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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data
7-3-2025 preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 6-2-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 20-1-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9992/2023 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
C.F.: , rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Raffaele C.F._1
Ciccarelli e Alessandro Di Genova, con cui elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla via
Dicearchia n. 1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 25-5-2023 parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa avanzata dall' di CP_1 restituzione dell'indebito di € 2.025,81, per le causali esposte e, per l'effetto, condannare l' in CP_1
p.l.r.p.t., alla restituzione delle somme nelle more eventualmente trattenute;
condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”. Ha esposto di essere titolare di pensione di reversibilità cat. SOCOM n. 38511913 dal mese di dicembre 2006, nonché di pensione di vecchiaia cat. VOCOM n. 36518403 con decorrenza dal gennaio 2020; che, con raccomandata a/r n. 66479874344-00 notificata il 5.1.2023, l' CP_1 informava la ricorrente “che a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
01/01/2020 al 30/11/2020, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. SOCOM n. 38511913 per un importo complessivo di euro 2.025,81 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi e superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; che in data 7/2/2023 proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale senza esito;
che entrambe le prestazioni pensionistiche sono gestite ed erogate dall' , per cui l' era perfettamente a conoscenza della situazione reddituale della CP_1 CP_1 ricorrente;
che l' aveva provveduto a verificare la sussistenza dell'indebito insorto nel 2020 CP_1 tardivamente, solo nel 2023. In diritto, ha rappresentato che in materia di indebito previdenziale si sono succedute le disposizioni previste dall'art. 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1942, n. 1442, dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e, infine, dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; che tale ultima norma prevede al 1° comma “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la
1 1 ripetibilità delle somme indebitamente percepite”, e al 2° comma prescrive un termine perentorio annuale per il recupero delle somme (l “procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”); che nella fattispecie non è ravvisabile alcun comportamento doloso del titolare del beneficio previdenziale in questione, per cui deve trovare piena applicazione quanto disposto dall'art. 13 della L. 412/91. Tanto premesso, eccepita la illegittimità e tardività del provvedimento di recupero dell'indebito, conveniva in giudizio l' rassegnando le conclusioni esposte. CP_1 Si costituiva l' , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1 Deduceva in particolare che l'indebito per cui è causa, attinente ai ratei pensionistici maturati nel periodo dal 01/01/2020 al 30/11/2020 sulla Pensione n. 38511913 Cat. SOCOM, è scaturito dal superamento del requisito reddituale dovuto alla contemporanea erogazione a far data dal 1-1-2020 CP_ della Pensione n. 36518403 Cat. VOCOM;
che le verifiche dell' sono state tempestive, in quanto già ad ottobre 2020 (come da documentazione in atti) l'Istituto ha comunicato alla ricorrente la ricostituzione d'ufficio, all'atto della erogazione della Pensione n. 36518403 Cat. VOCOM con decorrenza dal 1° gennaio 2020, della propria posizione previdenziale e dell'indebito generatosi per la contemporanea erogazione dei due trattamenti (pens. SOCOM e pensione VOCOM); che infatti per il periodo dal 01/01/2020 al 30/11/2020 si comunicava alla ricorrente un pagamento non dovuto sulla pensione cat. SOCOM n. 38511913 per un importo complessivo netto di euro 2.025,81 per i seguenti motivi “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; che tale importo indebito è già stato oggetto di verifica e di recupero nei termini chiariti dalla relazione agli atti resa dal responsabile del relativo settore;
che peraltro il superamento del limite reddituale neppure era CP_1 contestato dalla parte ricorrente e che in ogni caso per gli indebiti previdenziali l'art. 21 del D.L. n. 144/22 ha disposto una proroga al 31 dicembre 2023 per le verifiche reddituali di cui all'art. 13 comma 2 della L. n. 412/91, per cui la verifica condotta dall' deve comunque ritenersi CP_1 tempestiva. La causa, all'esito della concessione di termine per il deposito di note difensive, è stata rinviata al 6- 2-2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Il ricorso è fondato. Parte ricorrente contesta che l'indebito in oggetto, insorto nell'anno 2020 per superamento dei requisiti reddituali, conseguenti alla contemporanea erogazione di 2 trattamenti pensionistici (pensione di reversibilità cat. SOCOM n. 38511913 in godimento dal dicembre 2006
