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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 15/10/2024 al n. 2147/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. MALVEZZI CINZIA, elettivamente domiciliata in Piazza Castello, 24
SUZZARA presso lo studio dell'avv. MALVEZZI CINZIA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
22/05/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI - per e : “Le parti Parte_1 CP_1
personalmente confermano di volersi separare. Il Sig. corrisponderà un CP_1
assegno mensile alla moglie di euro 350 mensili con Parte_1
rivalutazione annuale agli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2025”
- per Pubblico Ministero: “Visto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione la parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in PESCHIERA DEL GARDA in data 01/06/1985 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 9, parte II,
serie A, anno 1985) chiedeva la separazione dal marito. Il marito, pur non costituendosi, compariva personalmente all'udienza del 22/05/2025 e dopo discussione tra le parti queste raggiungevano infine l'accordo trascritto in epigrafe che va accolto.
L'accordo raggiunto dalle parti non è contrario alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
pagina 2 di 3 3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PESCHIERA DEL
GARDA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(atto n. 9, parte II, serie A, anno 1985);
4) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 15/10/2024 al n. 2147/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. MALVEZZI CINZIA, elettivamente domiciliata in Piazza Castello, 24
SUZZARA presso lo studio dell'avv. MALVEZZI CINZIA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
22/05/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI - per e : “Le parti Parte_1 CP_1
personalmente confermano di volersi separare. Il Sig. corrisponderà un CP_1
assegno mensile alla moglie di euro 350 mensili con Parte_1
rivalutazione annuale agli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2025”
- per Pubblico Ministero: “Visto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione la parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in PESCHIERA DEL GARDA in data 01/06/1985 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 9, parte II,
serie A, anno 1985) chiedeva la separazione dal marito. Il marito, pur non costituendosi, compariva personalmente all'udienza del 22/05/2025 e dopo discussione tra le parti queste raggiungevano infine l'accordo trascritto in epigrafe che va accolto.
L'accordo raggiunto dalle parti non è contrario alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
pagina 2 di 3 3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PESCHIERA DEL
GARDA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(atto n. 9, parte II, serie A, anno 1985);
4) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3