Ordinanza cautelare 6 settembre 2022
Decreto presidenziale 28 ottobre 2022
Decreto presidenziale 16 gennaio 2023
Decreto presidenziale 2 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 27 novembre 2023
Ordinanza collegiale 26 gennaio 2024
Sentenza 17 giugno 2024
Decreto presidenziale 30 agosto 2024
Accoglimento
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/03/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02061/2025REG.PROV.COLL.
N. 06611/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6611 del 2024, proposto dalle professoresse MM NI e TA Di BL, rappresentate e difese dall'avvocato Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Ufficio scolastico regionale Abruzzo, l’Ufficio scolastico regionale Basilicata, l’Ufficio scolastico regionale Calabria, l’Ufficio scolastico regionale Campania, l’Ufficio scolastico regionale Emilia Romagna, l’Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia, l’Ufficio scolastico regionale Lazio, l’Ufficio scolastico regionale Liguria, l’Ufficio scolastico regionale Lombardia, l’Ufficio scolastico regionale Marche, l’Ufficio scolastico regionale Molise, l’Ufficio scolastico regionale Piemonte, l’Ufficio scolastico regionale Puglia, l’Ufficio scolastico regionale Sardegna, l’Ufficio scolastico regionale Toscana, l’Ufficio scolastico regionale Trentino Alto Adige, l’Ufficio scolastico regionale Umbria, l’Ufficio scolastico regionale Veneto, l’Ufficio scolastico regionale Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
dei professori IA Camilotti, PI Arcangelo Colaianni e IC ZI, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis ) n. 12351/2024, pubblicata in data 17 giugno 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito, dell’Ufficio scolastico regionale Abruzzo, dell’Ufficio scolastico regionale Basilicata, dell’Ufficio scolastico regionale Calabria, dell’Ufficio scolastico regionale Campania, dell’Ufficio scolastico regionale Emilia Romagna, dell’Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia, dell’Ufficio scolastico regionale Lazio, dell’Ufficio scolastico regionale Liguria, dell’Ufficio scolastico regionale Lombardia, dell’Ufficio scolastico regionale Marche, dell’Ufficio scolastico regionale Molise, dell’Ufficio scolastico regionale Piemonte, dell’Ufficio scolastico regionale Puglia, dell’Ufficio scolastico regionale Sardegna, dell’Ufficio scolastico regionale Toscana, dell’Ufficio scolastico regionale Trentino Alto Adige, dell’Ufficio scolastico regionale Umbria, dell’Ufficio scolastico regionale Veneto e dell’Ufficio scolastico regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Brunella Bruno;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Nessuno è comparso per l’Amministrazione appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le professoresse MM NI e TA Di BL – entrambe in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno e iscritte nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il sostegno - hanno partecipato alla procedura indetta ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.L. n.73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2021, con la quale è stato consentito, in via straordinaria, per l’anno scolastico 2021/2022 ai docenti precari iscritti nella prima fascia per l’insegnamento di sostegno di partecipare ad un procedimento per l’assegnazione di incarichi a tempo determinato, con possibilità di conversione in contratti a tempo indeterminato a seguito dell’eventuale superamento di una prova disciplinare da sostenersi all’esito di un percorso annuale di formazione.
Le due docenti sono risultate, in conseguenza della partecipazione alla sopra indicata procedura, assegnatarie di incarico a tempo determinato per l’a.a. 2021- 2022, che, come dalle stesse attesto, hanno svolto, concludendo le attività didattiche.
La medesima disposizione dell’art. 59 del D.L. n. 73 del 2021, ha disciplinato, al comma 9 bis , una ulteriore procedura concorsuale straordinaria (c.d. concorso straordinario bis ) che tra i requisiti di ammissione ha previsto il seguente: “ non aver partecipato alle procedure di cui all’ art. 59, comma 4, del decreto legge o pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma ”.
2. Con ricorso proposto innanzi al competente TAR Lazio, integrato da motivi aggiunti, le odierne appellanti hanno agito, unitamente ad altri ricorrenti, per far valere la pretesa alla partecipazione anche alla procedura prevista dal sopra indicato art. 59, comma 9 bis del D.L. n. 73 del 2021, adducendo che le tempistiche di svolgimento di tale procedura non consentisse di attendere l’esito conclusivo dell’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato scaturente dall’applicazione della diversa procedura prevista dal comma 4 della medesima disposizione e formulando articolate contestazioni quanto alla predetta preclusione all’ammissione a detta procedura.
2.1. Le odierne appellanti sono state ammesse con riserva, sulla base di un provvedimento giurisdizionale interinale, a partecipare alla procedura di cui all’art. 59, comma 9 bis del D.L. n. 73 del 2021.
3. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili e inammissibili, in quanto, in sintesi, alcuni degli originari ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, altri non hanno impugnato le graduatorie definitive, sussistendo, relativamente ad alcuni dei deducenti profili di improcedibilità per non aver partecipato alla procedura, pur essendo stati ammessi con riserva, rilevando, altresì, per i ricorrenti residui, tra i quali le odierne appellanti, la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, sollevata dalla difesa erariale.
4. Le appellanti criticano la sentenza impugnata, precipuamente contestando la declaratoria di inammissibilità che il primo giudice ha fatto discendere dalla proposizione del ricorso collettivo e cumulativo, con riproposizione delle censure non esaminate nella sentenza, in quanto assorbite dalla pronuncia in rito.
5. Il Ministero e gli Uffici scolastici regionali intimati si sono costituiti in giudizio con atto di mera forma.
6. Con DP n. 1060 del 30 agosto 2024, è stata autorizzata la richiesta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e le prescrizioni specificamente indicate.
7. Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2024, su accordo dei difensori delle parti, è stata disposta la trattazione nel merito, all’udienza pubblica del 4 febbraio 2025.
8. Successivamente la parte appellante ha prodotto memoria, insistendo per l’accoglimento delle censure formulate e, in data 29 gennaio 2025, l’atto con il quale ha richiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione in udienza.
9. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il Collegio rileva la fondatezza delle deduzioni con le quali è stata censurata la declaratoria di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo alla quale è addivenuto il primo giudice.
10.1. Si evidenzia, infatti, che nella fattispecie viene in rilievo una omogeneità delle posizioni delle ricorrenti, attuali appellanti, quanto al petitum ed alla causa petendi , essendo per entrambe preclusa la partecipazione alla procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis del D.L. n. 73 del 2021 per la medesima causa, costituita dall’aver partecipato alla procedura di cui all’ art. 59, comma 4 e risultando individuate quali “ aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma ”.
10.2. Il conflitto rilevato dal primo giudice è, dunque, solo potenziale e senza ulteriori elementi specificativi non è in grado di infirmare l’omogeneità di posizione (cfr., ex multis , la sentenza di questa Sezione Sezione n. 1687 del 2024). In altri termini, le appellanti hanno fatto valere la medesima pretesa, costituita dal riconoscimento della loro ammissione anche al concorso straordinario di cui all’art. 59, comma 9 bis del D.L. n. 73 del 2021, con accertamento dell’illegittimità delle previsioni che la precludono.
10.3. Deve, inoltre, rilevarsi che la forma collettiva del ricorso ha rilievo dal punto di vista formale, quale modalità di proposizione dell’azione, ma non elide sul piano sostanziale la pluralità di domande con esso proposte, soggettivamente cumulate per connessione oggettiva, e più precisamente in ragione dell’identità dei relativi elementi costitutivi, petitum e causa petendi , con il correlato effetto di concentrazione processuale. Ne deriva che le sopravvenienze riguardanti solo alcuni dei ricorrenti non determinano alcuna inammissibilità del ricorso collettivo, che per regola generale enunciata dall’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. postula la carenza di interesse originaria ad agire in giudizio, ma in conformità al poc’anzi descritto cumulo soggettivo sono risolvibili con una modulazione di pronunce in rito rispetto a quelle merito, riguardanti i ricorrenti nei confronti dei quali l’interesse a tale pronuncia non è venuto meno. L’ammissibilità del ricorso collettivo richiede, come sopra evidenziato, un’omogeneità di posizioni giuridiche dei ricorrenti in forza della quale le domande di annullamento da ciascuno proposte con l’unitaria impugnazione siano caratterizzate dal medesimo petitum e fondate sui medesimi fatti costitutivi ( causa petendi ); detta omogeneità è riferibile ad una situazione antecedente alla proposizione del ricorso, quando si attualizza in ciascuno dei soggetti l’interesse ad agire (Cons. St., Sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 8004).
11. Accertata dunque l’ammissibilità del ricorso di primo grado, nel merito lo stesso risulta infondato.
12. Per loro scelta le appallanti hanno partecipato alla procedura di cui al comma 4 dell’art. 59, comma 4 del D.L. n. 73 del 2021, riservata e con iter semplificato, che consente l’inserimento nell’organico del corpo docente con contratto a tempo indeterminato.
13. Nessuna irragionevolezza emerge dall’impianto di disciplina definito dalla norma primaria, dovendosi evidenziare che l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all’art. 59, comma 9 bis del D.L. n. 73 del 2021, prevista dal legislatore, non investe tutti coloro che hanno partecipato alla procedura ex comma 4 della medesima norma, essendo limitata solo a coloro che, avendo partecipato a detta procedura, siano stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato, con possibilità, dopo un anno, della conversione del rapporto con contratto a tempo indeterminato.
13.1. E, invero, le due procedure previste dall’art. 59 sopra richiamato, pur rispondendo ad una ratio unitaria, costituita dalla riduzione del precariato, e integrando entrambe procedure di carattere straordinario e derogatorio, definiscono in maniera puntuale i rispettivi ambiti di applicazione, con un particolare favor , emergente dal comma 4 della disposizione, per i soggetti in possesso di un titolo di abilitazione, con iscrizione nella I fascia e, per i posti comuni, per coloro che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio in un arco temporale, particolarmente esteso, di dieci anni.
13.2. L’ambito di applicazione dell’art. 59, comma 9 bis D.L. n. 73 del 2021 è, invero, esteso ad una più ampia platea di candidati, rispetto alla procedura di cui al comma 4, essendo ammessi a partecipare anche docenti non abilitati i quali abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni, anche non consecutivi, in un arco temporale più ristretto, di cinque anni.
14. Deriva da quanto esposto che la scelta di escludere i soggetti partecipanti alla procedura ex comma 4 dell’art. 59 del D.L. n. 73 del 2021 dal concorso di cui al comma 9- bis risulta ragionevole e giustificata, non presentando né profili discriminatori né gli ulteriori vizi contestati, essendo essi già destinatari di un percorso di reclutamento, all’uopo previsto dal legislatore, riservato, derogatorio e anche maggiormente agevolato.
15. Emerge con evidenza, dal complesso della disciplina in esame, una logica perequativa nella perimetrazione dell’ambito applicativo di ciascuna delle procedure straordinarie in argomento, avuto riguardo alla posizione di chi, come le appellanti, ha partecipato – si ribadisce, per propria scelta – alla procedura di reclutamento di cui al comma 4, risultando destinatario di individuazione quale avente titolo ad assunzione a tempo determinato.
15.1. Per quanto sin qui argomentato, inoltre, le scelte operate dal legislatore risultano anche maggiormente funzionali ad assicurare le esigenze di riassorbimento del precariato pure a prescindere dalla presenza o meno del titolo di abilitazione, il quale, invece, integra un requisito necessario per l’accesso alla procedura di cui al comma 4, alla quale hanno partecipato le appellanti.
16. Quanto esposto risulta dirimente ai fini del rigetto del ricorso, a nulla rilevando le tempistiche di espletamento delle procedure e risultando del tutto ininfluenti le modalità informatiche di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, tali da prevedere un blocco per quanti, come le deducenti, non fossero in possesso dei requisiti di ammissione prescritti, dovendosi, comunque, per completezza anche rilevare che le appellanti, che hanno concluso il periodo annuale di formazione previsto dall’art. 59 del D.L. n. 73 del 2021, nulla hanno rappresentato quanto all’avvenuto espletamento della prova disciplinare e alla loro immissione in ruolo a tempo indeterminato, ai sensi del comma 8 della medesima disposizione, a conclusione della procedura di cui all’art. 59, comma 4 del ridetto decreto.
17. In conclusione, l’appello va accolto limitatamente alla declaratoria di inammissibilità pronunciata nella sentenza impugnata, in riforma parziale della quale il ricorso di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto.
18. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, nonché della costituzione solo formale dell’Amministrazione intimata, si valutano sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 6611 del 2024), come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei termini di cui in motivazione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO