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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 3254/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Languasco del Parte_1
Foro di Genova
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Languasco Parte_2
ricorrenti
CONTRO
il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, dell' , Controparte_2
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Lorenzo
Calvi, delegato dal dirigente dell' Controparte_2
pro tempore, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via
Assarotti n. 38
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorsi promossi da parte ricorrente sono fondati. Parte ricorrente sostiene di avere svolto, attraverso una serie di contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
L'inadempimento da parte del è proseguito nonostante la diffida della ricorrente.
Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per gli aa.ss. nel corso dei quali ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato.
Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio CP_1
contestando nel merito la fondatezza delle domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione. In subordine, il ha chiesto che l'eventuale condanna abbia ad oggetto il CP_1
riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro.
Il ha inoltre eccepito nel giudizio promosso dalla docente la prescrizione delle pretese vantate da parte ricorrente per Pt_1
decorso del termine quinquennale;
detta eccezione risulta infondata per intervenuta notifica di atto interruttivo della prescrizione. La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale dei difensori delle parti, che hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
I difensori hanno dato atto che la ricorrente è in oggi tuttora inserita nell'organizzazione scolastica, in quanto destinataria di nuovo incarico a tempo determinato, fino al 30.6.2025.
È altresì pacifico che la ricorrente non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai periodi di lavoro corrispondenti alla vigenza dei contratti a termine.
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n. 107/2015.
Da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;-la
“taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in
“obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali,
su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Risulta altresì provato la ricorrente ha prestato servizio come supplente per l'intera durata degli anni scolastici.
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis CPC, ha dettato i seguenti principi: l'azione consentita al lavoratore, in generale, è
l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della
Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le modalità previste in via generale,
senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla prestazione della carta per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo;
rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Non competono gli interessi maggiorati ex art. 1284 co. 4 c.c., benché richiesti, atteso che - come suggerito da Cass. SS.UU. n. 12449/2024 - tra i presupposti applicativi di tale fattispecie rientra quello relativo alla tipologia dell'obbligazione guardando alla fonte di essa, con conseguente individuazione, tra le altre, dell'“area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.)”; crediti “per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione”
(Cass. SS.UU. cit.) ed anzi deve escludersi, stante l'esistenza di una disciplina speciale e di favore, rispetto a quella ordinaria. Né può giungersi a differente conclusione quanto ai crediti di lavoro nei confronti dei datori di lavoro pubblici, la cui disciplina, sotto l'aspetto degli “accessori” del credito, è delineata dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, che richiamando l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, esclude il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. Infatti, come ritenuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 82/2003), la differenza di disciplina rispetto al lavoro “privato” si giustifica in quanto la pubblica amministrazione “… conserva pur sempre - anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato - una connotazione peculiare (sentenza n.
275 del 2001), sotto il profilo - per quanto qui rileva - della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa”.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando dichiara il diritto di e ad usufruire Parte_1 Parte_2
della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per e per gli anni Pt_1
scolastici 2021/2022, 2022/2023 per . per l'effetto condanna il ad accreditare a la Parte_1
somma di € 3.500,00 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
condanna il ad accreditare a la somma di € 1000,00 Parte_2
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali,
dalla data dei singoli accrediti al saldo;
condanna il , in persona del Controparte_1 [...]
a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che liquida in CP_4
complessivi € 2100,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso C.U ed accessori di legge,
con distrazione a favore del procuratore .
Genova 22/05/2025
IL GIUDICE
Alessandro Barenghi