e pensione di vecchiaia cat. VOCOM n. 36518403 liquidata con decorrenza dal gennaio 2020), sia stato disposto tardivamente, solo nell'anno 2023 (come da comunicazione di indebito effettuata dall' con raccomandata a/r n. 66479874344-00 del 5-1-2023), in violazione del termine CP_1 perentorio annuale previsto dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (l' “procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”). Ebbene ritiene il Tribunale che appare risolutiva ai fini del decidere la circostanza che l'importo indebito oggetto di odierna impugnativa è già stato oggetto di verifica e di recupero nell'anno 2020. Come risulta dalla relazione del responsabile di settore allegata dall' (cfr. doc “relaz ”), il CP_1 CP_1 cui contenuto risulta richiamato nella memoria di costituzione, “L'indebito oggetto del ricorso, numero 16214843 il cui importo lordo è pari ad € 2266,77 mentre l'importo NETTO e notificato è pari ad € 2025,81, è già stato interamente recuperato, come previsto dalle norme vigenti, sin dal 21/10/2020 in compensazione degli arretrati della pensione di vecchiaia liquidata alla ricorrente
2 2 L'indebito ovviamente è insussistente. Si è già provveduto a sospendere le C.F._2 trattenute e a rimborsare alla ricorrente quanto trattenuto per errore, cioè complessivi € 168,80 da 05/2023 a 08/2023”. Tanto trova conferma nelle due Note datate 21-10-2020, ove viene comunicato alla ricorrente CP_1
- da un lato, la riliquidazione della Pensione n. 38511913 Cat. SOCOM fruita con decorrenza dal 1-12-2006 per superamento dei limiti reddituali derivante dalla “titolarità di altra pensione”, con conseguente sussistenza fino al 30 novembre 2020 di “un debito a suo carico di euro 2.266,77” (cfr. doc. “RICOST A DEB OTT 2020 SOCOM”),
- dall'altro, l'accoglimento della domanda di pensione di vecchiaia presentata il 1-10-2020 e la liquidazione della Pensione n. 36518403 Cat. VOCOM con decorrenza dall'1-1-2020 e il contestuale Recupero, sulla somma a erogarsi a titolo di ratei dal 1-1-2020 al 31-12-2020 di euro 5.124,90, di euro 2.266,77 per sussistenza di altri trattamenti pensionistici (cfr. doc. “RICOST CON 2020”). CP_2
Sulla legittimità di tale recupero “a conguaglio” effettuato nel 2020 dall' , non è dato dubitarsi, CP_1 tenuto conto del principio sancito dalla S.C. “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. CP_1
412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” ( Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011) e della incontestata circostanza che il superamento del limite reddituale che ha generato l'indebito previdenziale è ascrivibile alla contemporanea fruizione di due trattamenti pensionistici. Occorre però considerare che, successivamente, con lettera raccomandata del 5-1-2023, l' ha CP_1 richiesto la restituzione del medesimo importo (lordo pari ad € 2.266,77 e netto ad € 2.025,81), nonostante tale indebito fosse “già stato interamente recuperato, come previsto dalle norme vigenti, sin dal 21/10/2020 in compensazione degli arretrati della pensione di vecchiaia liquidata alla ricorrente . Parte_2 Trattandosi di indebito ormai non più sussistente, null'altro può essere richiesto a tale titolo alla ricorrente e in tali termini va accolta la domanda attorea. CP_ Per i motivi esposti la richiesta di restituzione dell'indebito di cui alla Nota inviata con raccomandata a/r n. 66479874344-00 del 5-1-2023 va dichiarata illegittima e l' va CP_1 condannato a restituire alla parte ricorrente le somme indebitamente trattenute a tale titolo successivamente al 5-1-2023 (data di notifica dell'indebito già estinto), oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
a) in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'indebito di euro 2.025,81 di cui alla CP_ Nota del 5-1-2023, avente ad oggetto riliquidazione dei ratei di pensione cat. SOCOM n. 38511913 per il periodo dal 1-1-2020 al 30-11-2020, e ordina all' la restituzione di quanto CP_1 eventualmente già trattenuto a tale titolo a far data dal 5-1-2023; b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.270,00 oltre CP_1 spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Si comunichi
Napoli, 7 marzo 2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
3 3
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data
7-3-2025 preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 6-2-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 20-1-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9992/2023 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
C.F.: , rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Raffaele C.F._1
Ciccarelli e Alessandro Di Genova, con cui elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla via
Dicearchia n. 1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 25-5-2023 parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa avanzata dall' di CP_1 restituzione dell'indebito di € 2.025,81, per le causali esposte e, per l'effetto, condannare l' in CP_1
p.l.r.p.t., alla restituzione delle somme nelle more eventualmente trattenute;
condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”. Ha esposto di essere titolare di pensione di reversibilità cat. SOCOM n. 38511913 dal mese di dicembre 2006, nonché di pensione di vecchiaia cat. VOCOM n. 36518403 con decorrenza dal gennaio 2020; che, con raccomandata a/r n. 66479874344-00 notificata il 5.1.2023, l' CP_1 informava la ricorrente “che a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
01/01/2020 al 30/11/2020, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. SOCOM n. 38511913 per un importo complessivo di euro 2.025,81 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi e superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; che in data 7/2/2023 proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale senza esito;
che entrambe le prestazioni pensionistiche sono gestite ed erogate dall' , per cui l' era perfettamente a conoscenza della situazione reddituale della CP_1 CP_1 ricorrente;
che l' aveva provveduto a verificare la sussistenza dell'indebito insorto nel 2020 CP_1 tardivamente, solo nel 2023. In diritto, ha rappresentato che in materia di indebito previdenziale si sono succedute le disposizioni previste dall'art. 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1942, n. 1442, dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e, infine, dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; che tale ultima norma prevede al 1° comma “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la
1 1 ripetibilità delle somme indebitamente percepite”, e al 2° comma prescrive un termine perentorio annuale per il recupero delle somme (l “procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”); che nella fattispecie non è ravvisabile alcun comportamento doloso del titolare del beneficio previdenziale in questione, per cui deve trovare piena applicazione quanto disposto dall'art. 13 della L. 412/91. Tanto premesso, eccepita la illegittimità e tardività del provvedimento di recupero dell'indebito, conveniva in giudizio l' rassegnando le conclusioni esposte. CP_1 Si costituiva l' , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1 Deduceva in particolare che l'indebito per cui è causa, attinente ai ratei pensionistici maturati nel periodo dal 01/01/2020 al 30/11/2020 sulla Pensione n. 38511913 Cat. SOCOM, è scaturito dal superamento del requisito reddituale dovuto alla contemporanea erogazione a far data dal 1-1-2020 CP_ della Pensione n. 36518403 Cat. VOCOM;
che le verifiche dell' sono state tempestive, in quanto già ad ottobre 2020 (come da documentazione in atti) l'Istituto ha comunicato alla ricorrente la ricostituzione d'ufficio, all'atto della erogazione della Pensione n. 36518403 Cat. VOCOM con decorrenza dal 1° gennaio 2020, della propria posizione previdenziale e dell'indebito generatosi per la contemporanea erogazione dei due trattamenti (pens. SOCOM e pensione VOCOM); che infatti per il periodo dal 01/01/2020 al 30/11/2020 si comunicava alla ricorrente un pagamento non dovuto sulla pensione cat. SOCOM n. 38511913 per un importo complessivo netto di euro 2.025,81 per i seguenti motivi “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; che tale importo indebito è già stato oggetto di verifica e di recupero nei termini chiariti dalla relazione agli atti resa dal responsabile del relativo settore;
che peraltro il superamento del limite reddituale neppure era CP_1 contestato dalla parte ricorrente e che in ogni caso per gli indebiti previdenziali l'art. 21 del D.L. n. 144/22 ha disposto una proroga al 31 dicembre 2023 per le verifiche reddituali di cui all'art. 13 comma 2 della L. n. 412/91, per cui la verifica condotta dall' deve comunque ritenersi CP_1 tempestiva. La causa, all'esito della concessione di termine per il deposito di note difensive, è stata rinviata al 6- 2-2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Il ricorso è fondato. Parte ricorrente contesta che l'indebito in oggetto, insorto nell'anno 2020 per superamento dei requisiti reddituali, conseguenti alla contemporanea erogazione di 2 trattamenti pensionistici (pensione di reversibilità cat. SOCOM n. 38511913 in godimento dal dicembre 2006
e pensione di vecchiaia cat. VOCOM n. 36518403 liquidata con decorrenza dal gennaio 2020), sia stato disposto tardivamente, solo nell'anno 2023 (come da comunicazione di indebito effettuata dall' con raccomandata a/r n. 66479874344-00 del 5-1-2023), in violazione del termine CP_1 perentorio annuale previsto dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (l' “procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”). Ebbene ritiene il Tribunale che appare risolutiva ai fini del decidere la circostanza che l'importo indebito oggetto di odierna impugnativa è già stato oggetto di verifica e di recupero nell'anno 2020. Come risulta dalla relazione del responsabile di settore allegata dall' (cfr. doc “relaz ”), il CP_1 CP_1 cui contenuto risulta richiamato nella memoria di costituzione, “L'indebito oggetto del ricorso, numero 16214843 il cui importo lordo è pari ad € 2266,77 mentre l'importo NETTO e notificato è pari ad € 2025,81, è già stato interamente recuperato, come previsto dalle norme vigenti, sin dal 21/10/2020 in compensazione degli arretrati della pensione di vecchiaia liquidata alla ricorrente
2 2 L'indebito ovviamente è insussistente. Si è già provveduto a sospendere le C.F._2 trattenute e a rimborsare alla ricorrente quanto trattenuto per errore, cioè complessivi € 168,80 da 05/2023 a 08/2023”. Tanto trova conferma nelle due Note datate 21-10-2020, ove viene comunicato alla ricorrente CP_1
- da un lato, la riliquidazione della Pensione n. 38511913 Cat. SOCOM fruita con decorrenza dal 1-12-2006 per superamento dei limiti reddituali derivante dalla “titolarità di altra pensione”, con conseguente sussistenza fino al 30 novembre 2020 di “un debito a suo carico di euro 2.266,77” (cfr. doc. “RICOST A DEB OTT 2020 SOCOM”),
- dall'altro, l'accoglimento della domanda di pensione di vecchiaia presentata il 1-10-2020 e la liquidazione della Pensione n. 36518403 Cat. VOCOM con decorrenza dall'1-1-2020 e il contestuale Recupero, sulla somma a erogarsi a titolo di ratei dal 1-1-2020 al 31-12-2020 di euro 5.124,90, di euro 2.266,77 per sussistenza di altri trattamenti pensionistici (cfr. doc. “RICOST CON 2020”). CP_2
Sulla legittimità di tale recupero “a conguaglio” effettuato nel 2020 dall' , non è dato dubitarsi, CP_1 tenuto conto del principio sancito dalla S.C. “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. CP_1
412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” ( Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011) e della incontestata circostanza che il superamento del limite reddituale che ha generato l'indebito previdenziale è ascrivibile alla contemporanea fruizione di due trattamenti pensionistici. Occorre però considerare che, successivamente, con lettera raccomandata del 5-1-2023, l' ha CP_1 richiesto la restituzione del medesimo importo (lordo pari ad € 2.266,77 e netto ad € 2.025,81), nonostante tale indebito fosse “già stato interamente recuperato, come previsto dalle norme vigenti, sin dal 21/10/2020 in compensazione degli arretrati della pensione di vecchiaia liquidata alla ricorrente . Parte_2 Trattandosi di indebito ormai non più sussistente, null'altro può essere richiesto a tale titolo alla ricorrente e in tali termini va accolta la domanda attorea. CP_ Per i motivi esposti la richiesta di restituzione dell'indebito di cui alla Nota inviata con raccomandata a/r n. 66479874344-00 del 5-1-2023 va dichiarata illegittima e l' va CP_1 condannato a restituire alla parte ricorrente le somme indebitamente trattenute a tale titolo successivamente al 5-1-2023 (data di notifica dell'indebito già estinto), oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
a) in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'indebito di euro 2.025,81 di cui alla CP_ Nota del 5-1-2023, avente ad oggetto riliquidazione dei ratei di pensione cat. SOCOM n. 38511913 per il periodo dal 1-1-2020 al 30-11-2020, e ordina all' la restituzione di quanto CP_1 eventualmente già trattenuto a tale titolo a far data dal 5-1-2023; b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.270,00 oltre CP_1 spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Si comunichi
Napoli, 7 marzo 2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
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