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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/08/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice delegato rel. est.
3) Ing. Massimo Iovino Giudice tecnico riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1574/2022 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
, con sede legale in Scordia (CT) (P. Parte_1
IVA ), e , nata a [...] il [...] (c.f. P.IVA_1 Parte_2
, n. q. di titolare dell'omonima impresa agricola (P. IVA C.F._1
), entrambe rappresentate e difese, per mandato in atti, dagli Avv. P.IVA_1
Salvatore Giuga e Tommaso Giuga;
– ricorrenti –
E
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Dipartimento della
Presidenza della Regione Siciliana (c.f. , rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ex lege;
- resistente-
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2022, la Parte_1
e , premettendo di essere la prima
[...] Parte_2 proprietaria/comodante e la seconda comodataria, quale titolare dell'omonima impresa agricola individuale, di alcuni appezzamenti di terreno ricadenti nel territorio del Comune di Scordia (CT) meglio infra descritti, rappresentavano che, in occasione delle intense piogge verificatesi nella zona nella giornata del 24 ottobre 2021, tali fondi erano stati interessati dalla esondazione dei rami del torrente “Cave”, le cui acque avevano sommerso le colture esistenti arrecando ad esse ingenti danni, descritti nella perizia redatta dal Dott. Persona_1 versata in atti. Citavano pertanto in giudizio l'Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico della Sicilia - dipartimento della Presidenza della Regione Sicilia competente in materia di demanio idrico fluviale - deducendone la responsabilità, ex art. 2051 e/o ex art. 2043 c.c., e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, nell'ammontare che sarebbe stato accertato anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, su cui rivalutazione e interessi.
Con comparsa depositata il 14 ottobre 2022 si costituiva l''Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia (nel prosieguo solo Autorità di Bacino) la quale chiedeva il rigetto della domanda deducendo, sotto vari aspetti, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando, in ogni caso, i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale per i quali era stato invero deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 29.12.2021 lo stato di emergenza;
in via subordinata, domandava la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa dei danneggiati, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
Istruita la causa a mezzo di c.t.u. collegiale, affidata al dott. agr. ed CP_1 all'ing. la causa è stata posta in decisione con ordinanza del Persona_2
9.5.2025. 3
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
La domanda risarcitoria è fondata nei termini che si diranno.
Secondo la descrizione resa dai consulenti tecnici di ufficio, il fondo in esame, iscritto al Catasto Terreni del Comune di Scordia, al foglio 9 particelle 87,
120,121,123,124,357,358,362,364,365,368,635,637 (con una estensione superficiale catastale pari a 07 ha 57 are 26 ca. ma, al netto della superficie valutabile, di 6,40 ha), nella disponibilità delle parti ricorrenti giusta titoli prodotti in giudizio, è localizzato in un vasto comprensorio, ove prevalgono le morfologie pianeggianti e sub pianeggianti, solcato dal torrente Cave e da due suoi affluenti, il torrente , che il Cave riceve in sinistra subito a valle del fondo, e Persona_3 il torrente , che lo stesso Cave riceve in destra 1,1 km più a valle. Esso, in Per_4 particolare, occupa un tratto compreso tra il Cave – che di fatto margina il fondo lungo tutto il confine sudorientale – e il , posto ad appena un Persona_3 centinaio di metri a nordovest e che poi diviene confinante in corrispondenza del tratto più vallivo del fondo , individuato dalla particella 120. L'intera Pt_1 superficie è impegnata da un aranceto adulto di di circa 20 Parte_3 anni disposto al sesto quadrato 5,5 m x 5,5 m, nel quale intorno al 2016 è stato inserito in controsesto un giovane impianto impiegando le varietà di Parte_4
e Scirè.
La circostanza dell'avvenuto straripamento dei torrenti Cave e e Persona_3 della conseguente inondazione dei terreni dei ricorrenti, di per sé non contestata dall'ente convenuto, ha trovato comunque conferma nelle fotografie prodotte in limine litis dai ricorrenti e riscontrate dai consulenti tecnici di ufficio i quali, all'atto del loro accesso sui luoghi, hanno rinvenuto ancora tracce del violento passaggio delle acque, foriero dell'abbattimento di un muretto e di una recinzione (v. pag.3
e 7 della c.t.u.). 4
Il collegio peritale è pervenuto alla conclusione per cui “dai calcoli eseguiti emerge che i due torrenti, nel tratto in cui lambiscono i terreni della ricorrente, non sono in grado di convogliare la portata di massima piena come quella che si
è verificata nel corso dell'evento del 24 ottobre 2021, indipendentemente dal loro stato di manutenzione, a causa delle ridotte sezioni degli alvei. Ed inoltre, in condizioni di scarsa manutenzione, come sono stati rinvenuti i due torrenti all'atto del sopralluogo, le portate convogliabili risultano ulteriormente ridotte (di circa il
30%) e le esondazioni superiori rispetto a quelle che comunque si sarebbero verificate.” Hanno infatti evidenziato che “all'atto del sopralluogo la situazione di manutenzione dei due torrenti, in varie sezioni, sia all'interno del fondo oggetto di esame, sia in zone esterne è risultata carente con fitta presenza di canne palustri
e vegetazione sul fondo e sulle sponde e attraversamenti stradali con tombini intasati da detriti e da vegetazione ripariale trasportata nel corso dell'evento che, oltre ad aumentare la scabrezza dell'alveo, ne hanno ridotto la sezione utile al deflusso delle acque, come visibile anche dalla documentazione fotografica allegata.” (pag. 19 della consulenza).
I c.t.u., all'esito di uno studio approfondito in relazione al quale hanno offerto, anche nelle risposte alle osservazioni delle parti, puntuale spiegazione in ordine sia alla metodologia adottata sia alla scelta delle stazioni pluviografiche i cui dati sono stati utilizzati, hanno infatti rilevato che l'evento meteorico occorso il 24 ottobre 2021 “ha avuto, con riferimento alla stazione di Lentini, tempi di ritorno superiori ai 200 anni per durata fino a 12 ore e superiore ai 100 anni per la durata di 24 ore di pioggia consecutive. Con riferimento alla stazione di Mineo il tempo di ritorno dell'evento è risultato superiore ai 50 anni fino alla durata di 6 ore, per poi mantenersi maggiore di 30 anni per durata di 12 ore e maggiore di 10 anni per la durata di 24 ore (pag. 16 della consulenza). Alla luce di tali dati statistici, hanno qualificato tale evento come eccezionale. 5
Ritiene, tuttavia, il Collegio di dissentire, valorizzando parametri di natura normativa, da tale valutazione. Il D.Lgs. 23/02/2010 n. 49 – “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”
- classifica infatti le alluvioni, in base alla durata del tempo di ritorno (TR), in: frequenti se con TR fino a 50 anni;
poco frequenti se con TR fino a 200 anni;
scenari di eventi estremi se con TR superiore a 200 anni. Applicando, quindi, i suddetti parametri, un tempo di ritorno di poco più di 50 anni (se riferito ai dati della stazione pluviometrica di Mineo) ovvero di 100-200 anni (se rapportato, complessivamente, ai dati della stazione di Lentini) costituisce evento rispettivamente “poco frequente” ovvero uno “infrequente ma non straordinario”.
A monte, ritiene il Tribunale, con orientamento ormai consolidato, che il metodo basato esclusivamente sui c.d. “tempi di ritorno” deve oggi riconsiderato alla luce dei cambiamenti climatici che hanno investito il Paese negli ultimi anni. Invero, la prevedibilità di una pioggia a carattere alluvionale va accertata con particolare rigore, non potendosi più considerare eventi imprevedibili, ma al contrario drammaticamente prevedibili, fenomeni atmosferici anche di forte intensità, oramai sempre più frequenti (cfr. Cass. 2482/2018, richiamata da Cass.
4588/2022). Pertanto, il caso fortuito o la forza maggiore, che soli esonerano il custode da responsabilità, non possono essere invocati in presenza di fenomeni meteorologici anche particolarmente significativi, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle misure adottate per evitarne l'accadimento e, in particolare, del sistema di deflusso delle acque meteoriche (cfr. Cass.
8466/2020; Cass. 26545/14). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in definitiva, tenuto anche conto del dissesto idrologico in cui versa il Paese,
l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche sostanziano il caso fortuito o la forza maggiore solo quando costituiscono causa sopravvenuta 6
autonomamente sufficiente a determinare l'evento (cfr. tra le altre Cass. 5868/16
e Cass. 18877/2015).
In altre parole, laddove venga acclarato, come nella odierna vicenda, che una adeguata tenuta dei corsi d'acqua, attraverso interventi di manutenzione ordinaria ma anche straordinaria, come la realizzazione di opere atte a garantire un'adeguata sufficienza idraulica degli alvei, avrebbe indubbiamente consentito una maggiore capacità di deflusso mitigando gli allagamenti dei fondi limitrofi, va esclusa la rilevanza eziologica del caso fortuito quale evento causale unico ed autonomo, che solo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., avrebbe potuto escludere la responsabilità dell'Autorità amministrativa competente alla loro gestione.
A tale ultimo riguardo va ricordato che, in virtù della L.R. Regione Sicilia n. 8 dell'8 maggio 2018, gli obblighi di manutenzione dei fiumi, degli alvei e degli argini dei fiumi correlati alla posizione di responsabilità e custodia dell'Amministrazione regionale sul demanio fluviale ex art 2043 e 2051 c.c.
(Cass. SS.UU., sentenza n. 25928 del 05.12.2011) sono transitati all'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, istituita quale dipartimento della
Presidenza della Regione, odierna resistente. Detto Dipartimento ha, infatti, tra i suoi compiti quello di “assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della
Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore.
Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini generici e su presupposti congetturali, dall'Autorità di Bacino. 7
Escluso, per le ragioni sopra esposte, il carattere di eccezionalità delle precipitazioni in esame – giudizio che va effettuato con riferimento al singolo bacino idrografico – nessuna diversa conclusione si trae dalla circostanza che per quell'evento meteorico valutato nel suo complesso sia stato successivamente dichiarato lo stato di emergenza o di calamità naturale poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non anche alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa, le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v. Cass. 2482/18, 14681/19).
Privo di rilievo appare il riferimento alle norme di cui artt. 915 c.c., 916 c.c. e 917
c.c. che sono ormai destinate a disciplinare solo il regime delle acque private
(Cass. Civ. Sent. pubbl. il 20.5.2015, n. 10287).
Parimenti infondato è il richiamo all'art. 9 del R.D. n. 523/1904, non avendo la
Autorità convenuta neppure dedotto, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, in via esclusiva ed effettiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua (cfr. Cass. Civ., SS.UU.,
n. 1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza e non possono, evidentemente, essere tenuti a farsi carico di interventi di natura strutturale per il rimodellamento delle sezioni di un intero corso d'acqua o di un suo tratto significativo (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
Infine i consulenti, nel rispondere alle osservazioni mosse dalla difesa dell'ente convenuto, dopo aver individuato le aree della zona rientranti nella 8
perimetrazione del PAI regionale (Piano Assetto Idrogeologico) per rischio e pericolosità idrogeologica ed idraulica, hanno acclarato che il fondo delle ricorrenti “ricade sempre al di fuori di tali perimetrazioni” (v. pag. 32 della consulenza). Hanno anche precisato, in merito alla paventata violazione dell'art.96 comma f) del R.D. 523/1904, che “All'atto del sopralluogo è stato accertato che i filari delle piante si trovano, per quasi tutta l'estensione del fondo attoreo ad una distanza di oltre 4 metri rispetto al ciglio delle sponde dei due torrenti, per la presenza di una stradella utilizzata per le lavorazioni con mezzi meccanici, ad eccezione di alcuni tratti nei quali i filari sono a distanza inferiore.
Le piantagioni entro gli spazi demaniali ed entro le fasce di rispetto idrauliche non sono state computate nella valutazione dei danni. Non sono stati rilevati inoltre, manufatti entro la distanza di 10 metri dagli argini dei due torrenti “(pag.33-34).
Ancora la difesa erariale, invocando il dettato di cui all'art 1127 commi 1 e 2 c.c., ha dedotto solo assertivamente un concorso di colpa dei danneggiati nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento. Tale assunto è stato comunque smentito dai c.t.u., i quali hanno negato di avere riscontrato comportamenti delle ricorrenti in grado di incidere, anche solo in misura concorrente, sugli eventi dannosi oggetto di causa (pagg.31 e 33 della relazione di c.t.u.).
Nelle risposte alle osservazioni delle parti (ultimo degli allegati dell'elaborato peritale depositato il 13.3.2023), gli ausiliari hanno anche motivatamente escluso la rilevanza, nella eziologia dell'evento, del ponticello insistente sul torrente Fico-
Pecorella nel tratto adiacente al fondo in esame.
Tanto ritenuto sull' an, quanto alla liquidazione dei danni va evidenziato che gli ausiliari hanno effettuato la stima e quantificato in modo analitico le singole voci di spesa sia sulla scorta delle risultanze del loro sopralluogo sia a seguito dell'esame della documentazione prodotta dalle ricorrenti e tenendo conto dei 9
valori di mercato dell'epoca degli agrumi. Si rinvia, sul punto, condividendosene il contenuto, a quanto esplicitato nell'elaborato peritale ma anche nella già indicata nota di risposta alle osservazioni delle parti a specifica ed esaustiva confutazione
– diversamente da quanto lamentato dalla difesa erariale negli scritti conclusivi - di alcuni rilievi mossi dal c.t.p. della Autorità di Bacino.
Il valore economico complessivo del pregiudizio è stato, in conclusione, quantificato nell'ammontare complessivo di € 66.691,00, di cui € 20.166,00 per danni materiali e € 46.525,00 per mancati redditi (cfr. pag. 30 della consulenza).
Siffatto importo, frutto di stime effettuate a marzo del 2023, costituisce l'ammontare del risarcimento a quella data e, trattandosi di voce risarcitoria, va rivalutato al momento di questa decisione, mediante applicazione degli indici
ISTAT, onde assicurare ai danneggiati il valore attuale del danno precedentemente sofferto.
Su tale cifra, devalutata alla data dell'illecito (ottobre 2021), vanno calcolati anche gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
All'esito di tali calcoli, l'Autorità di Bacino va, in conclusione, condannata a pagare a favore delle ricorrenti la complessiva somma di euro 75.063,74 (di cui euro 6.531,77 per interessi).
Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
L'imputazione delle spese di giudizio segue la soccombenza.
Le stesse si liquidano in base al decisum e secondo tariffa (nei valori medi per la fase istruttoria, minimi per le altre fasi, attesa la semplicità e serialità della causa,
e senza applicazione della maggiorazione di cui all'art.1 bis dell'art.4 D.M.
n.55/14, tenuto conto che la ridotta entità delle produzioni documentali avrebbe 10
reso in ogni caso agevole la loro consultazione) nella misura complessiva di euro
9.323,00 per onorari, oltre euro 545,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2024, CPA e IVA come per legge.
Vanno definitivamente posti a carico dell'Autorità di Bacino i costi relativi alle operazioni peritali, già liquidati con decreto emesso nel corso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia a pagare a e a la somma Parte_1 Parte_2 complessiva di euro 75.063,74, oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
Condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia a rifondere alle ricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi di euro
9.323,00 per onorari, oltre euro 545,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2024, CPA e IVA come per legge.
Pone a carico dell'Autorità resistente i costi della c.t.u., già liquidati con decreto in atti.
Palermo, 17.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice delegato rel. est.
3) Ing. Massimo Iovino Giudice tecnico riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1574/2022 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
, con sede legale in Scordia (CT) (P. Parte_1
IVA ), e , nata a [...] il [...] (c.f. P.IVA_1 Parte_2
, n. q. di titolare dell'omonima impresa agricola (P. IVA C.F._1
), entrambe rappresentate e difese, per mandato in atti, dagli Avv. P.IVA_1
Salvatore Giuga e Tommaso Giuga;
– ricorrenti –
E
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Dipartimento della
Presidenza della Regione Siciliana (c.f. , rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ex lege;
- resistente-
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2022, la Parte_1
e , premettendo di essere la prima
[...] Parte_2 proprietaria/comodante e la seconda comodataria, quale titolare dell'omonima impresa agricola individuale, di alcuni appezzamenti di terreno ricadenti nel territorio del Comune di Scordia (CT) meglio infra descritti, rappresentavano che, in occasione delle intense piogge verificatesi nella zona nella giornata del 24 ottobre 2021, tali fondi erano stati interessati dalla esondazione dei rami del torrente “Cave”, le cui acque avevano sommerso le colture esistenti arrecando ad esse ingenti danni, descritti nella perizia redatta dal Dott. Persona_1 versata in atti. Citavano pertanto in giudizio l'Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico della Sicilia - dipartimento della Presidenza della Regione Sicilia competente in materia di demanio idrico fluviale - deducendone la responsabilità, ex art. 2051 e/o ex art. 2043 c.c., e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, nell'ammontare che sarebbe stato accertato anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, su cui rivalutazione e interessi.
Con comparsa depositata il 14 ottobre 2022 si costituiva l''Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia (nel prosieguo solo Autorità di Bacino) la quale chiedeva il rigetto della domanda deducendo, sotto vari aspetti, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando, in ogni caso, i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale per i quali era stato invero deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 29.12.2021 lo stato di emergenza;
in via subordinata, domandava la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa dei danneggiati, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
Istruita la causa a mezzo di c.t.u. collegiale, affidata al dott. agr. ed CP_1 all'ing. la causa è stata posta in decisione con ordinanza del Persona_2
9.5.2025. 3
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
La domanda risarcitoria è fondata nei termini che si diranno.
Secondo la descrizione resa dai consulenti tecnici di ufficio, il fondo in esame, iscritto al Catasto Terreni del Comune di Scordia, al foglio 9 particelle 87,
120,121,123,124,357,358,362,364,365,368,635,637 (con una estensione superficiale catastale pari a 07 ha 57 are 26 ca. ma, al netto della superficie valutabile, di 6,40 ha), nella disponibilità delle parti ricorrenti giusta titoli prodotti in giudizio, è localizzato in un vasto comprensorio, ove prevalgono le morfologie pianeggianti e sub pianeggianti, solcato dal torrente Cave e da due suoi affluenti, il torrente , che il Cave riceve in sinistra subito a valle del fondo, e Persona_3 il torrente , che lo stesso Cave riceve in destra 1,1 km più a valle. Esso, in Per_4 particolare, occupa un tratto compreso tra il Cave – che di fatto margina il fondo lungo tutto il confine sudorientale – e il , posto ad appena un Persona_3 centinaio di metri a nordovest e che poi diviene confinante in corrispondenza del tratto più vallivo del fondo , individuato dalla particella 120. L'intera Pt_1 superficie è impegnata da un aranceto adulto di di circa 20 Parte_3 anni disposto al sesto quadrato 5,5 m x 5,5 m, nel quale intorno al 2016 è stato inserito in controsesto un giovane impianto impiegando le varietà di Parte_4
e Scirè.
La circostanza dell'avvenuto straripamento dei torrenti Cave e e Persona_3 della conseguente inondazione dei terreni dei ricorrenti, di per sé non contestata dall'ente convenuto, ha trovato comunque conferma nelle fotografie prodotte in limine litis dai ricorrenti e riscontrate dai consulenti tecnici di ufficio i quali, all'atto del loro accesso sui luoghi, hanno rinvenuto ancora tracce del violento passaggio delle acque, foriero dell'abbattimento di un muretto e di una recinzione (v. pag.3
e 7 della c.t.u.). 4
Il collegio peritale è pervenuto alla conclusione per cui “dai calcoli eseguiti emerge che i due torrenti, nel tratto in cui lambiscono i terreni della ricorrente, non sono in grado di convogliare la portata di massima piena come quella che si
è verificata nel corso dell'evento del 24 ottobre 2021, indipendentemente dal loro stato di manutenzione, a causa delle ridotte sezioni degli alvei. Ed inoltre, in condizioni di scarsa manutenzione, come sono stati rinvenuti i due torrenti all'atto del sopralluogo, le portate convogliabili risultano ulteriormente ridotte (di circa il
30%) e le esondazioni superiori rispetto a quelle che comunque si sarebbero verificate.” Hanno infatti evidenziato che “all'atto del sopralluogo la situazione di manutenzione dei due torrenti, in varie sezioni, sia all'interno del fondo oggetto di esame, sia in zone esterne è risultata carente con fitta presenza di canne palustri
e vegetazione sul fondo e sulle sponde e attraversamenti stradali con tombini intasati da detriti e da vegetazione ripariale trasportata nel corso dell'evento che, oltre ad aumentare la scabrezza dell'alveo, ne hanno ridotto la sezione utile al deflusso delle acque, come visibile anche dalla documentazione fotografica allegata.” (pag. 19 della consulenza).
I c.t.u., all'esito di uno studio approfondito in relazione al quale hanno offerto, anche nelle risposte alle osservazioni delle parti, puntuale spiegazione in ordine sia alla metodologia adottata sia alla scelta delle stazioni pluviografiche i cui dati sono stati utilizzati, hanno infatti rilevato che l'evento meteorico occorso il 24 ottobre 2021 “ha avuto, con riferimento alla stazione di Lentini, tempi di ritorno superiori ai 200 anni per durata fino a 12 ore e superiore ai 100 anni per la durata di 24 ore di pioggia consecutive. Con riferimento alla stazione di Mineo il tempo di ritorno dell'evento è risultato superiore ai 50 anni fino alla durata di 6 ore, per poi mantenersi maggiore di 30 anni per durata di 12 ore e maggiore di 10 anni per la durata di 24 ore (pag. 16 della consulenza). Alla luce di tali dati statistici, hanno qualificato tale evento come eccezionale. 5
Ritiene, tuttavia, il Collegio di dissentire, valorizzando parametri di natura normativa, da tale valutazione. Il D.Lgs. 23/02/2010 n. 49 – “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”
- classifica infatti le alluvioni, in base alla durata del tempo di ritorno (TR), in: frequenti se con TR fino a 50 anni;
poco frequenti se con TR fino a 200 anni;
scenari di eventi estremi se con TR superiore a 200 anni. Applicando, quindi, i suddetti parametri, un tempo di ritorno di poco più di 50 anni (se riferito ai dati della stazione pluviometrica di Mineo) ovvero di 100-200 anni (se rapportato, complessivamente, ai dati della stazione di Lentini) costituisce evento rispettivamente “poco frequente” ovvero uno “infrequente ma non straordinario”.
A monte, ritiene il Tribunale, con orientamento ormai consolidato, che il metodo basato esclusivamente sui c.d. “tempi di ritorno” deve oggi riconsiderato alla luce dei cambiamenti climatici che hanno investito il Paese negli ultimi anni. Invero, la prevedibilità di una pioggia a carattere alluvionale va accertata con particolare rigore, non potendosi più considerare eventi imprevedibili, ma al contrario drammaticamente prevedibili, fenomeni atmosferici anche di forte intensità, oramai sempre più frequenti (cfr. Cass. 2482/2018, richiamata da Cass.
4588/2022). Pertanto, il caso fortuito o la forza maggiore, che soli esonerano il custode da responsabilità, non possono essere invocati in presenza di fenomeni meteorologici anche particolarmente significativi, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle misure adottate per evitarne l'accadimento e, in particolare, del sistema di deflusso delle acque meteoriche (cfr. Cass.
8466/2020; Cass. 26545/14). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in definitiva, tenuto anche conto del dissesto idrologico in cui versa il Paese,
l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche sostanziano il caso fortuito o la forza maggiore solo quando costituiscono causa sopravvenuta 6
autonomamente sufficiente a determinare l'evento (cfr. tra le altre Cass. 5868/16
e Cass. 18877/2015).
In altre parole, laddove venga acclarato, come nella odierna vicenda, che una adeguata tenuta dei corsi d'acqua, attraverso interventi di manutenzione ordinaria ma anche straordinaria, come la realizzazione di opere atte a garantire un'adeguata sufficienza idraulica degli alvei, avrebbe indubbiamente consentito una maggiore capacità di deflusso mitigando gli allagamenti dei fondi limitrofi, va esclusa la rilevanza eziologica del caso fortuito quale evento causale unico ed autonomo, che solo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., avrebbe potuto escludere la responsabilità dell'Autorità amministrativa competente alla loro gestione.
A tale ultimo riguardo va ricordato che, in virtù della L.R. Regione Sicilia n. 8 dell'8 maggio 2018, gli obblighi di manutenzione dei fiumi, degli alvei e degli argini dei fiumi correlati alla posizione di responsabilità e custodia dell'Amministrazione regionale sul demanio fluviale ex art 2043 e 2051 c.c.
(Cass. SS.UU., sentenza n. 25928 del 05.12.2011) sono transitati all'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, istituita quale dipartimento della
Presidenza della Regione, odierna resistente. Detto Dipartimento ha, infatti, tra i suoi compiti quello di “assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della
Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore.
Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini generici e su presupposti congetturali, dall'Autorità di Bacino. 7
Escluso, per le ragioni sopra esposte, il carattere di eccezionalità delle precipitazioni in esame – giudizio che va effettuato con riferimento al singolo bacino idrografico – nessuna diversa conclusione si trae dalla circostanza che per quell'evento meteorico valutato nel suo complesso sia stato successivamente dichiarato lo stato di emergenza o di calamità naturale poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non anche alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa, le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v. Cass. 2482/18, 14681/19).
Privo di rilievo appare il riferimento alle norme di cui artt. 915 c.c., 916 c.c. e 917
c.c. che sono ormai destinate a disciplinare solo il regime delle acque private
(Cass. Civ. Sent. pubbl. il 20.5.2015, n. 10287).
Parimenti infondato è il richiamo all'art. 9 del R.D. n. 523/1904, non avendo la
Autorità convenuta neppure dedotto, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, in via esclusiva ed effettiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua (cfr. Cass. Civ., SS.UU.,
n. 1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza e non possono, evidentemente, essere tenuti a farsi carico di interventi di natura strutturale per il rimodellamento delle sezioni di un intero corso d'acqua o di un suo tratto significativo (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
Infine i consulenti, nel rispondere alle osservazioni mosse dalla difesa dell'ente convenuto, dopo aver individuato le aree della zona rientranti nella 8
perimetrazione del PAI regionale (Piano Assetto Idrogeologico) per rischio e pericolosità idrogeologica ed idraulica, hanno acclarato che il fondo delle ricorrenti “ricade sempre al di fuori di tali perimetrazioni” (v. pag. 32 della consulenza). Hanno anche precisato, in merito alla paventata violazione dell'art.96 comma f) del R.D. 523/1904, che “All'atto del sopralluogo è stato accertato che i filari delle piante si trovano, per quasi tutta l'estensione del fondo attoreo ad una distanza di oltre 4 metri rispetto al ciglio delle sponde dei due torrenti, per la presenza di una stradella utilizzata per le lavorazioni con mezzi meccanici, ad eccezione di alcuni tratti nei quali i filari sono a distanza inferiore.
Le piantagioni entro gli spazi demaniali ed entro le fasce di rispetto idrauliche non sono state computate nella valutazione dei danni. Non sono stati rilevati inoltre, manufatti entro la distanza di 10 metri dagli argini dei due torrenti “(pag.33-34).
Ancora la difesa erariale, invocando il dettato di cui all'art 1127 commi 1 e 2 c.c., ha dedotto solo assertivamente un concorso di colpa dei danneggiati nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento. Tale assunto è stato comunque smentito dai c.t.u., i quali hanno negato di avere riscontrato comportamenti delle ricorrenti in grado di incidere, anche solo in misura concorrente, sugli eventi dannosi oggetto di causa (pagg.31 e 33 della relazione di c.t.u.).
Nelle risposte alle osservazioni delle parti (ultimo degli allegati dell'elaborato peritale depositato il 13.3.2023), gli ausiliari hanno anche motivatamente escluso la rilevanza, nella eziologia dell'evento, del ponticello insistente sul torrente Fico-
Pecorella nel tratto adiacente al fondo in esame.
Tanto ritenuto sull' an, quanto alla liquidazione dei danni va evidenziato che gli ausiliari hanno effettuato la stima e quantificato in modo analitico le singole voci di spesa sia sulla scorta delle risultanze del loro sopralluogo sia a seguito dell'esame della documentazione prodotta dalle ricorrenti e tenendo conto dei 9
valori di mercato dell'epoca degli agrumi. Si rinvia, sul punto, condividendosene il contenuto, a quanto esplicitato nell'elaborato peritale ma anche nella già indicata nota di risposta alle osservazioni delle parti a specifica ed esaustiva confutazione
– diversamente da quanto lamentato dalla difesa erariale negli scritti conclusivi - di alcuni rilievi mossi dal c.t.p. della Autorità di Bacino.
Il valore economico complessivo del pregiudizio è stato, in conclusione, quantificato nell'ammontare complessivo di € 66.691,00, di cui € 20.166,00 per danni materiali e € 46.525,00 per mancati redditi (cfr. pag. 30 della consulenza).
Siffatto importo, frutto di stime effettuate a marzo del 2023, costituisce l'ammontare del risarcimento a quella data e, trattandosi di voce risarcitoria, va rivalutato al momento di questa decisione, mediante applicazione degli indici
ISTAT, onde assicurare ai danneggiati il valore attuale del danno precedentemente sofferto.
Su tale cifra, devalutata alla data dell'illecito (ottobre 2021), vanno calcolati anche gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
All'esito di tali calcoli, l'Autorità di Bacino va, in conclusione, condannata a pagare a favore delle ricorrenti la complessiva somma di euro 75.063,74 (di cui euro 6.531,77 per interessi).
Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
L'imputazione delle spese di giudizio segue la soccombenza.
Le stesse si liquidano in base al decisum e secondo tariffa (nei valori medi per la fase istruttoria, minimi per le altre fasi, attesa la semplicità e serialità della causa,
e senza applicazione della maggiorazione di cui all'art.1 bis dell'art.4 D.M.
n.55/14, tenuto conto che la ridotta entità delle produzioni documentali avrebbe 10
reso in ogni caso agevole la loro consultazione) nella misura complessiva di euro
9.323,00 per onorari, oltre euro 545,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2024, CPA e IVA come per legge.
Vanno definitivamente posti a carico dell'Autorità di Bacino i costi relativi alle operazioni peritali, già liquidati con decreto emesso nel corso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia a pagare a e a la somma Parte_1 Parte_2 complessiva di euro 75.063,74, oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
Condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia a rifondere alle ricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi di euro
9.323,00 per onorari, oltre euro 545,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2024, CPA e IVA come per legge.
Pone a carico dell'Autorità resistente i costi della c.t.u., già liquidati con decreto in atti.
Palermo, 17.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo