TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1813/2018, promossa da:
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Piave n. 42, presso lo studio dell'Avv. Roberto Santi
Laurini che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ), quale erede di , elettivamente Controparte_2 C.F._1 Persona_1
domiciliata in Grosseto, Piazza A. Cosimini n. 11, presso lo studio dell'avv. Alessandro d'Amato che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
e
(P.I. ) elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_2
Grosseto, Piazza A. Cosimini n. 11, presso lo studio dell'avv. Alessandro d'Amato che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
nonchè
(C.F. ) con la mandataria (già Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5 CP_6
, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Firenze, viale A. Volta n. 72, presso
[...]
lo studio dell'avv. Giancarlo Poggiali che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di intervento;
1 INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 5.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la , in qualità di
[...] Controparte_7 Persona_1
debitore principale e quale fideiussore, allo scopo di sentire pronunciare, previo accertamento dei relativi presupposti, una sentenza dichiarativa dell'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., o in subordine, l'inefficacia o inopponibilità per assenza di meritevolezza, dell'atto a rogito Notaio di
Grosseto del 9.7.2013 (Rep. N. 37567) con cui il citato fideiussore dichiarava unilateralmente di costituire, riservandosi la proprietà, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. un patrimonio destinato al soddisfacimento delle ragioni dei creditori della società nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, poi proposta in data 23.7.2013, relativamente ai beni identificati al NCEU del Comune
di Grosseto al foglio 89 part.lle 6 e 1596 sub. 1.
A sostegno della propria domanda, deduceva:
- Che con atto di fusione del 22.12.2011 e Controparte_8 [...]
si erano fuse in e Controparte_9 Controparte_8 [...]
oop soc. coop. e che con successivo atto di fusione del 24.10.2016 Controparte_9 CP_8
e , e
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
si sono fuse nella nuova società coop. e
[...] Controparte_12 Controparte_13
[...]
- Che le predette banche avevano intrattenuto plurimi rapporti bancari – fin dal 2006 – con la società e con fusa nella di cui Controparte_3 Controparte_14 Controparte_3
si era costituito fideiussore con atto del 19.12.2002 fino a concorrenza della Persona_1
somma di € 1.200.000,00;
- Di aver chiesto ed ottenuto, in data 22.8.2013, il decreto ingiuntivo n. 765/2013,
provvisoriamente esecutivo per la complessiva somma di € 385.344,19 (relativa ai crediti vantati nei confronti delle predette società e derivanti dal contratto di mutuo del 17.11.2006
e successivo atto integrativo del 16.3.2010, dal contratto di mutuo del 25.9.2007 e successivo
2 atto integrativo del 16.3.2010, nonché crediti derivanti dal saldo delle somme dovute per lo scoperto dei c/c n.2452 e 682) oltre interessi, competenze e spese della procedura;
- Di aver appreso che con atto a rogito Notaio di Grosseto del 9.7.2013 (Rep. N. 37567) il fideiussore aveva costituito, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., un patrimonio Persona_1
destinato al soddisfacimento delle ragioni dei creditori della società nell'ambito della procedura di concordato preventivo i beni sopra citati;
- La sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per la revocabilità dell'atto di destinazione,
in quanto: a) l'eventus damni era ravvisabile nella circostanza che la costituzione del vincolo di destinazione patrimoniale aveva compromesso la soddisfazione delle ragioni creditorie,
atteso che contava di soddisfare il proprio credito sui beni personali del fideiussore;
b) la
scientia damni, era ravvisabile nella consapevolezza che, mediante l'atto di disposizione, il debitore stava diminuendo il proprio patrimonio personale e quindi la garanzia spettante ai sensi dell'art. 2740 c.c.;
- che l'atto di disposizione patrimoniale in oggetto non realizzava alcun interesse meritevole di tutela ex art. 2645 ter c.c.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea, deducendo: Persona_1
- l'inammissibilità della domanda attorea in ragione dell'avvenuta omologazione della proposta di concordato e in assenza di espressa impugnazione del decreto di omologa;
- l'infondatezza della domanda poiché l'atto stipulato ex art. 2645 ter c.c. era espressamente finalizzato all'adempimento dei debiti scaduti;
- l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.
- L'infondatezza della domanda subordinata di Parte attrice alla luce della sussistenza del requisito della meritevolezza del vincolo ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.
Si costituiva ex art. 111 c.p.c. con la mandataria (già Controparte_4 CP_15 CP_6
, quale cessionaria di
[...] Controparte_16
come da avviso pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 144 del 13 dicembre 2018, associandosi alle conclusioni formulate dalla cedente.
All'udienza del 2.7.2019 la causa veniva rimessa al Presidente per la riassegnazione al giudice tabellarmente competente.
3 Con ordinanza del 26.5.2020, emessa all'esito dello scambio di note scritte, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con ordinanza del 7.2.2022, emessa all'esito della comparizione delle parti, rigettate le richieste istruttorie, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.4.2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio in ragione del decesso di
. Persona_1
Con ricorso depositato in data 13.7.2023 con la mandataria Controparte_4 CP_15
riassumeva il giudizio.
Si costituiva quale erede di , chiedendo il rigetto della Controparte_2 Persona_1
domanda attorea.
All'udienza del 16.1.2024 venivano sollecitate le parti a ravvisare una soluzione transattiva.
All'udienza del 5.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente occorre evidenziare che solo in data 7.1.2025 si è costituita
[...]
convenuta nel presente giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_3
Al riguardo, deve rilevarsi che la costituzione del convenuto contumace può aver luogo in qualsiasi momento del procedimento fino a quando la casa non sia rimessa in decisione e non è più consentita in un momento successivo, attesa le inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva e l'esercizio della funzione decisoria (cfr. Cass. n. 3363/1998 e Cass. n. 12326/2001).
Sempre in via preliminare, in punto di legittimazione attiva deve rilevarsi che Controparte_4
con la mandataria ha allegato la Gazzetta Ufficiale n. 144 del 13 dicembre
[...] Controparte_5
2018, avente ad oggetto la cessione di crediti derivanti da contratti di finanziamento, incluse le aperture di conto corrente sorti nel periodo tra maggio 1965 e marzo 2018 (quali sono quelli in relazione ai quali è stato emesso il decreto ingiuntivo in data 22.8.2013, il decreto ingiuntivo n.
765/2013).
Al riguardo, deve rilevarsi che la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito
4 medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco. In particolare, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,
contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può
ben costituire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete
(cfr. da ultimo Cass. n. 17944/2023).
Ne consegue che dall'avviso in atti è possibile ritenere ricompresi i crediti oggetto del presente giudizio nell'operazioni di cessione in blocco.
Inoltre, risulta depositata idonea procura rilasciata alla mandataria già Controparte_5 CP_6
registrata in data 10.06.2019 al n. 7880 serie 1T, rep. n. 301902 e racc. n. 34010. Trattasi di una
[...]
procura che, nella misura in cui è estesa a tutti i crediti di cui la società è titolare, è facilmente integrabile con il richiamo all'operazione di cartolarizzazione di cui all'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. n. 144 del 13 dicembre 2018.
Infine, occorre precisare che l'intervento ex art. 111 c.p.c. non comporta alcuna estromissione del cedente, posto che per espressa previsione normativa il processo comunque prosegue tra le parti originarie.
Ciò premesso, nel merito, parte attrice ha chiesto accertarsi i presupposti per l'inefficacia ex art. 2901
c.c. e, in subordine, della nullità per assenza di meritevolezza dell'atto di destinazione ex art. 2645
ter c.p.c. del 9.7.2013 (Rep. N. 37567), con il quale , quale socio della Persona_1 Controparte_3
costituiva un patrimonio destinato, costituito dai beni identificati al NCEU del Comune di Grosseto
al foglio 89 part.lle 6 e 1596 sub. 1, al soddisfacimento delle ragioni dei creditori della società
nell'ambito di una procedura di concordato preventivo. In particolare, con l'atto in Persona_1
oggetto destinava “il suddetto immobile, senza trasferirne la proprietà alla società, a beneficio della massa
5 dei creditori sociali, in modo tale che attraverso la sua alienazione, realizzata sotto la direzione e la vigilanza
degli organi della procedura i creditori medesimi vengano soddisfatti nella misura prevista nel piano in corso
di elaborazione ed instaurazione davanti al Tribunale di Grosseto”.
Ciò detto, la delibazione della domanda di nullità risulta logicamente e giuridicamente prodromica a quella di revocatoria dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione, posto che l'azione di cui all'art. 2901 c.c. presuppone la piena validità dell'atto dispositivo, di cui viene ad essere dichiarata solamente l'inefficacia relativa nei confronti dell'attore.
Parte attrice ha dedotto la nullità dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione sul presupposto della sua funzionalità ad un interesse diverso da quelli espressamente menzionati dall'art. 2645 ter
c.c. e comunque non avente natura “solidaristica” o “di pubblica utilità”.
Al riguardo, deve rilevarsi, come sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, che nell'ipotesi come
è quella in esame, ove il vincolo di destinazione è stato costituito a favore di tutti i creditori del concordato, “deve ritenersi certamente meritevole di tutela il fine perseguito dall'impresa che, anteriormente
al deposito del ricorso per concordato preventivo, costituisca sul patrimonio un vincolo di destinazione ex art.
2645 ter c.c. al fine di consentire la soddisfazione proporzionale dei creditori non muniti di cause di prelazione.
Detta iniziativa consente, infatti, la conoscibilità dello stato di crisi e preserva il patrimonio da eventuali atti
di distrazione o da iniziative destinate ad avvantaggiare solo alcuni creditori in pregiudizio degli altri”.
