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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
Ufficio del Giudice Tutelare
R.G. 332/2025 V.G.
Il Giudice Tutelare,
a scioglimento della riserva che precede;
letto il ricorso con il quale , nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1
minore , nata a [...] il [...], ha chiesto l'autorizzazione al rilascio della carta di Persona_1 identità valida per l'espatrio in favore della figlia minore;
preso atto che con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.03.2025, , Controparte_1
nato a [...] il [...], nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ha manifestato il proprio consenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio in favore della figlia nonché all'effettuazione da parte della figlia minore al viaggio meglio specificato Persona_1
in ricorso – consenso ribadito in occasione dell'udienza del 17.03.2025; rilevato che ai sensi dell'art. 3, lettera b), della legge n. 1185/1967, l'autorizzazione al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio a favore del minore non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore;
ritenuto dunque che debba essere dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio; osservato che il resistente, in via riconvenzionale, ha chiesto aprirsi un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c. in relazione all'attuazione dei provvedimenti assunti in sede di divorzio per il ripristino dei rapporti padre – figlia con incarico ai Servizi competenti;
ritenuta l'inammissibilità della detta domanda poiché non presente profili di connessione con quella in esame nella presente sede – potendo, peraltro, il Pace presentare istanza a tal fine presso la
Cancelleria dell'Ufficio di Volontaria Giurisdizione;
ritenuto, sulla scorta dell'esito del procedimento, di dover compensare le spese di lite;
P.Q.M.
dichiara il non luogo a provvedere sulla istanza di autorizzazione, dando atto che entrambi i genitori della minore hanno manifestato il consenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia;
dichiara inammissibile ogni altra richiesta;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Marsala, il 18.03.2025
Il Giudice Tutelare
EN BA