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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/03/2024, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 21/03/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2310 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NOCIFORA TIRANNO MARIELLA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARRAS MARIA CHIARA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/07/2023 , il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere titolare della prestazione INVCIV n. 07154575 in relazione alla quale l' CP_1
in data 13.12.2023 adottava provvedimento notificato a mezzo raccomandata a/r n. 66479944840-0 del 13.01.2023 avente ad oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione della
Sig.ra cat. INVCIV n. 07154575” e con cui veniva comunicato che: “a seguito di Parte_1
verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.08.2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07154775 per un importo complessivo di € 3.151,90 per i seguenti motivi: è stata corrisposta una pensione di invalidità civile non spettante”.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva prescrizione, illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1
chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è titolare, Parte_1 che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
L' , dal canto suo, contesta e afferma che l'indebito ha ad oggetto ratei di indennità di CP_1
accompagnamento non più dovuti a seguito di visita di revisione del 23.2.2022 all'esito della quale la è risultata priva del necessario requisito sanitario. Pt_1
A questo punto, appare opportuno richiamare le regole specifiche che ricorrono per l'indebito assistenziale – nel cui alveo va ricondotto l'odierno contendere - connesso al venire meno dei requisiti sanitari.
L'art. 37, comma 8 della l. 448 del 1998 prevede infatti che: “in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.”
CP_ Tale disposizione prevede pertanto la possibilità per l' di recuperare le somme indebitamente erogate purché ciò avvenga in un determinato e ragionevole arco di tempo tale da non generare nell'assistito una situazione di affidamento.
In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte con la sentenza n. 29419 del 2018: “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò
a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario, la suprema Corte ha in particolare affermato che "L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.". (cfr. Cass 24180/2022).
Nel caso di specie, dalle deduzioni dell' resistente, nonché dalla documentazione CP_1
allegata in atti, risulta che l'esito negativo della visita di revisione sia stato comunicato alla con Pt_1
raccomandata A/R ricevuta il 9.3.2022 (cfr. documentazione in atti), né la parte ricorrente ha inteso disconoscere la veridicità del documento attestante l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'esito della visita medica, esito che, anzi, essa ricorrente ha candidamente confermato di conoscere come si evince dalla narrativa del ricorso.
A questo punto, appare evidente che non ricorra, nel caso di specie, alcun legittimo affidamento in capo alla ricorrente che ha continuato ad incassare ratei di indennità di accompagnamento che sapeva non esser spettanti.
La domanda va, sol per questo, rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 07/07/2023 , Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 21/03/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena