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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/08/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1459/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio
Bovicelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. SERRA PAOLO
appellante e
(C.F. ), assistita e difesa CP_1 C.F._1
dall'Avv. TORLONE GIULIO appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, in integrale
riforma della sentenza impugnata, emessa dal Giudice di Pace di Grosseto, in
accoglimento del presente appello:
a) Preliminarmente dichiarare la decadenza e/o la prescrizione dall'azione per vizi
dell'opera ex art. 2226 co. 2° c.c.;
b) Preliminarmente dichiarare inammissibile e/o nulla la domanda di danni non patrimoniali perché tardiva;
c) Preliminarmente dichiarare rinunciata la domanda di danni patrimoniali
ulteriori rispetto a quelli necessari per la riparazione della testata, in quanto non
ribadita in sede di conclusioni;
d) Nel merito, respingere tutte le domande di risarcimento ex adverso formulate
essendo infondate in fatto ed in diritto;
e) Nel merito, in subordine, ridurle proporzionalmente al concorso della ricorrente
nella determinazione dei danni oggetto di causa e, comunque, proporzionalmente
alla misura del concorso che risulti effettivamente provato del Sig. Parte_1
nella causazione degli stessi;
f) Conseguentemente condannare la Sig.ra al pagamento dei CP_1
compensi professionali e delle spese relativi al procedimento ex art. 696 c.p.c.,
aumentati del CAP e dell'IVA come per legge dovuti;
g) Conseguentemente condannare la Sig.ra a restituire le somme CP_1
pagate dall'appellante in ottemperanza alle disposizioni della sentenza di primo
grado, ivi comprese quelle di registrazione della sentenza, aumentate degli
interessi.
Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge di entrambi i
gradi di giudizio”;
per parte appellata: “come da note scritte depositate per l'udienza del
12.3.2024”, ossia, “voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione
respinta, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello, in ogni caso la sua
infondatezza in punto di fatto e di diritto, per l'effetto, confermando integralmente
la impugnata n.978/2018 pubblicata il 28.12.2018 dal Giudice di Pace di CP_2
Grosseto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di appello trae origine dal ricorso ex art 696 bis c.p.c.
promosso da affinché il G.d.P. di Grosseto disponesse CP_1
consulenza tecnica d'ufficio volta a “accertare le condizioni dell'autovettura
pag. 2/10 Mitsubishi modello Colt Tg. DS 478 GH, gli eventuali danni che ne impediscono
il normale utilizzo e le cause degli stessi”, nonché a “indicare e descrivere gli
interventi di manutenzione eseguiti dalla autofficina e dalla Parte_1
se gli stessi siano stati effettuati secondo le prescrizioni di Controparte_3
cui al libretto di manutenzione in atti, fornito al momento dell'acquisto del
veicolo.” (cfr. pag. 3 ricorso introduttivo del giudizio ex art 696 bis c.p.c., acquisito agli atti).
Costituitasi in quel giudizio, l'odierna appellante chiedeva che l'accertamento tecnico fosse teso anche a “appurare, previa verifica della reale
sussistenza del danno lamentato dalla ricorrente, se lo stesso sarebbe stato
evitabile attraverso il rispetto, da parte della ricorrente, delle prescrizioni del
libretto di uso e manutenzione in ordine alla regolarità dei controlli da effettuarsi
presso un'officina specializzata per l'impianto G.P.L.”.
Nominato il CTU, il Giudice di Pace, all'udienza del 7.12.2011, ha disposto che lo stesso rispondesse a “tutti i quesiti indicati in atti oltre alla
quantificazione monetaria dei danni relativi alle riparazioni da eseguire” (cfr.
fascicolo ex art 696 bis c.p.c., acquisito agli atti).
Sulla scorta della relazione tecnica elaborata a definizione di quel procedimento, la stessa ha promosso, dinanzi al Giudice CP_1
di Pace di Grosseto, nelle irrituali forme del ricorso ex art 702 bis c.p.c., la domanda volta a sentir condannare l' al Parte_1
pagamento della “somma di €. 2.809,70 a titolo di rimborso delle spese
sostenute per la riparazione del veicolo sia per il procedimento di A.T.P. n.
2191/2011 R.G., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 28.1.2012,
data di pagamento della fattura di riparazione sino all'effettivo soddisfo” nonché
di una ulteriore somma di euro 2.000 a titolo di risarcimento di “tutti i
danni derivanti” dall'inadempimento posto in essere dall' Parte_1
nell'esecuzione della prestazione “richieste per il rilascio dei tagliandi” (cfr.
conclusioni atto introduttivo del primo grado di giudizio).
pag. 3/10 Sin dalla propria costituzione, avvenuta con comparsa del 20 maggio 2013,
opposto all'accoglimento delle domande attoree Parte_2
espressamente eccependo - per quel che più rileva in questa sede - che
“era stata più volte avvisata dal Sig. che presso la sua CP_1 Pt_1
officina si sarebbe provveduto esclusivamente ad effettuare tagliandi ordinari non
attinenti alla manutenzione dell'impianto GPL ed alla regolazione delle punterie,
altrimenti dette valvole” e “più volte invitata dal sig. a far condurre Pt_1
all'officina Mitsubishi di Follonica, presso l'Autosalone Torino, la propria
automobile ad ogni scadenza prevista a dal libretto USO e MNUTENZIONE”
(cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Istruita la causa documentalmente e per testimoni, il Giudice di Pace ha definito il giudizio accogliendo le domande attoree e, per quel che qui più
rileva, esaurendo le proprie valutazioni sull'an del diritto vantato dalla mediante il rinvio a quanto affermato dal consulente d'ufficio CP_1
nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Quello che segue è il relativo passaggio motivazionale :
pag. 4/10 Avverso la citata sentenza ha promosso il gravame che ci Parte_1
occupa, sostenendo che il giudice di prime cure ha errato nel valutare:
1) le eccezioni di decadenza e prescrizione già sollevate in primo grado;
2) l'eccezione di tardività della modifica delle conclusioni formulata dall'attrice;
3) le prove testimoniali e documentali, di fatto sottovalutando
“l'avvenuta informazione data alla cliente, Sig.ra circa la CP_1
necessità di condurre l'auto presso un'officina MITSUBISHI per procedere
alla verifica del gioco delle valvole e dell'impianto GPL”;
4) la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell' Parte_1
si è costituita in giudizio resistendo e opponendosi alle CP_1
domande avversarie.
Il giudizio è stato trattenuto in decisione all'udienza dell'11 febbraio 2025,
con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** ***
L'appello è fondato e deve pertanto trovare accoglimento.
In via assorbente, infatti, deve osservarsi, con riferimento al terzo motivo di appello, che non v'è prova che la verifica e la regolazione del gioco delle valvole rientrassero tra le prestazioni oggetto del contratto d'opera stipulato dalle parti.
Al contrario, risulta essere rimasta incontestata la circostanza dedotta dal convenuto, secondo cui -come già ricordato- “era stata più CP_1
volte avvisata dal Sig. che presso la sua officina si sarebbe provveduto Pt_1
esclusivamente ad effettuare tagliandi ordinari non attinenti alla manutenzione
dell'impianto GPL ed alla regolazione delle punterie, altrimenti dette valvole” e
“più volte invitata dal sig. a far condurre all'officina Mitsubishi di Pt_1
Follonica, presso l'Autosalone Torino, la propria automobile ad ogni scadenza
pag. 5/10 prevista a dal libretto USO e MNUTENZIONE” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Si noti in tal senso che nel verbale della prima udienza del giudizio in primo grado (udienza del 3.6.2013) la difesa dell'attrice si è limitata, del tutto genericamente, a “contesta[re] le deduzioni di cui alla comparsa
avversaria, [semplicemente] facendo rilevare come tutte le considerazioni di
controparte risultino superate dalla . CP_4
Neppure nelle successive difese si rinviene una qualche specifica contestazione della circostanza sopra citata.
Ciò sufficiente per ritenere provato che la fosse informata del CP_1
fatto che i controlli manutentivi che sarebbero stati effettuati presso l'autofficina non avrebbero riguardato le valvole, con Pt_1
conseguente necessità di svolgere questa tipologia di controllo presso diversa autofficina.
La circostanza è peraltro confermata dall'intera istruttoria orale svolta in primo grado.
Come correttamente osservato dall'appellante, infatti, di ciò si trova riscontro:
- nell'interrogatorio formale della Sig.ra dell'udienza del CP_1
14.3.2016 (dal quale emerge l'ammissione della stessa di aver CP_1
fatto svolgere il controllo relativo alle valvole e all'impianto GPL
presso l'officina MITSUBISHI di Follonica su invito di Parte_1
e del fatto che fu lo stesso prendere l'appuntamento per suo Pt_1
conto);
- nella testimonianza di capofficina della Mitsubishi Testimone_1
di Follonica, il quale all'udienza del 14.3.2016 ha confermato i capitoli di prova relativi al fatto che lo stesso avesse effettuato il controllo sull'auto in oggetto, che l'appuntamento per la Sig.ra era CP_1
stato preso dallo che quest'ultimo gli manda regolarmente le Pt_1
pag. 6/10 auto Mitsubishi con impianto GPL affinché si proceda presso la sua officina alla registrazione delle punterie/valvole ed al test all'impianto,
che la Mitsubishi consiglia di effettuare la verifica del gioco delle valvole presso le sue officine almeno fino a quando il veicolo è in garanzia, che se il controllo delle valvole non viene effettuato da un meccanico Mitsubishi si perde la garanzia, precisando, inoltre, che il necessario test BCR non è posseduto dall'officina Pt_1
- nella testimonianza di dipendente del Sig. che ha Testimone_2 Pt_1
confermato i capitoli di prova secondo cui era stata Controparte_1
avvisata in occasione dei tagliandi effettuati, di portare la sua auto all'officina Mitsubishi di Follonica per la regolazione delle valvole/punterie, secondo quanto consigliato dalla casa automobilistica nel libretto di uso e manutenzione.
Quanto sopra esposto basta a ritenere provato che nessuna obbligazione relativa al controllo e alla messa a punto delle valvole gravasse sul convenuto, oggi appellante.
Il contratto, infatti, è “l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321 c.c.).
L'accordo, a sua volta, è l'incontro delle volontà dei due paciscenti.
Ebbene, in presenza delle espresse limitazioni manifestate da
[...]
che espressamente risulta aver escluso ogni attività inerente alla Pt_1
“manutenzione dell'impianto GPL ed alla regolazione delle punterie”, alcun contratto (e, dunque, alcuna obbligazione) può ritenersi sorto in relazione alla verifica e manutenzione delle valvole.
Dal punto di vista giuridico, infatti, la domanda da porsi per la risoluzione della presente controversia, non è quella (ritenuta invece dirimente dal
CTU) relativa alla possibilità o meno di qualificare “il controllo del gioco delle valvole” come “operazione propria del meccanico-autoriparatore” o delle officine specializzate in montaggio e/o revisione di impianti GPL
pag. 7/10 (vds. pag. 17 elaborato peritale – giudizio di AT), bensì quella volta a verificare se sull'esecuzione di tale specifica prestazione si sia o meno formato l'incontro delle volontà delle parti.
Ebbene, è evidente che, in ragione di quanto chiarito sino a questo punto,
la risposta a tale quesito non può che essere negativa.
Poco importa, poi, che con il termine “tagliando”, nel gergo comune, si intenda la sottoposizione del veicolo alle verifiche e alle attività
manutentive nei termini indicati dalla casa produttrice dell'auto o che l'autofficina abbia apposto il proprio timbro sul libretto di manutenzione,
nelle caselle relative ai tagliandi.
Né all'una né all'altra circostanza, infatti, può essere riconosciuta la capacità di integrare il contenuto negoziale del contrato stipulato dalle parti, il quale, stante l'art. 1322 c.c., non può che esaurirsi in quanto dalle stesse liberamente determinato “nei limiti imposti dalla legge”.
D'altro canto, anche la documentazione versata in atti conferma che tra le prestazioni fatte oggetto del contratto d'opera non vi fossero quelle relative al controllo delle valvole.
In tal senso deve notarsi che soltanto in una delle fatture emesse si trova traccia dell'avvenuta registrazione delle punterie (doc. e2 – fascicolo di primo grado del resistente).
In questa fattura, in particolare, alcun costo o prezzo è attribuito al predetto controllo.
