Articolo 72 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 71Articolo 73
Versione
1 gennaio 1992
Art. 72. (Condizioni e tempo dell'intervento) 1. Il terzo comma dell'articolo 525 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire dieci milioni, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529".
Nota all'art. 72:
- Il testo dell' art. 525 del codice di procedura civile , gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 525 (Condizioni e tempo dell'intervento). - Possono intervenire a norma dell'art. 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.
Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da' notizia al creditore pignorante.
Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi L. 10.000.000, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'art. 529".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992