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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21/10/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2049/2024
vertente tra
parte domiciliata in PIAZZA V GIORNATE N. 3 00192 ROMA rappresentata dall'avv. Pt_1
MA AN
Parte appellante contro
parte domiciliata in PIAZZA BUOZZI, 9 04100 LATINA rappresentata CP_1
dall'avv. COLANTONI FERNANDO
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 558/2024 emessa dal Tribunale di Latina in funzione di
Giudice del Lavoro in data il 09/05/2024
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto l' è stato condannato a corrispondere al ricorrente Pt_1 CP_1
l'indennizzo in capitale nella misura corrispondente ad un grado di menomazione pari al
[...] 14%, detratto quanto corrisposto a titolo di riconoscimento del danno biologico del 12%, dalla data dell'accertamento peritale del 07.11.2023, oltre interessi come per legge, con spese compensate stante la decorrenza differita dell'aggravamento, successivo rispetto al deposito della domanda giudiziale.
Avverso detta sentenza propone appello l lamentando che la revisione per aggravamento di Pt_1
indennizzo in capitale del danno biologico è ammessa dall'art. 13 co 4 d lgsl 38/2000 una sola volta, e il ne aveva già beneficiato in sede di revisione dal 9% al 12%. CP_1
Si è costituito l'appellato resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°
L'appello è infondato.
1.Il Tribunale, sulla base della espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato che il ricorrente,
già inabile nella misura del 12% in quanto affetto da: “spondiloartrosi e discopatie degenerative del
rachide con protrusioni discali multiple lombari e da mielopatia lombare” come tale riconosciuto dall' in via amministrativa a seguito di aggravamento, aveva subito un'evoluzione Pt_1
peggiorativa che il CTU stimava nella misura del 14 (quattordici)% in relazione alle tabelle di cui al
D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data dell'accertamento clinico peritale del 7 novembre 2023.
2. L'art. 13 comma 4 del d.lgs 38/2000 prevede che
“4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale,
qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o
con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per
l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia
professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato
stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.
L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già
corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione
sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta.”.
3. Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha presentato una sola domanda di aggravamento, il
27.1.2020, esitata nel riconoscimento del 12% con provvedimento del 6.2.2020, avverso il Pt_1
quale il ha presentato opposizione in data 20.05.2021 senza esser però convocato a visita;
CP_1
dopodiché, il 13.09.2021, a seguito della mancata convocazione, il ricorrente ha depositato ricorso giudiziale, in esito al quale l'aggravamento è stato riconosciuto nella superiore misura del 14%.
4. Pertanto, al momento della presentazione del ricorso giudiziale il procedimento amministrativo non era ancora terminato, e il giudice si è quindi pronunciato sulla sola ed unica domanda di aggravamento proposta, facendo peraltro applicazione del principio generale di cui all'art 149 disp.
att. c.p.c. che impone di accertare le infermità presenti sino al momento della pronuncia giudiziaria
(Cass. n. 18265/2020), e che prevede espressamente: “nelle controversie in materia di invalidità
pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le
infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del
procedimento amministrativo che di quello giudiziario” : principio valido anche in tema di prestazioni (v. C.A. Roma n. 709/2020: Ai fini dell'applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. Pt_1
proc. civ., che impone di tener conto anche di aggravamenti della malattia verificatisi nel corso
tanto del procedimento amministrativo quanto di quello giudiziario, per controversie in materia di
invalidità pensionabile devono intendersi tutte le cause tendenti a ottenere una prestazione
previdenziale in dipendenza di uno stato di inabilità lavorativa, non essendo in alcun modo
giustificata la previsione di un trattamento differenziato alla cui stregua risultino comprese
nell'ambito della menzionata norma le cause d'invalidità pensionabile collegate a malattie comuni
e non quelle relative a trattamenti previdenziali collegati a malattie professionali o a infortuni sul
lavoro. Cass. n. 18704 del 13/09/2011 e Cass. n. 2904 del 16/06/1989”). 5. E' anche rispettato il termine decennale di indennizzabilità entro il quale l'aggravamento deve essere accertato come sussistente, secondo quanto disposto dall'art. 83 DPR 1124/65.
6. L'appello va dunque respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 2.500,00 oltre al 15%
per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 21/10/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste