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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 10058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10058 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65209/2022 ivi riunito il processo civile R.G. n. 33575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65209/2022, ivi riunito il processo civile R.G. n.
33575/2023, promossa da:
(C.F.: ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1 elettivamente domiciliato in Milano, alla via Barozzi, n. 1, presso lo studio degli Avv. Alberto
AV, NL GO, AN NE, RA AN che lo rappresentano e difendono come per mandato in atti –
ATTORE
Contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresentano e difende ope legis –
CONVENUTA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA (C.F. ) - P.IVA_2
CONVENUTA contumace
(C.F.: in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresentano e difende ope legis –
INTERVENUTO
Pagina 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione introduttivo, notificato per via diplomatica in data 10.1.2023 come da depositata (5.7.2023) nota dell' , Parte_2 Parte_1 ha convenuto nel presente giudizio la Repubblica Federale di Germania al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di
Germania per i fatti dedotti in narrativa, e per l'effetto condannare la Repubblica Federale di
Germania, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, a risarcire il dott. Parte_1 nella sua qualità di erede del dott. iure hereditatis, tutti i danni non patrimoniali Persona_1 subìti dal dott. derivanti dai fatti per cui è causa, nell'importo ritenuto di giustizia ex Persona_1 art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione, dall'evento fino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare l'obbligo dello Stato Italiano, in persona della ai Controparte_1 sensi dell'art. 43 D.L. 36/2022, convertito con L. 79/2022 e/o ad altro titolo, di provvedere al ristoro dei danni subiti dal dott. per i fatti per cui è causa, e per l'effetto condannare lo Persona_1
Stato Italiano, in persona della a risarcire il dott. Controparte_1 Pt_1
nella sua qualità di erede del dott. iure hereditatis, tutti i danni non
[...] Persona_1 patrimoniali subìti dal dott. derivanti dai fatti per cui è causa, nell'importo ritenuto Persona_1 di giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione, dall'evento fino all'effettivo soddisfo, anche per l'ingiusta privazione del diritto di agire contro la Repubblica Federale di Germania. - condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, e lo Stato Italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a rifondere il dott. nella sua qualità di erede del dott. di tutte le spese di lite Parte_1 Persona_1 oltre accessori”. A seguito di fissazione di prima udienza per il 4.7.2023, si è costituita la e il in data 29.5.2023 Controparte_1 Controparte_2
e hanno formulato le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_2
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...] all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla
; b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice Controparte_1 infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno
– l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare
Pagina 2 dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice e/o al suo dante causa per il medesimo titolo di cui è causa”. La Repubblica Federale di Germania è rimasta contumace. Il giudice ha concesso termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e rinviato al
5.3.2024. In sede di prima memoria istruttoria parte attrice ha precisato le proprie conclusioni:
“accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i fatti dedotti in narrativa, e per l'effetto condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, a risarcire il dott. nella sua qualità di Parte_1 erede del dott. iure hereditatis, tutti i danni non patrimoniali subìti dal dott. Persona_1 Per_1 derivanti dai fatti per cui è causa, nell'importo ritenuto di giustizia ex art. 1226 c.c., oltre
[...] interessi e rivalutazione, dall'evento fino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare l'obbligo dello Stato Italiano, in persona della nonché del Controparte_1 [...]
in persona del Ministro pro tempore, ai sensi dell'art. 43 D.L. Controparte_2
36/2022, convertito con L. 79/2022 come da ultimo modificato con D.L. 198/2022 come convertito con L. n. 14/2023 e/oad altro titolo, di provvedere al ristoro dei danni subiti dal dott. Persona_1 per i fatti per cui è causa, e per l'effetto condannare lo Stato Italiano, in persona della
[...]
nonché del , in persona del Ministro Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, a risarcire il dott. nella sua qualità di erede del dott. Parte_1 Persona_1 iure hereditatis, tutti i danni non patrimoniali subìti dal dott. derivanti dai fatti per Persona_1 cui è causa, nell'importo ritenuto di giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione, dall'evento fino all'effettivo soddisfo, anche per l'ingiusta privazione del diritto di agire contro la
Repubblica Federale di Germania. - condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, lo , in persona della Presidenza del Consiglio CP_3 dei Ministri, e il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_2 rifondere il dott. nella sua qualità di erede del dott. di tutte le Parte_1 Persona_1 spese di lite oltre accessori.” All'udienza del 5.3.2024 il giudice ha disposto la riunione al presente procedimento di quello R.G. n. 33575/2023 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di doppia iscrizione a ruolo del medesimo giudizio, e ha rinviato le suddette cause riunite per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2024. L'udienza si è svolta nelle forme della trattazione scritta con deposito di note da parte degli attori e il giudice, in data 16.1.2025 ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo in qualità di figlio/erede di ha Parte_1 Persona_1 convenuto in giudizio la Repubblica Federale di Germania e la Controparte_1
Pagina 3 Ministri chiedendo pronuncia di condanna al risarcimento dei danni patiti da per la Persona_1 deportazione ed internamento subiti durante la Seconda Guerra Mondiale. In particolare, l'attore ha esposto: che nato a [...] il [...], aveva prestato servizio presso la Persona_1
94ma Legione Sanità presso il Comando Base di Trieste come Sottotenente farmacista a partire dal
3.6.1943; che il 18 giugno 1943 fu imbarcato a Fiume e inviato a Cattaro (nel Montenegro) il 22 giugno 1943; che il 9.9.1943 era stato catturato dalle truppe tedesche e deportato in treno fino in
TU (Germania), per essere internato nello Stammlager IV A, nelle zone di Wasungen dove rimase prigioniero fino al 1.4.1945, mentre fu rimpatriato solo ad agosto 1945; che i trattamenti disumani ricevuti erano stati documentati dal medesimo de cuius nel proprio diario (cfr. doc. 2) ; che il sig. è deceduto in data 30.5.2008 in Padova. L'Avvocatura dello Stato, per la Persona_1 convenuta costituitasi insieme al Controparte_1 Controparte_2
Contr
intervenuto ( , ha eccepito e dedotto quanto segue: a) l'esclusiva titolarità della
[...]
Contr situazione dedotta in giudizio dal lato passivo del in quanto unico successore ex lege nel debito contratto dallo Stato Tedesco;
b) la prescrizione del credito risarcitorio, stante il decorso del termine di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. al momento dell'introduzione del giudizio;
c) la necessità di rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, ai fini della decurtazione delle somme già riconosciute in favore della parte attrice per il medesimo titolo. La Repubblica Federale Tedesca, ritualmente citata, è stata dichiarata ed è rimasta contumace. La legittimazione attiva è stata sufficientemente provata dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'attore. La Repubblica Federale di Germania, convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della
Repubblica Federale di Germania, quale Stato che si pone in continuità giuridica con la Germania del Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati CP_5 tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di Cassibile del settembre 1943 in danno del dante causa dell'attore. Il è intervenuto in Controparte_2 giudizio come parte interessata in quanto gestore del Fondo istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n. 79/2022, per cui è carente la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio di Ministri. La competenza per territorio del Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il
[...] in Roma, per cui, in caso di sentenza passata in giudicato che Controparte_2 riconosca il risarcimento a chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità, perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto, il primo luogo in cui il creditore deve chiedere il pagamento è la sede del in Roma. Controparte_2
Pagina 4 Pertanto, è applicabile il foro del convenuto , dovendosi ritenere competente il giudice del CP_2 luogo in cui ha sede il in Roma dove è stato istituito il Controparte_2
Fondo suddetto e dove il creditore, munito di sentenza passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al Fondo. La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina, pertanto, automaticamente la liquidità del credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L.
36/2022. Infatti, il in base alla suddetta normativa e legge Controparte_2 di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare del risarcimento, in quanto l'ammontare del risarcimento non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito Controparte_2 di sentenza passata in giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L.
37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter ottenere un pagamento, il Controparte_2 pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto CP_2 per poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la CP_2 possibilità di decurtare gli importi eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n.
7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del
Tribunale di Roma adito, nel cui circondario ha sede il Controparte_2 deputato a ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle sentenze, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande dell' attore quale erede di un Internato Militare Italiano (IMI) occorre Parte_1 necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio
Pagina 5 dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della Germania. Dopo l'armistizio i militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi che avevano di fatto occupato gran parte del territorio italiano. Occorre quindi chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del
27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt.
4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura in Italia e la deportazione in Germania di militari italiani, nonché il lavoro coatto a cui gli stessi potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa dell'attore, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano Non basta, dunque, la sola condizione di Persona_1 deportato, di internato o di sottoposto a lavoro coatto del militare nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio
Pagina 6 civile finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice. Non sono stati indicati testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di Il diario di esprime il punto di vista Persona_1 Persona_1 soggettivo di chi lo ha scritto, peraltro condizionato dalla paura e dal disagio del momento, e non può costituire da solo una prova certa ed oggettiva dei fatti in esso annotati, occorrendo riscontri oggettivi che possano avvalorare il diario, tenuto conto che occorre avere la certezza della genuinità
e della data del documento e della non manipolazione del diario, per cui il diario da solo non può considerarsi prova su cui poter fondare la decisione giudiziale in ordine all'accertamento della commissione di crimini contro l'umanità commessi dai soldati tedeschi nei confronti di Per_1
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità
[...] costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957,
n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3 Legge 2013 n.
5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di
Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla Germania (decisione con la quale l'Italia è stata condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica
Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la
Pagina 7 deportazione in Germania di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla deportazione di civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la
Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11-
1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina “ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione.
Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in Germania ed assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno Part nell'ottica di reprimere detti crimini, mentre per gli (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella
Germania di abbia in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i Per_2 limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle
Pagina 8 Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto.
Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
RI (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2022 (anno di introduzione del presente giudizio) in mancanza di prove di atti interruttivi oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. La domanda dell'attore, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra contro l'umanità imprescrittibili in danno di Tenuto conto delle novità delle questioni dedotte in lite, sia dal punto di Persona_1 vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed in evoluzione, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da Spese compensate. Parte_1
Roma, 4-7-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65209/2022, ivi riunito il processo civile R.G. n.
33575/2023, promossa da:
(C.F.: ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1 elettivamente domiciliato in Milano, alla via Barozzi, n. 1, presso lo studio degli Avv. Alberto
AV, NL GO, AN NE, RA AN che lo rappresentano e difendono come per mandato in atti –
ATTORE
Contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresentano e difende ope legis –
CONVENUTA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA (C.F. ) - P.IVA_2
CONVENUTA contumace
(C.F.: in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresentano e difende ope legis –
INTERVENUTO
Pagina 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione introduttivo, notificato per via diplomatica in data 10.1.2023 come da depositata (5.7.2023) nota dell' , Parte_2 Parte_1 ha convenuto nel presente giudizio la Repubblica Federale di Germania al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di
Germania per i fatti dedotti in narrativa, e per l'effetto condannare la Repubblica Federale di
Germania, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, a risarcire il dott. Parte_1 nella sua qualità di erede del dott. iure hereditatis, tutti i danni non patrimoniali Persona_1 subìti dal dott. derivanti dai fatti per cui è causa, nell'importo ritenuto di giustizia ex Persona_1 art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione, dall'evento fino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare l'obbligo dello Stato Italiano, in persona della ai Controparte_1 sensi dell'art. 43 D.L. 36/2022, convertito con L. 79/2022 e/o ad altro titolo, di provvedere al ristoro dei danni subiti dal dott. per i fatti per cui è causa, e per l'effetto condannare lo Persona_1
Stato Italiano, in persona della a risarcire il dott. Controparte_1 Pt_1
nella sua qualità di erede del dott. iure hereditatis, tutti i danni non
[...] Persona_1 patrimoniali subìti dal dott. derivanti dai fatti per cui è causa, nell'importo ritenuto Persona_1 di giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione, dall'evento fino all'effettivo soddisfo, anche per l'ingiusta privazione del diritto di agire contro la Repubblica Federale di Germania. - condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, e lo Stato Italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a rifondere il dott. nella sua qualità di erede del dott. di tutte le spese di lite Parte_1 Persona_1 oltre accessori”. A seguito di fissazione di prima udienza per il 4.7.2023, si è costituita la e il in data 29.5.2023 Controparte_1 Controparte_2
e hanno formulato le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_2
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...] all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla
; b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice Controparte_1 infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno
– l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare
Pagina 2 dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice e/o al suo dante causa per il medesimo titolo di cui è causa”. La Repubblica Federale di Germania è rimasta contumace. Il giudice ha concesso termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e rinviato al
5.3.2024. In sede di prima memoria istruttoria parte attrice ha precisato le proprie conclusioni:
“accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i fatti dedotti in narrativa, e per l'effetto condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, a risarcire il dott. nella sua qualità di Parte_1 erede del dott. iure hereditatis, tutti i danni non patrimoniali subìti dal dott. Persona_1 Per_1 derivanti dai fatti per cui è causa, nell'importo ritenuto di giustizia ex art. 1226 c.c., oltre
[...] interessi e rivalutazione, dall'evento fino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare l'obbligo dello Stato Italiano, in persona della nonché del Controparte_1 [...]
in persona del Ministro pro tempore, ai sensi dell'art. 43 D.L. Controparte_2
36/2022, convertito con L. 79/2022 come da ultimo modificato con D.L. 198/2022 come convertito con L. n. 14/2023 e/oad altro titolo, di provvedere al ristoro dei danni subiti dal dott. Persona_1 per i fatti per cui è causa, e per l'effetto condannare lo Stato Italiano, in persona della
[...]
nonché del , in persona del Ministro Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, a risarcire il dott. nella sua qualità di erede del dott. Parte_1 Persona_1 iure hereditatis, tutti i danni non patrimoniali subìti dal dott. derivanti dai fatti per Persona_1 cui è causa, nell'importo ritenuto di giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione, dall'evento fino all'effettivo soddisfo, anche per l'ingiusta privazione del diritto di agire contro la
Repubblica Federale di Germania. - condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, lo , in persona della Presidenza del Consiglio CP_3 dei Ministri, e il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_2 rifondere il dott. nella sua qualità di erede del dott. di tutte le Parte_1 Persona_1 spese di lite oltre accessori.” All'udienza del 5.3.2024 il giudice ha disposto la riunione al presente procedimento di quello R.G. n. 33575/2023 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di doppia iscrizione a ruolo del medesimo giudizio, e ha rinviato le suddette cause riunite per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2024. L'udienza si è svolta nelle forme della trattazione scritta con deposito di note da parte degli attori e il giudice, in data 16.1.2025 ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo in qualità di figlio/erede di ha Parte_1 Persona_1 convenuto in giudizio la Repubblica Federale di Germania e la Controparte_1
Pagina 3 Ministri chiedendo pronuncia di condanna al risarcimento dei danni patiti da per la Persona_1 deportazione ed internamento subiti durante la Seconda Guerra Mondiale. In particolare, l'attore ha esposto: che nato a [...] il [...], aveva prestato servizio presso la Persona_1
94ma Legione Sanità presso il Comando Base di Trieste come Sottotenente farmacista a partire dal
3.6.1943; che il 18 giugno 1943 fu imbarcato a Fiume e inviato a Cattaro (nel Montenegro) il 22 giugno 1943; che il 9.9.1943 era stato catturato dalle truppe tedesche e deportato in treno fino in
TU (Germania), per essere internato nello Stammlager IV A, nelle zone di Wasungen dove rimase prigioniero fino al 1.4.1945, mentre fu rimpatriato solo ad agosto 1945; che i trattamenti disumani ricevuti erano stati documentati dal medesimo de cuius nel proprio diario (cfr. doc. 2) ; che il sig. è deceduto in data 30.5.2008 in Padova. L'Avvocatura dello Stato, per la Persona_1 convenuta costituitasi insieme al Controparte_1 Controparte_2
Contr
intervenuto ( , ha eccepito e dedotto quanto segue: a) l'esclusiva titolarità della
[...]
Contr situazione dedotta in giudizio dal lato passivo del in quanto unico successore ex lege nel debito contratto dallo Stato Tedesco;
b) la prescrizione del credito risarcitorio, stante il decorso del termine di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. al momento dell'introduzione del giudizio;
c) la necessità di rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, ai fini della decurtazione delle somme già riconosciute in favore della parte attrice per il medesimo titolo. La Repubblica Federale Tedesca, ritualmente citata, è stata dichiarata ed è rimasta contumace. La legittimazione attiva è stata sufficientemente provata dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'attore. La Repubblica Federale di Germania, convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della
Repubblica Federale di Germania, quale Stato che si pone in continuità giuridica con la Germania del Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati CP_5 tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di Cassibile del settembre 1943 in danno del dante causa dell'attore. Il è intervenuto in Controparte_2 giudizio come parte interessata in quanto gestore del Fondo istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n. 79/2022, per cui è carente la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio di Ministri. La competenza per territorio del Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il
[...] in Roma, per cui, in caso di sentenza passata in giudicato che Controparte_2 riconosca il risarcimento a chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità, perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto, il primo luogo in cui il creditore deve chiedere il pagamento è la sede del in Roma. Controparte_2
Pagina 4 Pertanto, è applicabile il foro del convenuto , dovendosi ritenere competente il giudice del CP_2 luogo in cui ha sede il in Roma dove è stato istituito il Controparte_2
Fondo suddetto e dove il creditore, munito di sentenza passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al Fondo. La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina, pertanto, automaticamente la liquidità del credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L.
36/2022. Infatti, il in base alla suddetta normativa e legge Controparte_2 di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare del risarcimento, in quanto l'ammontare del risarcimento non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito Controparte_2 di sentenza passata in giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L.
37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter ottenere un pagamento, il Controparte_2 pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto CP_2 per poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la CP_2 possibilità di decurtare gli importi eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n.
7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del
Tribunale di Roma adito, nel cui circondario ha sede il Controparte_2 deputato a ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle sentenze, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande dell' attore quale erede di un Internato Militare Italiano (IMI) occorre Parte_1 necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio
Pagina 5 dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della Germania. Dopo l'armistizio i militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi che avevano di fatto occupato gran parte del territorio italiano. Occorre quindi chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del
27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt.
4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura in Italia e la deportazione in Germania di militari italiani, nonché il lavoro coatto a cui gli stessi potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa dell'attore, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano Non basta, dunque, la sola condizione di Persona_1 deportato, di internato o di sottoposto a lavoro coatto del militare nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio
Pagina 6 civile finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice. Non sono stati indicati testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di Il diario di esprime il punto di vista Persona_1 Persona_1 soggettivo di chi lo ha scritto, peraltro condizionato dalla paura e dal disagio del momento, e non può costituire da solo una prova certa ed oggettiva dei fatti in esso annotati, occorrendo riscontri oggettivi che possano avvalorare il diario, tenuto conto che occorre avere la certezza della genuinità
e della data del documento e della non manipolazione del diario, per cui il diario da solo non può considerarsi prova su cui poter fondare la decisione giudiziale in ordine all'accertamento della commissione di crimini contro l'umanità commessi dai soldati tedeschi nei confronti di Per_1
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità
[...] costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957,
n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3 Legge 2013 n.
5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di
Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla Germania (decisione con la quale l'Italia è stata condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica
Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la
Pagina 7 deportazione in Germania di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla deportazione di civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la
Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11-
1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina “ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione.
Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in Germania ed assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno Part nell'ottica di reprimere detti crimini, mentre per gli (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella
Germania di abbia in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i Per_2 limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle
Pagina 8 Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto.
Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
RI (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2022 (anno di introduzione del presente giudizio) in mancanza di prove di atti interruttivi oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. La domanda dell'attore, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra contro l'umanità imprescrittibili in danno di Tenuto conto delle novità delle questioni dedotte in lite, sia dal punto di Persona_1 vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed in evoluzione, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da Spese compensate. Parte_1
Roma, 4-7-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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