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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa GA AM Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1063/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Persona_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Antonino Lo Re, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate l'1/10/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/2/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Villa Ciambra – frazione di Monreale (PA) l'11/8/1979, unione dalla quale erano nati i figli e tutti maggiorenni ed Per_2 Per_3 Per_4 economicamente indipendenti, e di essersi separati in forza di sentenza n. 1199/2014 del
3-7/3/2014 del Tribunale di Palermo, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate e indicate in ricorso.
Scaduto il termine perentorio del 2/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per
1 il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Villa Ciambra – frazione di Monreale (PA) l'11/8/1979 ;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione, definito con sentenza n. 1199/2014 del 3-7/3/2014.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, consistenti nella sola pronuncia sullo status.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Villa Ciambra – frazione di Monreale (PA) l'11/8/1979 da , nato Parte_1
a Palermo il 30/5/1957, e , nata a [...] il [...], trascritto Persona_1
agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1979, al n. 150, parte II, serie
B, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 2 ottobre 2025.
Il Presidente rel. ed est.
GA AM
2
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa GA AM Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1063/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Persona_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Antonino Lo Re, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate l'1/10/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/2/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Villa Ciambra – frazione di Monreale (PA) l'11/8/1979, unione dalla quale erano nati i figli e tutti maggiorenni ed Per_2 Per_3 Per_4 economicamente indipendenti, e di essersi separati in forza di sentenza n. 1199/2014 del
3-7/3/2014 del Tribunale di Palermo, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate e indicate in ricorso.
Scaduto il termine perentorio del 2/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per
1 il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Villa Ciambra – frazione di Monreale (PA) l'11/8/1979 ;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione, definito con sentenza n. 1199/2014 del 3-7/3/2014.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, consistenti nella sola pronuncia sullo status.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Villa Ciambra – frazione di Monreale (PA) l'11/8/1979 da , nato Parte_1
a Palermo il 30/5/1957, e , nata a [...] il [...], trascritto Persona_1
agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1979, al n. 150, parte II, serie
B, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 2 ottobre 2025.
Il Presidente rel. ed est.
GA AM
2
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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