Anche questa circostanza, dunque, corrobora la tesi rappresentata dall'appellante (che invero trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado), secondo cui il controllo è avvenuto per mero spirito di cortesia (e non in ragione dell'obbligazione assunta) e,
comunque, con l'invito e l'avvertimento di rivolgersi sollecitamente a una diversa Autofficina specializzata.
pag. 8/10 Ebbene, in presenza di simili avvertimenti e inviti - come detto,
chiaramente confermati dall'istruttoria orale – la mancata effettuazione dei controlli presso diversa officina da parte di risulta, in ogni CP_1
caso, di per sé sufficiente a elidere (anche ex art. 1227, comma 2 c.c.) ogni nesso causale tra l'attività posta in essere dall'appellante e i danni lamentati dall'appellata.
Quanto precede non può che portare all'accoglimento dell'appello, con condanna di al pagamento dei compensi professionali e CP_1
delle spese relative al doppio grado del presente procedimento e di quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nonché alla restituzione delle somme ricevute in ottemperanza alle disposizioni della sentenza di primo grado, ivi comprese quelle di registrazione della sentenza, oltre interessi di legge decorrenti dal momento dell'avvenuto versamento.
Le citate spese sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore del giudizio e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014, per il primo e secondo grado del presente giudizio di merito, e dei parametri di cui al D.M. 140 del 2012 per il giudizio di AT (poiché vigenti al momento della conclusione dello stesso); tutti con riduzione massima per l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA le domande dispiegate in primo grado da nei CP_1
confronti di Parte_1
DISPONE che le spese di AT restino a definitivo carico di CP_1
[...]
pag. 9/10 CONDANNA restituzione delle somme ricevute CP_1
dall'appellante in ottemperanza alle disposizioni della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal dì dell'avvenuto versamento sino al saldo;
CONDANNA al pagamento, in favore CP_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio e del giudizio di AT che liquida in complessivi € 2.271,00 (€ 633,00, per il primo grado di merito, € 1.278,00,
per il secondo grado di merito, € 360,00 per il giudizio di AT) oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Grosseto, in data 06/08/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio
Bovicelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. SERRA PAOLO
appellante e
(C.F. ), assistita e difesa CP_1 C.F._1
dall'Avv. TORLONE GIULIO appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, in integrale
riforma della sentenza impugnata, emessa dal Giudice di Pace di Grosseto, in
accoglimento del presente appello:
a) Preliminarmente dichiarare la decadenza e/o la prescrizione dall'azione per vizi
dell'opera ex art. 2226 co. 2° c.c.;
b) Preliminarmente dichiarare inammissibile e/o nulla la domanda di danni non patrimoniali perché tardiva;
c) Preliminarmente dichiarare rinunciata la domanda di danni patrimoniali
ulteriori rispetto a quelli necessari per la riparazione della testata, in quanto non
ribadita in sede di conclusioni;
d) Nel merito, respingere tutte le domande di risarcimento ex adverso formulate
essendo infondate in fatto ed in diritto;
e) Nel merito, in subordine, ridurle proporzionalmente al concorso della ricorrente
nella determinazione dei danni oggetto di causa e, comunque, proporzionalmente
alla misura del concorso che risulti effettivamente provato del Sig. Parte_1
nella causazione degli stessi;
f) Conseguentemente condannare la Sig.ra al pagamento dei CP_1
compensi professionali e delle spese relativi al procedimento ex art. 696 c.p.c.,
aumentati del CAP e dell'IVA come per legge dovuti;
g) Conseguentemente condannare la Sig.ra a restituire le somme CP_1
pagate dall'appellante in ottemperanza alle disposizioni della sentenza di primo
grado, ivi comprese quelle di registrazione della sentenza, aumentate degli
interessi.
Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge di entrambi i
gradi di giudizio”;
per parte appellata: “come da note scritte depositate per l'udienza del
12.3.2024”, ossia, “voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione
respinta, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello, in ogni caso la sua
infondatezza in punto di fatto e di diritto, per l'effetto, confermando integralmente
la impugnata n.978/2018 pubblicata il 28.12.2018 dal Giudice di Pace di CP_2
Grosseto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di appello trae origine dal ricorso ex art 696 bis c.p.c.
promosso da affinché il G.d.P. di Grosseto disponesse CP_1
consulenza tecnica d'ufficio volta a “accertare le condizioni dell'autovettura
pag. 2/10 Mitsubishi modello Colt Tg. DS 478 GH, gli eventuali danni che ne impediscono
il normale utilizzo e le cause degli stessi”, nonché a “indicare e descrivere gli
interventi di manutenzione eseguiti dalla autofficina e dalla Parte_1
se gli stessi siano stati effettuati secondo le prescrizioni di Controparte_3
cui al libretto di manutenzione in atti, fornito al momento dell'acquisto del
veicolo.” (cfr. pag. 3 ricorso introduttivo del giudizio ex art 696 bis c.p.c., acquisito agli atti).
Costituitasi in quel giudizio, l'odierna appellante chiedeva che l'accertamento tecnico fosse teso anche a “appurare, previa verifica della reale
sussistenza del danno lamentato dalla ricorrente, se lo stesso sarebbe stato
evitabile attraverso il rispetto, da parte della ricorrente, delle prescrizioni del
libretto di uso e manutenzione in ordine alla regolarità dei controlli da effettuarsi
presso un'officina specializzata per l'impianto G.P.L.”.
Nominato il CTU, il Giudice di Pace, all'udienza del 7.12.2011, ha disposto che lo stesso rispondesse a “tutti i quesiti indicati in atti oltre alla
quantificazione monetaria dei danni relativi alle riparazioni da eseguire” (cfr.
fascicolo ex art 696 bis c.p.c., acquisito agli atti).
Sulla scorta della relazione tecnica elaborata a definizione di quel procedimento, la stessa ha promosso, dinanzi al Giudice CP_1
di Pace di Grosseto, nelle irrituali forme del ricorso ex art 702 bis c.p.c., la domanda volta a sentir condannare l' al Parte_1
pagamento della “somma di €. 2.809,70 a titolo di rimborso delle spese
sostenute per la riparazione del veicolo sia per il procedimento di A.T.P. n.
2191/2011 R.G., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 28.1.2012,
data di pagamento della fattura di riparazione sino all'effettivo soddisfo” nonché
di una ulteriore somma di euro 2.000 a titolo di risarcimento di “tutti i
danni derivanti” dall'inadempimento posto in essere dall' Parte_1
nell'esecuzione della prestazione “richieste per il rilascio dei tagliandi” (cfr.
conclusioni atto introduttivo del primo grado di giudizio).
pag. 3/10 Sin dalla propria costituzione, avvenuta con comparsa del 20 maggio 2013,
opposto all'accoglimento delle domande attoree Parte_2
espressamente eccependo - per quel che più rileva in questa sede - che
“era stata più volte avvisata dal Sig. che presso la sua CP_1 Pt_1
officina si sarebbe provveduto esclusivamente ad effettuare tagliandi ordinari non
attinenti alla manutenzione dell'impianto GPL ed alla regolazione delle punterie,
altrimenti dette valvole” e “più volte invitata dal sig. a far condurre Pt_1
all'officina Mitsubishi di Follonica, presso l'Autosalone Torino, la propria
automobile ad ogni scadenza prevista a dal libretto USO e MNUTENZIONE”
(cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Istruita la causa documentalmente e per testimoni, il Giudice di Pace ha definito il giudizio accogliendo le domande attoree e, per quel che qui più
rileva, esaurendo le proprie valutazioni sull'an del diritto vantato dalla mediante il rinvio a quanto affermato dal consulente d'ufficio CP_1
nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Quello che segue è il relativo passaggio motivazionale :
pag. 4/10 Avverso la citata sentenza ha promosso il gravame che ci Parte_1
occupa, sostenendo che il giudice di prime cure ha errato nel valutare:
1) le eccezioni di decadenza e prescrizione già sollevate in primo grado;
2) l'eccezione di tardività della modifica delle conclusioni formulata dall'attrice;
3) le prove testimoniali e documentali, di fatto sottovalutando
“l'avvenuta informazione data alla cliente, Sig.ra circa la CP_1
necessità di condurre l'auto presso un'officina MITSUBISHI per procedere
alla verifica del gioco delle valvole e dell'impianto GPL”;
4) la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell' Parte_1
si è costituita in giudizio resistendo e opponendosi alle CP_1
domande avversarie.
Il giudizio è stato trattenuto in decisione all'udienza dell'11 febbraio 2025,
con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** ***
L'appello è fondato e deve pertanto trovare accoglimento.
In via assorbente, infatti, deve osservarsi, con riferimento al terzo motivo di appello, che non v'è prova che la verifica e la regolazione del gioco delle valvole rientrassero tra le prestazioni oggetto del contratto d'opera stipulato dalle parti.
Al contrario, risulta essere rimasta incontestata la circostanza dedotta dal convenuto, secondo cui -come già ricordato- “era stata più CP_1
volte avvisata dal Sig. che presso la sua officina si sarebbe provveduto Pt_1
esclusivamente ad effettuare tagliandi ordinari non attinenti alla manutenzione
dell'impianto GPL ed alla regolazione delle punterie, altrimenti dette valvole” e
“più volte invitata dal sig. a far condurre all'officina Mitsubishi di Pt_1
Follonica, presso l'Autosalone Torino, la propria automobile ad ogni scadenza
pag. 5/10 prevista a dal libretto USO e MNUTENZIONE” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Si noti in tal senso che nel verbale della prima udienza del giudizio in primo grado (udienza del 3.6.2013) la difesa dell'attrice si è limitata, del tutto genericamente, a “contesta[re] le deduzioni di cui alla comparsa
avversaria, [semplicemente] facendo rilevare come tutte le considerazioni di
controparte risultino superate dalla . CP_4
Neppure nelle successive difese si rinviene una qualche specifica contestazione della circostanza sopra citata.
Ciò sufficiente per ritenere provato che la fosse informata del CP_1
fatto che i controlli manutentivi che sarebbero stati effettuati presso l'autofficina non avrebbero riguardato le valvole, con Pt_1
conseguente necessità di svolgere questa tipologia di controllo presso diversa autofficina.
La circostanza è peraltro confermata dall'intera istruttoria orale svolta in primo grado.
Come correttamente osservato dall'appellante, infatti, di ciò si trova riscontro:
- nell'interrogatorio formale della Sig.ra dell'udienza del CP_1
14.3.2016 (dal quale emerge l'ammissione della stessa di aver CP_1
fatto svolgere il controllo relativo alle valvole e all'impianto GPL
presso l'officina MITSUBISHI di Follonica su invito di Parte_1
e del fatto che fu lo stesso prendere l'appuntamento per suo Pt_1
conto);
- nella testimonianza di capofficina della Mitsubishi Testimone_1
di Follonica, il quale all'udienza del 14.3.2016 ha confermato i capitoli di prova relativi al fatto che lo stesso avesse effettuato il controllo sull'auto in oggetto, che l'appuntamento per la Sig.ra era CP_1
stato preso dallo che quest'ultimo gli manda regolarmente le Pt_1
pag. 6/10 auto Mitsubishi con impianto GPL affinché si proceda presso la sua officina alla registrazione delle punterie/valvole ed al test all'impianto,
che la Mitsubishi consiglia di effettuare la verifica del gioco delle valvole presso le sue officine almeno fino a quando il veicolo è in garanzia, che se il controllo delle valvole non viene effettuato da un meccanico Mitsubishi si perde la garanzia, precisando, inoltre, che il necessario test BCR non è posseduto dall'officina Pt_1
- nella testimonianza di dipendente del Sig. che ha Testimone_2 Pt_1
confermato i capitoli di prova secondo cui era stata Controparte_1
avvisata in occasione dei tagliandi effettuati, di portare la sua auto all'officina Mitsubishi di Follonica per la regolazione delle valvole/punterie, secondo quanto consigliato dalla casa automobilistica nel libretto di uso e manutenzione.
Quanto sopra esposto basta a ritenere provato che nessuna obbligazione relativa al controllo e alla messa a punto delle valvole gravasse sul convenuto, oggi appellante.
Il contratto, infatti, è “l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321 c.c.).
L'accordo, a sua volta, è l'incontro delle volontà dei due paciscenti.
Ebbene, in presenza delle espresse limitazioni manifestate da
[...]
che espressamente risulta aver escluso ogni attività inerente alla Pt_1
“manutenzione dell'impianto GPL ed alla regolazione delle punterie”, alcun contratto (e, dunque, alcuna obbligazione) può ritenersi sorto in relazione alla verifica e manutenzione delle valvole.
Dal punto di vista giuridico, infatti, la domanda da porsi per la risoluzione della presente controversia, non è quella (ritenuta invece dirimente dal
CTU) relativa alla possibilità o meno di qualificare “il controllo del gioco delle valvole” come “operazione propria del meccanico-autoriparatore” o delle officine specializzate in montaggio e/o revisione di impianti GPL
pag. 7/10 (vds. pag. 17 elaborato peritale – giudizio di AT), bensì quella volta a verificare se sull'esecuzione di tale specifica prestazione si sia o meno formato l'incontro delle volontà delle parti.
Ebbene, è evidente che, in ragione di quanto chiarito sino a questo punto,
la risposta a tale quesito non può che essere negativa.
Poco importa, poi, che con il termine “tagliando”, nel gergo comune, si intenda la sottoposizione del veicolo alle verifiche e alle attività
manutentive nei termini indicati dalla casa produttrice dell'auto o che l'autofficina abbia apposto il proprio timbro sul libretto di manutenzione,
nelle caselle relative ai tagliandi.
Né all'una né all'altra circostanza, infatti, può essere riconosciuta la capacità di integrare il contenuto negoziale del contrato stipulato dalle parti, il quale, stante l'art. 1322 c.c., non può che esaurirsi in quanto dalle stesse liberamente determinato “nei limiti imposti dalla legge”.
D'altro canto, anche la documentazione versata in atti conferma che tra le prestazioni fatte oggetto del contratto d'opera non vi fossero quelle relative al controllo delle valvole.
In tal senso deve notarsi che soltanto in una delle fatture emesse si trova traccia dell'avvenuta registrazione delle punterie (doc. e2 – fascicolo di primo grado del resistente).
In questa fattura, in particolare, alcun costo o prezzo è attribuito al predetto controllo.
Anche questa circostanza, dunque, corrobora la tesi rappresentata dall'appellante (che invero trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado), secondo cui il controllo è avvenuto per mero spirito di cortesia (e non in ragione dell'obbligazione assunta) e,
comunque, con l'invito e l'avvertimento di rivolgersi sollecitamente a una diversa Autofficina specializzata.
pag. 8/10 Ebbene, in presenza di simili avvertimenti e inviti - come detto,
chiaramente confermati dall'istruttoria orale – la mancata effettuazione dei controlli presso diversa officina da parte di risulta, in ogni CP_1
caso, di per sé sufficiente a elidere (anche ex art. 1227, comma 2 c.c.) ogni nesso causale tra l'attività posta in essere dall'appellante e i danni lamentati dall'appellata.
Quanto precede non può che portare all'accoglimento dell'appello, con condanna di al pagamento dei compensi professionali e CP_1
delle spese relative al doppio grado del presente procedimento e di quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nonché alla restituzione delle somme ricevute in ottemperanza alle disposizioni della sentenza di primo grado, ivi comprese quelle di registrazione della sentenza, oltre interessi di legge decorrenti dal momento dell'avvenuto versamento.
Le citate spese sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore del giudizio e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014, per il primo e secondo grado del presente giudizio di merito, e dei parametri di cui al D.M. 140 del 2012 per il giudizio di AT (poiché vigenti al momento della conclusione dello stesso); tutti con riduzione massima per l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA le domande dispiegate in primo grado da nei CP_1
confronti di Parte_1
DISPONE che le spese di AT restino a definitivo carico di CP_1
[...]
pag. 9/10 CONDANNA restituzione delle somme ricevute CP_1
dall'appellante in ottemperanza alle disposizioni della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal dì dell'avvenuto versamento sino al saldo;
CONDANNA al pagamento, in favore CP_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio e del giudizio di AT che liquida in complessivi € 2.271,00 (€ 633,00, per il primo grado di merito, € 1.278,00,
per il secondo grado di merito, € 360,00 per il giudizio di AT) oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Grosseto, in data 06/08/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
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