Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00808/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01985/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1985 del 2025, proposto da avvocato Claudio Parisi, procuratore e difensore di sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Buccino (SA), non costituito in giudizio;
PER L'OTTEMPERANZA AL DECRETO INGIUNTIVO N. 136/2013 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI BUCCINO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. IG SS e udito il ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Con l’odierno ricorso, notificato in data 5 dicembre 2025 e depositato in pari data, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 136/2013 emesso dal Giudice di pace di Buccino – depositato il 14.03.2013 ed immediatamente esecutivo, con formula esecutiva apposta in data 16.04.2013, notificato in uno ad atto di precetto in data 19.04.2013 al soccombente Comune di Buccino, non opposto e divenuto definitivo – nella parte in cui ha condannato il suindicato ente alla refusione di spese e compensi di lite, nella misura di € 18,50 per esborsi ed € 250,00 per compenso, oltre cassa previdenza e iva, con distrazione in favore dello stesso avv. Claudio Parisi.
Il deducente ha documentato l’avvenuta notifica del decreto ingiuntivo all’Amministrazione comunale, l’avvenuto passaggio in giudicato dello stesso, la mancata esecuzione nonché l’inutile decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica. Parte ricorrente ha chiesto, quindi, l’ottemperanza dell’Amministrazione alla predetta sentenza, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
2. Il Comune di Buccino non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che il decreto de quo è stato ritualmente notificato all’Amministrazione, dichiarato esecutivo e così rinotificato, nei termini sopra descritti nella premessa in fatto.
Inoltre, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Ciò posto, il ricorso va accolto, atteso che le statuizioni contenute nel suddetto decreto risultano, allo stato, inadempiute in ragione della mancata prova da parte dell’Amministrazione dell’esecuzione del titolo azionato.
5. Alla luce di quanto sopra, deve ordinarsi all’Amministrazione comunale di Buccino di provvedere all’esecuzione del suindicato titolo entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad idoneo funzionario anche di altra Amministrazione, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso dovuto al commissario andrà posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede staccata di Salerno - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Buccino al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 300,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.
Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG SS, Presidente, Estensore
Laura Zoppo, Primo Referendario
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IG SS |
IL SEGRETARIO