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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4161 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c , nella causa civile iscritta al n. 3532 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c. 1
c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 4.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta Parte_1 procura rilasciata in calce all'atto di costituzione, dall'avv. Cristina Matteoli, la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni degli atti processuali a mezzo PEC Email_1
opponente
E
(già ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_1 tempore, per essa quale mandataria, la rappresentata e difesa dell'Avv. Controparte_2
Lucio Ghia, C.F. , PEC , e dall'Avv. Enrica C.F._1 Email_2
Maria Ghia, C.F. PEC fax 0276025932, giusta C.F._2 Email_3 procura alle liti allegata in atti ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Enrica Maria
Ghia,
- opposta –
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.02.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano ed il giudice riservava la causa in decisione, con termine ridotti per il deposito delle comparse conclusionali.
il giudice 1 Maria Ludovica Russo MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in data 25 gennaio 2023 Parte_1 su istanza di , per il pagamento della somma di € 6.787,35 oltre interessi Controparte_1 maturati sino al saldo, in forza del decreto ingiuntivo n. 3760/2019 emesso dal Tribunale Ordinario di
Napoli. Ciò posto ha dedotto: che all'istante non era mai stato notificato il ricorso ed il decreto ingiuntivo n. 3760/2019 del Tribunale di Napoli in data 07/07/2020; che non era stato notificato il decreto ingiuntivo con l'apposizione della formula esecutiva e, di cui peraltro non si dava atto nell'atto di precetto;
che l'opponente non aveva mai risieduto nei luoghi di cui alle notifiche allegate all'atto di precetto.
Dunque, il decreto ingiuntivo azionato doveva dichiararsi nullo, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la , contestando in toto l'assunto attoreo, affermando come Controparte_1 tutte el notifiche (decreto ingiuntivo e precetto) fossero state effettuate ex art. 140 c.p.c., con deposito di copia in cassetta intestata all'esecutato, come da certificati di residenza in atti.
Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
Senza necessità di istruttoria, la causa, all'udienza del 4.03.2025, veniva introitata per la decisione nel termine di trenta giorni.
Occorre in primo luogo operare la qualificazione dei motivi di opposizione.
Per quanto riguarda la mancata notifica del Decreto ingiuntivo, la deduzione rientra nella previsione di cui all'art. 615 c. 1 c.p.c., poiché, per giurisprudenza univoca: “in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. del 31/08/2015
17308).
Per la giurisprudenza più recente, l'inesistenza della notifica si verifica: “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi
il giudice 2 Maria Ludovica Russo consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (cfr, Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016). Al contrario, si configura la nullità della notificazione quando, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema o di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta (cass. 2009 n. 21244).
Più nello specifico, l'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento) (cfr. Cass. n. 14692 del 26/05/2023)
Nel caso che ci interessa, la notifica è avvenuta (come da documentazione depositata dall'opposto) presso l'indirizzo dell'opponente come indicato dal certificato di residenza in atti (depositato anche dal debitore esecutato), mentre la questione atterrebbe esclusivamente, se del caso, alla regolarità delle formalità ex art. 140 cpc.
Pertanto, non può assolutamente parlarsi, nel caso in esame, di inesistenza della notifica del
Decreto Ingiuntivo.
Inconferente, in questa sede, sarebbe invece l'eventuale nullità della notifica del suddetto Decreto
Ingiuntivo.
A fronte di ciò, l'opposizione sul punto è da dichiararsi inammissibile, poiché, per interpretazione giurisprudenziale unanime: “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli
il giudice 3 Maria Ludovica Russo artt. 615 o 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr, da ultimo Cass. Ord. 2014 n. 25713).
Pertanto, l'opponente, avendo avuto rituale notificazione del pignoramento presso il luogo di lavoro, avrebbe potuto proporre opposizione tardiva nel termine indicato dall'art. 650 cpc.
Per quanto attiene alla mancata rinotifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, tale doglianza (art. 617 c. 1 c.p.c.), risulta altrettanto infondata.
Infatti, per espressa previsione normativa, il provvedimento monitorio divenuto esecutivo per mancata opposizione, non deve essere rinotificato all'ingiunto (art. 654 c. 2 c.p.c.), ma è il precetto (art. 480 c. 2 c.p.c.).che deve indicare l'avvenuta apposizione della formula esecutiva (art. 654 c. 2 c.p.c.) e la data di notifica del decreto ingiuntivo (cfr, tra le altre, Cass. Sentenza n. 1928 del 28/01/2020).
Orbene, pur sottolineando come l'omissione di tali elementi sia non comporti l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge (cfr, ex multis, Cass. n. 31226 del 29/11/2019), nel nostro caso il precetto risulta completo di entrambe le suddette indicazioni.
L'opposizione va pertanto rigettata in toto.
Per ciò che le spese, le stesse e seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis e le difese concretamente espletate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta in toto l'opposizione;
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
, che liquida in complessivi € 2538,50 , oltre spese generali al 15%, IVA e Controparte_1
CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 27.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 4 Maria Ludovica Russo il giudice 5 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c , nella causa civile iscritta al n. 3532 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c. 1
c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 4.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta Parte_1 procura rilasciata in calce all'atto di costituzione, dall'avv. Cristina Matteoli, la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni degli atti processuali a mezzo PEC Email_1
opponente
E
(già ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_1 tempore, per essa quale mandataria, la rappresentata e difesa dell'Avv. Controparte_2
Lucio Ghia, C.F. , PEC , e dall'Avv. Enrica C.F._1 Email_2
Maria Ghia, C.F. PEC fax 0276025932, giusta C.F._2 Email_3 procura alle liti allegata in atti ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Enrica Maria
Ghia,
- opposta –
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.02.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano ed il giudice riservava la causa in decisione, con termine ridotti per il deposito delle comparse conclusionali.
il giudice 1 Maria Ludovica Russo MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in data 25 gennaio 2023 Parte_1 su istanza di , per il pagamento della somma di € 6.787,35 oltre interessi Controparte_1 maturati sino al saldo, in forza del decreto ingiuntivo n. 3760/2019 emesso dal Tribunale Ordinario di
Napoli. Ciò posto ha dedotto: che all'istante non era mai stato notificato il ricorso ed il decreto ingiuntivo n. 3760/2019 del Tribunale di Napoli in data 07/07/2020; che non era stato notificato il decreto ingiuntivo con l'apposizione della formula esecutiva e, di cui peraltro non si dava atto nell'atto di precetto;
che l'opponente non aveva mai risieduto nei luoghi di cui alle notifiche allegate all'atto di precetto.
Dunque, il decreto ingiuntivo azionato doveva dichiararsi nullo, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la , contestando in toto l'assunto attoreo, affermando come Controparte_1 tutte el notifiche (decreto ingiuntivo e precetto) fossero state effettuate ex art. 140 c.p.c., con deposito di copia in cassetta intestata all'esecutato, come da certificati di residenza in atti.
Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
Senza necessità di istruttoria, la causa, all'udienza del 4.03.2025, veniva introitata per la decisione nel termine di trenta giorni.
Occorre in primo luogo operare la qualificazione dei motivi di opposizione.
Per quanto riguarda la mancata notifica del Decreto ingiuntivo, la deduzione rientra nella previsione di cui all'art. 615 c. 1 c.p.c., poiché, per giurisprudenza univoca: “in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. del 31/08/2015
17308).
Per la giurisprudenza più recente, l'inesistenza della notifica si verifica: “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi
il giudice 2 Maria Ludovica Russo consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (cfr, Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016). Al contrario, si configura la nullità della notificazione quando, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema o di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta (cass. 2009 n. 21244).
Più nello specifico, l'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento) (cfr. Cass. n. 14692 del 26/05/2023)
Nel caso che ci interessa, la notifica è avvenuta (come da documentazione depositata dall'opposto) presso l'indirizzo dell'opponente come indicato dal certificato di residenza in atti (depositato anche dal debitore esecutato), mentre la questione atterrebbe esclusivamente, se del caso, alla regolarità delle formalità ex art. 140 cpc.
Pertanto, non può assolutamente parlarsi, nel caso in esame, di inesistenza della notifica del
Decreto Ingiuntivo.
Inconferente, in questa sede, sarebbe invece l'eventuale nullità della notifica del suddetto Decreto
Ingiuntivo.
A fronte di ciò, l'opposizione sul punto è da dichiararsi inammissibile, poiché, per interpretazione giurisprudenziale unanime: “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli
il giudice 3 Maria Ludovica Russo artt. 615 o 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr, da ultimo Cass. Ord. 2014 n. 25713).
Pertanto, l'opponente, avendo avuto rituale notificazione del pignoramento presso il luogo di lavoro, avrebbe potuto proporre opposizione tardiva nel termine indicato dall'art. 650 cpc.
Per quanto attiene alla mancata rinotifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, tale doglianza (art. 617 c. 1 c.p.c.), risulta altrettanto infondata.
Infatti, per espressa previsione normativa, il provvedimento monitorio divenuto esecutivo per mancata opposizione, non deve essere rinotificato all'ingiunto (art. 654 c. 2 c.p.c.), ma è il precetto (art. 480 c. 2 c.p.c.).che deve indicare l'avvenuta apposizione della formula esecutiva (art. 654 c. 2 c.p.c.) e la data di notifica del decreto ingiuntivo (cfr, tra le altre, Cass. Sentenza n. 1928 del 28/01/2020).
Orbene, pur sottolineando come l'omissione di tali elementi sia non comporti l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge (cfr, ex multis, Cass. n. 31226 del 29/11/2019), nel nostro caso il precetto risulta completo di entrambe le suddette indicazioni.
L'opposizione va pertanto rigettata in toto.
Per ciò che le spese, le stesse e seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis e le difese concretamente espletate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta in toto l'opposizione;
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
, che liquida in complessivi € 2538,50 , oltre spese generali al 15%, IVA e Controparte_1
CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 27.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 4 Maria Ludovica Russo il giudice 5 Maria Ludovica Russo