È, infatti, lo stesso legislatore che, considerando la conservazione dell'impresa un valore costituzionalmente rilevante, al fine di evitarne l'estinzione, ne incentiva il salvataggio tramite l'avvio di procedure concorsuali alternative al fallimento, finalizzate al risanamento dell'impresa ovvero comunque alla conservazione dei complessi produttivi mediante il loro trasferimento a terzi,
relegando il fallimento ad extrema ratio.
Inoltre, occorre precisare che qualora il vincolo di destinazione, seppur costituito al fine del perseguimento di un interesse meritevole di tutela, venga di fatto a pregiudicare gli interessi di soggetti terzi (quali tipicamente, nella fattispecie in oggetto, le confliggenti ragioni dei creditori dei disponenti non avvantaggiati dall'atto), la sanzione tipica non è quella della nullità, bensì la possibile declaratoria dell'inefficacia dell'atto, soggetto a revocatoria.
Ne consegue il rigetto della domanda di nullità dell'atto di destinazione del 9.7.2013.
Quanto alla domanda di inefficacia formulata da parte attrice ex art. 2901 c.c. occorre premettere che in data 24.7.2013 la aveva presentato domanda di ammissione al concordato Controparte_3
6 preventivo (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione) e che nel piano concordatario veniva espressamente contemplato tra l'attivo disponibile derivante da risorse di terzi che “I creditori della CP_3
possono ottenere ulteriore soddisfazione da risorse esterne generatesi in seno alla procedura di Concordato
Preventivo ER SR (subordinate ovviamente alla approvazione del concordato e dalla messa a CP_3
disposizione di un immobile da parte del sig. Tale ulteriore somma ammonta ad euro Persona_1
1.725.000,00 e potrà essere destinata al soddisfacimento dei creditori chirografari senza il rispetto dell'obbligo
dell'ordine dei privilegi trattandosi di risorse esterne” (cfr. doc. 3 cit.).
Inoltre, è risultata circostanza non contestata che e , sia stata CP_17 Controparte_9
convocata per l'eventuale approvazione del piano e che in sede di adunanza dei creditori non abbia espresso alcun voto (cfr. verbale di adunanza doc. 5 cit.), né avesse formulato osservazioni nei 20
giorni successivi alla chiusura de verbale ex art. 178 L.F.
Tale circostanza risulta poi confermata dallo stesso decreto di omologa ex art. 180 L.F. ove il
Tribunale di Grosseto in composizione collegiale, datato 18.9.2014, rigettate le opposizioni proposte da solo da due creditori e procedeva all'omologa del concordato Parte_2 CP_18
preventivo presentato da (cfr. doc. 6 cit.). Controparte_3
Ebbene, parte attrice, pur non esercitando i rimedi previsti dalla legge fallimentare, applicabile nel caso di specie, con il presente giudizio ha inteso proporre domanda di inefficacia dell'atto di destinazione.
Al riguardo deve precisarsi che se l'azione revocatoria costituisce un rimedio generale volto ad ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa di un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, tuttavia, nel caso in cui l'atto pregiudizievole nei confronti del creditore risieda nel conferimento di beni da parte di un terzo debitore a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti da un concordato, il rimedio esperibile dal creditore personale del soggetto conferente –
che cumuli in sé anche la qualità di creditore della società debitrice - sarà costituito non dall'azione revocatoria, ma esclusivamente dall'opposizione alla proposta concordataria e dalla successiva impugnazione della sentenza di omologazione del concordato, da esperirsi, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 183 L. F. pro tempore vigente.
L'art. 183 L.F. prevede, invero che “contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di
appello, la quale pronuncia in camera di consiglio”.
7 Orbene, colui il quale sostenga che un soggetto, che abbia assunto obblighi nei confronti del concordato, l'abbia fatto in frode delle sue ragioni creditorie, ha l'onere di proporre l'opposizione all'omologa del concordato. “Nessuna azione revocatoria individuale può inserirsi "come una lama"
(secondo l'efficace metafora adottata dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni d'udienza) nel contesto
della procedura concorsuale. Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è da tempo condivisa la concezione
processualistica del concordato fallimentare e di quello preventivo (ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 460 del
19/01/1984, Rv. 432695 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 2655 del 23/04/1980, Rv. 406403 -01; Sez. 1, Sentenza n.
4757 del 13/09/1979, Rv. 401341 - 01; Sez.1, Sentenza n. 4159 del 29/09/1977, Rv. 387806 - 01). In virtù di
tale concezione, la sentenza di omologazione del concordato si sovrappone agli accordi delle parti, che ne
costituiscono soltanto il presupposto ed in essa restano assorbiti, obbligando tutti i potenziali soggetti del
rapporto concorsuale, anche rimasti estranei alla relativa pronuncia, in virtù dell'efficacia erga omnes che la
caratterizza (art. 184 primo comma, primo periodo, I. fall.)” (cfr. Cass. n. 26299/2019).
L'efficacia della sentenza di omologazione del concordato, dunque, vincola i creditori del soggetto ammesso al concordato, a nulla rilevando che questi fossero anche creditori dei terzi che abbiano assunto obblighi nei confronti del concordato stesso, poiché una volta formulata e omologata la domanda di concordato preventivo, sul patrimonio del debitore opera il vincolo della c.d.
"cristallizzazione della massa passiva", per effetto del quale vi è l'impossibilità giuridica anche solo di ipotizzare un pregiudizio per il creditore suscettibile di tutela con l'azione revocatoria.
Invero, “qualora la proposta di concordato preventivo dell'imprenditore insolvente offra, a garanzia dei
creditori, anche la cessione dei beni di un terzo non debitore, tale cessione va equiparata, tanto sul piano
sostanziale che su quello processuale, alla cessione dei beni dello stesso debitore, prevista dall'art. 160 legge
fallimentare quale condizione del concordato, essendo entrambe validamente ed efficacemente dirette a
realizzare le finalità proprie di detta procedura concorsuale e, quindi, rimane a questa vincolata e soggetta alle
sue regole. Pertanto, in ordine ai beni ceduti dal terzo non debitore, il Commissario liquidatore ha gli stessi
poteri di disposizione che gli competono sui beni ceduti dal debitore ammesso al concordato" (Cass. 11 maggio
1978, n. 2295).
Ne consegue che anche il creditore che, non solo sia creditore della società, ma anche del disponente,
che ha assunto obblighi nei confronti della procedura, non potrà agire in revocatoria, dovendo proporre opposizione ex art. 180 L.F. che attribuisce il potere di opposizione ai creditori ed a
"qualsiasi interessato” e dunque anche al creditore (cfr. Cass. 2019 cit. che richiama Cass. Sez. 1,
8 Sentenza n. 5327 del 03/10/1988) e ciò in quanto la sentenza di omologazione è obbligatoria anche nei suoi confronti ai sensi dell'art. 184 L.F.
Ne deriva l'inammissibilità, a tutela della garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore per un credito preesistente alla procedura di concordato preventivo, dell'azione revocatoria ordinaria contro un atto di disposizione di un bene che fa parte dell'attivo del concordato di una società di capitali per essere stato ceduto in garanzia del concordato stesso dai terzi debitori dell'attore in revocatoria, attesa la funzionalità del negozio all'attuazione del concordato preventivo,
omologato con sentenza passata in giudicato (Cass. civ. Sez. III Sent., 03/08/2012, n. 13944 (rv.
623638).
Conseguentemente la legittimità del conferimento degli immobili che erano di proprietà di Per_1
alla società doveva essere valutata esclusivamente nell'ambito del concordato preventivo.
[...]
Al riguardo, occorre, inoltre, evidenziare che anche nell'ipotesi in cui il creditore del terzo conferente, che esperisce l'azione pauliana, deducendo un pregiudicato dal vincolo di destinazione,
non sia stato parte nel processo di omologazione, non è concesso altro rimedio, per la rimozione di tale pregiudizio, che quello dell'opposizione ex art. 404 cod. proc. civ. Secondo la giurisprudenza di legittimità “In materia di concordato preventivo, l'offerta di cessione dei beni costituisce inizialmente un
presupposto della proposta di concordato, non ancora attuativo della dismissione dei beni stessi, né di un
vincolo di indisponibilità su di essi in favore della massa dei creditori, mentre, una volta che si sia espressa la
maggioranza dei creditori e sia intervenuta omologazione da parte del tribunale, diventa oggetto di statuizione,
suscettibile di passare in cosa giudicata, con la conseguenza che, verificatosi tale evento, al terzo,
eventualmente pregiudicato dalla cessione e che non sia stato parte nel processo di omologazione o non poteva
esserlo, non è concesso altro rimedio, per la rimozione di tale pregiudizio, che quello dell'opposizione ex art.
404 cod. proc. civ., escludendosi, invece, l'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria” (cfr. Cass. n.
13944/2012 che richiama Cass. 11 aprile 1991, n. 3822).
Ne deriva in conclusione che l'irretrattabilità e obbligatorietà dell'accordo concordatario anche per il creditore dissenziente e soccombente (e a maggior ragione per quello non dissenziente, come nel caso di specie) impedisce il dispiegarsi dell'azione proposta da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014.,
tenendo quale riferimento il credito per il quale si agisce in revocatoria (cfr. Cass. Civ., Sez. VI- 3,
9 Ord., (ud. 27/3/2014) 09.05.2014 n. 10089) e dell'effettività svolta dalle parti e applicando i parametri minimi per la non complessità della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- Rigetta le domande attoree;
- Condanna a Controparte_1
rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 5882,00 Controparte_2
per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge e condanna e CP_19
con la mandataria rifondere alla convenuta
[...] Controparte_5 CP_2
le spese di lite, che si liquidano in € 11.370,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e
[...]
Cpa come per legge
Grosseto, lì 07/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1813/2018, promossa da:
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Piave n. 42, presso lo studio dell'Avv. Roberto Santi
Laurini che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ), quale erede di , elettivamente Controparte_2 C.F._1 Persona_1
domiciliata in Grosseto, Piazza A. Cosimini n. 11, presso lo studio dell'avv. Alessandro d'Amato che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
e
(P.I. ) elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_2
Grosseto, Piazza A. Cosimini n. 11, presso lo studio dell'avv. Alessandro d'Amato che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
nonchè
(C.F. ) con la mandataria (già Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5 CP_6
, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Firenze, viale A. Volta n. 72, presso
[...]
lo studio dell'avv. Giancarlo Poggiali che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di intervento;
1 INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 5.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la , in qualità di
[...] Controparte_7 Persona_1
debitore principale e quale fideiussore, allo scopo di sentire pronunciare, previo accertamento dei relativi presupposti, una sentenza dichiarativa dell'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., o in subordine, l'inefficacia o inopponibilità per assenza di meritevolezza, dell'atto a rogito Notaio di
Grosseto del 9.7.2013 (Rep. N. 37567) con cui il citato fideiussore dichiarava unilateralmente di costituire, riservandosi la proprietà, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. un patrimonio destinato al soddisfacimento delle ragioni dei creditori della società nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, poi proposta in data 23.7.2013, relativamente ai beni identificati al NCEU del Comune
di Grosseto al foglio 89 part.lle 6 e 1596 sub. 1.
A sostegno della propria domanda, deduceva:
- Che con atto di fusione del 22.12.2011 e Controparte_8 [...]
si erano fuse in e Controparte_9 Controparte_8 [...]
oop soc. coop. e che con successivo atto di fusione del 24.10.2016 Controparte_9 CP_8
e , e
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
si sono fuse nella nuova società coop. e
[...] Controparte_12 Controparte_13
[...]
- Che le predette banche avevano intrattenuto plurimi rapporti bancari – fin dal 2006 – con la società e con fusa nella di cui Controparte_3 Controparte_14 Controparte_3
si era costituito fideiussore con atto del 19.12.2002 fino a concorrenza della Persona_1
somma di € 1.200.000,00;
- Di aver chiesto ed ottenuto, in data 22.8.2013, il decreto ingiuntivo n. 765/2013,
provvisoriamente esecutivo per la complessiva somma di € 385.344,19 (relativa ai crediti vantati nei confronti delle predette società e derivanti dal contratto di mutuo del 17.11.2006
e successivo atto integrativo del 16.3.2010, dal contratto di mutuo del 25.9.2007 e successivo
2 atto integrativo del 16.3.2010, nonché crediti derivanti dal saldo delle somme dovute per lo scoperto dei c/c n.2452 e 682) oltre interessi, competenze e spese della procedura;
- Di aver appreso che con atto a rogito Notaio di Grosseto del 9.7.2013 (Rep. N. 37567) il fideiussore aveva costituito, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., un patrimonio Persona_1
destinato al soddisfacimento delle ragioni dei creditori della società nell'ambito della procedura di concordato preventivo i beni sopra citati;
- La sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per la revocabilità dell'atto di destinazione,
in quanto: a) l'eventus damni era ravvisabile nella circostanza che la costituzione del vincolo di destinazione patrimoniale aveva compromesso la soddisfazione delle ragioni creditorie,
atteso che contava di soddisfare il proprio credito sui beni personali del fideiussore;
b) la
scientia damni, era ravvisabile nella consapevolezza che, mediante l'atto di disposizione, il debitore stava diminuendo il proprio patrimonio personale e quindi la garanzia spettante ai sensi dell'art. 2740 c.c.;
- che l'atto di disposizione patrimoniale in oggetto non realizzava alcun interesse meritevole di tutela ex art. 2645 ter c.c.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea, deducendo: Persona_1
- l'inammissibilità della domanda attorea in ragione dell'avvenuta omologazione della proposta di concordato e in assenza di espressa impugnazione del decreto di omologa;
- l'infondatezza della domanda poiché l'atto stipulato ex art. 2645 ter c.c. era espressamente finalizzato all'adempimento dei debiti scaduti;
- l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.
- L'infondatezza della domanda subordinata di Parte attrice alla luce della sussistenza del requisito della meritevolezza del vincolo ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.
Si costituiva ex art. 111 c.p.c. con la mandataria (già Controparte_4 CP_15 CP_6
, quale cessionaria di
[...] Controparte_16
come da avviso pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 144 del 13 dicembre 2018, associandosi alle conclusioni formulate dalla cedente.
All'udienza del 2.7.2019 la causa veniva rimessa al Presidente per la riassegnazione al giudice tabellarmente competente.
3 Con ordinanza del 26.5.2020, emessa all'esito dello scambio di note scritte, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con ordinanza del 7.2.2022, emessa all'esito della comparizione delle parti, rigettate le richieste istruttorie, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.4.2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio in ragione del decesso di
. Persona_1
Con ricorso depositato in data 13.7.2023 con la mandataria Controparte_4 CP_15
riassumeva il giudizio.
Si costituiva quale erede di , chiedendo il rigetto della Controparte_2 Persona_1
domanda attorea.
All'udienza del 16.1.2024 venivano sollecitate le parti a ravvisare una soluzione transattiva.
All'udienza del 5.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente occorre evidenziare che solo in data 7.1.2025 si è costituita
[...]
convenuta nel presente giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_3
Al riguardo, deve rilevarsi che la costituzione del convenuto contumace può aver luogo in qualsiasi momento del procedimento fino a quando la casa non sia rimessa in decisione e non è più consentita in un momento successivo, attesa le inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva e l'esercizio della funzione decisoria (cfr. Cass. n. 3363/1998 e Cass. n. 12326/2001).
Sempre in via preliminare, in punto di legittimazione attiva deve rilevarsi che Controparte_4
con la mandataria ha allegato la Gazzetta Ufficiale n. 144 del 13 dicembre
[...] Controparte_5
2018, avente ad oggetto la cessione di crediti derivanti da contratti di finanziamento, incluse le aperture di conto corrente sorti nel periodo tra maggio 1965 e marzo 2018 (quali sono quelli in relazione ai quali è stato emesso il decreto ingiuntivo in data 22.8.2013, il decreto ingiuntivo n.
765/2013).
Al riguardo, deve rilevarsi che la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito
4 medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco. In particolare, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,
contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può
ben costituire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete
(cfr. da ultimo Cass. n. 17944/2023).
Ne consegue che dall'avviso in atti è possibile ritenere ricompresi i crediti oggetto del presente giudizio nell'operazioni di cessione in blocco.
Inoltre, risulta depositata idonea procura rilasciata alla mandataria già Controparte_5 CP_6
registrata in data 10.06.2019 al n. 7880 serie 1T, rep. n. 301902 e racc. n. 34010. Trattasi di una
[...]
procura che, nella misura in cui è estesa a tutti i crediti di cui la società è titolare, è facilmente integrabile con il richiamo all'operazione di cartolarizzazione di cui all'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. n. 144 del 13 dicembre 2018.
Infine, occorre precisare che l'intervento ex art. 111 c.p.c. non comporta alcuna estromissione del cedente, posto che per espressa previsione normativa il processo comunque prosegue tra le parti originarie.
Ciò premesso, nel merito, parte attrice ha chiesto accertarsi i presupposti per l'inefficacia ex art. 2901
c.c. e, in subordine, della nullità per assenza di meritevolezza dell'atto di destinazione ex art. 2645
ter c.p.c. del 9.7.2013 (Rep. N. 37567), con il quale , quale socio della Persona_1 Controparte_3
costituiva un patrimonio destinato, costituito dai beni identificati al NCEU del Comune di Grosseto
al foglio 89 part.lle 6 e 1596 sub. 1, al soddisfacimento delle ragioni dei creditori della società
nell'ambito di una procedura di concordato preventivo. In particolare, con l'atto in Persona_1
oggetto destinava “il suddetto immobile, senza trasferirne la proprietà alla società, a beneficio della massa
5 dei creditori sociali, in modo tale che attraverso la sua alienazione, realizzata sotto la direzione e la vigilanza
degli organi della procedura i creditori medesimi vengano soddisfatti nella misura prevista nel piano in corso
di elaborazione ed instaurazione davanti al Tribunale di Grosseto”.
Ciò detto, la delibazione della domanda di nullità risulta logicamente e giuridicamente prodromica a quella di revocatoria dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione, posto che l'azione di cui all'art. 2901 c.c. presuppone la piena validità dell'atto dispositivo, di cui viene ad essere dichiarata solamente l'inefficacia relativa nei confronti dell'attore.
Parte attrice ha dedotto la nullità dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione sul presupposto della sua funzionalità ad un interesse diverso da quelli espressamente menzionati dall'art. 2645 ter
c.c. e comunque non avente natura “solidaristica” o “di pubblica utilità”.
Al riguardo, deve rilevarsi, come sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, che nell'ipotesi come
è quella in esame, ove il vincolo di destinazione è stato costituito a favore di tutti i creditori del concordato, “deve ritenersi certamente meritevole di tutela il fine perseguito dall'impresa che, anteriormente
al deposito del ricorso per concordato preventivo, costituisca sul patrimonio un vincolo di destinazione ex art.
2645 ter c.c. al fine di consentire la soddisfazione proporzionale dei creditori non muniti di cause di prelazione.
Detta iniziativa consente, infatti, la conoscibilità dello stato di crisi e preserva il patrimonio da eventuali atti
di distrazione o da iniziative destinate ad avvantaggiare solo alcuni creditori in pregiudizio degli altri”.
