cui ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Appare opportuno evidenziare che la possibilità per il contribuente di proporre opposizione all'estratto ruolo, al fine di ottenere l'accertamento negativo del diritto di credito, è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale.
Sul punto, l'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito è stato mutevole, conducendo ad un intervento, prima, del legislatore e, poi, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Al riguardo, difatti, ha assunto valenza dirimente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
In sintesi, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento è ammessa solo a specifiche condizioni. Nel caso in esame, il giudice di prime cure, pronunciatosi successivamente all'entrata in vigore della citata norma, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Si osserva altresì che, quanto all'applicabilità della disposizione richiamata anche con riferimento ai procedimenti pendenti, è intervenuta la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione precisando che: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione” (Cass., Sez. U., n. 26283/2022).
Per le ragioni evidenziate, l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta successivamente rispetto alla pronuncia di primo grado, sussistono i presupposti per compensare ex art. 92
c.p.c. le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 12124/2024 del 28.01.2022, pubblicata Parte_1 il 10.09.2024, il Giudice di pace di Napoli Nord, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 12124/2024, emessa in data 28.01.2022 dal
Giudice di pace di Napoli Nord, pubblicata il 10.09.2024, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado;
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 16.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annamaria Buffardo