TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 322 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. Carta Luciana, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, nato ad [...], [...], elettivamente domici- Controparte_1
liato presso lo studio dell'avv. Acquisto Mariangela, che lo rappresenta e di- fende giusta procura allegata alla memoria di costituzione
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico , in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica CP_2 presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 13 dicembre 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 16 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27 gennaio 2023, ha chiesto Parte_1
al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Taormina – il 15 giugno 2007 - con , dalla cui Controparte_1
unione era nato un figlio, minorenne. Per_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, omologata da questo Tribunale con decreto del 18-19 luglio 2013, divenu- to esecutivo il 18 settembre 2013, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione stabile presso il proprio domicilio, la previsione dell'obbligo a carico dell'Acquisto di contribuire al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno men- sile di importo pari ad euro 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché la condanna del medesimo alla restituzione di taluni beni personali o, in caso di impossibilità, tenuto conto del loro valore, al risarcimento del dan- no per equivalente e l'autorizzazione al rinnovo dei passaporti.
Con memoria, depositata il 18 aprile 2023, si è costituito , il Controparte_1
quale ha aderito alla domanda principale e, tenuto conto della volontà manife- stata dal figlio di andare a vivere con lui, ne ha chiesto l'affidamento condivi- so, con collocamento prevalente presso il proprio domicilio, domandando, inoltre, la conferma dell'obbligo posto a suo carico di contribuire al suo man-
- 2 - tenimento mediante il versamento di un assegno mensile di importo pari ad euro 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, peraltro, concordemente stabilito in sede di separazione, tenuto conto, altresì, della nascita di un altro figlio.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il Presi- dente f.f. ha adottato i provvedimenti provisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con successivi atti ciascuna parte ha insistito nelle proprie difese, contestando le allegazioni avverse.
La causa, istruita mediante produzione documentale e disposta l'audizione del figlio minore all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 13 dicembre 2024, è Per_1
stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nel merito, la doman- da volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fon- data e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto del 18-
19 luglio 2013, divenuto esecutivo il 18 settembre 2013, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
- 3 - Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, va certamente confermato l'affidamento condiviso del figlio
[...]
Per_
a entrambi i genitori, con collocamento stabile dello stesso presso il domicilio della madre, tenuto conto della volontà espressa in sede di audizio- ne dal minore, peraltro, prossimo alla maggiore età, di continuare a vivere in- sieme alla madre, pur continuando a frequentare il padre ( cfr. verbale di udienza del 28 giugno 2024: “ …io vivo con mia madre e vorrei continuare a vivere con lei, ma ovviamente frequentare sempre mio padre e la sua nuova famiglia, anche il mio fra- tellino, ma la situazione attuale a me sta bene e non vorrei cambiarla, non vorrei che mio padre ci resti male, ma io mi sento più sereno a non cambiare la situazione attuale”).
Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con l'altro genito- re tempi e modalità delle frequentazioni, che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del genitore e quelli scolastici del minore, in caso di disaccordo, se- condo le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale.
Per quanto riguarda le statuizioni economiche, comparate le condizioni reddi- tuali di entrambe le parti, tenuto conto che non sono emersi nel corso del giudizio elementi di novità, va confermato l'obbligo a carico di Parte_2
di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla
[...] Per_1
un assegno mensile di importo pari ad euro 250,00, oltre al 50 % del- Pt_1
le spese straordinarie.
Va, infine, dichiarata inammissibile la richiesta avanzata dalla ricorrente volta
- 4 - ad ottenere la condanna del resistente alla restituzione di beni mobili apparte- nenti alla stessa o, in alternativa, al risarcimento del danno per equivalente, trattandosi di domande soggette al rito ordinario e non legate a un vincolo di connessione “forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. (cfr. Cassazione, sez. I, 15 mag- gio 2001, n. 6660).
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda volta all'autorizzazione al rin- novo dei passaporti, trattandosi di una materia di competenza del Giudice tu- telare.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza ec- cezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Taormina, il 15 giugno 2007, da e trascritto nel registro Controparte_1 Parte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Taormina al n. 48, parte II, serie A, anno 2007;
DISPONE
l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i geni- Persona_3
tori con collocamento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarlo liberamente o, in caso di disaccordo, secondo quanto previsto in parte motiva;
- 5 - PONE
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del fi- Controparte_1
glio versando a entro il giorno dieci di Persona_3 Parte_1
ogni mese, un assegno mensile di importo pari ad euro 250,00, rivalutabili se- condo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'8 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 322 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. Carta Luciana, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, nato ad [...], [...], elettivamente domici- Controparte_1
liato presso lo studio dell'avv. Acquisto Mariangela, che lo rappresenta e di- fende giusta procura allegata alla memoria di costituzione
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico , in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica CP_2 presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 13 dicembre 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 16 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27 gennaio 2023, ha chiesto Parte_1
al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Taormina – il 15 giugno 2007 - con , dalla cui Controparte_1
unione era nato un figlio, minorenne. Per_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, omologata da questo Tribunale con decreto del 18-19 luglio 2013, divenu- to esecutivo il 18 settembre 2013, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione stabile presso il proprio domicilio, la previsione dell'obbligo a carico dell'Acquisto di contribuire al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno men- sile di importo pari ad euro 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché la condanna del medesimo alla restituzione di taluni beni personali o, in caso di impossibilità, tenuto conto del loro valore, al risarcimento del dan- no per equivalente e l'autorizzazione al rinnovo dei passaporti.
Con memoria, depositata il 18 aprile 2023, si è costituito , il Controparte_1
quale ha aderito alla domanda principale e, tenuto conto della volontà manife- stata dal figlio di andare a vivere con lui, ne ha chiesto l'affidamento condivi- so, con collocamento prevalente presso il proprio domicilio, domandando, inoltre, la conferma dell'obbligo posto a suo carico di contribuire al suo man-
- 2 - tenimento mediante il versamento di un assegno mensile di importo pari ad euro 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, peraltro, concordemente stabilito in sede di separazione, tenuto conto, altresì, della nascita di un altro figlio.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il Presi- dente f.f. ha adottato i provvedimenti provisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con successivi atti ciascuna parte ha insistito nelle proprie difese, contestando le allegazioni avverse.
La causa, istruita mediante produzione documentale e disposta l'audizione del figlio minore all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 13 dicembre 2024, è Per_1
stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nel merito, la doman- da volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fon- data e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto del 18-
19 luglio 2013, divenuto esecutivo il 18 settembre 2013, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
- 3 - Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, va certamente confermato l'affidamento condiviso del figlio
[...]
Per_
a entrambi i genitori, con collocamento stabile dello stesso presso il domicilio della madre, tenuto conto della volontà espressa in sede di audizio- ne dal minore, peraltro, prossimo alla maggiore età, di continuare a vivere in- sieme alla madre, pur continuando a frequentare il padre ( cfr. verbale di udienza del 28 giugno 2024: “ …io vivo con mia madre e vorrei continuare a vivere con lei, ma ovviamente frequentare sempre mio padre e la sua nuova famiglia, anche il mio fra- tellino, ma la situazione attuale a me sta bene e non vorrei cambiarla, non vorrei che mio padre ci resti male, ma io mi sento più sereno a non cambiare la situazione attuale”).
Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con l'altro genito- re tempi e modalità delle frequentazioni, che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del genitore e quelli scolastici del minore, in caso di disaccordo, se- condo le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale.
Per quanto riguarda le statuizioni economiche, comparate le condizioni reddi- tuali di entrambe le parti, tenuto conto che non sono emersi nel corso del giudizio elementi di novità, va confermato l'obbligo a carico di Parte_2
di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla
[...] Per_1
un assegno mensile di importo pari ad euro 250,00, oltre al 50 % del- Pt_1
le spese straordinarie.
Va, infine, dichiarata inammissibile la richiesta avanzata dalla ricorrente volta
- 4 - ad ottenere la condanna del resistente alla restituzione di beni mobili apparte- nenti alla stessa o, in alternativa, al risarcimento del danno per equivalente, trattandosi di domande soggette al rito ordinario e non legate a un vincolo di connessione “forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. (cfr. Cassazione, sez. I, 15 mag- gio 2001, n. 6660).
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda volta all'autorizzazione al rin- novo dei passaporti, trattandosi di una materia di competenza del Giudice tu- telare.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza ec- cezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Taormina, il 15 giugno 2007, da e trascritto nel registro Controparte_1 Parte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Taormina al n. 48, parte II, serie A, anno 2007;
DISPONE
l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i geni- Persona_3
tori con collocamento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarlo liberamente o, in caso di disaccordo, secondo quanto previsto in parte motiva;
- 5 - PONE
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del fi- Controparte_1
glio versando a entro il giorno dieci di Persona_3 Parte_1
ogni mese, un assegno mensile di importo pari ad euro 250,00, rivalutabili se- condo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'8 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 6 -