È, infatti, lo stesso legislatore che, considerando la conservazione dell'impresa un valore costituzionalmente rilevante, al fine di evitarne l'estinzione, ne incentiva il salvataggio tramite l'avvio di procedure concorsuali alternative al fallimento, finalizzate al risanamento dell'impresa ovvero comunque alla conservazione dei complessi produttivi mediante il loro trasferimento a terzi,
relegando il fallimento ad extrema ratio.
Inoltre, occorre precisare che qualora il vincolo di destinazione, seppur costituito al fine del perseguimento di un interesse meritevole di tutela, venga di fatto a pregiudicare gli interessi di soggetti terzi (quali tipicamente, nella fattispecie in oggetto, le confliggenti ragioni dei creditori dei disponenti non avvantaggiati dall'atto), la sanzione tipica non è quella della nullità, bensì la possibile declaratoria dell'inefficacia dell'atto, soggetto a revocatoria.
Ne consegue il rigetto della domanda di nullità dell'atto di destinazione del 9.7.2013.
Quanto alla domanda di inefficacia formulata da parte attrice ex art. 2901 c.c. occorre premettere che in data 24.7.2013 la aveva presentato domanda di ammissione al concordato Controparte_3
6 preventivo (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione) e che nel piano concordatario veniva espressamente contemplato tra l'attivo disponibile derivante da risorse di terzi che “I creditori della CP_3
possono ottenere ulteriore soddisfazione da risorse esterne generatesi in seno alla procedura di Concordato
Preventivo ER SR (subordinate ovviamente alla approvazione del concordato e dalla messa a CP_3
disposizione di un immobile da parte del sig. Tale ulteriore somma ammonta ad euro Persona_1
1.725.000,00 e potrà essere destinata al soddisfacimento dei creditori chirografari senza il rispetto dell'obbligo
dell'ordine dei privilegi trattandosi di risorse esterne” (cfr. doc. 3 cit.).
Inoltre, è risultata circostanza non contestata che e , sia stata CP_17 Controparte_9
convocata per l'eventuale approvazione del piano e che in sede di adunanza dei creditori non abbia espresso alcun voto (cfr. verbale di adunanza doc. 5 cit.), né avesse formulato osservazioni nei 20
giorni successivi alla chiusura de verbale ex art. 178 L.F.
Tale circostanza risulta poi confermata dallo stesso decreto di omologa ex art. 180 L.F. ove il
Tribunale di Grosseto in composizione collegiale, datato 18.9.2014, rigettate le opposizioni proposte da solo da due creditori e procedeva all'omologa del concordato Parte_2 CP_18
preventivo presentato da (cfr. doc. 6 cit.). Controparte_3
Ebbene, parte attrice, pur non esercitando i rimedi previsti dalla legge fallimentare, applicabile nel caso di specie, con il presente giudizio ha inteso proporre domanda di inefficacia dell'atto di destinazione.
Al riguardo deve precisarsi che se l'azione revocatoria costituisce un rimedio generale volto ad ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa di un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, tuttavia, nel caso in cui l'atto pregiudizievole nei confronti del creditore risieda nel conferimento di beni da parte di un terzo debitore a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti da un concordato, il rimedio esperibile dal creditore personale del soggetto conferente –
che cumuli in sé anche la qualità di creditore della società debitrice - sarà costituito non dall'azione revocatoria, ma esclusivamente dall'opposizione alla proposta concordataria e dalla successiva impugnazione della sentenza di omologazione del concordato, da esperirsi, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 183 L. F. pro tempore vigente.
L'art. 183 L.F. prevede, invero che “contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di
appello, la quale pronuncia in camera di consiglio”.
7 Orbene, colui il quale sostenga che un soggetto, che abbia assunto obblighi nei confronti del concordato, l'abbia fatto in frode delle sue ragioni creditorie, ha l'onere di proporre l'opposizione all'omologa del concordato. “Nessuna azione revocatoria individuale può inserirsi "come una lama"
(secondo l'efficace metafora adottata dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni d'udienza) nel contesto
della procedura concorsuale. Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è da tempo condivisa la concezione
processualistica del concordato fallimentare e di quello preventivo (ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 460 del
19/01/1984, Rv. 432695 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 2655 del 23/04/1980, Rv. 406403 -01; Sez. 1, Sentenza n.
4757 del 13/09/1979, Rv. 401341 - 01; Sez.1, Sentenza n. 4159 del 29/09/1977, Rv. 387806 - 01). In virtù di
tale concezione, la sentenza di omologazione del concordato si sovrappone agli accordi delle parti, che ne
costituiscono soltanto il presupposto ed in essa restano assorbiti, obbligando tutti i potenziali soggetti del
rapporto concorsuale, anche rimasti estranei alla relativa pronuncia, in virtù dell'efficacia erga omnes che la
caratterizza (art. 184 primo comma, primo periodo, I. fall.)” (cfr. Cass. n. 26299/2019).
L'efficacia della sentenza di omologazione del concordato, dunque, vincola i creditori del soggetto ammesso al concordato, a nulla rilevando che questi fossero anche creditori dei terzi che abbiano assunto obblighi nei confronti del concordato stesso, poiché una volta formulata e omologata la domanda di concordato preventivo, sul patrimonio del debitore opera il vincolo della c.d.
"cristallizzazione della massa passiva", per effetto del quale vi è l'impossibilità giuridica anche solo di ipotizzare un pregiudizio per il creditore suscettibile di tutela con l'azione revocatoria.
Invero, “qualora la proposta di concordato preventivo dell'imprenditore insolvente offra, a garanzia dei
creditori, anche la cessione dei beni di un terzo non debitore, tale cessione va equiparata, tanto sul piano
sostanziale che su quello processuale, alla cessione dei beni dello stesso debitore, prevista dall'art. 160 legge
fallimentare quale condizione del concordato, essendo entrambe validamente ed efficacemente dirette a
realizzare le finalità proprie di detta procedura concorsuale e, quindi, rimane a questa vincolata e soggetta alle
sue regole. Pertanto, in ordine ai beni ceduti dal terzo non debitore, il Commissario liquidatore ha gli stessi
poteri di disposizione che gli competono sui beni ceduti dal debitore ammesso al concordato" (Cass. 11 maggio
1978, n. 2295).
Ne consegue che anche il creditore che, non solo sia creditore della società, ma anche del disponente,
che ha assunto obblighi nei confronti della procedura, non potrà agire in revocatoria, dovendo proporre opposizione ex art. 180 L.F. che attribuisce il potere di opposizione ai creditori ed a
"qualsiasi interessato” e dunque anche al creditore (cfr. Cass. 2019 cit. che richiama Cass. Sez. 1,
8 Sentenza n. 5327 del 03/10/1988) e ciò in quanto la sentenza di omologazione è obbligatoria anche nei suoi confronti ai sensi dell'art. 184 L.F.
Ne deriva l'inammissibilità, a tutela della garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore per un credito preesistente alla procedura di concordato preventivo, dell'azione revocatoria ordinaria contro un atto di disposizione di un bene che fa parte dell'attivo del concordato di una società di capitali per essere stato ceduto in garanzia del concordato stesso dai terzi debitori dell'attore in revocatoria, attesa la funzionalità del negozio all'attuazione del concordato preventivo,
omologato con sentenza passata in giudicato (Cass. civ. Sez. III Sent., 03/08/2012, n. 13944 (rv.
623638).
Conseguentemente la legittimità del conferimento degli immobili che erano di proprietà di Per_1
alla società doveva essere valutata esclusivamente nell'ambito del concordato preventivo.
[...]
Al riguardo, occorre, inoltre, evidenziare che anche nell'ipotesi in cui il creditore del terzo conferente, che esperisce l'azione pauliana, deducendo un pregiudicato dal vincolo di destinazione,
non sia stato parte nel processo di omologazione, non è concesso altro rimedio, per la rimozione di tale pregiudizio, che quello dell'opposizione ex art. 404 cod. proc. civ. Secondo la giurisprudenza di legittimità “In materia di concordato preventivo, l'offerta di cessione dei beni costituisce inizialmente un
presupposto della proposta di concordato, non ancora attuativo della dismissione dei beni stessi, né di un
vincolo di indisponibilità su di essi in favore della massa dei creditori, mentre, una volta che si sia espressa la
maggioranza dei creditori e sia intervenuta omologazione da parte del tribunale, diventa oggetto di statuizione,
suscettibile di passare in cosa giudicata, con la conseguenza che, verificatosi tale evento, al terzo,
eventualmente pregiudicato dalla cessione e che non sia stato parte nel processo di omologazione o non poteva
esserlo, non è concesso altro rimedio, per la rimozione di tale pregiudizio, che quello dell'opposizione ex art.
404 cod. proc. civ., escludendosi, invece, l'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria” (cfr. Cass. n.
13944/2012 che richiama Cass. 11 aprile 1991, n. 3822).
Ne deriva in conclusione che l'irretrattabilità e obbligatorietà dell'accordo concordatario anche per il creditore dissenziente e soccombente (e a maggior ragione per quello non dissenziente, come nel caso di specie) impedisce il dispiegarsi dell'azione proposta da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014.,
tenendo quale riferimento il credito per il quale si agisce in revocatoria (cfr. Cass. Civ., Sez. VI- 3,
9 Ord., (ud. 27/3/2014) 09.05.2014 n. 10089) e dell'effettività svolta dalle parti e applicando i parametri minimi per la non complessità della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- Rigetta le domande attoree;
- Condanna a Controparte_1
rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 5882,00 Controparte_2
per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge e condanna e CP_19
con la mandataria rifondere alla convenuta
[...] Controparte_5 CP_2
le spese di lite, che si liquidano in € 11.370,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e
[...]
Cpa come per legge
Grosseto, lì 07/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
10