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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019,
promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. CARLA ITRIA BELLU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Sanluri, presso lo studio dell'avv. CAMBONI LUISA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
- Dare atto della rinuncia alla domanda di addebito della separazione al marito;
1 - Disporre l'assegnazione in suo favore, come da accordi, della casa coniugale con arredi e corredi;
- Determinare in euro 500,00 mensili l'assegno da porre in capo al per il suo CP_1
mantenimento.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/07/2019, premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
data 30/10/1983 con , e che dall'unione coniugale erano nati Controparte_1
due figli, maggiorenni ma non pienamente indipendenti giacché il figlio , convivente con la Per_1
madre, svolgeva qualche lavoro occasionale;
di non avere mai svolto attività lavorativa e di essere attualmente impegnata nel quotidiano accudimento dell'anziana madre;
che dopo un periodo di apparente armonia, il comportamento del marito era mutato essendosi egli rivelato un accanito giocatore che ha sperperato le risorse economiche della famiglia, costringendo la moglie a ricorrere all'aiuto economico dei suoi familiari;
che il marito si era progressivamente estraniato anche sul piano del rapporto affettivo e intimo, assentandosi sempre più dal domicilio coniugale;
che aveva cercato invano di avere da lui dei chiarimenti, e aveva poi scoperto egli aveva delle “ambigue”
frequentazioni tramite internet;
che tali tensioni avevano inciso sulle condizioni di salute;
che il convenuto aveva da mesi ormai abbandonato il domicilio coniugale, senza mantenere rapporti con i figli e limitandosi all'invio di somme, peraltro insufficienti al sostentamento della famiglia;
tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che sia pronuncia la separazione con addebito al marito,
disponendo l'assegnazione in suo favore della casa coniugale per abitarvi col figlio , e il Per_1
versamento mensile in capo al convenuto di euro 800,00 quale mantenimento della moglie e del figlio.
Con separato ricorso depositato in data 5/12/2019, iscritto al n. 9524/2019 R.G., anche
[...]
ha adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della separazione, con Controparte_1
assegnazione della casa coniugale alla moglie e previsione di un assegno di euro 50,00 per il suo mantenimento.
2 Il si è altresì costituito nel procedimento instaurato dalla contestato ogni CP_1 Pt_1
addebito di responsabilità circa la rottura dell'unione coniugale, piuttosto riconducibile all'atteggiamento aggressivo e violento della moglie tale da determinarlo a lasciare la casa coniugale per tutelare la propria incolumità, chiedendo quindi la pronuncia della separazione senza addebito, l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, e il rigetto della domanda di mantenimento, da determinare, in subordine, in un importo compatibile con le proprie condizioni economiche e la spesa locativa di euro 350,00 mensili. Ha al riguardo sostenuto che entrambi i figli fossero indipendenti e non più conviventi con la madre, di essere egli titolare di una pensione di euro 1.455,00 al mese mentre la ricorrente assisteva l'anziana madre ricevendo mensilmente la somma di euro 680,00, di accollarsi il debito di euro 30.000,00 da corrispondere in rate di 726,00
euro mensili, con un incremento nel solo mese di marzo a 1.026,00 euro, di cui euro 290,00 per cessione del quinto Finanziaria Pitagora, euro 311,00 per finanziamento BNL, euro 125,00 per carta di credito BNL Credit;
euro 300,00 per lo scoperto, e di avere lasciato nella disponibilità della un automobile per cui sostiene un costo di euro 142,00 mensili. Pt_1
Sentiti coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sentito il figlio Per_1
che ha dichiarato di non dimorare più con la madre e di provvedere autonomamente a sé stesso, e preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di contribuzione al mantenimento del figlio,
disposta la riunione dei procedimenti, con ordinanza del 28/10/2020, il presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separati senza null'altro disporre, tenuto conto dell'introito mensile della ricorrente di 680 euro in ragione della assistenza prestata alla madre, dell'accordo fra le parti per consentire alla di continuare a godere in via esclusiva della casa coniugale, di proprietà di Pt_1
entrambi i coniugi, e di un reddito da pensione del resistente di 1.567,00 euro mensili, gravato da una cessione del quinto di euro 290,00 mensili (contratta in costanza di matrimonio), dal canone di locazione di euro 350,00, dal finanziamento BNL cointestato con rata da 311,00 (scadenza 2021).
Mutato il rito, le parti hanno insistito nelle domande formulate.
Con sentenza parziale pubblicata in data 11/05/2021, è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
La causa, istruita con produzioni documentali, rigettate le ulteriori istanze istruttorie formulate, è
stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
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Deve darsi atto della rinuncia alla domanda di addebito, formulata dalla ricorrente nella udienza di precisazione delle conclusioni.
La ricorrente ha invece insistito per il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Occorre evidenziare che “La separazione comporta la sospensione dei doveri reciproci dei coniugi,
salvo l'assistenza e il mutuo rispetto. L'assegno di mantenimento trova il proprio fondamento proprio nel dovere di assistenza.
L'assegno di mantenimento ha quindi una funzione assistenziale, concretandosi in un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa, ma altresì una funzione perequativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi” (Cassazione, Ord. N.5603/2020).
In altri termini, il diritto all'assegno di mantenimento postula l'esistenza di un significativo divario reddituale fra i coniugi, ma non tende a ripristinare il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio, bensì è volto ad assicurare al richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Deve quindi tenersi conto di un insieme di fattori, non riducibili alla sola sperequazione economica fra i coniugi ma necessariamente involgenti il ruolo svolto nella vita familiare, la durata del matrimonio, l'età e la rispettiva capacità lavorativa.
Nel caso in esame, costituisce circostanza pacifica perché non contestata che la ricorrente non abbia mai svolto attività lavorativa durante il matrimonio, durato 36 anni.
Tuttavia, secondo quanto dalla stessa dichiarato e confermato negli atti difensivi conclusivi, la ricorrente continua a ricevere stabilmente dalla madre 680 euro al mese per l'assistenza a questa prestata, e non vi è modo di ritenere, in mancanza di qualsiasi riscontro a quanto (genericamente)
affermato dalla parte, che tale introito sia stato nel tempo intaccato o eroso dall'incremento delle spese sanitarie e di assistenza alla madre, di cui non si conosce l'introito pensionistico né se percepisca indennità di accompagnamento o altri emolumenti integrativi.
4 Inoltre, per concorde volontà del coniuge, la ricorrente dispone in via esclusiva della casa coniugale, di proprietà di entrambi.
Sotto altro profilo, la documentazione prodotta non appare idonea a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa generica della richiedente, seppur occorra considerare che in ragione dell'età (63 anni) e della assoluta estraneità al mondo del lavoro, siano sempre più ridotte le possibilità di un futuro inserimento lavorativo.
Il resistente evidenzia un reddito medio mensile al netto di imposte e tasse pari a euro 1.600, per dodici mesi (CU/2023, CU/2022, CU/2021), ormai gravato dalla sola spesa locativa di euro 350 al mese, essendo ogni altro debito estinto.
Considerate quindi le rispettive attuali condizioni economiche delle parti, e in particolare lo stabile introito della ricorrente legato all'assistenza prestata alla madre, unito al vantaggio economico di poter godere in via esclusiva della casa coniugale, e i redditi del resistente come evidenziati, per quanto la richiedente abbia svolto il ruolo di casalinga nel lungo corso del matrimonio e ciò possa in astratto determinare il riconoscimento di un contributo al suo mantenimento, allo stato, in quanto provvista di redditi propri, non sono in concreto ravvisabili i presupposti.
Le spese del giudizio devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza parziale n. 1488/2021 è stata pronunciata la separazione dei coniugi, definitivamente pronunciando:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
2. dà atto che per concorde volontà delle parti, la ricorrente resta nel godimento esclusivo della casa coniugale, di proprietà comune ai coniugi;
3. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
4. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 5/11/2024 nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
5 Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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