TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/06/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 631/2023 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa avente ad oggetto l'affidamento e il mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
Via Palestro, 583, c.f. , elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Aprile Carbone, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
Contro
nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], c.f.: , C.F._2 elettivamente domiciliato in Vittoria, in via Ruggero Settimo n. 31/a, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Carpino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, presentato in data 29.03.2023, , che aveva Parte_1
avuto una relazione di convivenza more uxorio con Controparte_1
, dalla quale erano nati i figli minori (il 17.07.2013) e (il
[...] Per_1 Per_2
28.10.2018), chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre, e con la previsione di un ampio diritto di visita del padre, nonché l'assegnazione della casa familiare, sita in Vittoria, in Via Palestro 583, di proprietà del padre del , concessa alle parti in comodato gratuito per un tempo CP_1 determinato;
chiedeva anche porsi a carico del l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 (euro
150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. La Pt_1 chiedeva, altresì, che le parti si rilasciassero vicendevole il consenso per il rilascio dei passaporti dei minori, e che si impegnassero reciprocamente a mantenere rispetto e comunicazione nell'interesse dei figli.
Con comparsa di costituzione e risposta il aderiva alle domande della CP_1 ricorrente, eccetto quella relativa all'assegnazione della casa familiare.
Ciò premesso, il ricorso in esame appare parzialmente meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, si ritiene conforme all'interesse dei minori e Per_1 Per_2 disporsi il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento di essi presso la madre, in virtù del principio della c.d. bigenitorialità, ovvero il diritto dei suddetti ad avere un rapporto paritetico ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali. 4
Sotto il profilo dell'esercizio del diritto di visita da parte del resistente, si rileva che il ha aderito alle modalità richieste dall'odierna ricorrente, CP_1 avendo entrambe le parti affermato che il rapporto padre-figli è ottimo.
In particolare, appare opportuno prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé i figli per come riportato in seno al ricorso introduttivo, ossia:
“almeno due giorni alla settimana dalle ore 13:00 circa (all'uscita da scuola) alle ore 20:00, o con eventuale pernotto. A settimane alterne, un week-end ciascuno, dalle ore 13:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà dei medesimi. Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del 24 e CP_1
31 dicembre, mentre la Sig.ra avrà facoltà di trascorrere con i figli il Pt_1 giorno del 25 dicembre e 1 Gennaio, in modo che gli stessi possano trascorrere alternativamente un anno il Natale con il padre e il capodanno con la madre, e l'anno successivo viceversa. Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con i figli la domenica di CP_1
Pasqua, mentre la Sig.ra avrà facoltà di trascorrere con i figli il giorno Pt_1
del Lunedì dell'Angelo in modo che gli stessi possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Sig.
avrà la facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 (quindici) giorni CP_1 consecutivi o alternati, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno. l sig. e la sig.ra si impegnano CP_1 Pt_1 reciprocamente a comunicare per iscritto anche tramite applicazioni telematiche qualora intendano portare con sé i figli per periodi più lunghi ai
5 giorni, con congruo preavviso, circa la località di permanenza nonché la durata di quest'ultima.” 5
Con riguardo alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i minori, da porsi a carico del resistente, occorre preliminarmente precisare che i genitori devono mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio
(art. 30 Cost, art. 147 c.c.), e che il dovere di mantenimento persiste e deve essere garantito anche in caso di crisi familiare, dovendo i genitori adempiere al mantenimento dei figli in concorso tra di loro in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis co. 1 c.c.); ciò significa che si deve tenere conto, oltre che della capacità di lavoro, anche degli impegni educativi, di cura e domestici in capo ai genitori.
Nel caso di specie, la ricorrente, all'udienza del 20.05.2024, ha dichiarato di occuparsi di contabilità all'interno di uno studio commerciale con contratto di apprendistato a tempo determinato, e di percepire circa euro 1.050,00 mensili. La stessa ha, inoltre, depositato un proprio modello 730/2022, da cui si evince un reddito complessivo di euro 12.310,00 per l'anno 2021 (cfr. allegati alle note del 15.05.2024 di parte ricorrente).
Il resistente, dal canto suo, all'udienza del 20.05.2024, ha affermato di svolgere la professione di impiegato postale, e di guadagnare circa euro
1.380,00/1.400,00 al mese.
Risulta, altresì, in atti una certificazione unica del resistente, relativa agli anni 2020 e 2021, da cui si evince, rispettivamente, un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 11.340,12 ed euro 11.902,46 (cfr. doc. allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Il , inoltre, il quale ha dichiarato di abitare in affitto presso un CP_1 immobile sito in Vittoria, per cui versa un canone di circa euro 400,00 mensili, e di aver costituito un nuovo nucleo familiare con la sua attuale compagna, da cui ha avuto un'altra figlia, ha espresso la propria disponibilità 6
a continuare a versare la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (cfr. verbale d'udienza del 20.05.2024).
Alla luce di quanto sopra, viste le condizioni economiche del resistente, e tenuto conto della sua manifestata intenzione di continuare a contribuire al mantenimento dei minori, nella misura di euro 300,00 mensili, si reputa congruo disporsi a carico del , a titolo di mantenimento dei figli CP_1 Per_1
e , il pagamento dell'importo di euro 300,00 mensili, nella misura di Per_2 euro 150,00 per ciascuno figlio – al netto dell'assegno unico, da corrispondersi per l'intero in favore della ricorrente, quale genitore verosimilmente gravato in maggior misura della cura e gestione dei figli -, da versarsi alla entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie nell'interesse dei medesimi.
In merito alla casa familiare sita in Vittoria, in Via Palestro n. 583, ne va disposta l'assegnazione all'odierna ricorrente, sussistendone i presupposti di legge, essendo la stessa ivi convivente unitamente ai figli minori, mentre ogni altra questione rappresentata dal resistente, attinente alla sussistenza di un contratto di comodato e alle condizioni ivi previste - essendo stata l'abitazione in oggetto, di proprietà del padre del medesimo, concessa alle parti in comodato d'uso gratuito tramite contratto a tempo determinato, con scadenza in data 10.05.2031 -, esula dal presente procedimento, e seguirà l'ordinaria disciplina civilistica.
Infine, nulla deve disporsi in merito alla richiesta di rilascio dei passaporti, anche per i figli, avanzata dalla ricorrente, in quanto il resistente ha già espresso la propria disponibilità in tal senso.
Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno compensate tra le parti. 7
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto,
sentito il P.M.
dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con loro collocamento presso la madre, , nella Parte_1 casa familiare, da assegnarsi alla stessa;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità di cui in parte motiva;
pone a carico del resistente, , l'obbligo di Controparte_1 corrispondere a , per il mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
, un assegno mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) Per_2
– al netto dell'assegno unico, da erogarsi per l'intero in favore della ricorrente -, da versarsi entro il 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei minori;
compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in Ragusa il 05.06.2025. Il Giudice rel.
Dott.ssa R. Scollo
8
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti